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martedì 26 maggio 2026

Impianti rifiuti in variante al PRG quando occorre la VAS: la confusione del Ministero Ambiente

La Regione Liguria è notoriamente <<esperta>> nell'approvare progetti di rifiuti contro la pianificazione vigente comunale e sovraordinata: vedi progetti biodigestore Isola del Cantone e Vezzano ligure. Questo Ente ha presentato un interpello al Ministero dell’Ambiente per definire i casi in cui i progetti di impianti gestione rifiuti costituiscono varianti automatiche ex lege alle destinazioni vigenti nella pianificazione urbanistica  con esclusione della Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS). Casistica disciplinata in combinato disposto del comma 6 articolo 208 e comma 12 articolo 6 DLgs 152/2006.

Il Ministero dell’Ambiente ha risposto (QUI) all’Interpello lo scorso 17 aprile c.a. citando un Parere del Consiglio di Stato (QUI) che distingue tra impianti nuovi e modifiche di quelli esistenti prevedendo l’applicazione della deroga alla VAS solo agli impianti nuovi con localizzazione non prevista dalla vigente pianificazione urbanistica.  

Il Parere del Consiglio di Stato esprime una visione formalista per cui basandosi sulla rubrica dell’articolo 208 (“autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”) deduce automaticamente che solo per questi si applica la deroga alla VAS costituendo la autorizzazione variante automatica. Affermazione che non corrisponde al dettato dell’articolo 208, infatti la procedura da esso disciplinata si applica anche alle variazioni di impianti di gestione rifiuti in esercizio (comma 19 articolo 208). Non solo stessa procedura unica anche per gli impianti assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) come si deduce dall’articolo 29-ter del DLgs 152/2006.

Soprattutto il Parere del Consiglio di Stato riportato acriticamente dal Ministero dell’Ambiente nella risposta all’Interpello suddetto non tiene conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella di merito del Consiglio di Stato che in sintesi afferma che la automaticità della variante alla pianificazione vigente deve essere verificata caso per caso prima di tutto nella conferenza dei servizi a prescindere dalla qualificazione dell’atto: autorizzazione o variante.


Riporto, di seguito, in primo luogo il testo delle norme oggetto dell’Interpello per poi illustrare puntualmente e analizzare criticamente la risposta del Ministero Ambiente e l’allegato Parere del Consiglio di Stato.

 

lunedì 22 settembre 2025

La comunicazione dei motivi di diniego di autorizzazione ambientale: il caso dell’impianto gestione rifiuti Edison di Jesi

Il post che segue affronta le criticità della procedura che ha portato la Provincia di Ancona (Autorità Competente) a inviare un preavviso di diniego di autorizzazione (PAUR ex articolo 27-bis DLgs 152/2006QUI) alla istanza di un impianto di recupero rifiuti pericolosi presentata dalla società Edison nel Comune di Jesi.

La norma (articolo 10-bis legge 241/1990QUI) che disciplina detto preavviso concede al massimo 10 giorni al proponente della istanza autorizzatoria per replicare ai motivi del Preavviso diniego di autorizzazione, ma la Provincia di Ancona ha concesso invece ben 60 giorni.

La motivazione della Provincia è che in questo modo si sono anticipate contestazioni da parte di Edison, in sede di ricorso al TAR contro la conferma definitiva del diniego di autorizzazione. Contestazioni che, senza la proroga suddetta, sarebbero derivate da non avere avuto sufficiente tempo di replica alla società proponente del progetto.

È davvero così? Soprattutto era obbligata la Provincia (nella sua qualità di Autorità Competente al rilascio del PAUR) ad applicare il termine breve previsto dalla legge?

Ad avviso di chi scrive le motivazioni della Provincia sono risibili ed un eventuale ricorso contro il diniego definitivo di PAUR semmai si fonderebbe sul merito di detto diniego non certo per una mancata proroga di 60 giorni che, come vedremo, non è prevista da alcuna norma del nostro ordinamento giuridico. Non solo ma, come si dimostrerà nel seguito del post, la possibilità della Autorità Competente di applicare il termine di soli dieci giorni previsto dalla legge deriva dalla natura giuridica dell’istituto del preavviso di diniego come affermato da ampia giurisprudenza in materia che verrà riportata nel commento che segue.

