giovedì 29 febbraio 2024

La transizione ecologica non può giustificare il deturpamento delle Bellezze Naturali: 3 SENTENZE

Il Tar Sardegna è intervenuto con tre sentenze successive sulla tematica del rapporto, sempre più contraddittorio, tra le norme di accelerazione per la autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili e la necessità di rispettare le norme di tutela del Paesaggio sia sotto il profilo estetico che naturalistico.

La prima sentenza riguarda un progetto di agro-fotovoltaico (Tar Sardegna sez. I sentenza 25 ottobre 2023 n° 827 - QUI)

La seconda sentenza riguarda un impianto eolico di 21 MW e relative opere connesse compresi i cavidotti di media tensione e le opere di connessione alla Rete di trasmissione Nazionale (sentenza Tar Sardegna Sez. II, 19.10.2023, n. 776 - QUI)

La terza sentenza riguarda un parco eolico (15 aerogeneratori della potenza di 4,2 MW ciascuno e relative opere di servizio e connessione, per una potenza complessiva di 50,4 MW (Tar Sardegna n° 63 del 30 gennaio 2024QUI)

Le tre sentenze tracciano un indirizzo significativo e anche in controtendenza con altre sentenze dei giudici amministrativi che hanno teso a privilegiare gli impianti da fonti rinnovabili rispetto ad una rigorosa tutela del Paesaggio e dei Beni Ambientali tutelati dal Codice ma anche da normative di derivazione comunitaria come quella sulla biodiversità

Le tre sentenze del Tar Sardegna al di la della loro specificità pongono un faro di attenzione anche sulle recenti norme (QUI) che tendono sempre di più a derogare le norme ordinarie sul Paesaggio per favorire la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili

 

Vediamo specificamente le tre sentenze del Tar Sardegna…

mercoledì 28 febbraio 2024

Accordo nella UE sulla nuova direttiva emissioni industriali: gli allevamenti intensivi restano fuori

La Commissione UE ha avanzato una proposta (QUI) di Direttiva di modifica della vigente Direttiva 2010/75/UE (QUI) relativa alle emissioni industriali ("direttiva Emissioni industriali" o "IED") 

La Direttiva 2010/75/UE, in particolare, ha al centro la disciplina di tutte le categorie di impianti e attività assoggettate ad Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA)

Per una analisi approfondita della originaria proposta di Direttiva si veda il post al mio blog Note di Grondacci (QUI)

Lo scorso novembre i negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto oggi un Accordo politico provvisorio sulla revisione della direttiva relativa alle emissioni industriali (IED) e sul regolamento relativo alla creazione di un portale sulle emissioni industriali.

martedì 27 febbraio 2024

Accordo nella UE sulla nuova direttiva sulla qualità dell’aria

Lo scorso 20 FEBBRAIO c.a. i negoziatori del Parlamento e del Consiglio hanno raggiunto un accordo (QUI) politico provvisorio sulla proposta (QUI) della Commissione UE di nuova Direttiva sulla qualità dell’aria, sulla base del mandato negoziale del Consiglio dei Ministri UE QUI.

 

Punti significativi dell’accordo:

1. una drastica riduzione dei limiti degli inquinanti nell’aria rispetto alla normativa precedente;

2. la necessità di aumentare in punti di monitoraggio soprattutto in caso di picchi di inquinamento a prescindere dal superamento dei limiti di legge;

3. diritto dei cittadini di agire di fronte alla giustizia per chiedere i danni in caso di mancato rispetto, da parte degli Stati membri, dei limiti di legge degli inquinanti ed in generale degli obiettivi della Direttiva.

 

Limiti dell’accordo:

1. la non immediata applicazione dei nuovi limiti degli inquinanti nell’aria indicati dalle nuove linee guida dell’OMS come avevo analizzato nel mio blog nel novembre 2022 QUI;

2. l’entrata in vigore dei nuovi limiti degli inquinanti non prima del 2030;

3. la previsione di proroghe nella applicazione della nuova Direttiva in alcuni casi specifici ma con motivazioni adeguate.

lunedì 26 febbraio 2024

Tutto quello NON emerso dalle audizioni in Regione sulle emissioni delle navi a Spezia

Ho avuto modo di leggere attentamente le memorie che l’Autorità di Sistema Portuale (QUI) e l’Arpal (QUI) hanno prodotto per le audizioni in Commissione Ambiente e Territorio del Consiglio Regionale ligure sulle emissioni delle navi nel porto di Spezia.

