mercoledì 3 settembre 2025

Aiuti di stato e accesso del pubblico alla giustizia in materia ambientale

Comunicato (QUI) della Commissione UE con il quale informa che lo scorso 12 maggio c.a.  ha adottato lo scorso 12 maggio modifiche alle norme in materia di aiuti di Stato (Regolamento 794/2004 QUI) per garantire l'accesso del pubblico alla giustizia in materia ambientale in relazione alle decisioni dell'UE in materia di aiuti di Stato.


A tal fine, la Commissione ha rivisto le norme che consentono alle organizzazioni non governative («ONG») di chiedere alla Commissione di riesaminare determinate decisioni in materia di aiuti di Stato per stabilire se esse siano in contrasto con il diritto ambientale dell'UE.

Gli atti che possono essere oggetto di richieste di riesame sono decisioni definitive in materia di aiuti di Stato che concludono il procedimento d'indagine formale avviato a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) con la constatazione che una misura è compatibile con il mercato interno («decisione positiva») o può essere compatibile a determinate condizioni («decisione condizionale»). Possono essere chiesti riesami per tutti i motivi di compatibilità ai sensi del TFUE per l'autorizzazione di aiuti di Stato, ad eccezione delle decisioni definitive adottate ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, del TFUE («aiuti a carattere sociale concessi a singoli consumatori» e «aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali») e dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, nella misura in cui si tratti di aiuti «destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro».

Le ONG ammissibili dovrebbero dimostrare che l'attività sovvenzionata o uno qualsiasi degli aspetti della misura di aiuto di Stato approvata dalla decisione della Commissione, che sono indissociabili dall'obiettivo dell'aiuto («indissolubilmente connessi»), violano una o più norme specifiche del diritto ambientale dell'UE.

Le ONG ammissibili potranno presentare richieste di riesame delle decisioni definitive in materia di aiuti di Stato che autorizzano aiuti notificati da parte degli Stati membri, a partire da due mesi dopo la pubblicazione delle modifiche del regolamento di esecuzione nella Gazzetta ufficiale.

 


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