mercoledì 31 agosto 2022

Nuova delega per semplificare: ormai c'è un diritto ambientale speciale in deroga a quello ordinario

Ancora semplificazioni in deroga a norme ordinarie con la scusa della transizione ecologica, ormai si è superato ogni limite giustificativo tanto che ormai possiamo parlare, almeno per le procedure di valutazione e autorizzazione di progetti finanziati dal PNRR, come una sorta di diritto parallelo, vedi QUI e QUI. Senza considerare che dietro la parola fonti rinnovabili spesso si nascondono impianti che con il rinnovabile c’entrano poco vedi per esempio alla voce biometano o materie cessate di essere considerate rifiuti.

 

Vediamo l’ennesima novità…

La newsletter su leggi sentenze in materia ambientale pubblicate a AGOSTO 2022

 

Pubblicate, nell'apposita sezione del Blog (QUI) la Newsletter NEWSAMBIENTE su Leggi, Sentenze pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale italiana e della UE nel mese di AGOSTO 2022.

La NewsLetter contiene la sintesi commentata delle parti più significative di detti ATTI con i link alla versione completa degli stessi.

Tra i provvedimenti più significativi di questo mese troverete:

Inchiesta sui rumori dal porto spezzino: sul penale deciderà la magistratura ma le responsabilità politiche e amministrative sono chiare dal 2006

Considero l'inchiesta penale aperta, vedi a fianco titolo del quotidiano La Nazione di oggi, un fatto positivo su cui insieme con l'avvocato Antonini e l'Ingegnere Gasparini abbiamo intensamente lavorato in questi mesi. 

Ovviamente affermo questo nel massimo rispetto della autonomia della Procura.  
Ma se la vicenda penale farà il suo corso come previsto dalle leggi vigenti,  la vicenda delle emissioni rumorose del porto di Spezia è frutto di una totale mancanza di iniziativa amministrativa di tutte le amministrazioni pubbliche competenti in questi anni diciamo fin dalla fine degli anni 90 ma soprattutto dopo il 2006 anno di approvazione del vigente Piano Regolatore Portuale.

Sulle omissioni penali deciderà la magistratura come è giusto che sia ma sotto il profilo delle omissioni politiche e amministrative a mio avviso le responsabilità di questi anni sono chiarissime.

La mia non è una affermazione generica ma si fonda su atti e norme non rispettate ad oggi da nessuno dei responsabili a cominciare da Autorità di Sistema Portuale, Comune e Regione. Vediamo perché…

martedì 23 agosto 2022

Incentivi Biometano: il Governo Draghi proroga i termini per ottenerli favorendo il proliferare dei biodigestori

Il Decreto interministeriale del 2 marzo 2018 (QUI) promuove l’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti e lo promuove attraverso incentivi pubblici, per una sintesi ufficiale dei contenuti particolari del Decreto 2 marzo 2018 vedi QUI .

I termini per accedere agli incentivi scadevano al 31 dicembre di questo anno e questo avrebbe escluso dagli incentivi molti progetti oggetto di contestazioni motivate sui territori o addirittura le cui autorizzazioni sono stati annullate dalla giustizia amministrativi come nel caso del progetto proposto nel Comune di Vezzano Ligure in Provincia di Spezia (QUI).

Per sbloccare questa situazione il Governo Draghi ha pensato bene di prorogare per un anno (fino al 31 dicembre 2023) i termini suddetti con apposito Decreto che illustrerò nel post che segue.

A prescindere da come la si pensi sulla tecnologia dei biodigestori possiamo dire che questi impianti senza i soldi pubblici non sarebbero realizzabili ma nonostante questo le norme vigenti non prevedono neppure l’obbligo che i siti dove realizzare questi impianti siano previsti dalla pianificazione pubblica (Provinciale, di Ambito e Regionale). Siamo arrivati al punto che in Liguria (in palese contrasto con la giurisprudenza amministrativa e costituzionale) nonostante la autorizzazione del progetto previsto nel Comune di Vezzano Ligure sia stata annullata perché non prevista nella pianificazione pubblica la Giunta Regionale ha imposto a Consiglio Regionale l’approvazione del nuovo Piano Regionale Rifiuti riemettendo il sito e quindi il progetto annullati ad oggi dal TAR Liguria (QUI).

