La
Corte Costituzionale con sentenza n° 262 del 30 dicembre 2021 (QUI) è
intervenuta nel giudizio di costituzionalità di una norma della Provincia
autonoma di Trento che prevedeva una procedura semplificata per l'installazione
di plateatici e di altre strutture leggere da parte degli esercizi pubblici,
prevedendo sino al 31 dicembre 2021 l'esonero dalle autorizzazioni richieste
dagli artt. 21 e 106 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio -QUI), ovvero la sostituzione del procedimento di autorizzazione con
un procedimento di controllo successivo, effettuato a campione.
Vediamo
come si è pronunciata la Corte e con quali motivazioni…
La
Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità di questa norma
provinciale sulla base delle seguenti considerazioni conclusive
Le
disposizioni impugnate si ingeriscano in un ambito di competenza riservato
esclusivamente allo Stato, trattandosi, nella specie, di parametri interposti
espressivi di norme di grande riforma economico-sociale.
Dall'art.
21 cod. beni culturali - che al comma 4 prevede che, anche fuori dalle ipotesi
espressamente previste dai commi precedenti di interventi soggetti ad
autorizzazione, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni
culturali è subordinata ad autorizzazione della soprintendenza - è, infatti,
enucleabile il principio di grande riforma economico-sociale secondo cui ogni
intervento su beni culturali deve essere autorizzato, in quanto qualunque
tipologia di manufatto è potenzialmente suscettibile di incidere sul
significato e la portata culturale del bene interessato.
Sotto
questo profilo, le norme provinciali impugnate prefigurano, invece, un
meccanismo di semplificazione della gestione dei beni culturali, connesso
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, significativamente difforme, non solo
sotto il profilo dell'estensione temporale delle deroghe, da quello statale.
Se,
infatti, per le opere contemplate dal comma 6 dell'art. 43 della legge prov.
Trento n. 3 del 2020, le disposizioni impugnate prevedono l'esenzione dalle
«autorizzazioni della soprintendenza per i beni culturali di cui agli articoli
21 e 106, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004» sino al 31
dicembre 2021, a fronte della data del 31 ottobre 2020 fissata dall'art. 181,
comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, nel comma 9 dello stesso art. 43, i
procedimenti di autorizzazione preventiva previsti dalla disciplina statale,
per lo stesso periodo di tempo, risultano addirittura sostituiti con
procedimenti di controllo successivo, effettuati a campione.
La Provincia autonoma di Trento, estendendo con le norme impugnate il termine previsto dall'art. 181, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, e regolamentando autonomamente la materia, ha, pertanto, violato una norma fondamentale di grande riforma economico-sociale della legislazione statale, eccedendo così il limite posto in materia di «tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare» dall'art. 8, numero 3), dello stesso statuto, determinando così il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. secondo il quale rientrano nella competenza di legislazione esclusiva dello Stato le materie relative a tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
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