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mercoledì 7 ottobre 2026

Nuovo Decreto Legge semplificazioni contro l’ambiente

Pubblicato il Decreto-legge n° 177 del 2026 (QUI) che con la scusa della parolina “emergenza ambientale e climatica” conferma e rafforza l’attacco al diritto ambientale.

Il Decreto (di seguito nuovo Decreto legge) prevede varie novità e soprattutto modifiche alla legislazione vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), interventi per gestione eventi climatici, combustibile solido secondario, terre e rocce di scavo, Bonifiche, Valutazione di Impatto Ambientale e autorizzazione paesaggistica.  Le conferme peraltro riguardano norme già approvate da Governi precedenti a conferma che le lobby in questo Paese governano a prescindere dal colore politico di chi è al potere.

Vediamo in sintesi i contenuti critici e anche i pochi positivi del nuovo Decreto legge, per poi svolgere nel resto del post una analisi puntuale di detti contenuti.

domenica 26 luglio 2026

Regione Liguria ennesimo attacco al Paesaggio

Il Consiglio Regionale della Liguria sta per approvare un disegno di legge (n° 121 del 7 luglio 2026) intitolato “Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale”. All’interno ci sono varie modifiche a leggi regionali. Nel post che segue tratto delle modifiche contenute nei commi da 14 a 16 dell’articolo 1 che vanno a modificare l’articolo 15 legge regionale sul paesaggio (L.R. 13 del 2014).

Si tratta dell’ennesimo attacco (QUI) della giunta ligure alla tutela del paesaggio nell’entroterra. Attacco più organico già realizzato con una legge regionale del 2021 di riforma della legge quadro sull’urbanistica (LR 36/1997 e s.m.i.). Quella legge del 2021 spezzetta la pianificazione urbanistica dei Comuni più piccoli dell'entroterra ligure e non solo senza che i nuovi strumenti prevedessero l'adeguamento al piano paesaggistico, come ho spiegato QUI. 

La scusa è la valorizzazione dell’interno della regione. In realtà il vero motivo è quello di derogare alle norme di tutela ambientale con la solita litania della eccessiva complessità della normativa, dando via libera a speculazioni edilizia, impiantistiche di ogni genere “senza quei rompicoglioni della Soprintendenza”. 

Non servono le deroghe per aiutare i Comuni dell'entroterra ligure a rispettare le norme ambientali ed urbanistiche. Se i piccoli Comuni non sono in grado di aggiornare i loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico e di applicare una corretta valutazione ambientale strategica delle scelte urbanistiche, bastava che la Regione li sostenesse sotto il profilo delle competenze professionali anche favorendo la creazione di uffici di coordinamento intercomunali.

Come vedremo i rinvii a favore dei Comuni che non adeguavano i loro strumenti pianificatori affonda già all’epoca delle giunte regionali di centro sinistra. Quando si tratta di aggirare le norme ambientali gli opposti si alleano!

Vediamo di seguito cosa dicono queste modifiche per poi analizzarle criticamente..

venerdì 10 luglio 2026

Incostituzionale aggirare i vincoli paesaggistici per le antenne negli usi civici

La Corte Costituzionale con sentenza n° 121 del 6 maggio 2026 (QUI) interviene sulla legittimità costituzionale dell’articolo 54-bis del DLgs 259/2003 (Codice delle Comunicazioni elettroniche) dichiarandone incostituzionale la parte che prevede di aggirare la autorizzazione paesaggistica per le antenne da realizzare in aree gravate da usi civici.

Si tratta di una sentenza importante che pone uno stop parziale alle eccessive semplificazioni e deroghe alle norme ambientali nelle procedure di autorizzazione degli impianti per la telefonia mobile. Soprattutto è importante il principio affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale per cui: “L’indiscriminata e automatica valutazione di prevalenza dell’interesse alla diffusione delle reti di TLC rispetto alle esigenze ambientali e paesaggistiche connesse alla presenza degli usi civici si pone in contrasto con l’art. 9 Cost. (QUI)”

D’altronde che alla Corte Costituzionale non piacciano gli eccessi derogatori e semplificatori in materia ambientale si ricava da una sentenza del 2021 di cui trattato QUI.

mercoledì 10 giugno 2026

Quale ponderazione degli interessi nelle procedure per autorizzare impianti da fonti rinnovabili

Il Regolamento (UE) 2022/2577 (QUI), di seguito Regolamento, stabilisce norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a tecnologie per le energie rinnovabili o tipi di progetti specifici in grado di accelerare in tempi rapidi il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione.