Ma dalla audizione è emersa anche la proposta,da una parte degli auditi, di trasformare l’accordo volontario Blue Flag sottoscritto per le navi che entrano nel porto di Spezia in una vera e propria ordinanza della Capitaneria di Porto come fatto a Livorno su iniziativa del Comune locale. 

In realtà la ordinanza di Livorno ha solo come differenza di essere una ordinanza e non un accordo volontario ma praticamente dice le stesse cose sulla manutenzione dei motori e sulla qualità dei combustibili delle navi che entrano nel nostro golfo. Quindi chiedere di applicare la Ordinanza di Livorno è una operazione, anche se fatta in buona fede, più di propaganda politica che di sostanza ambientale per il semplice motivo che non risolverebbe il problema delle emissioni delle navi una volta che attraccano in porto come vedremo nel post che segue.

Oltre a quanto sopra scritto quello che tutti rimuovono sia quelli che governano e quelli di opposizione sono le seguenti criticità:

1. il molo crociere non rispetta le prescrizioni della VIA sul PRP del 2005;

2. il molo crociere non ha avuto la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come richiesto dalle prescrizioni del Consiglio Regionale quando ha approvato il PRP del 2006 che prevedeva per ogni ambito schemi di assetto urbanistico da valutare appunto con la suddetta procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

3. il molo crociere non rispetta LA RICHIESTA di ulteriori valutazioni del Decreto VIA del 2015 del Ministero Ambiente sugli ambiti 5 e 6 della fascia demaniale del porto spezzino;

4. la convenzione relativo alla concessione per il nuovo Molo crociere non rispetta le nuove linee guida sulle concessioni portuale del 2023;

5. manca un adeguato sistema dei controlli sui combustibili navali, da parte della Capitaneria di Porto;

6. elettrificazione banchine scrubber e gnl non sono risolutivi a medio termine per risolvere il problema delle ricadute delle emissioni delle navi nell'area urbana spezzina;

7. manca una analisi di ASL o altro ente competente, sollecitata in primo luogo dal Sindaco come massima autorità sanitaria sul territorio comunale, che valuti il rischio sanitario in atto da anni per i residenti intorno alle zone di attracco delle navi;

8. la fascia di rispetto per tutelare i residenti dalle emissioni aeriformi e acustiche dal porto di Spezia è chiaramente inadeguata e non ha tenuto conto di quanto chiedevano le prescrizioni di VIA del PRP del 2006.

 

domenica 25 febbraio 2024

Autorizzazione Integrata Ambientale: SI a prescrizioni non previste dalla legge vigente

Sentenza del Tar Lazio n° 13872 del 2023 (QUI) che afferma la possibilità da parte della Autorità Competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di inserire delle prescrizioni anche non previste espressamente dalle BAT applicabili all’impianto e/o progetto sottoposto a detta autorizzazione.

 

COSA SONO LE BAT

Le BAT (Best Available Techniques) costituiscono le tecniche impiantistiche, di controllo e di gestione che - tra quelle tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili per ogni specifico contesto - garantiscono bassi livelli di emissione di inquinanti, l'ottimizzazione dei consumi di materie prime, prodotti, acqua ed energia e un’adeguata prevenzione degli incidenti.

Tutte le informazioni utili sulle BAT sono riportate nei cosiddetti Brefs (BAT Reference documents - QUI), documenti di riferimento specifici per le varie categorie di attività, che vengono costantemente aggiornati dalla Commissione Europea.

Vediamo cosa dice più precisamente la sentenza...

venerdì 23 febbraio 2024

Quando la VIA scaduta comporta la riapertura del procedimento: una sentenza del Consiglio di Stato

Il caso trattato dalla sentenza (QUI) riguarda un progetto di gestione produttiva e recupero in un’area già interessata da precedente attività estrattiva e di discarica, collocata all’interno di un Parco naturale Locale di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.).

