mercoledì 3 aprile 2024

La nuova disciplina per monitorare gli impianti portuali di raccolta rifiuti

Decreto Ministero Ambiente 19 dicembre 2023 (QUI) che definisce la procedura di segnalazione delle presunte inadeguatezze degli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi, nonché le modalità di valutazione e revisione dell'adeguatezza degli impianti portuali stessi.

L’Autorità Competente responsabile della procedura di segnalazione è il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, mentre il Punto di contatto nazionale designato dal Ministero gestisce l’inserimento delle segnalazioni nel portale GISIS (QUI)

 

 

DEFINIZIONE DI INADEGUETEZZA DEGLI IMPIANTI DI RACCOLTA RIFIUTI PORTUALI

Per inadeguatezza degli impianti il Decreto intende una deviazione sostanziale e documentabile rispetto alle previsioni della Convenzione MARPOL 73/78 come emendata e del Decreto legislativo n. 197/2021 (Vedi News/Ambiente Novembre-Dicembre 2021 pagina 102 QUI) che ha recepito la Direttiva unionale n. 883/2019 (QUI) sugli impianti portuali di raccolta dei   rifiuti provenienti dalle navi che scalano i porti comunitari.

È l’Autorità competente nazionale (Ministero Ambiente) ad attuare la Procedura di segnalazione e di indagine delle presunte inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta.

L’Autorità Nazionale Competente individua quale il Punto di contatto nazionale quale referente del database del GISIS (QUI) per quanto attiene alle funzioni di Stato di approdo ("Port state") e di Stato di bandiera ("Flag state").

 

 

 

FINALITÀ DELLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE E INDAGINE

L'insieme delle misure atte a monitorare l'efficienza qualitativa e quantitativa dei medesimi, al fine di attuare e di implementare la normativa vigente in materia di raccolta dei rifiuti in ambito marittimo e portuale.

L'autorità competente nazionale attua tale procedura per tutti gli impianti di raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi attraverso le autorità marittime, in virtù della loro dipendenza funzionale dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, oltre che dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 

 

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE ALL'IMO E ALLO STATO DI APPRODO INADEGUATEZZE

La nave battente bandiera italiana che in occasione di uno scalo presso uno Stato comunitario o estero, ove abbia richiesto preventiva disponibilità al conferimento dei rifiuti prodotti a bordo, riscontri l'assenza, l'indisponibilità, ovvero la presunta inadeguatezza di impianti portuali di raccolta rifiuti, deve:

a) informare con immediatezza l'autorità competente nazionale, laddove da tale disservizio dovessero derivare potenziali rischi per l'ambiente marino ovvero la necessità di ricorrere, previa valutazione espressa della medesima autorità, a provvedimenti autorizzativi o derogatori dei Certificati statutari rilasciati ai sensi della Convenzione MARPOL 73/78 (QUI) come emendata;

b) avviare la procedura di segnalazione di presunta inadeguatezza mediante la compilazione e la successiva trasmissione del modulo di cui all'Allegato 1 al presente decreto;

c) custodire a bordo la documentazione relativa alle segnalazioni inviate per un periodo non inferiore a tre anni. Copia delle medesime segnalazioni deve essere, altresì, disponibile per analogo periodo di tempo presso la società della nave stessa.

 

 

 

LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DA PARTE DEL PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE

Il Punto di contatto nazionale, ricevuta la segnalazione, provvede ad inserirla all'interno del portale GISIS nonché ad effettuare le comunicazioni previste presso l'IMO e lo Stato di approdo, richiedendo, laddove necessario, ulteriori elementi di informazione alla società della nave che ha effettuato la segnalazione;

Alla ricezione di una segnalazione di presunta inadeguatezza relativa ad un impianto portuale di raccolta rifiuti ricadente sul territorio nazionale, da parte dell'IMO e/o di uno Stato di bandiera estera, il Punto di contatto nazionale:

a) avvia la discendente procedura di verifica, attivando all'uopo le competenti Autorità marittime che riferiscono, senza ritardo, gli esiti degli accertamenti effettuati, anche alla luce delle attività di polizia marittima e delle ulteriori verifiche esperibili presso l'Autorità di sistema portuale ovvero, laddove non istituita, presso l'ente titolare della funzione concessoria nel cui ambito di giurisdizione ricade l'impianto oggetto di segnalazione;

b) laddove emergano problematiche di natura infrastrutturale degli impianti, per il tramite dell'Autorità competente nazionale, segnala l'inadeguatezza alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, affinché la competente Autorità di sistema portuale ovvero, laddove non istituita, l'ente titolare della funzione concessoria, dia corso alle incombenze gestorie o ai conseguenti adempimenti;

c) laddove per la singola fattispecie ne ravvisasse la necessità, convoca il tavolo tecnico di cui al successivo articolo, all'uopo eventualmente integrato con una rappresentanza dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale interessata;

d) predispone l'inserimento sul portale GISIS delle proprie conclusioni circa la segnalazione di   presunta inadeguatezza, notificando analoga informazione allo Stato di bandiera della nave che ha effettuato la segnalazione.

 

 

 

MONITORAGGIO ED EVENTUALE REVISIONE DEGLI IMPIANTI D RACCOLTA RIFIUTI NEI PORTI IN CONSEGUENZA DELLE SEGNALAZIONI

L'Autorità competente nazionale si avvale della Direzione generale economia circolare (DG-EC) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il monitoraggio e la valutazione sull'adeguatezza della capacità operativa dell'impianto con riferimento alle categorie di rifiuti conferibili, con il supporto del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nonché delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), per eventuali attività di verifica sul territorio.

L'attività di monitoraggio consiste nell'analisi delle presunte inadeguatezze emerse dalle   segnalazioni nonché nella definizione delle conseguenti misure correttive e nell'analisi comparata dei dati aggiornati degli impianti portuali di raccolta sul territorio nazionale.

Laddove emergano problematiche di natura infrastrutturale degli impianti di raccolta rifiuti, l'autorità nazionale competente segnala l'inadeguatezza alla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, affinché l'Autorità di sistema portuale ovvero, laddove non istituita, l'ente titolare della funzione concessoria, dia corso alle incombenze gestorie o ai conseguenti adempimenti.

 

 

 

TAVOLO TECNICO

È istituito un tavolo tecnico per la valutazione e il monitoraggio degli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti, composto da: un rappresentante della (Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero dell’Ambiente (DG-PNM- QUI) con funzioni di coordinatore; un rappresentante della DG-EC; un rappresentante di ISPRA/SSNPA; un rappresentante del RAM. Il tavolo tecnico si riunisce con cadenza annuale e al termine della seduta viene redatto un verbale da trasmettere alla Direzione generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 


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