L’Avvocatura UE è intervenuta, con le sue conclusioni (QUI) del 21 maggio 2026,  in un contenzioso sollevato dalla giurisdizione nazionale belga chiarendo la natura giuridica della presunzione di interesse pubblico prevalente prevista dal Regolamento per gli impianti da fonti rinnovabili e quindi i limiti entro i quali gli stati membri esercitano la ponderazione tra gli interessi a realizzare detti impianti con quelli ambientali disciplinati dalla normativa di settore: biodiversità, tutela delle acque, conservazione degli uccelli selvatici.

Vediamo di seguito prima una sintesi delle conclusioni della Avvocatura UE per poi analizzarle più specificamente.

venerdì 29 maggio 2026

Regolamento sul ripristino della natura: come gestire la transizione alle misure di attuazione

Il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 (QUI) sul ripristino della natura (di seguito Regolamento) ha come obiettivo principale quello di recuperare la biodiversità di ecosistemi terrestri marittimi fluviali e lacuali per riportarli ad uno stato buono secondo le definizioni del Regolamento stesso. 

Il Regolamento ha delle scadenze effettive a partire dal 2030 (QUI) ma, come dimostrerò nel post che segue, è possibile che si possa da subito disciplinare misure di conservazione quanto meno delle aree naturali con maggiori criticità per impedire che al momento della esecuzione delle misure di ripristino queste intervengano in situazioni eccessivamente degradate con costi ambientali ma anche finanziari notevoli. Sull’aspetto dei costi economici nel post illustrerò studi ufficiali che dimostrano il rilievo di questo aspetto in mancanza di adeguate misure di prevenzione delle aree che dovranno essere oggetto degli strumenti disciplinati dal Regolamento.

Le Regioni e gli Enti Parco in collaborazione con le amministrazioni locali possono avere un ruolo fondamentale nel predisporre (anche con appositi provvedimenti) un regime transitorio di mantenimento in vista della attuazione delle scadenze del Regolamento.

mercoledì 4 febbraio 2026

Il nuovo regime amministrativo per gli impianti da fonti rinnovabili: le deroghe alle norme ambientali

II DLgs 190/2024 ha disciplinato il regime amministrativo relativo alle procedure di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili (FER) nonché della individuazione delle aree idonee dove collocarli.

Il DLgs 190/2024 è stato successivamente modificato dal DLgs 26 novembre 2025 n° 178 QUI (di seguito nuovo DLgs) e dalla Legge n° 4 del 15 gennaio 2026 QUI (di seguito nuova legge)

Per il testo completo del DLGS 190/2024, coordinato alle modifiche introdotte dal DLGS 178/2025 e la legge 4/2026, vedi QUI.

Nel commento della News/Ambiente che pubblico QUI c’è una analisi completa di detta normativa.

Nel post che segue, invece, sintetizzo le criticità ambientali di questa normativa. Questo perché, pur sostenendo gli impianti da fonti rinnovabili per motivi ragionevoli, questi non devono essere realizzati derogando in modo esagerato dalle norme ambientali vigenti. Creando il presupposto per giustificare ulteriori semplificazioni e deroghe alle norme ambientali anche per altre tipologie di impianti come ho spiegato QUI.

 

martedì 9 settembre 2025

La ricostruzione post calamità naturali: come funziona la nuova legge

Legge 40/2025 (QUI): Il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (QUI) e per i quali ricorrano le condizioni.

La legge prevede un sistema fondato su direttive presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile e nomina di commissari governativi per la realizzazione degli interventi di ricostruzione.