In seguito alle pronunce di annullamento degli atti autorizzatori del Tar Lombardia nn.1533 (QUI) e 1535/2021 (QUI) confermata in appello per inammissibilità (QUI), Città Metropolitana decideva di rinnovare i provvedimenti annullati dal giudice amministrativo, senza tuttavia aprire una nuova istruttoria, in quanto si ritenevano sussistenti “i presupposti per l’applicazione del principio di conservazione del provvedimento amministrativo” atteso che  secondo come riportato dalla decisione della Città Metropolitana non serviva motivare il rinnovo del provvedimento per questo avrebbe richiesto solo “una maggiore esplicitazione dei fatti già acquisiti al procedimento ed emergenti dall’istruttoria” in precedenza svolta.

I ricorrenti contestavano in particolare che essendo trascorsi 5 anni dal rilascio della prima VIA, Città Metropolitana avrebbe dovuto reiterare tutte le fasi della procedura VIA, in quanto non risulterebbero effettuate nuove pubblicazioni o consultazioni del pubblico e non sarebbe stata ripetuta la conferenza di servizi. Il Consiglio di Stato ha deciso che il provvedimento di VIA aveva ricevuto da parte della Autorità Competente una durata maggiore e quindi sarebbe scaduto solo nel 2026 per cui il provvedimento poteva essere reiterato senza avviare una nuova VIA.

Ma la normativa nazionale, comunitaria davvero legano la possibilità di mantenere la efficacia di un provvedimento di VIA solo con riferimento alla durata temporale ex lege o decisa dall’atto finale? È questo il punto che voglio trattare prendendo dalla sentenza che invece ha altri aspetti che non rilevano ai fini del post che segue.

giovedì 22 febbraio 2024

Fine del carbone a Spezia: Il Sindaco continua la sua gara di primogenitura

Ieri, vedi ad esempio Gazzetta della Spezia (QUI), il Sindaco di Spezia rivendica come un suo merito la prossima chiusura della centrale a carbone.

Il Sindaco afferma: "Lo stop al carbone a cui siamo giunti, grazie a un fattivo e virtuoso percorso istituzionale, ha rappresentato una svolta epocale per la città."
Percorso istituzionale al plurale maiestatis da cui si ricava che ha fatto tutto lui e la sua Giunta.

In realtà siccome sono una persona obiettiva ho riconosciuto al Sindaco il merito di avere combattuto contro il progetto di centrale a gas, ma anche qui merito di essersi schierato contro il progetto ma la fine di questo è stata determinata da fattori nazionali vedi alla voce mancato accesso agli incentivi del capacity market.  

Quanto alla chiusura della centrale a carbone non ha alcun merito diretto tanto meno istituzionale.

Invece le cose che davvero poteva fare, sul futuro dell'area della ormai ex centrale a carbone, erano quelle relative a disegnare il futuro per quell'area visto che la pianificazione è competenza specifica del Comune. Invece tutti questi anni di sua sindacatura, ormai risulta sempre più chiaro, in quell'area cosa hanno prodotto? Ci finirà soprattutto il porto (per ora logistica in senso lato poi vedremo) per non parlare dello sbarco del gnl nell’ex pontile enel che poi verrà trasferito in area portuale sempre in zona davanti all’area dell’ex centrale a carbone. Insomma direi vecchia politica industrialista che con la transizione ecologica c'entra come il "cavolo a merenda".

Su quello che è emerso sul sopralluogo riportato dai mass media locali in relazione al futuro dell’area enel tornerò a breve con un altro post. Mi riferisco soprattutto alle dichiarazioni della Autorità di sistema Portuale ormai vera regista del futuro di questa area con dietro la lobby portuale!

Ora torniamo ai meriti sulla chiusura del carbone. Io rispetto tutte le opinioni e le contrasto in modo duro ma sempre motivato e nessuno può dire che non è vero in questa città. Quello che però non sopporto sono coloro che si assegnano meriti che non hanno.

Questo modo di comunicare lo trovo di un provincialismo imbarazzante e mi chiedo perché nessun giornalista svolga delle domande precise per esempio sulle cose che sto per scrivere in questo post.

Sui meriti della chiusura della centrale a carbone, ma io userei il termine “ragioni” più congruo, voglio svolgere le seguenti note per dare un contributo a tutti coloro che in questa città hanno voglia di ragionare e non di fare della propaganda, giornalisti compresi.

