Il post che segue affronta le criticità della procedura
che ha portato la Provincia di Ancona (Autorità Competente) a inviare un
preavviso di diniego di autorizzazione (PAUR ex articolo 27-bis DLgs 152/2006: QUI)
alla istanza di un impianto di recupero rifiuti pericolosi presentata dalla
società Edison nel Comune di Jesi.
La norma (articolo 10-bis legge 241/1990: QUI)
che disciplina detto preavviso concede al massimo 10 giorni al proponente della
istanza autorizzatoria per replicare ai motivi del Preavviso diniego di
autorizzazione, ma la Provincia di Ancona ha concesso invece ben 60 giorni.
La motivazione della Provincia è che in questo modo si
sono anticipate contestazioni da parte di Edison, in sede di ricorso al TAR
contro la conferma definitiva del diniego di autorizzazione. Contestazioni che, senza la proroga suddetta, sarebbero derivate da non avere avuto sufficiente tempo di replica alla società
proponente del progetto.
È davvero così? Soprattutto era obbligata la Provincia (nella sua qualità di Autorità Competente al
rilascio del PAUR) ad applicare il termine breve previsto dalla legge?
Ad avviso di chi scrive le motivazioni della Provincia sono risibili ed un eventuale ricorso contro il diniego definitivo di PAUR semmai si fonderebbe sul merito di detto diniego non certo per una mancata proroga di 60 giorni che, come vedremo, non è prevista da alcuna norma del nostro ordinamento giuridico. Non solo ma, come si dimostrerà nel seguito del post, la possibilità della Autorità Competente di applicare il termine di soli dieci giorni previsto dalla legge deriva dalla natura giuridica dell’istituto del preavviso di diniego come affermato da ampia giurisprudenza in materia che verrà riportata nel commento che segue.
Nella parte finale del post si tratta anche della criticità relativa alla non disponibilità da parte di Edison (proponente) del terreno dove realizzare l'impianto.
PRIMA QUESTIONE: LA PROVINCIA HA
RIMOSSO UNA NORMA CHE DA SOLA AVREBBE ESCLUSO EX LEGE OGNI PROROGA ULTERIORE AI 10
GIORNI PREVISTI DALL’ARTICOLO 10.BIS DELLA LEGGE 241/1990
L’articolo 25 del Decreto-legge 77/2021 convertito nella
legge 108/2021 introduce un comma 10-bis all’articolo 6 (QUI)
del DLgs 152/2006 nel quale si afferma che ai procedimenti di Verifica di
Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA), VIA
ordinaria, Monitoraggio sulla attuazione delle decisioni di Verifica e di VIA
ordinaria, non si applica l’articolo 10-bis della legge 241/1990 sull’obbligo
di Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
La norma del comma 10-bis articolo 6 da sola avrebbe sgombrato, se applicata, ogni discussione sulla possibilità di concedere proroghe ulteriori ai 10 giorni. Non casualmente invece la Provincia questa norma l’ha rimossa completamente.
Il motivo di questa rimozione è assolutamente
incomprensibile in termini, quanto meno giuridici.
Volendo fare “l’avvocato della controparte” si
potrebbe sostenere che detto comma 10.bis articolo 6 DLgs 152/2006 riguarda
l’intero procedimento di PAUR non solo la VIA, mentre detto PAUR riguarda tutti
gli atti autorizzatori di rilievo ambientale, per esempio, anche la
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Si tratta di argomentazione non fondata perché rimuove il ruolo giuridico della VIA nel procedimento di PAUR.
Nel PAUR la VIA è la procedura dominante infatti:
1. Se il progetto presentato richiede la VIA, il PAUR
stesso non è obbligatorio come si rileva dal comma 1 dell’articolo 27-bis
DLgs 152/2006.
2. Se la VIA è negativa il PAUR non può essere rilasciato
come si rileva dal comma 7 articolo 27.bis del DLgs 152/2006.