Di seguito analizzo la legge 40/2025 previa una sintesi delle parti più rilevanti in termini ambientali:

lunedì 28 luglio 2025

La sentenza sull’eolico Monte Giogo Villore è contro il diritto ambientale non per le rinnovabili

La recente sentenza del Consiglio di Stato n° 5889 del 7 luglio c.a. (QUI) che ha bocciato l’appello della associazione Italia Nostra e del CAI contro il progetto impianto eolico denominato “Monte Giogo di Villore” è stata salutata da un certo associazionismo ambientalista (in primis Legambiente) come un successo dell’ambiente e della transizione ecologica. Niente di più sbagliato. Come dimostrerò nel seguito del post questa sentenza con la scusa della transizione ecologica e del “favor legis” per le fonti rinnovabili afferma principi in chiaro contrasto con la recente riforma della Costituzione ma soprattutto una logica derogatoria delle norme ambientali.

La ratio della sentenza, al di la del caso specifico afferma una visione nel modo di condurre le procedura autorizzatorie e valutative ambientali che sta trasformando la VIA (per tutti i progetti della transizione ecologica quindi non solo per le rinnovabili) in una sorta di procedure finalizzata comunque ad approvare progetti che devono essere realizzati a prescindere dagli impatti, dalle specificità dei siti, dalle procedure a rilevanza ambientale più rigorose anche in deroga alla recente introduzione dell’ambiente nella nostra Costituzione.

A questo occorre aggiungere che questa sentenza in modo indecente condanna al pagamento di ingenti spese legali le due associazioni appellanti. Le associazioni che difendono questa sentenza sul punto dimenticano che questa logica di condannare alle spese associazioni e comitati viola la normativa europea nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia (QUI) e soprattutto il diritto dei cittadini di difendere i loro territori.

Purtroppo questa logica ormai pervade pienamente le associazioni come Legambiente come ho già spiegato QUI e QUI. Una logica che non capisce o fa finta di non capire che derogare ai principi costituzionali in materia ambientale e alle norme ambientali è sempre inaccettabile a prescindere dalla tipologia di impianti. Non si difende l’ambiente contro le leggi ambientali su paesaggio, biodiversità, Valutazioni di Impatto Ambientale, pianificazione della localizzazione degli impianti.

Nel post che segue metterò a confronto le parti più generali della sentenza del Consiglio di Stato del caso sopra ricordato, vale a dire le parti che possono riguardare anche altre situazioni di contrasto a progetti a rilevante impatto ambientale sui territori e non solo per le rinnovabili!

In particolare, nella tabella che segue nella parte sinistra riporto ampi stralci della sentenza e nella parte destra il commento mio e degli appellanti.

giovedì 17 aprile 2025

Le allegre sanatorie contro il Paesaggio difese dal Ministero dei Beni Culturali

La legge 105/2024 (di seguito leggina)  permette sanatorie ex post (ad abuso avvenuto) in materia di vincolo paesaggistico in palese contrasto con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Codice di seguito), come spiegavo nell'analizzarla  nella News/Ambiente Lex Giugno Luglio Agosto 2024- QUI.

Dopo la leggina ora arriva una Circolare interpretativa del Ministero per aggirare detto contrasto.

In sintesi la Circolare afferma che la sanatoria della leggina, pur contrastando palesemente con il divieto di sanatorie ex post del Codice, è legittima perché comunque c’è il parere vincolante della Soprintendenza. 

Non mi pare che un divieto ex lege possa essere aggirato da un Parere sia pure con il via libera di una circolare ministeriale interpretativa.

Ma vediamo bene sia cosa dice la leggina e come viene interpretata dalla Circolare e perché questa ultima non è per niente convincente e anzi si inserisce in una sistematica azione (QUI) di smantellamento del Codice in atto da anni da vari Governi soprattutto da quello in carica

mercoledì 15 gennaio 2025

La nuova legge su come autorizzare impianti da fonti rinnovabili: descrizione e criticità

Il DLgs 190/2024 QUI (di seguito DLgs) definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei   medesimi impianti.

