Pubblicate nella Gazzetta della UE (serie C) vari provvedimenti
attuativi della direttiva UE (2019/883 QUI) sulla gestione dei rifiuti prodotti da
navi nei porti. In particolare si tratta di norme che:
1. definiscono un meccanismo unico
per gli Stati membri al fine di selezionare le navi da ispezionare per
verificare il rispetto delle norme UE sul conferimento dei rifiuti agli
impianti nei porti
2. definiscono criteri uniformi per
calcolare la capacità di stoccaggio a bordo delle navi al fine di derogare agli
obblighi della direttiva UE 2019/883
3. definiscono
i criteri per ridurre o differenziare le tariffe che i gestori delle navi
devono pagare per la copertura della gestione degli impianti di rifiuti nei
porti
4. definiscono le modalità di
comunicazione dei rifiuti pescati accidentalmente dalle navi
La nuova Direttiva è stata recepita in Italia con DLgs 46/2024 che ha
modificato il DLgs 197/2021, PER IL
TESTO COORDINATO VIGENTE DEL DLGS 197/2021 VEDI QUI.
MECCANISMO UNIONALE PER LE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI DI
RIFIUTI PRODOTTI DA NAVI
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/90 (QUI) della
Commissione del 22 gennaio 2022 istituisce un meccanismo unico della UE per
selezionare le navi da ispezionare relativamente al rispetto degli obblighi di
conferimento dei rifiuti agli impianti nei porti.
COME CALCOLARE LA
CAPACITÀ DI STOCCAGGIO RIFIUTI SULLE NAVI
Al fine di stabilire condizioni uniformi per l’applicazione delle esenzioni dall’obbligo di conferimento dei rifiuti di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2019/883, è indispensabile che gli Stati membri applichino una metodologia armonizzata. Gli atti di esecuzione adottati a norma della direttiva (UE) 2019/883 dovrebbero pertanto assumere la forma di regolamenti di esecuzione.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/89 (QUI) della Commissione del 21 gennaio 2022 approva il metodo per determinare la sufficiente capacità di stoccaggio dedicata per l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 4, lettere a) e b) sopra citato e della esenzione dell’articolo 9 della Direttiva 2019/883.
CONDIZIONI PER RIDURRE
TARIFFE DI COPERTURA COSTI PER LA GESTIONE IMPIANTI RIFIUTI NEI PORTI
L’articolo 8 Direttiva 2019/883 (QUI) prevede, ai paragrafi 4 e 5, le condizioni generali per la differenziazione e
riduzione delle tariffe per la copertura dei costi degli impianti di gestione
rifiuti nei porti da parte dei gestori delle navi.
Il Regolamento di Esecuzione UE 2022/91
(QUI)del 21
gennaio 2022 definisce i criteri per applicare le suddette condizioni generali.
METODOLOGIE SUI DATI DI MONITORAGGIO E IL FORMATO PER LA COMUNICAZIONE DEI RIFIUTI ACCIDENTALMENTE PESCATI
Secondo il comma 7 articolo 8 della Direttiva
2019/883 (QUI) gli
Stati membri provvedono alla raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il
volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati e li trasmettono alla
Commissione. Sulla base di tali dati di monitoraggio, la Commissione pubblica
una relazione entro il 31 dicembre 2022 e successivamente con cadenza biennale.
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/92 (QUI) della
Commissione del 21 gennaio 2022 stabilisce le modalità di applicazione
della Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le metodologie sui dati di monitoraggio e il formato per la
comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati.
Secondo il Regolamento i rifiuti accidentalmente pescati sono
comunicati conformemente ai componenti di cui alla tabella 1
dell’allegato.
I rifiuti accidentalmente pescati possono includere attrezzatura da pesca abbandonata, persa o altrimenti dismessa, che può essere comunicata separatamente dagli altri rifiuti marini.
La tabella 2 dell’allegato presenta gli elementi obbligatori e facoltativi della comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati.
La tabella 3 dell’allegato definisce il formato della comunicazione dei rifiuti accidentalmente pescati e il metodo di aggregazione.
Il quantitativo di rifiuti accidentalmente pescati è comunicato in volume e in massa.
[NOTA 1] SafeSeaNet
è un sistema di monitoraggio e di informazione dedicato al traffico
marittimo mercantile, organizzato e gestito a livello europeo dall’EMSA
(European Maritime Safety Agency), che ha l’obiettivo di rafforzare la
sicurezza della navigazione, la “security” marittima sia a livello navale che
portuale, l’efficienza del trasporto marittimo e, in particolare, la protezione
dell’ambiente marino.
Nessun commento:
Posta un commento