Siamo di fronte ad una proroga indiscriminata senza neppure stabilire condizioni per rispettare i territori. Tutto questo nonostante che perfino il Decreto Ministeriale che disciplina le condizioni per far accedere i progetti di impianti rifiuti ai finanziamenti del PNRR, esclude i progetti previsti in siti non indicati nella vigente pianificazione pubblica QUI.

Vediamo comunque cosa dice il nuovo Decreto di proroga e analizziamo il tutto con il caso del progetto di biodigestore proposto a Vezzano Ligure (SP).

giovedì 18 agosto 2022

Emissioni navi nel porto spezzino: Una relazione per un esposto penale contro le omissioni delle autorità competenti

Questo post contiene un’ampia relazione sulla situazione delle emissioni da navi da crociera in pieno centro città a Spezia. La relazione ha un taglio giuridico amministrativo e può essere la base per la redazione di un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica del Tribunale spezzino contro questa situazione che perdura ormai da anni nella totale ignavia delle autorità competenti.

Ovviamente la relazione che segue può non essere esaustiva e in sede di stesura dell'esposto occorreranno anche allegati dei molti documenti citati, ma l'importante è avere dimostrato anche sotto il profilo giuridico come la situazione che migliaia di famiglie spezzine vivono da anni sia non solo inaccettabile sotto il profilo della qualità della vita dei residenti ma anche abbia profili di potenziale illegittimità che possono sfociare anche in fattispecie penali che sarà compito dell'esposto ma soprattutto della magistratura dimostrare. 

Una cosa è certa così non è più accettabile andare avanti e non si possono aspettare le "miracolose", e indefinite nei tempi realizzativi, banchine elettrificate. Sempre che poi queste ultime risolvano davvero il problema. 


Fatta questa breve premessa prima di tutto vediamo una sintesi della dieci parti in cui si suddivide la relazione. 

Relazione che segue subito dopo, nella sua completa stesura.

martedì 16 agosto 2022

Linee Guida per il rilascio del Parere Ispra nella procedura di cessazione della qualifica di rifiuti

L’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha approvato le Nuove Linee Guida (QUI) che interpretano l’attuazione dell’articolo 184-ter del DLgs 152/2006 (QUI) sulle condizioni per far cessare la qualifica di rifiuto. Le nuove Linee Guida superano le precedenti del 2020 (QUI).

Le linee Guida assumono maggior rilievo anche giuridico dopo che l’articolo 34 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 ha modificato l’articolo 184-ter DLgs 152/2006 che disciplina le modalità per la cessazione della qualifica di rifiuto, in particolare il comma 3 di detto articolo 184-ter viene integrato nel senso che se il governo non emana i criteri per escludere dalla qualifica di rifiuti singole tipologie i criteri possono essere individuati nei provvedimenti che autorizzano gli impianti che trattano dette tipologie ma, aggiunge la nuova norma introdotta dall’articolo 34 citato, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.

Le Linee guida definiscono le modalità di rilascio di detto Parere e quindi hanno un rilievo non solo tecnico ma anche giuridico amministrativo come di seguito illustrato

sabato 13 agosto 2022

Nave rigassificatrice a Piombino senza VIA: non rispetta la normativa ecco perchè

Il Ministro della Transizione Ecologica dichiara che il progetto di rigassificatore previsto a Piombino non avrà la Valutazione di Impatto Ambientale.

Il Ministro fa riferimento alla recente legge n° 91 del 15 luglio 2022, compreso il lungo articolo 5 (QUI) che prevede una procedura accelerata per la realizzazione delle navi di rigassificazione e stoccaggio del GNL ma anche per le modifiche ai rigassificatori esistenti ( Panigaglia docet vedi QUI).