Ma non voglio limitarmi solo a questa controdeduzione alle tesi della Provincia e analizzare la applicazione dell’articolo 10-bis della legge 241/1990 come deriva dal testo letterale ma anche dalla giurisprudenza in materia.
NON ESISTE NEL TESTO
DELL’ARTICOLO 10BIS LEGGE 241/1990 UNA IPOTESI DI PROROGA ULTERIORE AI 10
GIORNI
Afferma il terzo periodo del comma 1 articolo 10-bis
legge 241/1990: “I termini di conclusione del procedimento ricominciano a
decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni (del
proponente n.d.r.) o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al
secondo periodo (i 10 giorni concessi al proponente per presentare le
proprie osservazioni n.d.r.)”.
Appare chiaro che non esiste nel dettato della norma
alcun riferimento a possibili proroghe ulteriori ai suddetti dieci giorni nella
titolarità della Autorità Competente al rilascio della autorizzazione (nel caso
PAUR).
Peraltro, la legge quando vuole permette la applicazione
di proroghe lo afferma esplicitamente come nel caso del comma 5 articolo 27-bis
del DLgs 152/2006 che prevede nel caso di richiesta di integrazioni da parte
della Autorità competente la possibilità, su richiesta del proponente, di
concedere una proroga di 180 giorni rispetto ai 30 giorni ordinari.
PER GIUSTIFICARE LA APPLICAZIONE
DI UNA PROROGA ULTERIORE AI 10 GIORNI DELL’ARTICOLO 10-BIS LEGGE 241/1990 SI
VUOLE USARE IN MODO IMPROPRIO ALTRE NORME DI QUESTA LEGGE
Tra le varie giustificazioni, utilizzate dai sostenitori della scelta, per sostenere la proroga di 60 giorni assegnata ad Edison S.p.A. c’è anche quella del comma 7 articolo 2 legge 241/1990.
Recita questo comma: “I termini del procedimento possono
essere sospesi per una sola volta non oltre i 30 giorni per acquisire
informazioni o certificazioni relative a fatti, stati, o qualità non attestati
in documenti già in possesso della amministrazione stessa o non direttamente
acquisibili presso altre amministrazioni”.
Intanto qui si tratta di 30 giorni e non di 60 ma
soprattutto si fa riferimento a informazioni o certificazioni non in possesso
della Autorità Competente. Questa norma riferita alla procedura di PAUR non può
riguardare il preavviso di diniego del PAUR ex articolo 10-bis legge 241/1990
ma semmai il comma 3 articolo 27-bis DLgs 152/2006 che riguarda la fase di
verifica della completezza della documentazione presentata dal proponente al
momento della presentazione della istanza di PAUR.
Peraltro, un'altra fase del procedimento di PAUR dove
certe informazioni e certificazioni possono essere acquisite ed è quella
prevista dal comma 5 articolo 27-bis DLgs 152/2006 già citato in precedenza.
Insomma, usare il comma 7 articolo 2 legge 241/1990 è
chiaramente un tentativo maldestro ed improprio di giustificare la proroga di
60 giorni assegnata dalla Provincia di Ancona nel caso in esame.
D’altronde nel procedimento di PAUR in questione è stata
avviata anche la fase preliminare (ex articolo 26-bis del DLgs 152/2006 - QUI),
fase ulteriore in cui dette informazioni e certificazioni potevano essere
acquisite.
ALTRA TESI DEI SOSTENITORI
DELLA PROROGA è CHE NELL’ARTICOLO 10BIS DELLA LEGGE 241/1990: NON CI SAREBBERO
TERMINI PERENTORI
Perentori nel senso che scaduti i 10 giorni il proponente
non può rivendicare alcuna ulteriore istruttoria.