Dopo le audizioni in Consiglio Regionale su emissioni dei porti liguri: alcune proposte operative

La relazione (QUI) che Arpal ha deposito per la audizione tenutasi, lo scorso 15 febbraio e stamane, in IV Commissione Ambiente Territorio del Consiglio Regionale avente ad oggetto le emissioni delle navi nei porti liguri, contiene alcuni passaggi significative che analizzo criticamente nel seguito del post fornendo anche due proposte che sono la conseguenza di detta analisi.

  

giovedì 15 febbraio 2024

Rigassificatore Panigaglia un Piano di emergenza esterna inadeguato al rischio incidentale

Presentato (QUI) il Piano di Emergenza Esterno per il rigassificatore di Panigaglia. È solo un obbligo di legge per aggiornare il precedente piano ma continua a mancare un piano di emergenza per l'intera area portuale e relativo rapporto di sicurezza (QUI) come richiesto da anni dal Sistema Nazionale delle Arpa e il Comando nazionale dei vigili del fuoco (QUI). 

La questione è ancora più significativa visto che ormai il rigassificatore e  il trasbordo del gnl fino al porto spezzino del combustibile, per non parlare dell'aumento esponenziale delle navi gasiere, ha aumentato il rischio su tutta l'area portuale e non solo nell'area dell'impianto, pur essendo queste nuove attività connesse con il rigassificatore. Sul concetto di connesso si tornerà nel post che segue queste breve note introduttive.  

Il Secolo XIX del 15 febbraio scorso e La Nazione di oggi 18 febbraio (vedi titolo articolo all’inizio del post) riportano la tesi di Prefettura e ovviamente GNL Italia, per cui il trasbordo con le autocisterne di gnl e il progetto vessel reloading (servizio di ulteriori piccole metaniere si parla di circa 90 in più all'anno rispetto a prima) che farà diventare il porto di Spezia un hub del gas, non comportavano l'aggiornamento del piano di emergenza esterna del rigassificatore. Quanto riportato dal quotidiano locale non risponde a verità nonostante si affermi che i progetti suddetti siano stati autorizzati. 

Autorizzati ma come?... 

lunedì 12 febbraio 2024

Piano comunali antenne un nuovo attacco legislativo in atto a favore di antenna selvaggia!

È in discussione in Parlamento con varie audizioni lo schema di decreto legislativo che apporta le ennesime modifiche al Codice della Comunicazione Elettronica ( per un commento della versione attualmente vigente vedi QUI e per la versione vigente vedi QUI).

 

Le modifiche attualmente in discussione prevedono alcune proposte di emendamento da parte della maggioranza che hanno le seguenti finalità:

1. l’impossibilità dei piani antenne di porre vincoli di localizzazione delle antenne se non in punti precisi del territorio comunale violando il diritto riconosciuto dalla legge vigente di fissare criteri di localizzazione (obietti di qualità definiti dalla legge) per aree del territorio comunale

2. esclusione totale per le antenne di telefonia mobile dalla disciplina urbanistica edilizia. In questo modo violando la norma vigente che prevede la possibilità che i piani comunali assicurino il corretto insediamento urbanistico e territoriale di questi impianti

3. eliminare l’obbligo di comunicare l’attivazione della antenna di telefonia mobile all’Arpa in violazione della giurisprudenza univoca in materia per cui il Parere Arpa non è un atto presupposto e condizionante il provvedimento autorizzativo, bensì atto di un procedimento parallelo necessario, non per la formazione del titolo edilizio e per l’inizio dei lavori con esso assentiti, bensì esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell’impianto.

È chiaro l’obiettivo portato avanti dalla lobby dei gestori di telefonia mobile, recepito da una parte del ceto politico soprattutto della attuale maggioranza di governo di rendere inutilizzabili i piani antenne comunali (peraltro già poco utilizzati per l’incompetenza di molti Sindaci) già colpiti dalle varie modifiche acceleratorie a favore degli impianti di telefonia mobile e ancora di più dal rischio molto vicino (un paio di mesi al massimo) di imporre limiti di emissione dei campi elettromagnetici tre volte superiori a quelli della legge vigente come spiego QUI. Tutto questo nonostante che ad oggi i piani comunali antenne, se ben realizzati (come spiego QUI), sono l’unico strumento per una tutela preventiva dell’ambiente e della salute pubblica da inquinamento elettromagnetico.