Della procedura disciplinata da questa nuova legge ho trattato ampiamenti QUI. In questo post voglio concentrarmi sulle motivazioni avanzate dal Ministro per non applicare la procedura di VIA.

Peraltro che queste accelerazioni procedurali, in deroga alle norme ambientali, non risolvano minimamente la emergenza Ucraina lo ha spiegato perfino il Gestore dei Mercati Energetici in suo report QUI.

 

venerdì 12 agosto 2022

Nuovo Procedimento “ACCELERATO” di VAS e VIA per le aree di interesse strategico nazionale

Ci risiamo con le semplificazioni in deroga alle procedure ordinarie del testo unico ambientale: approvata la disciplina del Provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR) prevista per le aree di interesse strategico nazionale che si vanno a sommare alle zone economiche speciali e alle zone logistiche semplificate per non parlare di altre aree particolari di disciplina più antica vedi ad esempio aree di crisi.

La nuova procedura va in deroga alle procedure ordinarie già semplificate per le opere che oltre alle autorizzazioni ambientali sono assoggettabili a Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA): Provvedimento unico in materia statale (articolo 27 DLgs 152/2006 VIA statale); Provvedimento unico autorizzatorio regionale (PAUR articolo 27-bis DLgs 152/2006 VIA regionale).

Non solo ma il nuovo PAUAR assorbe relativamente ai programmi e piani per le aree di interesse strategico nazionale anche la Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS)

L’articolo 33 dell’ennesimo decreto legge del Governo Draghi (n° 115 dello scorso 9 agosto - QUI) prevede la introduzione di un nuovo articolo, il 27-ter, al DLgs 152/2006 che introduce appunto il PAUAR. Il Decreto Legge è stato convertito nella legge 142/2022 (QUI)

Quindi a questo punto abbiamo nel testo unico ambientale il seguente delirio di procedure:

1.la procedura ordinaria di VAS (titolo II Parte II al DLgs 152/2006)

2. la procedura ordinaria di VIA (titolo III Parte II al DLgs 152/2006)

3. Il provvedimento unico statale per la VIA di competenza statale (articolo 27 del DLgs 152/2006), questo attivabile su decisione del proponente

4. il procedimento unico autorizzatorio regionale (articolo 27-bis DLgs 152/2006), questo obbligatorio per le Regioni

5. una istruttoria speciale per la VIA di opere e la VAS di piani è programmi previsti dal PNRR e dal PNIEC con apposita Commissione (comma 2-bis articolo 8 DLgs 152/2006)

6. infine il PAUAR che descriverò di seguito in questo post.

A questo elenco si aggiungono quelle speciali che descrivo nella prima parte del post.

 

Il presente post è diviso quindi in tre parti:

LA PRIMA: riguarda una sintesi delle procedure in deroga e speciali per la VIA e la VAS approvate prima di questa ultima entrata del PAUAR

LA SECONDA: una sintesi di questo nuovo PAUAR

LA TERZA: una analisi puntuale delle modalità di istituzione delle aree di interesse strategico nazionale e della disciplina di questo nuovo PAUAR

giovedì 11 agosto 2022

Esclusione della VIA non esclude l'autorizzazione paesaggistica o altra autorizzazione obbligatoria per impianti rifiuti

La Corte Costituzionale con sentenza n° 106 del 4 maggio 2022 (QUI) ha dichiarato la incostituzionalità di una norma regionale che prevedeva per gli impianti autorizzati con esclusione di assoggettabilità a V.I.A., la comunicazione di variazione non sostanziale non è soggetta ad alcuna nuova autorizzazione regionale, né può essere subordinata ad ulteriori pareri. La comunicazione deve comunque essere corredata di relazione tecnica specialistica in ordine alla non sostanzialità della variante secondo i criteri fissati da altra parte della norma regionale.

