Comunicato (QUI)
della Commissione UE con il quale informa che lo scorso 12 maggio c.a. ha adottato lo scorso 12 maggio modifiche alle
norme in materia di aiuti di Stato (Regolamento 794/2004 QUI)
per garantire l'accesso del pubblico alla giustizia in materia
ambientale in relazione alle decisioni dell'UE in materia di aiuti di Stato.
A tal fine, la Commissione ha rivisto le norme che consentono alle organizzazioni non governative («ONG») di chiedere alla Commissione di riesaminare determinate decisioni in materia di aiuti di Stato per stabilire se esse siano in contrasto con il diritto ambientale dell'UE.
Gli atti che possono essere
oggetto di richieste di riesame sono decisioni definitive in materia di aiuti
di Stato che concludono il procedimento d'indagine formale avviato a norma
dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE) con la constatazione che una misura è compatibile con il mercato
interno («decisione positiva») o può essere compatibile a determinate
condizioni («decisione condizionale»). Possono essere chiesti riesami per tutti
i motivi di compatibilità ai sensi del TFUE per l'autorizzazione di aiuti di
Stato, ad eccezione delle decisioni definitive adottate ai sensi dell'articolo
107, paragrafo 2, del TFUE («aiuti a carattere sociale concessi a singoli
consumatori» e «aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità
naturali o da altri eventi eccezionali») e dell'articolo 107, paragrafo 3,
lettera b), del TFUE, nella misura in cui si tratti di aiuti «destinati a porre
rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro».
Le ONG ammissibili dovrebbero
dimostrare che l'attività sovvenzionata o uno qualsiasi degli aspetti della
misura di aiuto di Stato approvata dalla decisione della Commissione, che sono
indissociabili dall'obiettivo dell'aiuto («indissolubilmente connessi»),
violano una o più norme specifiche del diritto ambientale dell'UE.
Le ONG ammissibili potranno
presentare richieste di riesame delle decisioni definitive in materia di aiuti
di Stato che autorizzano aiuti notificati da parte degli Stati membri, a
partire da due mesi dopo la pubblicazione delle modifiche del regolamento di
esecuzione nella Gazzetta ufficiale.
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