Ora dalla lettura dell’articolo 10-bis si ricava che non c’è
scritto da nessuna parte che il termine dei dieci giorni sia perentorio. Ma è
altrettanto vero che, se il termine dei 10 giorni non è perentorio ma questo
non c’entra nulla con la possibilità o addirittura l’obbligo da parte delle
autorità competente di concedere lunghe proroghe se richieste dal proponente.
Sul punto di come intendere la ordinarietà del termine
dei 10 giorni ha fatto chiarezza la giurisprudenza per cui il termine dei 10
giorni non è perentorio ma solo nel senso che l’Autorità Competente è tenuta a
valutare le osservazioni del proponente pervenute dopo i 10 giorni e comunque
prima della emanazione del provvedimento finale (Consiglio di Stato n°
6756/2012 (QUI).
Infatti, sempre secondo la giurisprudenza è impugnabile
non l’atto in se di preavviso di diniego ma soltanto la mancata emanazione del
provvedimento definitivo di conclusione del procedimento (nel caso in esame il
PAUR) entro un termine limitato dalla scadenza dei dieci giorni dal momento
della presentazione delle controdeduzioni del proponente.
L’ARTICOLO 10BIS VIENE USATO
AD ISTRUTTORIA CONCLUSA MA A PROCEDIMENTO ANCORA APERTO
Il Preavviso di diniego è un atto endo-procedimentale che
non conclude il procedimento ma la istruttoria nel caso in esame è chiuso con le conclusione della Conferenza dei Servizi.
Cosa significa questa distinzione tra istruttoria e procedimento:
Come afferma autorevole dottrina (Caringella) l’articolo
10.bis mette a disposizione uno strumento di garanzia per il proponente la
istanza di PAUR affinché questo possa comunicare alla Autorità Competente
elementi di conoscenza non considerati dal decisore oppure far notare che
l’Autorità ha male interpretato i documenti presentati e discussi in sede di
Conferenza dei servizi.
Infatti, non casualmente la stessa giurisprudenza interpreta come solo eventuale l’applicazione del 10-bis a determinate condizioni: “Se ulteriori
elementi di conoscenza non sono presenti la comunicazione ex 10bis è superflua
e riprendono ruolo centrale i principi di economicità e celerità dell’attività
amministrativa” (Consiglio di Stato n° 2640 del 2012 - QUI).
Risulta con chiarezza da quanto afferma la giurisprudenza
trattandosi di prendere in considerazione “profili di illegittimità” del preavviso di diniego come afferma l’articolo 10-bis, questo non richiede termini eccessivi per la controdeduzione del
proponente, che invece sarebbero necessari solo se la finalità di detta norma
fosse quella di permettere al proponente di riaprire la istruttoria conclusa
con la Conferenza dei Servizi in sede sincrona.
L’AUTORITÀ COMPETENTE NON DEVE
CONFUTARE ANALITICAMENTE TUTTE LE CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE PRESENTATE AI
SENSI DELL’ARTICOLO 10BIS LEGGE 241/1990
Afferma la giurisprudenza in materia: “Non vi deve dunque essere necessariamente una corrispondenza puntuale in ogni dettaglio tra il contenuto del preavviso di diniego (che ha un’evidente ratio collaborativa e partecipativa rispetto al privato) ed il diniego medesimo, ben potendo l’Amministrazione – anche in esito sulla base delle osservazioni del privato - provvedere autonomamente a precisare meglio le proprie posizioni giuridiche nell'atto di diniego. Anche a voler seguire sul punto l’impostazione dell’appellante, e ritenere che l’Amministrazione avesse abbia introdotto un motivo ulteriore di diniego, si deve osservare che (analogamente ai casi di mancanza totale del preavviso) il provvedimento finale sarebbe illegittimo solo nel caso in cui l’interessato possa dimostrare che con la sua partecipazione avrebbe potuto incidere in termini a lui favorevoli sul provvedimento finale" (Consiglio di Stato n° 5341 del 2011 – Consiglio Stato, sez. III, 11 gennaio 2011, n. 1638); Si veda anche CdS n°3380/2003; CdS n°1999/2006; CdS n°17/2008; CdS n°1439/2010; CdS n°3354/2011; CdS 3210/2012; CdS n° 4377/2012.
