Il recente Decreto
Legge 77/2021 (QUI) sullo snellimento delle procedure per attuare il
Piano Nazionale di Riprese e Resilienza (PNRR) pur con l’obiettivo
condivisibile di promuovere le fonti rinnovabili e quindi gli impianti che le
utilizzano contiene norme dichiaratamente in deroga al Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio (QUI) che lasciano fortemente perplessi. L’idea di fondo di
queste deroghe è che il modo migliore per realizzare i progetti non sia quello
di svolgere correttamente le procedure di valutazione previste dalle vigenti
leggi ma piuttosto che il limite sia nelle leggi stesse e non nel modo di
applicarle. Tutto questo è ancora più vero in relazione alle procedure di VIA e
VAS (QUI) e alle bonifiche come vedremo in un prossimo post.
Ma vediamo specificamente quali
siano queste deroghe al Codice del Paesaggio
IL PARERE
DELLA SOPRINTEDENZA NON È PIÙ VINCOLANTE
L’articolo 30 del Decreto
Legge 77/2021 (QUI) modifica l’articolo 12 del DLgs 387/2003 [NOTA 1] prevedendo la partecipazione del Ministro della Cultura al procedimento di
autorizzazione unica (disciplinato da detto articolo) relativa agli impianti
alimentati da fonti rinnovabili localizzate in aree sottoposte a vincolo
secondo il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Integrazione inutile
visto che questo costituisce un obbligo di legge per qualsiasi progetto (anche
non per fonti rinnovabili) localizzato in dette aree.
Invece l’articolo 30
sempre del Decreto Legge 77/2021 aggiunge al comma 2: “2. Nei procedimenti
di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela
paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza
di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente
il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura,
l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”.
Il comma 5 articolo 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio prevede che: “5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge.”
E’ vero che il vigente Codice prevede ipotesi in deroga a tale carattere vincolante del parere della Soprintendenza o addirittura la non necessità della autorizzazione ma sempre legandola a parametri di giustificazione specifici contenuti nella Pianificazione Paesaggistica:
1. lettera b) comma 4 articolo 143 del Codice: il
Piano può prevedere: … b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o
degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al
recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione
di cui all'articolo 146.
2. secondo periodo Comma 5 articolo 146: “Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2 [NOTA 2], 141, comma 1 [NOTA 3], 141-bis [NOTA 4] e 143, comma 1, lettere b), c) e d) [NOTA 5], nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed é reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.”
Invece la nuova norma introdotta dal Decreto Legge 77/2021 prevede la esclusione della vincolatività del Parere della Soprintendenza legandola non a parametri paesaggistici chiari ma ad una categoria di impianti quelli appunto da fonti rinnovabili.
QUALE
SILENZIO ASSENSO SUL MANCATO PARERE DELLA SOPRINTENDENZA NEI TERMINI DI LEGGE
Non solo ma la nuova
norma prevede un silenzio assenso esplicito in caso di mancata espressione
del Parere nei termini di legge (45 giorni dalla ricezione degli atti ex comma
8 articolo 146 del Codice).
In realtà questa forma di
silenzio era già prevista dal comma 9 articolo 146 del Codice. Detto
comma 9 articolo 146 è stato introdotto dal Decreto sblocca Italia (convertito
nella legge 164/2014) La norma precedente ora abrogata prevedeva che se il
Soprintendente non avesse fornito nei termini il proprio parere si passava attraverso
una conferenza dei servizi con la partecipazione del soprintendente o l’invio
di un parere scritto dello stesso. Solo dopo la conferenza dei servizi se nulla
era arrivato dalla Soprintendenza l’autorità competente rilasciava la
autorizzazione paesaggistica. Quindi una forma indiretta di silenzio
assenso era già stata introdotta nel testo del Codice dei Beni Culturali
con la modifica del DLgs 157 del 2006, ma almeno il silenzio della
Soprintendenza veniva verificata in una apposita riunione pubblica formalmente
convocata: la conferenza dei servizi. Con il Decreto Sblocca Italia invece
l’autorità competente rilascia l’autorizzazione paesaggistica senza neppure
sollecitare una volta la Soprintendenza.