Nella parte finale del post si tratta anche della criticità relativa alla non disponibilità da parte di Edison (proponente) del terreno dove realizzare l'impianto.

giovedì 19 settembre 2024

Consiglio di Stato: il Comune può bloccare un impianto rifiuti con una variante urbanistica

Il Consiglio di Stato con sentenza n° n. 6758 del 26 luglio 2024 (QUI) ha considerato legittima la variante urbanistica e la successiva approvazione di un nuovo Piano urbanistico generale comunale con la quale vietava la costruzione di un impianto rifiuti in un’area che, prima di detta variante, prevedeva una destinaziona funzionale una discarica e una cava in attività, area nella disponibilità della società che voleva ampliare la attività di gestione rifiuti e coltivazione cava oltre che continuare le attività esistenti. Si smentisce ancora una volta, da parte della giurisprudenza, la interpretazione letterale dell’articolo 208 del DLgs 152/2006 per cui l’autorizzazione ad un impianto di gestione rifiuti una volta approvata costituisce automatica variante alla pianificazione urbanistica quanto meno comunale.

lunedì 20 novembre 2023

Zona economica speciale unica per il Sud : Comuni e comunità locali commissariate

Che le Zone Economiche Speciali stiano diventando uno degli ennesimi strumenti per aggirare il ruolo degli enti  e delle comunità locali nel contribuire a decidere o almeno controllare le grandi scelte strategiche dei territori è noto da tempo come ad esempio ho spiegato in questo post QUI dove trattavo il parallelismo tra le zone economiche speciali (ZES) con le zone logistiche semplificate (ZLS) per le aree portuali.

Si tratta quindi un indirizzo avanzato da tempo anche dai governi precedenti a quello attuale che lega in modo molto pericoloso per l’ambiente e la democrazia crediti di imposta per le attività e i progetti collocate nelle ZES con semplificazioni e deroghe a norme anche ambientali e soprattutto una gestione di queste zone in modo centralistico tagliando fuori ogni democrazia decentrata con la scusa delle varie emergenze più o meno esistenti o anche forzatamente create.

Ora arriva anche la normativa che trasforma praticamente tutte le Regioni del Sud in una unica ZLS. La normativa in questione è compresa nel capo III del Decreto-Legge 124/2023 (QUI), ora convertito nella legge 162/2023 senza modifiche (QUI), per cui a far data dal 1° gennaio 2024 é istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Assume quindi un significato quanto meno contraddittorio quanto previsto dall'articolo 19 del Decreto Legge 124/2023 ora convertito nella legge 162/2023, prevedendo misure per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali delle Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Ti tolgo i poteri reali ma ti permetto di assumere personale!

P.S vedi bonus ex articolo 24 legge 85/2024 QUI.

Di seguito prima una breve sintesi delle principali novità della nuova normativa e nella seconda parte del post una analisi puntuale della disciplina di questa ZES unica per il Sud.

domenica 19 novembre 2023

Inchiesta Pubblica sul Paur per la discarica ex cava fornace ci vuole più trasparenza

È in corso, dopo la prima udienza preliminare, la Inchiesta Pubblica relativa al procedimento di PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale) per l’ampliamento dell’altezza di coltivazione della discarica di rifiuti speciali in località loc. Porta nei Comuni di Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU).

Una vertenza che seguo da anni per conto del Comitato di cittadini residenti nella zona che da anni si batte per la chiusura di questa discarica di cui ho trattato più volte nel passato su questo blog, QUI.

 

L’Inchiesta pubblica in corso è stata ad oggi impostata in modo molto discutibile per vari motivi:

venerdì 10 novembre 2023

AIA: Prescrizioni e limiti di emissioni oltre quelli di legge

Sentenza del TAR Lazio nà 13872/2023 (QUI) che legittima un provvedimento della Autorità competente al rilascio dell’AIA (autorizzazione integrata ambientale) che impone limiti di emissione e prescrizioni di gestione di un impianto più rigorosi di quelli previsti dalle norme europee e nazionali sulle c.d. Migliori Tecnologie Disponibili (BAT).

Una sentenza che conferma la possibilità, che spesso invece viene disattesa dalle autorità competenti soprattutto regionali, di imporre prescrizioni anche al di là di quelle previste dalla legge che tengano conto delle specificità ambientali del sito dove viene collocato l’impianto da autorizzare ma anche delle norme sulla pianificazione e programmazione locali.

Tutto questo, come vedremo nel descrivere la sentenza, è previsto dal testo unico ambientale anche se spesso i decisori rimuovono queste norme nelle procedure di valutazione autorizzazione.

