Il Sindaco di Spezia di fronte alla possibile riapertura delle centrali a carbone in Italia a causa della crisi della guerra in Ucraina ha prodotto un comunicato (QUI) che lascia francamente perplessi.
Intanto il Sindaco dimentica che la richiesta di apertura delle centrali a carbone senza escludere quella spezzina è stata per prima avanzata dal Presidente della Regione, come dire questo ci sta siamo vicini alla campagna elettorale per la sua rielezione e quindi non si può criticare il principale alleato per la propria rielezione. Ma questo è la solita politica politicante di cui mi interesso poco o niente e la lascio a chi si cimenterà nella prossima campagna elettorale per le amministrative.
Peraltro se fossi il Sindaco chiederei al Presidente della Regione Liguria di evitare battute senza competenze specifiche ed invece di impegnarsi a raggiungere, insieme con le altre Regioni ed il Governo, la autorizzazione entro giugno di 60 GW di nuovi impianti rinnovabili, pari a solo un terzo delle domande di allaccio già presentate a Terna» arrivate oggi a circa 170 GW, come richiesto dalle aziende del settore elettrico rinnovabile di Confindustria.
Ma torniamo alla riapertura teoricamente possibile della centrale a carbone spezzina. Le questioni da chiarire più importanti, rispetto a quanto affermato dal Sindaco, sono le seguenti:
1. la
centrale a carbone per riaprire ha bisogno di una nuova Autorizzazione
Integrata Ambientale (di seguito AIA)? No a mio avviso perché intanto l’AIA non è scaduta ma
soprattutto perché non serve una nuova AIA per riaprirla basta un provvedimento
del Governo sulla base di norme speciali.
2. La centrale a carbone ha bisogno di nuovi e complessi
interventi tecnologici per rientrare in funzione? No possono bastare poche settimane
per rimetterla in funzione e Terna ha già stoppato Enel nell’avviare la
demolizione della centrale a carbone.
3. La riapertura delle centrali a carbone è davvero
necessaria? Allo stato attuale no grazie ai molti impianti a gas autorizzati
nel 2021 ma è chiaro che il problema si porrebbe se si chiudessero una parte
rilevante delle importazioni dalla Russia
4. Il
Sindaco cosa può fare se riaprisse la centrale per fermarla? Lo strumento c’è
nella normativa ed è quello della salute pubblica ma di sicuro non servono a niente le dichiarazioni confuse del
Sindaco di Spezia sulla assenza di autorizzazione e la approvazione della
Variante visto che in emergenza energetica nazionale la Variante verrebbe
bypassata.
Vediamo come stanno le
cose rispetto a questi quattro temi decisivi…
LA CENTRALE A CARBONE PER RIAPRIRE HA BISOGNO DI UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE?
L’AIA del 2019 e la
legge del 2003 che permettono di riaprire la centrale a carbone
Nell’ultima AIA del 2019 (QUI) applicata alla centrale a carbone spezzina è chiarissimamente annunciato il
rischio del protrarsi del funzionamento della centrale a carbone
spezzina. Lo dimostrano queste due citazioni dall’atto
autorizzatorio in questione:
1. Premesse alle Prescrizioni (Paragrafo
9) contenute nel Rapporto Istruttorio allegato all’AIA 2019 pur
confermando l’impegno Enel a dismettere la centrale a carbone entro il 2021 si
aggiunge: “fermo restando il pronunciamento del Ministero dello Sviluppo Economico
in merito alla sicurezza ed affidabilità del funzionamento del sistema
elettrico nazionale”.
2. prescrizione n°8 del Paragrafo 9.3. del Rapporto istruttorio allegato all’AIA 2019 afferma che: ”… ferma restando la fermata definitiva della unità SP2al31/12/2021 di cui alla prescrizione (6), ai sensi del SEN 2017 e del PNIEC 2019, l’utilizzo del carbone quale combustibile per la alimentazione del gruppo SP3 sarebbe stata ammissibile solamente fino al 31/12/2025”.
Queste prescrizioni dell’AIA 2019 non sono casuali sono la conseguenza di una norma di legge statale in vigore da tempo che permette di riaprire o tenere in funzione impianti vetusti per esigenze del sistema elettrico nazionale
La legge 27
ottobre 2003, n. 290 (QUI) ed in particolare l’art. 1-quinquies (Disposizioni
per la sicurezza e la funzionalità del settore elettrico) afferma: “1. Gli impianti di generazione di
energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in
stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione
e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e
modalità autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme parere del
Ministero delle attività produttive, espresso sentito il Gestore della rete di
trasmissione nazionale in merito al programma temporale di messa fuori servizio.” Questo articolo deve essere letto in modo coordinato con l'articolo 1 di detta legge come vedremo a breve.
