L’articolo 47 della legge 41/2023 (QUI) modifica
l’articolo 20 del DLgs 199/2021 (QUI) che disciplina rinviando ad appositi decreti
ministeriali la definizione di criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree
idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi
una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal
PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.
In particolare, il comma 8 di detto articolo 20 del DLgs 199/2021
prevede che in attesa dei decreti sono comunque considerate aree idonee alla
installazione dei suddetti impianti da fonti rinnovabili una serie di aree tipo
elencate.
L’articolo
47 modifica, integrandolo, l’elenco delle suddette aree idonee ex lege in
attesa dei nuovi decreti ministeriali.
Inoltre,
detto articolo 47 prevede che:
1. di accelerare le procedure di evidenza pubblica per
l’assegnazione, da parte delle società che gestiscono le autostrade, le aree
considerate idonee ex lege per realizzare gli impianti da fonti rinnovabili
2. la disciplina della procedura di autorizzazione degli impianti da
fonti rinnovabili nelle aree idonee si estenda anche alle infrastrutture
elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione
nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia
producibile da fonti rinnovabili
3. viene esclusa ogni partecipazione del Ministero della Cultura e
quindi anche delle Soprintendenza nei procedimenti di autorizzazione unica di
impianti da fonti rinnovabili in aree contermini a zone a vincolo paesaggistico
4. venga modificata in parte la disciplina della autorizzazione
unica per gli impianti da fonti rinnovabili prevedendo un termine massimo di
conclusione del procedimento non superiore a 60 giorni se il progetto non
ricade in zona a vincolo paesaggistico mentre sono 90 se vi ricade, resta fermi
i termini della VIA se prevista.