Una sentenza importante che conferma, al di là del caso specifico trattato, quanto da tempo sostengo sul modo di condurre la istruttoria per il rilascio dell'AIA vedi ad esempio QUI.

lunedì 1 maggio 2023

Una sentenza che rimuove la recente introduzione dell’ambiente nella Costituzione

Il Consiglio di Stato con sentenza n° 2279 del 6 marzo 2023 (QUI) ha annullato la sentenza di primo grado che a sua volta aveva annullato il Provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) che autorizzava nuovi impianti di sci.

La sentenza del Consiglio di Stato motiva l’annullamento della sentenza del TAR, in sintesi, per due motivi:
1.non ha dimostrato nel merito i motivi per cui il PAUR non ha esaminato adeguatamente gli impatti prodotto dal progetto in relazione in particolare a specie tutelate dalla direttiva Habitat sulla biodiversità

2. non ha effettuato un adeguato contemperamento del bilanciamento degli interessi tra tutela dell’ambiente e della economia secondo la nostra Costituzione.

 

La sentenza come vedremo quindi afferma due indirizzi preoccupanti soprattutto per le associazioni ambientaliste che ritengano di dovere impugnare atti che non hanno adeguatamente valutato e quindi autorizzato gli impatti di un dato progetto:

IL PRIMO è che non basta più dimostrare che non si sono considerati correttamente i parametri di legge per valutare detti impatti, ma occorre entrare nel merito dimostrando il potenziale danno ambientale e alla salute pubblica prodotto dalla non adeguata applicazione di detti parametri.

IL SECONDO ancora più grave è che la sentenza rimuove completamente la recente riforma della costituzione che ha introdotto l’ambiente nella nostra Costituzione.

mercoledì 1 febbraio 2023

Consiglio di Stato sul biodigestore di Vezzano Ligure: la storia e qualche presunte verità da sfatare

Il Consiglio di Stato (QUI) ha ribaltato la sentenza del TAR Liguria che sosteneva la incompatibilità del sito del progetto di biodigestore nel Comune di Vezzano Ligure con la pianificazione vigente sia provinciale (di area nella dizione della legge ligure) che di ambito (secondo l’approvato piano del 2018), piani che indicavano come sito per il biodigestore quello di Boscalino nel Comune di Arcola.

Il Consiglio di Stato quindi con la sua sentenza ha di fatto ma soprattutto di diritto dato il via libera alla realizzazione del mega-biodigestore a Saliceti nel Comune di Vezzano Ligure.

Su questa sentenza mi sento di svolgere le seguenti riflessioni sia generali che più strettamente giuridiche

 

mercoledì 14 dicembre 2022

Progetto biodigestore Vezzano Ligure: una nota della Regione Liguria in vista del Consiglio di Stato di domani

La Regione Liguria dopo Recos (gruppo Iren) ha depositato al Consiglio di Stato il Decreto ministeriale 198/2022 (QUI) che finanzia il progetto di biodigestore proposto in località Saliceti (Comune di Vezzano Ligure) e di cui ho ampiamente trattato QUI dimostrando che questo progetto non poteva essere finanziato per il criterio escludente (fissato dal Decreto 396/2021 QUI) dettato dal fatto che il progetto non era previsto dalla pianificazione pubblica territorialmente competente come affermato dalla sentenza del TAR Liguria n. 173/2022 (QUI).

Perché hanno depositato questo decreto in vista della udienza al Consiglio di Stato di domani 15 dicembre 2022? Se noi andiamo a leggere la nota (che pubblico all’inizio di questo post in versione completa) del Direttore Generale Ambiente della Regione Liguria qualche riflessione sia per logica che per diritto viene inevitabile.  

mercoledì 13 aprile 2022

L’individuazione del sito di un biodigestore da parte di un piano provinciale è vincolante: una sentenza

Il TAR Campania sezione Napoli con sentenza n° 2358 dello scorso 6 aprile (QUI) decide su un ricorso contro la avvenuta VIA positiva e relativa autorizzazione  assunte poi nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ex articolo 27-bis del DLgs 152/2006, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano ottenuto dalla digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti e produzione di compost mediante trattamento biologico.

giovedì 3 marzo 2022

Il TAR Liguria annulla l’autorizzazione al biodigestore spezzino: analisi della sentenza

Il TAR Liguria con sentenza pubblica oggi (QUI) ha annullato l’autorizzazione al progetto di biodigestore previsto nel Comune di Vezzano Ligure (località Saliceti).

La sentenza afferma un principio importante: il necessario rispetto della Pianificazione pubblica nella individuazione dei siti e la non possibilità di una autorizzazione al singolo progetto di derogare a detta individuazione una volta valutata sotto il profilo ambientale e approvata in via definitiva dal Consiglio Provincia e dal Comitato di Ambito.

