Interessante sentenza del
Consiglio di Stato n°1058 del 19 febbraio 2018 (QUI) in materia di installazione di stazioni radio base e poteri
regionali e comunali per limitarle
La Sentenza pur dando
ragione nel caso specifico al gestore di telefonia mobile che voleva installare
la stazione radio base per telefonia mobile ha riaffermato i poteri che Regioni
e Comuni possono esercitare per limitare la installazione di questi impianti a
tutela del paesaggio del territorio e della salute dei cittadini residenti nelle
zone interessate dal sito individuato.
PRINCIPIO GENERALE IN MATERIA DI
INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIO BASE
In particolare la sentenza
conferma un principio generale: le stazioni radio base di un impianto di telefonia
mobile non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del
territorio comunale perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura
pubblica, come nel caso della tutela dei beni ambientali e culturali, la
realizzazione dell’opera di pubblica utilità può risultare cedevole.
IL PRINCIPIO
GENERALE VIENE ATTUATO ATTRAVERSO I SEGUENTI STRUMENTI DI REGOLAMENTAZIONE
Le Regioni possono definire i
criteri di localizzazione, attuati dai Comuni, delle stazioni radio base
definendo
1. “aree sensibili” (dove
l’installazione di impianti può essere totalmente vietata oppure può essere
soggetta a specifici accordi tra l’ente locale e i gestori o i proprietari
degli impianti);
2. “zone di vincolo”, dove
l’installazione degli impianti può essere vietata, a condizione che il
regolamento comunale indichi espressamente aree alternative, oppure può essere
soggetta a specifici accordi tra l'ente locale e gestori o i proprietari degli
impianti;
3. “zone di
installazione condizionata” (tra cui quelle gravate da vincolo paesaggistico),
dove il Comune può rilasciare l’autorizzazione concordando con i gestori o i
proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti,
prevedendo prescrizioni, eventualmente definibili all’interno di un prontuario
orientativo;
4. “zone di attrazione”, per le
quali il regolamento comunale può prevedere procedure semplificate per
l'installazione di impianti; - “zone neutre”, dove l’installazione di impianti
non è soggetta a particolari condizioni, così come le relative istanze seguono
l’iter previsto dalle normative vigenti.
I Comuni possono emanare regolamenti attuativi dei criteri di localizzazione
regionali
I
regolamenti possono disciplinare le localizzazione dei siti del territorio
comunale interdetti all’installazione di impianti del genere di cui si discute,
ma ciò può avvenire senza che la facoltà di regolamentazione si traduca in un
divieto generalizzato di installazione in identificate zone urbanistiche.
I
Comuni non possono introdurre limitazioni alla localizzazione che, in quanto
funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai
rischi dell’elettromagnetismo, invaderebbero la competenza che l’art. 4 della
legge n. 36 del 2001 riserva allo Stato.
Parere di verifica di compatibilità ambientale-sanitaria della localizzazione
della stazione radio base
Il TAR, territorialmente competente, in primo grado
aveva annullato l’autorizzazione alla stazione radio base motivando tra l’altro
che:
1. mancavano
adeguate prescrizioni sotto il profilo paesaggistico e territoriale per assicurare
la salvaguardia dei concorrenti interessi differenziati insistenti sul
territorio
2. mancanza
di un motivato parere sanitario che escluda ogni possibilità di nocumento alla
salute dei residenti della zona.
La sentenza del Consiglio di Stato sui due vizi della
autorizzazione comunale alla stazione radio base, rilevati dal TAR
Il Consiglio di Stato non riconosce l’esistenza dei suddetti vizi rilevati
dal TAR ma non perché questi parametri di decisione non sia legittimi ma perché
nel caso in esame in realtà:
1. il primo non
era stato svolto per scelta del Comune, rientrando la prescrizione sulla tutela
degli aspetti paesaggistici nei poteri discrezionali dello stesso;
2. il secondo
(parere sanitario) era stato svolto dall’ Arpa territorialmente competente
(compatibilità elettromagnetica ai limiti di legge) e non dall’ASL (impatto sanitario delle emissioni
potenziale in relazione anche alla igiene edilizia). In questo senso la sentenza in esame appare utile anche per superare la impostazione di più recenti sentenze del Consiglio di Stato come la 10335/2022 (QUI) secondo la quale: " Va infine rilevato, per quanto attiene alla necessità
di adottare ogni misura a tutela della salute degli abitanti delle aree
circostanti secondo il principio di precauzione evocato a più riprese
dall’appellante, questo Consiglio si è già espresso nel senso che tale esigenza
esorbita dalla sfera di competenza propria dell’ente comunale, avendo stabilito
che “quanto alla rivendicata alla tutela della salute, va riaffermato che,
in questa materia, la tutela della salute non rientra nelle competenze dei
Comuni, atteso che l’art. 4 della l. n. 36/2001 riserva allo Stato la tutela
della popolazione da immissioni radioelettriche “con l’individuazione di
puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità”
(cfr., Cons. Stato, sez. III, 3/07/2013, n. 3575, laddove ribadisce
l’illegittimità di un atto col quale il Comune aveva introdotto una misura di
tutela della popolazione da immissioni radioelettriche)” (cfr. sentenza,
sez. III, 4 febbraio 2021, n. 1057)." In altri termini una lettura coordinata delle due sentenze può essere interpretata nel senso che sicuramente i limiti alle emissioni degli impianti di telefonia mobile posti a tutela della salute pubblica sono di competenza statale ma questo non esclude che a livello locale all'interno del procedimento di autorizzazione di detti impianti si pronunci motivamente l'ASL territorialmente competente sollevando rischi sanitari specifici dettati da situazioni locali individuali o di presenza di altre fonti inquinanti elettromagnetiche.
CONCLUSIONI
Risulta quindi con chiarezza
dalla sentenza suddetta come nelle procedure di regolamentazione ed
autorizzazione dei siti di localizzazione delle stazioni radio base l’impatto
sanitario debba essere valutato insieme con gli aspetti più strettamente
urbanistici e paesaggistici. Questa valutazione deve essere oggetto di una istruttoria integrata tra Arpa e ASL.
Ciò risulta coerente con
quanto affermato da giurisprudenza precedente del Consiglio di Stato
confermando un indirizzo prevalente.
Si veda Consiglio di
Stato, Sez. III, n. 687, del 5 marzo 2013. Secondo questa sentenza il principio
di precauzione (ex art. 174 Trattato Europeo) recepito dal Comune nel momento
in cui ha deliberato il regolamento ex comma 6 art. 8 della legge 36/2001,
consente di assumere, quando sussistono
incertezze circa l'esistenza o la portata di rischi per la salute delle persone,
misure protettive senza dover attendere che siano dimostrate in modo esauriente
la realtà e la gravità di tali rischi. L'applicazione corretta del principio
stesso impone, però e per un verso, l'individuazione delle conseguenze
potenzialmente negative per la salute derivanti dall'installazione
dell’impianto alla distanza minima protettiva. Per altro verso, occorre la
valutazione complessiva del rischio per la salute, basata sui dati scientifici
disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca
internazionale al riguardo. Pertanto, solo quando risulti impossibile
determinare con certezza l'esistenza o la portata di un rischio a causa della
natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi
condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute, si
possono porre regole di minimizzazione del rischio da radiazioni
elettromagnetiche, applicando nondimeno il criterio del più probabile che non e
non certo criteri arbitrari, scientificamente spuri o meramente possibilistici.
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