 

 

mercoledì 10 agosto 2022

Materie critiche per la transizione ecologica: nuove norme italiane, criticità e proposte di accesso da due studi recenti

Le Terre rare sono diventate da tempo le nuove materie prime definite critiche ( Critical Raw Materials di seguito CRM) indispensabili alla transizione ecologica. L’Italia recentemente ha introdotto una normativa (articolo 30 legge 51/2022 QUI) che regolamenta le esportazioni delle stesse anche se contenute in rottami ferrosi o rifiuti elettronici.

L’Italia, come dimostra un recentissimo studio che analizzerò all’interno di questo post, è a rischio approvvigionamento di CRM essenziali per lo sviluppo di settori ritenuti strategici per l’economia del Paese. La produzione industriale italiana dipende, infatti, per 564 miliardi di euro (pari a circa un terzo del PIL al 2021) dall’importazione di materie prime critiche extra-UE per non parlare del mancato recupero di CRM da rifiuti come quelli elettronici.

Vediamo di seguito in cosa consistono queste CRM e poi la recente normativa italiana e due studi (una nazionale e uno europeo) che rilevano le criticità  all’accesso di queste materie decisive per lo sviluppo futuro del Paese in chiave ecologica ma anche proposte precise per affrontarle.

lunedì 8 agosto 2022

Corte Costituzionale: quale strumento e procedura per la nuova perimetrazione di un Parco

Viene impugnata, da parte del Governo, la decisione della Regione di modificare la perimetrazione di un Parco regionale con una legge regionale e non un provvedimento amministrativo richiesto dagli artt. 22, comma 1, lettere a) e c), e 23 della legge n. 394 del 1991 (QUI), che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto alla competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e cui, pertanto, la legislazione regionale dovrebbe adeguarsi. In tal modo, la Regione Lazio avrebbe “eluso la necessaria partecipazione delle province, dei comuni e delle comunità montane” nella gestione dell’area protetta.

LA Corte Costituzionale con sentenza n° 115 del 9 maggio 2022 (QUI) dichiara la non fondatezza della impugnazione per i seguenti motivi.

Nuove procedure di semplificazione e deroga per gli impianti da fonti rinnovabili: ormai si è perso il conto e il senso!

Nuove Leggi ambientali che convertono i soliti decreti legge con nuove semplificazioni e deroghe alle norme ambientali. Ormai siamo allo stillicidio tanto che solo gli addetti ai lavori e spesso neppure questi riescono a conoscere questo diluvio semplificatorio in gran parte di fuffa mediatica ma anche, purtroppo, di deroghe ad importanti norme ambientali non giustificate in alcun modo dalla c.d. transizione ecologica (QUI). Il diluvio derogatorio investe tutto: impianti di gestione rifiuti, piani regolatori dei porti, centrali a gas e rigassificatori a terra e in mare, antenne di telefonia mobile, dragaggi, riapertura centrali a carbone, procedure di bonifica di siti inquinati, modello decisionale per attuale le opere del PNRR. Tutto questo violando derogando annichilendone pure i tempi delle istruttorie di procedure fondamentali per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente: VIA, VAS, AIA, Codice del Paesaggio, Direttiva Seveso, Tutela Biodiversità, Procedure per autorizzare antenne di telefonia mobile etc. etc.


Le nuove norme semplificatorie e derogatorie qui volte agli impianti da fonti rinnovabili: Legge 91/2022 (QUI), Legge 79/2022 (QUI), Legge 51/2022 (QUI) intervengono sui seguenti progetti e procedure:

domenica 7 agosto 2022

Antenne nuove deroghe alle norme ambientali contro una ricerca ISPRA che chiede più partecipazione delle comunità locali

Con le leggi 79/2022 (QUI) e 91/2022 (QUI) arrivano ulteriori semplificazioni e deroghe alle norme ambientali in questo caso per la installazione degli impianti di telefonia mobile. Tutto questo va ad aggiungersi alle precedenti semplificazioni e deroghe: QUI, QUI, QUI.

