lunedì 19 febbraio 2018

Consiglio di Stato. Stazioni radio base telefonia mobile: ci vuole il parere sanitario


Interessante sentenza del Consiglio di Stato n°1058 del 19 febbraio 2018 (QUI) in materia di installazione di stazioni radio base e poteri regionali e comunali per limitarle

La Sentenza pur dando ragione nel caso specifico al gestore di telefonia mobile che voleva installare la stazione radio base per telefonia mobile ha riaffermato i poteri che Regioni e Comuni possono esercitare per limitare la installazione di questi impianti a tutela del paesaggio del territorio e della salute dei cittadini residenti nelle zone interessate dal sito individuato.


PRINCIPIO GENERALE IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIO BASE
In particolare la sentenza  conferma un principio generale: le stazioni radio base di un impianto di telefonia mobile non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, come nel caso della tutela dei beni ambientali e culturali, la realizzazione dell’opera di pubblica utilità può risultare cedevole.


IL PRINCIPIO GENERALE VIENE ATTUATO ATTRAVERSO I SEGUENTI STRUMENTI DI REGOLAMENTAZIONE

Le Regioni possono definire i criteri di localizzazione, attuati dai Comuni, delle stazioni radio base definendo
1. “aree sensibili” (dove l’installazione di impianti può essere totalmente vietata oppure può essere soggetta a specifici accordi tra l’ente locale e i gestori o i proprietari degli impianti);
2. “zone di vincolo”, dove l’installazione degli impianti può essere vietata, a condizione che il regolamento comunale indichi espressamente aree alternative, oppure può essere soggetta a specifici accordi tra l'ente locale e gestori o i proprietari degli impianti;   
3. “zone di installazione condizionata” (tra cui quelle gravate da vincolo paesaggistico), dove il Comune può rilasciare l’autorizzazione concordando con i gestori o i proprietari degli impianti le modalità di installazione degli impianti, prevedendo prescrizioni, eventualmente definibili all’interno di un prontuario orientativo;  
4. “zone di attrazione”, per le quali il regolamento comunale può prevedere procedure semplificate per l'installazione di impianti; - “zone neutre”, dove l’installazione di impianti non è soggetta a particolari condizioni, così come le relative istanze seguono l’iter previsto dalle normative vigenti.


I Comuni possono emanare regolamenti  attuativi dei criteri di localizzazione regionali
I regolamenti possono disciplinare le localizzazione dei siti del territorio comunale interdetti all’installazione di impianti del genere di cui si discute, ma ciò può avvenire senza che la facoltà di regolamentazione si traduca in un divieto generalizzato di installazione in identificate zone urbanistiche.
I Comuni non possono introdurre limitazioni alla localizzazione che, in quanto funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo, invaderebbero la competenza che l’art. 4 della legge n. 36 del 2001 riserva allo Stato.


Parere di verifica di compatibilità  ambientale-sanitaria della localizzazione della stazione radio base
Il TAR,  territorialmente competente, in primo grado aveva annullato l’autorizzazione alla stazione radio base motivando tra l’altro che:
1. mancavano adeguate prescrizioni sotto il profilo paesaggistico e territoriale per assicurare la salvaguardia dei concorrenti interessi differenziati insistenti sul territorio
2. mancanza di un motivato parere sanitario che escluda ogni possibilità di nocumento alla salute dei residenti della zona.
  

La sentenza del Consiglio di Stato sui due vizi della autorizzazione comunale alla stazione radio base,  rilevati dal TAR
Il Consiglio di Stato non riconosce l’esistenza dei suddetti vizi rilevati dal TAR ma non perché questi parametri di decisione non sia legittimi ma perché nel caso in esame  in realtà:

1. il primo non era stato svolto per scelta del Comune, rientrando la prescrizione sulla tutela degli aspetti paesaggistici nei poteri discrezionali dello stesso;

2. il secondo (parere sanitario) era stato svolto dall’ Arpa territorialmente competente (compatibilità elettromagnetica ai limiti di legge)  e non dall’ASL (impatto sanitario delle emissioni potenziale in relazione anche alla igiene edilizia). In questo senso la sentenza in esame appare utile anche per superare la impostazione di più recenti sentenze del Consiglio di Stato come la 10335/2022 (QUIsecondo la quale: "Va infine rilevato, per quanto attiene alla necessità di adottare ogni misura a tutela della salute degli abitanti delle aree circostanti secondo il principio di precauzione evocato a più riprese dall’appellante, questo Consiglio si è già espresso nel senso che tale esigenza esorbita dalla sfera di competenza propria dell’ente comunale, avendo stabilito che “quanto alla rivendicata alla tutela della salute, va riaffermato che, in questa materia, la tutela della salute non rientra nelle competenze dei Comuni, atteso che l’art. 4 della l. n. 36/2001 riserva allo Stato la tutela della popolazione da immissioni radioelettriche “con l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità” (cfr., Cons. Stato, sez. III, 3/07/2013, n. 3575, laddove ribadisce l’illegittimità di un atto col quale il Comune aveva introdotto una misura di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche)” (cfr. sentenza, sez. III, 4 febbraio 2021, n. 1057)." In altri termini una lettura coordinata delle due sentenze può essere interpretata nel senso che sicuramente i limiti alle emissioni degli impianti di telefonia mobile posti a tutela della salute pubblica sono di competenza statale ma questo non esclude che a livello locale all'interno del procedimento di autorizzazione di detti impianti si pronunci motivamente l'ASL territorialmente competente sollevando rischi sanitari specifici dettati da situazioni locali individuali o di presenza di altre fonti inquinanti elettromagnetiche. 




CONCLUSIONI
Risulta quindi con chiarezza dalla sentenza suddetta come nelle procedure di regolamentazione ed autorizzazione dei siti di localizzazione delle stazioni radio base l’impatto sanitario debba essere valutato insieme con gli aspetti più strettamente urbanistici e paesaggistici. Questa valutazione deve essere oggetto di una istruttoria integrata tra Arpa e ASL. 
Ciò risulta coerente con quanto affermato da giurisprudenza precedente del Consiglio di Stato confermando un indirizzo prevalente.
Si veda Consiglio di Stato, Sez. III, n. 687, del 5 marzo 2013. Secondo questa sentenza il principio di precauzione (ex art. 174 Trattato Europeo) recepito dal Comune nel momento in cui ha deliberato il regolamento ex comma 6 art. 8 della legge 36/2001, consente di assumere, quando sussistono incertezze circa l'esistenza o la portata di rischi per la salute delle persone, misure protettive senza dover attendere che siano dimostrate in modo esauriente la realtà e la gravità di tali rischi. L'applicazione corretta del principio stesso impone, però e per un verso, l'individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per la salute derivanti dall'installazione dell’impianto alla distanza minima protettiva. Per altro verso, occorre la valutazione complessiva del rischio per la salute, basata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale al riguardo. Pertanto, solo quando risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata di un rischio a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute, si possono porre regole di minimizzazione del rischio da radiazioni elettromagnetiche, applicando nondimeno il criterio del più probabile che non e non certo criteri arbitrari, scientificamente spuri o meramente possibilistici.




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