La legge 290/2003 sopra
riportata è stata confermata da una sentenza della Corte Costituzionale
n° 383 del 2005.
Ora le denominazioni degli interlocutori istituzionali sono cambiate: Ministero dello della Transizione Ecologica (non più Attività Produttive) e Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa che è la società responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione su tutto il territorio italiano. Attività svolta dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN) fino al novembre del 2005.
Come si vede formalmente
il parere lo esprime la burocrazia ministeriale ma sostanzialmente
l’istruttoria è di competenza di Terna SpA senza la quale il Ministero non si
può pronunciare.
Morale la politica (leggi
Ministro) una volta che Terna individua un deficit nell’ambito in cui è divisa
la rete elettrica nazionale (nel nostro caso il Nord) tra aumento di capacità
produttiva e dismissioni, può fare ben poco se non appunto, come scrive
nell’ultima lettera il Ministro al Sindaco spezzino, riconvocare gli
interlocutori tecnici ma alla fine l’ultima parola è di questi
ultimi.
Quindi da queste
prescrizioni dell’AIA e dalla norma sopra citata si conferma che non è vero che
la centrale non ha più l’autorizzazione può rientrare in funzione in poco tempo
sulla base di una decisione di Terna e Ministero della Transizione per cui le prescrizioni sopra citate dell’AIA del 2019 sono solo un presupposto di questa decisione del Governo peraltro già avvenuta nel mese di dicembre, proprio per la centrale spezzina, sempre per rischi di deficit nel sistema elettrico nazionale
Comunque oltre a quanto sopra voglio ricordare al Sindaco che il
Decreto di AIA del 2019 alla centrale a carbone all’articolo 6 prevede che
l’AIA abbia una durata di efficacia di 16 anni dalla pubblicazione del Decreto stesso! Nessuno ha revocato l’AIA
tanto meno l’autorità competente che è il MITE se non altro perché l’AIA
vigente serve per rispettare la demolizione bonifica della centrale.
Ma c’è di più sotto il
profilo ambientale…
GIA' LE PRESCRIZIONI DELL'AIA DEL 2019 GARANTIVANO E GARANTISCONO LA CONTINUITA' DELLA CENTRALE A CARBONE
L’AIA del 2019 è strutturata proprio per permettere alla centrale a carbone spezzina, se diventasse necessario per la stabilità del sistema elettrico nazionale, di funzionare per altri anni.
1. Il Paragrafo 9.5 del Rapporto Istruttorio
allegato all’AIA 2019 stabilisce:
Prescrizione n° 18: nuovi limiti
di emissione su SO2, NOx, Polveri tutti inferiori a quelli previsti dall’AIA dl
2013.
2. Prescrizione
n°19: monitoraggio in continuo dei parametri inquinanti SO2, NOx, CO, Polveri,
NH3(ammoniaca), Hg (mercurio).
3. Prescrizione
n° 20: i composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapori gassosi
espressi come HCl (acido cloridico), HF(acidofluoridico) e COT (carbonio
organico totale) dovranno essere monitorati trimestralmente; il valore limite
di emissione sarà considerato rispettato se la media di tre misurazioni
consecutive di almeno 60 minuti ciascuna, rappresentative di almeno un’ora di
funzionamento del gruppo nelle condizioni più gravose, risulterà uguale o
inferiore al limite stesso (riferimento punto 5.12 Parte I allegato
II e punto 2.3 allegato VI alla Parte V del DLgs 152/2006)
Queste prescrizioni
appaiono positive se viste nell’ottica della chiusura della centrale a carbone
entro il 2021, ma c’è un però. Il però è che queste prescrizioni non si applicano
alle fasi di avviamento e di arresto dell’impianto.
Ora in caso di riapertura della centrale a carbone spezzina questo impianto non funzionerà certo in modo continuo come funzionava negli anni 90 e primo decennio anni 2000 ma semmai su chiamata per coprire i “buchi” nel sistema elettrico nazionale. Questo vuol dire che aumenteranno gli avviamenti e gli arresti fasi impiantistiche che possono sicuramente aumentare in se le emissioni inquinanti ma a queste fasi i limiti di emissione applicabili non sono quelli migliori previsti dalla seconda fase dell’AIA del 2019 (dal 18 agosto 2021 vedi Prescrizione n° 30 del Paragrafo 9.5.). Questa è una contraddizione da valutare ed usare da parte del Comune di Spezia per contestare la riapertura ma non affermando che non c'è la autorizzazione o che la autorizzazione avrà tempi lunghissimi ma usando un altro strumento che descrivo nella parte finale di questo post.