Di seguti una analisi critica puntuale degli emendamenti più rischiosi per ambiente e salute pubblica in discussione...

venerdì 9 febbraio 2024

Nuova legge: la disciplina speciale per i rigassificatori sempre più ordinaria e militarizzata

L’articolo 5 della legge 91/2022 ha previsto una procedura speciale per autorizzare e finanziare i rigassificatori e le modifiche di quelli esistenti, per una analisi in generale di questa disciplina e le modifiche successive tra il 2022 e il 2023 vedi QUI.

Ora arriva l’articolo 2 del Decreto-Legge 181/2023 convertito nella legge 11/2024 (QUIche apporta  modifiche, sostituendolo, il comma 8 articolo 5 del Decreto-Legge 50/2022 convertito nella legge 91/2022 (QUI). Si tratta di modifiche, come vedremo parziali, ma molto significative di una accelerazione di tendenze in atto da tempo che si possono sintetizzare:

1. un legame sempre più stretto dei rigassificatori con la militarizzazione dello scontro geopolitico tra occidente e Russia. 

2. una scissione sempre più netta tra la scusa del gas come fonte di transizione ecologica e gli obiettivi della decarbonizzazione della economia italiana

3. una stabilizzazione dei sistemi di finanziamento per tempi lunghissimi per coprire i servizi dei nuovi rigassificatori e di quelli esistenti,

 

Vediamo in particolare queste modifiche apportate dalla legge n° 11 del 2 febbraio 2024…

giovedì 8 febbraio 2024

Regione Liguria afferma di non avere competenze su ordinanza euro 4 a Spezia NON È VERO!

La Regione Liguria decide di non rispondere ad una interrogazione del Consigliere Regionale Paolo Ugolini del Movimento 5stelle sulla ordinanza che vieta l’accesso delle auto euro 4 in aree del centro cittadino di Spezia.

Secondo la Regione e i suoi uffici non rientra nelle loro competenze valutare od esprimere giudizi sulla ordinanza!

È una balla!

Come dimostrerò subito di seguito non c’è nulla che impedisca tale valutazione della Regione anzi la normativa in materia la rende auspicabile, ma in realtà la non risposta della Regione vuole rimuovere un'altra domanda, più delicata, fatta nella suddetta Interrogazione.

mercoledì 7 febbraio 2024

Piano Mattei: la transizione al gas dentro la logica geopolitica di potenza

Con Decreto-Legge n° 161 del 15 dicembre 2023, convertito con la legge 2/2024 (QUI), è stato approvato (iter di approvazione QUI) il c.d. Piano Mattei che accentra nella Presidenza del Consiglio dei Ministri tutte le politiche italiane verso i rapporti economici, di immigrazione ma soprattutto energetici, con l’Africa vedi in particolare l’accordo tra Eni e la compagnia statale libica National oil corporation (Noc), che prevede un investimento di circa 7,3 miliardi di euro per lo sfruttamento dal 2026 di due giacimenti al largo della Libia, le "Strutture A&E" (vedi cartina a fianco da Today Economia).

Il Piano da un lato ufficialmente è una scatola vuota, dall’altro da un punto di vista energetico è chiaramente indirizzata alle fossili ed in particolare il gas come vedremo nel resto del post. Soprattutto ha come finalità istituzionalizzare definitivamente il metodo centralista di decisione del PNRR tagliando fuori (come sta avvenendo in Italia) comunità locali società civile e assemblee elettive di tutti i livelli (nazionali, regionali e soprattutto comunali)

È quello che hanno sottolineato 80 organizzazioni della società civile africana che hanno contestato merito e metodo del Piano.

Nel post che segue analizzo partitamente tutte queste criticità del Piano Mattei.