In sintesi le ultime novità:

1. Si prevede una procedura espropriativa ex post anche in caso di antenne già installate su accordi tra gestori e privati.

2. Viene esclusa l’autorizzazione paesaggistica per gli impianti di telefonia mobile temporanei lasciando troppi margini interpretativi su quanto duri questa temporaneità in palese contrasto con gli indirizzi giurisprudenziali su installazioni temporanee simili in aree vincolate.

3. si accelerano i tempi (solo 15 giorni) per imporre servitù per installare antenne telefonia mobile in aree autostradali

4. si escludono oneri ulteriori a quelli del Codice delle Comunicazioni Elettroniche per i gestori ai fini della installazione degli impianti in questione

5. si esclude la Valutazione di Incidenza per gli scavi, in aree tutelate dalla normativa sulla biodiversità, finalizzati a realizzare la banda larga, il tutto con una semplice autodichiarazione inesistenti nella vigente normativa in materia.

Di fronte a questo scempio di diritto ambientale giunge un po contraddittoria la ricerca svolta da ISPRA (istituto di ricerche con compiti istituzionali del Ministero della Transizione) che dimostra come emerga dai cittadini e dagli amministratori locali la necessità di informazioni più trasparenti sul rischio salute pubblica da campi elettromagnetici, di maggior coinvolgimento delle amministrazioni locali nelle procedure di autorizzazione delle antenne, di maggiore partecipazione dei cittadini.

Esattamente l’opposto dell’indirizzo del legislatore come vedremo nel post che segue, il che dimostra come dietro queste deroghe e “semplificazioni” ci sia solo la volontà di affermare un modello neocentralista punitivo verso le comunità locali che con la transizione ecologica non c’entra nulla!  

 

Andiamo ad esaminare le novità semplificatorie e derogatorie per concludere con la ricerca di ISPRA ...

 

sabato 6 agosto 2022

Consiglio di Stato industria insalubre incompatibile con aree limitrofe anche a piccoli centri residenziali

Il Consiglio di Stato n° 6907 del 4 agosto 2022 (QUI) si è pronunciato sulle condizioni di compatibilità della presenza di un’industria insalubre con le vicinanze di una zona residenziale.

Il caso trattato da questa sentenza (che peraltro conferma un indirizzo precedente abbastanza univoco vedi una rassegna QUI) è interessante perché dimostra due cose che purtroppo spesso nelle vertenze che seguo non vedo applicate da parte delle autorità competenti:

1. le industrie insalubri devono stare lontane da zone residenziali anche limitate

2. è fondamentale il ruolo dei Sindaci e delle ASL nell’esprimersi in sede di conferenze dei servizi e procedimenti autorizzatori sulla compatibilità urbanistica e sanitaria di determinate installazioni.

Ma vediamo cosa dice questa sentenza... 

venerdì 5 agosto 2022

Distanze impianti rifiuti da siti sensibili: La Corte Costituzionale conferma il ruolo della pianificazione pubblica

La Corte Costituzionale con sentenza n° 191 del 25 luglio 2022 (QUI) ha confermato come le Regioni possano definire criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti che tengano conto di adeguate distanze da siti sensibili sia in termini sanitari (es. scuole asili ospedali) che ambientali (punti emungimento delle falde, aree protette, siti habitat, zone a rischio idraulico e/o idrogeologico.

Soprattutto rileva come la Corte Costituzionale conferma un indirizzo precedente secondo il quale i criteri di localizzazione e le localizzazioni degli impianti di rifiuti spettino alla pianificazione pubblica nelle sue diverse articolazioni (Regione Province Ambito di gestione) e quindi la localizzazione non possa essere realizzata con legge regionale e neppure fuori della ripartizione di competenze pianificatorie definite dal testo unico ambientale, come già rilevato in questo blog QUI

Vediamo comunque una sintesi dei passaggi principale della nuova sentenza della Corte Costituzionale... 

giovedì 4 agosto 2022

La newsletter su leggi sentenze in materia ambientale pubblicate a MAGGIO-LUGLIO 2022

 


Pubblicate, nell'apposita sezione del Blog (QUI) la Newsletter Ambiente su Leggi, Sentenze pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale italiana e della UE nei mesi di Maggio Giugno e Luglio 2022.