Anche da questo indirizzo giurisprudenziale si comprende
la ratio dell’articolo 10bis che non può essere quella di uno strumento
finalizzato a riaprire la istruttoria consentendo al proponente di presentare
ampie controdeduzioni su tutti gli aspetti emersi dalla Conferenza dei Servizi.
Cosa che può accadere allungando in modo improprio i limitati dieci giorni
previsti dalla norma in questione. Con
la conseguenza inevitabile di riaprire la Conferenza dei Servizi.
D’altronde che questa sia la intenzione di Edison lo si ricava dal comunicato della società dopo avere ottenuto la proroga dei 60 giorni: “Il tempo di proroga sarà dedicato anche alle osservazioni riportate nel parere del Sindaco del Comune di Jesi in relazione agli scenari incidentali ed emergenziali nonché alla stesura di una procedura standardizzata per la loro gestione. La società darà riscontro anche a ulteriori elementi di Impatto Sanitario rispetto ai quali la Provincia ha richiesto approfondimenti - pur riconoscendo tali elementi non ostativi - ed è pronta ad analizzare e valutare le raccomandazioni indicate da AST e ARPAM relative a: simulazioni di impatti sanitari in caso di incidente, misure preventive di protezione e informazione della popolazione, definizione di soglie di allerta e formazione specialistica degli operatori; implementazione, in condivisione con l’organo tecnico di controllo ambientale, di un piano di monitoraggio ambientale specificamente dedicato alle fibre di amianto definendo il posizionamento dei punti di campionamento, la frequenza e durata del monitoraggio stesso, nonché gli interventi emergenziali e di mitigazione del rischio.”
Siamo quindi lontani da sollevare le eventuali
illegittimità e le carenze informative che hanno prodotto al Preavviso di
Diniego di cui parla la giurisprudenza sopra riportata!
QUALE CONFERENZA DEI SERVIZI
NEL CASO DELLA RIAPERTURA DELLA ISTRUTTORIA
Sul punto il Presidente della Provincia ha dichiarato che
la riapertura della Conferenza dei Servizi si concluderà in pochi giorni. Qui
appare una visione confusa su quale Conferenza dei Servizi sia necessario
riaprire. Non è possibile convocare una conferenza semplificata nei termini e
nelle modalità di partecipazione degli enti interessati. Occorrerà convocare una Conferenza dei Servizi ordinaria in forma sincrona con tempi
inevitabilmente più lunghi. Questo perché la Corte costituzionale con sentenza
n° 233 del 2021 (QUI)
ha ricordato che la conferenza in forma sincrona non semplificata: "… si
caratterizza per il fatto che l'espressione delle posizioni, dell'assenso o del
dissenso, e la discussione fra i partecipanti avviene contestualmente,
in un'apposita riunione, ove possibile anche in via telematica. La conferenza
simultanea richiede, dunque, un confronto più approfondito e l'esame incrociato
dei contenuti dei provvedimenti.”
La sentenza così conclude: “la conferenza semplificata
asincrona non simultanea deve essere considerata l’eccezione valida quando non
sono necessarie istruttorie complesse, cosa che difficilmente può accadere per
impianti soggetti ad AIA”.
