martedì 2 aprile 2024

Proroga VIA scaduta ennesimo attacco alla Valutazione di Impatto Ambientale

Nuovo regalo a potenziali inquinatori e comunque a proponenti di progetti che non rispettano i termini fissati dalla legge in materia di scadenza dei termini per la realizzazione di opera che ha avuto una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) positiva.  

L’articolo 12 del Decreto Legge n° 19 del 2024 (QUI) modifica la norma che disciplina la possibile proroga della efficacia del provvedimento di VIA senza alcuna verifica ambientale quanto meno fino ad oltre 6 mesi, di fatto aggirando la necessità di detta verifica ambientale sulla necessità di una nuova procedura di VIA. D’altronde era quello che era già successo, senza bisogno di nuove leggi, in molti casi come i seguenti:

GRONDA DI GENOVA: QUI,

TERZO VALICO GENOVA: QUI,

RADDOPPIO FERROVIARIO GENOVA VENTIMIGLIA: QUI,

RIGASSIFICATORE PORTO EMPEDOCLE: QUI.

A questa modifica, come vedremo nella ultima parte del presente post, occorre aggiungere l’ennesima (QUI) confusa semplificazione in deroga alla VIA per gli impianti da fonti rinnovabili.

Il commissariamento del diritto ambientale (QUI), in particolare propria sulla VIA (QUI) continua…  

 

COME FUNZIONA LA DISCIPLINA DELLA SCADENZA DEI TERMINI DI EFFICACIA DELLA VIA PRIMA DELL’ULTIMA MODIFICA DEL TESTO UNICO AMBIENTALE

L’articolo 25 del DLgs 152/2006 (Testo unico Ambientale) disciplina il procedimento che porta al provvedimento di VIA. Il comma 5 di detto articolo 25 stabilisce che il provvedimento di VIA abbia una efficacia temporale non inferiore ai 5 anni per poi aggiungere decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.

 

 


LA NUOVA NORMA CHE MODIFICA LA PROCEDURA DI PROROGA DELLA EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI VIA SCADUTO

L’articolo 12 del Decreto-Legge 19/2024 aggiunge al suddetto comma 5 quanto segue

Se l'istanza di proroga del termine di efficacia del provvedimento di VIA è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.

Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione.

Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni.
Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

 

Risulta con chiarezza che la nuova procedura di verifica delle condizioni di proroga intanto regala nella massima possibilità ben 6 mesi (sempre che i nuovi termini vengano rispettati) al proponente in cui può attivare o continuare la realizzazione del progetto senza dover dimostrare che le condizioni ambientali del sito interessato non sono cambiate e quindi non è necessario riavviare la procedura di VIA.

Non si capisce dal nuovo testo introdotto nell’articolo 25 se questa possibilità in deroga alla procedura descritta nei periodi precedenti del previgente articolo 25 preveda che la documentazione che presenta il proponente i 120 giorni precedenti contenga una valutazione del contesto ambientale del sito interessato dal progetto e quindi su cosa si basi la verifica della Autorità competente la verifica della completezza di detta documentazione.

Insomma, una proroga del provvedimento di VIA senza verifiche ambientali preventive, sia pure di 6 mesi massimi, e una successiva procedura di verifica della possibilità di concedere la proroga della efficacia del provvedimento di VIA non coordinata con i primi tre periodi del comma 5 articolo 25.

 

Su come dovrebbe essere interpretato da un punto di vista dei principi della VIA (prevenzione, precauzione, valutazione impatto complessivo di lungo periodo dell’opera) si veda questo mio commento (QUI) ad una recente sentenza del Consiglio di Stato.

 


 

ULTERIORI SEMPLIFICAZIONE DEROGATORIA DELLA VIA PER IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI

L’articolo 5 della legge 11/2024 (QUI) che ha convertito il Decreto-Legge 181/2023 modifica la lettera b) comma 6 articolo 6 del DLgs 152/2006 applicando la verifica di assoggettabilità a VIA anche alle ipotesi in cui il progetto riguardi: “gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari

Modifica da un lato poco significativa apparentemente visto che la verifica comunque potrebbe portare alla VIA ordinaria, però giuridicamente in palese potenziale contraddizione con quanto previsto dalla seconda parte della lettera b) dove si afferma che comunque la applicazione della verifica di assoggettabilità è esclusa (quindi si applica la VIA ordinaria): “ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;”.

 


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