Siamo quindi di fronte ad
un vero e proprio silenzio assenso diretto per i beni paesaggistici.
D’altronde del perché
possa fare paura ai “semplificatori dell’uso del territorio” il Parere della
Soprintendenza lo ha spiegato, paradossalmente, lo stesso Ministero
dell’Ambiente con una Circolare del 22/1/2010 secondo la quale,
relativamente alle finalità del parere: “il parere reso dai Soprintendenti
riguarda anche il merito della trasformazione del territorio oggetto
della richiesta di autorizzazione ed è, al momento, non soltanto obbligatorio
ma anche vincolante e sarà tale fino a che, con riferimento a tutte le
fonti del vincolo paesaggistico che in concreto assumono rilevanza per il
progetto di trasformazione del territorio sottoposto ad autorizzazione,
non ricorrano le condizioni indicata dal Codice.”.
Non solo ma la Circolare
del Ministero dell’Ambiente prevedeva l’obbligatorietà del
parere ancorché si entrerà nel regime per cui tutti i piani urbanistici
interessati da interventi in aree a vincolo paesaggistico siano stati
dichiarati compatibili con i nuovi piani paesaggistici regionali da parte degli
organi ministeriali. Quindi nessuna ipotesi di autorizzazione senza
parere della Soprintendenza.
Si ricorda che comunque il silenzio assenso non è previsto dal Codice in relazione al mancato rilascio della autorizzazione paesaggistica entro 20 giorni dal rilascio del Parere della Soprintendenza, in quanto in questo caso la Regione deve prima (anche su richiesta di chi ha presentato la domanda) nominare un commissario e se anche la Regione non lo nomina la richiesta di autorizzazione paesaggistica va al Soprintendente (commi 10 e 11 articolo 146 del Codice).
ELIMINATA LA
POSSIBILITÀ DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI AD OPPORSI ALLE CONCLUSIONI DELLA
CONFERENZA DEI SERVIZI
Infine detto articolo 30
del Decreto Legge 77/2021 prevede che: “In tutti i casi di cui al presente
comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi
per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241.”
Questo significa che Il
Ministero della Cultura attraverso le sue articolazioni partecipanti alla
Conferenza dei Servizi sul progetto localizzata in area assoggettato a vincolo
non possono più proporre opposizione alle conclusioni della Conferenza nel caso
in cui si siano espressi negativamente sul rilascio della autorizzazione
paesaggistica. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 14-quinquies la proposta
di opposizione sospende l’efficacia delle conclusioni della Conferenza dei
Servizi!
CONCLUDENDO SU PARERE VINCOLANTE E SILENZIO ASSENSO
Dopo la introduzione del
silenzio assenso sul parere della Soprintendenza il nuovo Decreto Legge 77/2021
di fatto annulla definitivamente il ruolo della Soprintendenza quando meno per
gli impianti da fonti rinnovabili tra i quali come è noto non rientrano solo eolico
e fotovoltaico ma anche altre tipologie ben più impattanti dei primi.
SOPRINTENDENZA
SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA RESILIENZA
L’articolo 29 del
Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021
istituisce presso il Ministero della Cultura una Soprintendenza speciale per
l’attuazione del PNRR. La struttura sarà operativa fino al 31 dicembre 2026.
La Soprintendenza speciale
svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui
tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA
in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due
uffici periferici del Ministero. La
Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attività
istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso
di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può
esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri
di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia,
belle arti e paesaggio.
Scelta pericolosa considerato che bypassa le soprintendenze regionali
in una logica meramente decisionista e acceleratoria rimuovendo invece
completamente il tema della qualità delle istruttorie che portano ai Parere
delle Soprintendenze.
[NOTA 1] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;387
[NOTA 2] “La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non é suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo”
[NOTA 3]
“1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e
140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse
pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati,
ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono
agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti
indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il
soprintendente.”
[NOTA 4] “1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2. 2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione e' avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale e' adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico. 3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo”
[NOTA 5] “1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: … b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;”
Nessun commento:
Posta un commento