Vediamo cosa dice la normativa su indennizzi e aiuti di Stato con riferimento a situazioni come quella oggetto della sentenza
L’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali della UE (QUI) afferma
che: “1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che
ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità.
Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico
interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in
tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni
può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale. 2.
La proprietà intellettuale Ł protetta.”
L’articolo 107 paragrafo 1 del Trattato di funzionamento della UE
(QUI) recita:
“1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il
mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri,
gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto
qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o
minaccino di falsare la concorrenza.”
La Corte di Giustizia con sentenza del 27 gennaio 2022
(causa C-238/20-QUI) ha
statuito:
1) L’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che
l’indennizzo concesso da uno Stato membro per le perdite subìte da un operatore
economico in ragione delle misure di protezione applicabili in una zona della
rete Natura 2000 in forza della direttiva 2009/147/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici, sia sensibilmente inferiore ai danni effettivamente
subìti da tale operatore.
2) L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato
nel senso che un indennizzo concesso da uno Stato membro per le perdite subìte
da un operatore economico in ragione delle misure di protezione applicabili in
una zona della rete Natura 2000 in forza della direttiva 2009/147
conferisce un vantaggio atto a costituire un «aiuto di Stato» ai sensi di tale
disposizione, qualora siano soddisfatte le altre condizioni relative a una
siffatta qualificazione.
3) L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 717/2014 (QUI) della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 [TFUE] agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura,
deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui un indennizzo come
quello descritto al punto 2 del presente dispositivo soddisfi le condizioni di
cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a tale indennizzo si applica il tetto
degli aiuti «de minimis» di EUR 30 000 previsto da detto articolo 3,
paragrafo 2.
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