 

martedì 6 febbraio 2024

Avvocatura UE su Ilva di Taranto: basta proroghe e valutare danno sanitario nel rilascio dell’AIA

L’Avvocatura della UE ha prodotto, in data 14 dicembre 2023, una serie di conclusioni (QUI) in relazione alla controversia affrontata dalla Corte di Giustizia dove sono state presentate varie domande pregiudiziali relative alle modalità con le quali è stata rilasciata e gestita l’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) all’impianto di Ilva di Taranto alle quali la Avvocatura in sintesi, affermando principi di tipo generale al di là del caso specifico esaminato, così risponde:

1. i fenomeni di inquinamento devono essere ritenuti significativi se, tenendo conto delle circostanze del caso specifico, causano danni eccessivi alla salute umana, quindi, il riesame dell’autorizzazione è necessario in particolare quando risulta in un secondo momento che un impianto provoca fenomeni di inquinamento significativi, ad esempio a seguito di una valutazione del danno sanitario

2. nella procedura di rilascio/revisione dell’AIA si devono considerare tutte le sostanze inquinanti emesse in quantità significativa che possono essere previste sulla base delle informazioni disponibili, in particolare di eventuali conclusioni sulle BAT, dell’esperienza risultante dall’effettiva gestione dell’impianto e di altre indicazioni.

2. non è ammesso il ripetuto differimento del termine di attuazione di determinate condizioni contenute nell’AIA a tutela contro le emissioni inquinanti dell’impianto in questione.

Questo mentre in Italia una ultima norma speciale (non citata dall'elenco dell'Avvocatura UE che vedremo nel proseguo del post) ha introdotto un vero e proprio scudo penale (QUI) per gli inquinatori, pensato per l’Ilva di Taranto, ma ora legge generale dello stato italiano quindi applicabile ad altri casi.

Analizziamo quindi più particolarmente il testo delle conclusioni della Avvocatura della UE che dovranno poi essere seguite dalla sentenza della Corte di Giustizia della UE…

lunedì 5 febbraio 2024

Sentenza UE: NO a condanna a spese eccessive nelle cause ambientali e il caso di Piombino

Corte di Giustizia con sentenza del 11 gennaio 2024 (QUI) è intervenuta nuovamente sulla questione di come deve essere interpretato il principio di diritto comunitario sulla “non eccessiva onerosità” a carico di chi, (associazioni, comitati) perde una causa a tutela di un interesse ambientale relativo ad una normativa del settore (nel caso specifico della sentenza i rifiuti).

La sentenza chiarisce che:

1. al di là della capacità finanziaria del soggetto perdente occorre considerare che questo svolge una azione di tutela dell’ambiente non certo di interessi meramente privati;

2. il concetto di non eccessiva onerosità vuol significare che le spese in caso di condanna al pagamento per perdita della causa non devono essere tali da inibire il diritto all’esercizio effettivo della azione nelle sedi legali definite dagli stati membri;

3. quindi il giudice nazionale deve rispettare la suddetta interpretazione del principio della non eccessiva onerosità quando definisce il quantum da far pagare alla associazione, comitato, privato etc. che hanno perso la causa.

La sentenza europea come vedremo nella parte finale del post, parla anche alla sentenza del Tar del Lazio sul progetto di rigassificatore di Piombino che, respigendo il ricorso del Comune ha condannato sia l'ente locale che le associazioni intervenute al pagamento di spese per una somma spropositata e anomale in sentenze su questioni come quella del caso esaminato. 

 

venerdì 2 febbraio 2024

Progetti green per il porto di Spezia: alcune note critiche

Oggi sul Secolo XIX la Segretaria generale della Autorità di Sistema Portuale illustra in modo unilaterale, quindi senza contraddittorio, i progetti per rendere quello di Spezia un porto “green” ormai parolina magina unita alle altre due “emergenza” e “transizione” per giustificare ogni progetto a prescindere dal sito in cui viene collocato (ledendo i principi fondanti delle norme ambientali a cominciare dalla VIA, vedi QUI).

La segretaria pone l’accento su due questioni relativemente alle emissioni delle navi in porto (commerciali e crocieristiche):

1. la elettrificazione delle banchine (il c.d. cold ironing) i cui lavori stanno per partire;

2. l’arrivo di navi a gnl con il relativo caricamente del combustibile grazie ai recenti progetti approvati (truck loading) direttamente in porto o in area portuale grazie le recente regolamentazione fissata dalla Capitaneria di porto.

Quindi tutto bene, possiamo stare tranquilli? Io direi che dalla intervista non emergono alcune questioni molto rilevanti da un punto di vista ambientale e della tutela della salute pubblica nel medio periodo per non parlare del rischio incidentale.

Ma su tutto questo tornerò a breve in modo ben più approfondito delle schematiche e veloci note che riporto di seguito…