Vediamo in moto più puntuale il contenuto della sentenza su cui tornerò sicuramente anche prossimamente…

martedì 7 dicembre 2021

Corte Costituzionale: la tutela dell’ambiente richiede semplificazioni senza accelerazioni decisioniste

La Corte Costituzionale con sentenza del 3 dicembre 2021 n° 233 (QUI) è intervenuta sul potere delle Regioni di semplificare, con proprie leggi, le procedure decisionali a rilevanza ambientali, nel caso specifico l’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA).

La sentenza non si limita ad affermare la illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata nel caso specifico ma afferma principi di ordine generale per cui:

1. semplificare non significa accelerare i tempi di decisione;

2. nelle procedure ambientali la semplificazione non può limitare le modalità di rilascio del contributo di tutti gli enti partecipanti;

3. la semplificazione deve garantire prima di tutto l’efficienza e l’efficacia del procedimento prima ancora che la riduzione dei tempi per la sua conclusione;

4. le procedure ambientali come nel caso dell’AIA restano complesse anche se la revisione conferma almeno in partenza l’impianto esistente e possono portare comunque all’applicazione di tecniche di mitigazione nuove;

5. le procedure ambientali devono essere il più possibili uniformi a livello nazionale visto che la materia ambiente rientra nella legislazione esclusiva dello stato e le Regioni possono modificarla solo migliorando la tutela dell’ambiente non riducendola con ulteriori semplificazioni procedurali e/o organizzative.

Dopo quanto espresso da questa sentenza viene però da chiedersi ma questi principi valgono solo per le leggi regionali o anche per quelle nazionali come le recenti leggi di semplificazione del Governo Draghi (QUI) e prima del Governo Conte 2 (QUI).

Comunque analizziamo la sentenza di seguito... 

domenica 17 ottobre 2021

Consiglio di Stato Efficacia del PAUR solo se le Regioni regolamento deleghe alla Province

Il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) è disciplinato dall’articolo 27-bis e prevede la unificazione in un unico procedimento di progetti sottoposti a VIA regionale, di tutte le autorizzazioni nulla osta e permessi necessari per realizzare detti progetti.

Il Consiglio di Stato con sentenza n° 6245 del 10 settembre 2021 (QUI) è intervenuto per definire le modalità con le quali le Regioni devono regolamentare l’eventuale trasferimento alle Province nel rilascio del PAUR, stabilendo che non è sufficiente prende atto di quanto previsto da detto articolo 27-bis della norma nazionale ma occorre una specifica regolamento di trasferimento della titolarità di questa funzione anche in termini di risorse economiche e professionali.

Ma vediamo cosa dice questa sentenza…

mercoledì 4 agosto 2021

Il modello decisionale della legge sulla Governance del Piano Nazionale ripresa e resilienza

Nel post che segue sintetizzo le principali novità della legge 108/2021 (QUI) che ha convertito il Decreto Legge 77/2021 su Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e procedure di accelerazione e semplificazione soprattutto per i progetti inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) e del Piano Nazionale Integrato Energia Clima (di seguito PNIEC) ma anche per altri come vedremo. Il fatto che le semplificazioni acceleratorie riguardano anche altri progetti fuori dai due Piani suddetti conferma che il modello non è solo strettamente legato ad spendere velocemente i soldi della UE ma vuole diventare il modello per decidere ogni scelta rilevante sia a livello nazionale che locale soprattutto, guarda caso, in materia ambientale.

PER UN APPROFONDIMENTO DI TUTTA LA LEGGE VEDI NEL MIO REPORT QUI.

 

venerdì 28 maggio 2021

LA VIA SECONDO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI DEL GOVERNO DRAGHI

Presentata la bozza definitiva del Decreto Legge Semplificazioni predisposto dal Governo Draghi (per il testo QUI).

In questo primo post affronto le modifiche introdotte dal Decreto Legge alla Parte II del DLgs 152/2006 relativamente alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Si conferma una logica peraltro già affermata dalla legge 120/2020 (QUI) ha convertito in legge il Decreto Legge 76/2020 « Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.  Per una analisi di questa legge relativamente a VIA e VAS vedi QUI.