La NewsLetter contiene la sintesi commentata delle parti più significative di detti ATTI con i link alla versione completa degli stessi.

Tra i provvedimenti più significativi di questo mese troverete:

Ancora attacchi al Codice del Paesaggio con la scusa della Transizione Ecologica

Gli attacchi del Governo Draghi contro le norme ambientali, e in specie del Codice del Paesaggio (QUI), continuano. Il disegno è chiaro con la scusa della attuazione del PNRR si stanno svuotando non solo le norme del Codice ma anche le strutture che dovrebbero applicarlo in modo indipendente dall’esecutivo (sia nazionale che regionale). Tutto questo a PNRR non serve ad un tubo, basterebbe potenziare le strutture esistente invece se ne creano di parelle direttamente dipendenti dalla Presidenza del Consiglio e si potenziano sempre di più. Quello che si avanza è un modello di governo centralista fondato sul riduzionismo istruttorio in deroga alle principali norme ambientali comprese quelle di derivazione comunitaria (ne ho tratta da ultimo QUI).

Di seguito gli ultimi tre esempi:

1. la rimozione del ruolo delle Soprintendenze Regionali nei progetti di attuazione del PNRR

2. estensione ruolo Soprintendenza speciale alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio per le opere del Piano Nazione Integrato Energia e Clima

3. altre esclusioni della normativa sul paesaggio dagli impianti di telefonia mobile

mercoledì 3 agosto 2022

Rapporto GME sul rilancio nucleare in Europa ma ci sono criticità rimosse molto gravi

La Newsletter del Gestore Mercati Energetici del maggio 2022 contiene un Rapporto (QUI) sullo stato evolutivo del nucleare in Europa che dimostra come questa fonte è tutt’altro che superata all’interno della transizione ecologica del Green Deal. Il Rapporto fonda la sua tesi prima di tutto sui dati di una limitata ripresa di progetti di centrali nucleari in Europa (soprattutto dell’est a parte la Francia) come pure del recente inserimento nella tassonomia verde della UE del nucleare come fonte per la transizione alla neutralità climatica

 

martedì 2 agosto 2022

Antenne Telefonia Mobile: procedure accelerate su tralicci esistenti, ennesima deroga alle norme ambientali

Ecco l’ennesima semplificazione autorizzatoria che mira principalmente non tanto ad accelerare le decisioni ma ad aggirare le norme ambientali e soprattutto, in questo caso, la tutela della salute pubblica, in barba anche alla stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato (QUI). In sostanza la norma che descriverò nel post che segue permette di non applicare la procedura ordinaria di autorizzazione alle antenne di telefonia mobile se installate su pali e tralicci esistenti il tutto riducendo i tempi per l’eventuale parere dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente competente territorialmente.

Insomma se da un lato aumenta la preoccupazione dei cittadini per il rischio campi elettromagnetici la risposta delle istituzioni non è quella di rassicurarli ma di rimuovere il rischio semplicemente aggirando le procedure più rigorose in un quadro normativo che per questi impianti ha già avuto anche troppe semplificazioni e autocertificazioni come spiego sempre nel post.

Intanto vediamo in sintesi cosa dice questa nuova norma per poi ricostruire, nella seconda parte del post, le due procedure autorizzatorie per le antenne di telefonia mobile: quella ordinaria e quella semplificata con SCIA utilizzata, la seconda, per applicarla appunto agli impianti installati su tralicci esistenti come se un palo già installato garantisca più di una seria istruttoria.