Di seguito una sintesi critica, per agevolare la vostra lettura, delle deroghe più significative alle norme ambientali nelle procedure di autorizzazione degli impianti FER per poi svolgere una analisi puntuale di tutto il DLgs.

sabato 2 novembre 2024

Nuove norme di accelerazione delle procedure di VIA per impianti definiti strategici

L’articolo 1 del Decreto Legge n° 153 del 17 ottobre 2024 (QUI) modifica vari articoli del DLgs 152/2006 relativi alla disciplina della procedura di VIA statale ed anche dell’AIA. La finalità è sempre la solita accelerare le conclusioni del procedimento di VIA in una logica meramente temporale senza invece prevedere un potenziamento delle strutture che gestiscono le istruttorie di detta procedura dimenticando che è la qualità della istruttoria che garantisce la approvazione di progetti compatibili con i siti in cui vengono collocati/realizzati. D’altronde questa logica acceleratoria permea da tempo (QUI) tutti gli ultimi governi compreso l’attuale.

Vediamo una sintesi delle principali novità introdotte da questo articolo 1 del Decreto Legge 153/2024, per poi analizzare nel merito ogni singola modifica…

sabato 6 luglio 2024

Il nuovo Decreto sulle aree idonee per impianti a fonti rinnovabili: analisi critica

Pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (QUI) che ha la duplice finalità:

a) individuare la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall’attuazione del pacchetto “Fit for 55” (QUI), anche alla luce del pacchetto “Repower UE”;
b) stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a).

Di seguito alcune note critiche di presentazione del Decreto 21/6/2024 per poi analizzare in modo puntuale tutte le parti dello stesso

mercoledì 26 giugno 2024

Il Governo propone un testo unico per semplificare le autorizzazioni agli impianti da fonti rinnovabili: analisi critica

Presentato dal Governo italiano il nuovo testo unico (QUI) di semplificazione normativa dei procedimenti concernenti la produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione di legge delega n° 118 del 2022, relativamente agli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.

Il Testo unico una volta entrato in vigore abrogherà la normativa previgente in materia di regime amministrativo per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

Il Testo unico propone in modo aggiornato tre diversi regimi amministrativi per le suddette tipologie di impianti ma la filosofia di fondo resta quella di accelerare i tempi di autorizzazione nonchè derogare più possibile alle norme ambientali soprattutto quelle del Paesaggio e nonostante le già esasperate semplificazioni della normativa di questi anni che richiamerò nel testo del post che segue a queste brevi note di presentazione.

La norma più significativa è quella che di fatto aggira la equilibrata ponderazione degli interessi tra quelli degli operatori del settore e quelli della tutela dell’ambiente delle identità dei territori, mandando così un chiaro segnale non solo ai decisori ma anche alla magistratura amministrativa.

Il tutto come vedremo si scontra con indirizzi comunitari, anche questi semplificatori, ma ben più equilibrati nel tutelare ambiente territori paesaggi e comunità locali. Come sempre i nostri governi, compreso l’attuale, trovano sempre scuse per aggirare le norme ambientali.

lunedì 17 giugno 2024

Incostituzionale la esclusione della autorizzazione paesaggistica per parcheggi ed opere temporanee

La Corte Costituzionale con sentenza n° 82 del 10 maggio 2024 (QUI) ha dichiarato la incostituzionalità di una norma regionale che escludeva la applicazione della autorizzazione paesaggistica per parcheggi temporanei a condizione che entro 30 giorni dalla loro funzionalità venisse garantito il ripristino dei luoghi.

sabato 18 maggio 2024

Ancora Deroghe al Codice dei Beni Culturali: vincolo archeologico e usi civici meno tutelati.

Continuano deroghe, semplificazioni e rimozioni della legislazione ambientale con la scusa del PNRR, delle opere più o meno strategiche o di interesse pubblico.