Il nuovo Decreto Legge conferma le parti negative della legge 120/2020 che erano le seguenti :

1. si riduce il contenuto del progetto sottoponibile a VIA: dal progetto definitivo a quello di fattibilità,

2. si riducono i tempi della istruttoria che porta al provvedimento conclusivo di VIA,

3. si riducono i tempi di partecipazione del pubblico in particolare per le osservazioni

4. si trasformano in parte le prescrizioni vincolanti del provvedimento di VIA nelle più generiche linee guida aumentando la confusione su cosa è vincolante o no e soprattutto la discrezionalità del decisore, in questo modo rischia di venire meno la trasparenza del contenuto della decisione e quindi la possibilità di contestarla nel merito.

 

A queste parti negative si aggiungono  ora le modifiche del nuovo Decreto Legge che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale che tendono sempre di più a trasformare la VIA in una mera autorizzazione formale e non di una valutazione ponderata sulla compatibilità di un progetto con un determinato sito. In particolare e sintetizzando (nella seconda parte del post troverete l'analisi di ogni singola modifica) le più significative modifiche del nuovo Decreto Legge sono le seguenti:

sabato 8 maggio 2021

Biodigestore a Vezzano Ligure perché è giusta una discussione politica in Consiglio Provinciale

Sulla mancata discussione in Consiglio Provinciale delle due mozioni contro il progetto di biodigestore a Vezzano Ligure, la posizione del Presidente della Provincia ha del surreale.

Da un lato il Presidente, di fatto (non certo di diritto), ha impedito la discussione in Consiglio delle mozioni con questa argomentazione riportata dai mass media locali: “l’argomento è superato dal fatto che l’iter amministrativo si è concluso con la firma della Regione Liguria.”

Dall’altro il Presidente convoca la Commissione Ambiente del Consiglio Provinciale per discutere degli aspetti tecnici e amministrativi conseguenti alle due mozioni.

Mi faccia capire Presidente sta prendendo in giro la nostra intelligenza?

giovedì 6 maggio 2021

Corte Costituzionale: il PAUR non sostituisce le singole autorizzazioni che restano nella competenza delle singole Amministrazioni.

 

La Corte Costituzionale con sentenza n° 53 del 31 Marzo 2021 è intervenuta per valutare la legittimità costituzionale di una legge regionale sui rapporti tra VIA e disciplina del PAUR (provvedimenti autorizzatorio unico regionale) come previsto dall’articolo 27-bis del DLgs 152/2006 (QUI).

La sentenza, che conferma un indirizzo precedente sempre della Corte Costituzionale di cui ho trattato diffusamente QUI, è interessante perché si inserisce in alcune vertenze specifiche che sto seguendo come quella del biodigestore che la Regione Liguria vuole realizzare a Vezzano Ligure (SP). In particolare si discute sulla possibilità che la Provincia titolare del rilascio dell’AIA (autorizzazione integrata ambientale) possa ovviamente con adeguata motivazione annullare la sua decisione in conferenza dei servizi di rilascia detta AIA. Se la Corte Costituzionale come vedremo nel seguito del post afferma il mantenimento della autonomia funzionale delle singole autorizzazioni che rientrano nel PAUR allora l’annullamento in autotutela è teoricamente possibile, non esercitarlo è una scelta sia politica che tecnico giuridica.  

D’altronde l’articolo 27-bis riportato nella foto sopra parla di istruttoria a conferma di detta autonomia funzionale tra le singole Autorità competenti a rilasciare singole autorizzazioni rientranti nel PAUR.

Vediamo come la Corte Costituzionale ha nuovamente affrontato la questione sopra sintetizzata

giovedì 5 novembre 2020

Il Provvedimento autorizzatorio unico regionale e la titolarità delle competenze dei vari enti coinvolti nel procedimento di autorizzazione

Il Consiglio di Stato (QUI) è stato chiamato a dirimere una controversia relativa alla titolarità della funzione di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito PAUR) nell’ambito della disciplina della procedura di VIA regionale. 

La questione posta al giudizio del Consiglio di Stato attraverso la procedura del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è la seguente. La introduzione del PAUR nella disciplina della procedura di VIA regionale comporta o meno una modifica delle competenze relative ai vari atti autorizzatori rientranti nella procedura di PAUR?

La domanda non è un ozioso formalismo non solo per la questione discussa nella causa in esame ma in generale visto che in vertenze che segue personalmente le istituzioni competenti tendono ad affermare (vedi le tesi della Provincia spezzina  sulla procedura d PAUR per il progetto di biodigestore proposto nel Comune di Vezzano Ligure - QUI) che con l'avvio della procedura di PAUR tutte le competenze anche istruttorie finiscono in mano dell'ente titolare del PAUR. Vedremo in questo post che non è assolutamente così...