INFINE, UN ULTIMA CRITICITÀ DELLA PROCEDURA RELATIVA AL PROGETTO PRESENTATO DA EDISON
Il sito interessato dal progetto è collocato in un’area
in cui la titolarità dell’utilizzo è compito di un Consorzio Industriale. In
questo senso da molti partecipanti al procedimento è stato rilevato che la
istanza di PAUR presentata da Edison doveva essere archiviata ab origine in
quanto non c’era e non c’è tutt’ora la disponibilità del terreno per il
soggetto che vuole realizzare l’impianto, visto che il Consorzio non ha mai
dato questa disponibilità in alcuna forma pronunciandosi negativamente in Conferenza
dei Servizi. La Provincia, peraltro, prima ancora di convocare la Conferenza
dei Servizi avrebbe potuto utilizzare quanto previsto dal comma 3 articolo
27-bis DLgs 152/2006 secondo il quale l’Autorità Competente deve verificare
preventivamente la completezza della documentazione presentata dal proponente
al momento della presentazione della istanza di PAUR e in caso di carenze
documentali se il proponente non colma le lacune entro 30 giorni il
procedimento deve essere archiviato.
Sul punto la Legge regionale 48 del 1996 (QUI) all’articolo 5 lettera f) afferma: “I Consorzi di sviluppo industriale, nell'ambito dei territori dei comuni consorziati o dei distretti di sviluppo industriale in cui operano, provvedono in particolare: … f) alla vendita, all'assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate. A tal fine, il comitato direttivo dei Consorzi con proprio atto individua le aree ed i criteri per l'assegnazione;”.
Se ci si limita alla lettera della norma si potrebbe
anche interpretare come vorrebbe Edison vale a dire non serve prima
l’assegnazione del lotto da parte del consorzio come condizione per il rilascio
della autorizzazione, assegnazione che deve essere allegata alla istanza di
autorizzazione e non può essere rinviata ad eventuali esiti positivi (per
Edison) di detta istanza.
Ma sulla questione è intervenuto il Consiglio
di Stato con sentenza n° 449/2022 (QUI).
Dove oggetto della controversia era un impianto di produzione di ammendante per
agricoltura da attività di recupero rifiuti organici e strutturante da
triturazione di residui da potatura.
In particolare, nel caso giudicato dalla sentenza il
Comune territorialmente interessato anche nell’appello contestava in
particolare, oltre ad altri profili, il fatto per cui la Regione aveva
rilasciato l’autorizzazione unica, apponendo la condizione risolutiva di “trasmettere
prima dell’avvio dell’esercizio dell’impianto la convenzione stipulata con
il Consorzio ASI secondo la normativa di settore”,
Il Consorzio ASI è il Consorzio per l’Area di Sviluppo
Industriale della Provincia di Caserta e la Convenzione riguarda la
assegnazione della disponibilità del terreno dove realizzare l’impianto alla
ditta proponente il Consiglio di Stato ritiene che gli effetti condizionabili
dall’autorità amministrativa competente ad emanare il provvedimento debbano
essere quelli di cui l’amministrazione ha la disponibilità e sui quali può,
dunque, giuridicamente incidere, perché è competente alla loro gestione.
Conclude così il Consiglio di Stato con riferimento al
caso in esame, tuttavia, la Regione ha finito per condizionare effetti di cui
non poteva disporre, perché attribuiti alla cura di un altro ente,
travalicando, pertanto, le sue competenze.
Il Preavviso di Diniego della Provincia di Ancona sulla criticità sopra esposta si limita a riportare il seguente passaggio: "Si evidenzia, infine, che nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 25.7 u.s. il Commissario Liquidatore Zipa ha comunicato il diniego di nulla osta alla Ditta, argomentando a riguardo con la richiesta tardiva della autorizzazione e il mancato rispetto del Regolamento Consortile e riservandosi il deposito di successiva nota". In questo modo la Provincia rimuove la propria responsabilità di non avere sollevato fin dall'avvio del procedimento la questione della non disponibilità del terreno da parte di Edison (Proponente). Se questa rimozione giocherà un ruolo in caso di contenzioso di fronte alla giustizia amministrativa è ad oggi da vedere ma sarebbe stato meglio una presa di posizione diretta della Provincia anche alla luce della sentenza del Consiglio Stato n° 449 del 2022 sopra descritta.
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