Ancora una volta (QUI, QUI, QUI, QUI, QUI, QUI, QUI, QUI,QUI,) è il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ad essere sotto attacco. Un delirio derogatorio e semplificatorio che purtroppo è spesso sostenuto immotivatamente da associazioni ambientaliste (QUI), anche si cominciano ad intravedere alcune controtendenze (QUI) ma troppo timide per ora.

Le nuove deroghe, che descriverò nel post che segue, riguardano in particolare

Semplificazione verifica interesse archeologico progetti del PNRR per le opere pubbliche definite di lieve e media entità (nuova definizione introdotta con la norma descritta nel seguito del post).

Si rileva come questa dizione di lieve e media entità dell’opera risulta ben altra cosa ad esempio con il regolamento (QUI) sulla autorizzazione paesaggistica semplificata che non escludeva la normativa ordinaria del Codice sulla base di categorie astratte che permettono una enorme discrezionalità al decisore nell’applicare le norme paesaggistiche, invece detto regolamento elencava in modo puntuale la tipologia delle opere

Compatibilità ex lege con gli usi civici di opere pubbliche interne ad interventi infrastrutturali o rientranti sempre nei finanziamenti del PNRR e piani complementari.

giovedì 29 febbraio 2024

La transizione ecologica non può giustificare il deturpamento delle Bellezze Naturali: 3 SENTENZE

Il Tar Sardegna è intervenuto con tre sentenze successive sulla tematica del rapporto, sempre più contraddittorio, tra le norme di accelerazione per la autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili e la necessità di rispettare le norme di tutela del Paesaggio sia sotto il profilo estetico che naturalistico.

La prima sentenza riguarda un progetto di agro-fotovoltaico (Tar Sardegna sez. I sentenza 25 ottobre 2023 n° 827 - QUI)

La seconda sentenza riguarda un impianto eolico di 21 MW e relative opere connesse compresi i cavidotti di media tensione e le opere di connessione alla Rete di trasmissione Nazionale (sentenza Tar Sardegna Sez. II, 19.10.2023, n. 776 - QUI)

La terza sentenza riguarda un parco eolico (15 aerogeneratori della potenza di 4,2 MW ciascuno e relative opere di servizio e connessione, per una potenza complessiva di 50,4 MW (Tar Sardegna n° 63 del 30 gennaio 2024 – QUI)

Le tre sentenze tracciano un indirizzo significativo e anche in controtendenza con altre sentenze dei giudici amministrativi che hanno teso a privilegiare gli impianti da fonti rinnovabili rispetto ad una rigorosa tutela del Paesaggio e dei Beni Ambientali tutelati dal Codice ma anche da normative di derivazione comunitaria come quella sulla biodiversità

Le tre sentenze del Tar Sardegna al di la della loro specificità pongono un faro di attenzione anche sulle recenti norme (QUI) che tendono sempre di più a derogare le norme ordinarie sul Paesaggio per favorire la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili

 

Vediamo specificamente le tre sentenze del Tar Sardegna…

martedì 4 luglio 2023

Condizioni per trasferire volumetrie da destinare ad attività agrituristica

Sentenza della Corte Costituzionale n°68 pubblicata il 13 aprile 2023 (QUI) che dichiara la incostituzionalità di una norma regionale che permetteva l'utilizzo di volumetrie trasferite all'interno del medesimo territorio comunale o all'interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti, permettendo dunque di destinare all'attività agrituristica volumetrie provenienti da fondi agricoli diversi ed esterni e anche non limitrofi, rispetto a quello in cui è svolta l'attività imprenditoriale. Infatti, nel consentire anche l'utilizzo di volumi trasferiti «all'interno del medesimo territorio comunale», la disposizione impugnata estende l'ambito territoriale di provenienza dei volumi che possono essere trasferiti: da quello corrispondente al fondo in cui è ubicata l'attività agrituristica - l'unico consentito dalla norma statale evocata quale parametro interposto - a quello dell'intero comune in cui tale fondo è localizzato.

giovedì 22 giugno 2023

Impianti da fonti rinnovabili le troppe semplificazioni tirano la volata all'attacco al diritto ambientale

Il nuovo Rapporto di Legambiente (QUI) sui Comuni Rinnovabili oltre a fornire i dati sullo stato dell’arte nella realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili pone l’accento sul blocco delle stesse che richiederebbe una “normativa adeguata”. Tradotto ulteriori semplificazioni e deroghe alle norme ambientali.