QUALI LIMITI DI EMISSIONE DEGLI INQUINANTI SONO APPLICABILI NEL
CASO SI APPLICASSERO LE SOPRA CITATE NORME SULLA SICUREZZA E FUNZIONALITÀ DEL
SISTEMA ELETTRICO
L’articolo 1 (Modifiche temporanee delle condizioni
di esercizio delle centrali termoelettriche)
della legge 290/2003 recita: “1. Al fine di garantire la sicurezza di
funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in
misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, fatto salvo quanto previsto
dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, fino al 30 giugno 2005 e
su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.a., può essere autorizzato l'esercizio temporaneo di
singole centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW,
inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti
di emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria fissati nei provvedimenti di
autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonche' dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002,
n. 60.
2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 rispettano i
valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e per
gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dell'allegato 3,
lettera B, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30
luglio 1990.”
Quindi secondo questa norma se una centrale esistente è richiamata in servizio per ragioni di sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale deve rispettare i valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dell'allegato 3, lettera B, del Decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990.
Si tratta di limiti molti
alti: biossido di zolfo 1700 mg/m 3 . - ossidi di azoto 650 mg/m3 -
polveri 50 mg/m 3, quindi ben più alti di quelli attuali di cui all'allegato II
alla Parte V del DLgs 152/2006 per cui, per fare esempi precisi questo allegato
anche per gli impianti vetusti costruiti prima del 2002 prevede:
1. per l'SO2 prevede massimo 800 mg/Nm3 contro i
1700 del Decreto del 1990.
2. per gli ossidi di azoto prevede il limite di 200
mg/Nm3 e fino a 400 mg/Nm3 contro i 650 mg/Nm3 del Decreto del
1990.
Insomma la centrale a carbone per riaprire non ha bisogno dei complessi interventi tecnologici di cui scrive il Sindaco di Spezia e può tornare in funzione in poco tempo con limiti di emissione molto elevati rispetto alle centrali moderne anche a carbone addirittura più elevati della stessa AIA del 2019. Sul punto rinvio alle integrazioni svolte dopo la emanazione del Decreto Legge sulla emergenza energia con la crisi in Ucraina , vedi QUI.
LA RIAPERTURA
DELLE CENTRALI A CARBONE È DAVVERO NECESSARIA?
Una cosa invece condivido della affermazione del Sindaco quando scrive nel suo comunicato di mettere in dubbio che la riapertura della centrale a carbone sia davvero strategica attualmente, attenzione strategica per una eventuale emergenza.
Come
ho spiegato in questo post QUI Terna non ha ancora dimostrato questa strategicità e
ad oggi non risulta ci siano carenze praticamente significative di gas in
Italia, in questo senso solo nel 2021 sono state avviate alla realizzazione o
hanno ottenuto la Valutazione di Impatto Ambientale positiva ben 5542 Mwe
quindi ben oltre la potenza di circa 500Mwe effettivi della centrale spezzina
ma anche delle altre centrali a carbone esistenti in Italia.
Il problema resta però
quello del gas a disposizione del sistema Paese nei prossimi mesi e della
evoluzione del mercato internazionale alla luce del conflitto in corso.
COSA POTREBBE
FARE IL SINDACO INVECE IN CASO DI RIAPERTURA DELLA CENTRALE A GAS
Le argomentazioni del
Sindaco contro la riapertura della centrale a carbone come abbiamo visto sopra
sono molto deboli se non del tutto infondate.
Invece nel malaugurato
caso la centrale riaprisse il Sindaco può usare un altro strumento che lui non
cita ma che esiste nella legge.
Il comma 7 articolo 29-quater del DLgs 152/2006 recita: “7. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata”.
Quindi il Sindaco come
Autorità Sanitaria può chiedere la immediata revisione dell’AIA attuale alla
centrale utilizzando anche il materiale prodotto all’interno del procedimento
di VIA sul progetto di turbogas (vedi QUI e QUI) dove si dimostrava le criticità ambientali e
quindi potenzialmente sanitarie dell’area interessata dalla centrale. Questa
documentazione se era utile per un turbogas figuriamoci per una centrale a
carbone vetusta.
Ovviamente oltre a questo c'è quello di ordinanza a tutela della salute pubblica, strumento però più rischioso in termini legali.
Chiaramente questo potere
del Sindaco si scontra con gli strumenti normativi emergenziali sopra esposti
ma qui può soccorrere anche la recente riforma della Costituzione che all’articolo
41 secondo comma ha introdotto una modifica la iniziativa economica privata pur
restando libera non deve arrecare danno anche a salute e ambiente
All’articolo 41 terzo comma ha previsto che la
legge ordinaria determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali ma anche ambientali.
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