Ma davvero il problema sono le norme attuali e soprattutto non è che attaccando queste norme si favoriscono ulteriori deroghe al diritto ambientale anche per impianti che con le rinnovabili non c’entrano nulla?

La associazione ambientalista sottovaluta come questa campagna sulle deroghe semplificazioni accelerazioni procedurali stia commissariando il diritto ambientale rimuovendo oltretutto il vero nodo e cioè le carenze delle strutture amministrative che gestiscono le procedure autorizzatorie sia in termini quantitativi che di qualità. Questi concetti la Corte dei Conti li ha espressi motivatamente più volte negli ultimi anni e non casualmente il nuovo Governo sta cercando di ridurre il ruolo di questo organo di controllo fondamentale, ma di questo Legambiente nel suo rapporto non parla perché diciamolo questi ambientalisti con le loro tesi dimostrano una grave carenza di cultura  istituzionale che è fondamentale per gestire correttamente la transizione ecologica.

Il messaggio che voglio lanciare con questo post anche ad un certo ambientalismo è che: non si difende l’ambiente contro le leggi ambientali su paesaggio, biodiversità, Valutazioni di Impatto Ambientale, pianificazione della localizzazione degli impianti.

In questo post dopo avere sinteticamente riportato alcuni dati emersi dal Rapporto di Legambiente entro nel merito della questione deroghe al diritto ambientale=più fonti rinnovabili.

 

domenica 21 maggio 2023

Nuove aree idonee ex lege e nuove procedure di autorizzazione per impianti da fonti rinnovabili

L’articolo 47 della legge 41/2023 (QUI) modifica l’articolo 20 del DLgs 199/2021 (QUI) che disciplina rinviando ad appositi decreti ministeriali la definizione di criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. In particolare, il comma 8 di detto articolo 20 del DLgs 199/2021 prevede che in attesa dei decreti sono comunque considerate aree idonee alla installazione dei suddetti impianti da fonti rinnovabili una serie di aree tipo elencate.

L’articolo 47 modifica, integrandolo, l’elenco delle suddette aree idonee ex lege in attesa dei nuovi decreti ministeriali.

Inoltre, detto articolo 47 prevede che:

1. di accelerare le procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione, da parte delle società che gestiscono le autostrade, le aree considerate idonee ex lege per realizzare gli impianti da fonti rinnovabili

2. la disciplina della procedura di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili nelle aree idonee si estenda anche alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili

3. viene esclusa ogni partecipazione del Ministero della Cultura e quindi anche delle Soprintendenza nei procedimenti di autorizzazione unica di impianti da fonti rinnovabili in aree contermini a zone a vincolo paesaggistico

4. venga modificata in parte la disciplina della autorizzazione unica per gli impianti da fonti rinnovabili prevedendo un termine massimo di conclusione del procedimento non superiore a 60 giorni se il progetto non ricade in zona a vincolo paesaggistico mentre sono 90 se vi ricade, resta fermi i termini della VIA se prevista.

martedì 16 maggio 2023

Nuove Semplificazioni per i beni culturali e paesaggistici

La legge 41/2023 (QUI) che ha convertito il Decreto Legge 13/2023 introduce le ennesime (QUI) deroghe e semplificazioni nelle procedure di autorizzazione previste dal codice della cultura relativamente:

1. Opere di manutenzione ordinaria in immobili pubblici e ad uso pubblico interessati da progetti finanziati dal PNRR: semplice segnalazione alla Soprintendenza

2. Subordinazione delle Soprintendenza ai criteri fissati dal Ministero della Cultura

3. Riduzione termini del procedimento di verifica dell’interesse culturale

4. nuovo silenzio assenso per scadenza termini nelle autorizzazioni paesaggistiche per progetti di efficienza energetica e impianti da fonti rinnovabili