In vari casi che
seguo su progetti e interventi contermini a siti tutelati dalla Normativa sulla
tutela dei siti a rilevanza di biodiversità, ho notato una visione minimalista
della istruttoria che deve portare a valutare se ci sia o meno l’obbligo di svolgere
la c.d Valutazione di Incidenza cioè una procedura che deve dimostrare se il
progetto e/o l’intervento ha o meno impatti rilevanti su questi siti (c.d. Rete
Natura 2000).
Due casi
recenti che sto seguendo sono:
1. Il
progetto di biodigestore in località Saliceti (Vezzano Ligure) dove il sito
scelto è ubicato a meno di 150 mt dall’alveo del fiume MAGRA, principale
risorsa idrica della provincia della Spezia e a 75 mt dall’area ZSC del Parco
regionale Magra-Vara Montemarcello e ricompreso fra le aree protette Rete
Natura 2000.
2. "Protezione,
sostituzione ed ampliamento di pontile galleggiante, per imbarcazioni da
diporto in Comune di Portovenere" alla verifica di assoggettabilità a
VIA del Ministero della Transizione per il quale nelle strette vicinanze del
sito dove realizzare il progetto in questione abbiamo:
2.1. SIC terrestre IT1345104 – Isola
Palmaria; comprendente l’intero territorio dell’Isola ed il quale è
classificato anche come ZSC (zone speciali di conservazione) con il medesimo
codice;
2.2. SIC marino IT1345175 – Fondali Isola Palmaria,
Tino-Tinetto, anch’esso classificato inoltre come ZSC;
2.3. Il Parco regionale di Portovenere.
Entrambi questi
progetti sono non direttamente dentro la perimetrazione dei siti di tutela
della biodiversità ma sono contermini ad essi quindi richiedono una procedure
di screening per verificare se sia o meno necessaria la sopra citata
Valutazione di Incidenza.
Per il
biodigestore i proponenti
hanno presentato uno studio di screening che non tiene conto delle linee guida
europee nazionali e regionali in materia ma su questo non interverrò in questa
sede perché il punto sarà oggetto del ricorso al TAR promosso dal Comune di
Santo Stefano Magra.
Per
il pontile di Portovenere invece il discorso è chiaro lo studio preliminare ambientale presentato
non rispetta minimamente i parametri delle linee guida su come deve essere
svolto lo studio di screening per verificare la applicabilità della Valutazione
di Incidenza.
Ma vediamo cosa dicono queste linee guida su come deve essere svolta una corretta procedura di screening per verificare la applicabilità della Valutazione di Incidenza.
La DGR Liguria
n°30 del 2013 (disciplina della Valutazione di Incidenza - QUI) afferma:
…omissis… In caso di piani, progetti, interventi ubicati all’esterno dei
siti Rete Natura 2000, il proponente del piano, qualora ritenga che lo stesso
non comporti ricadute sulla valenza naturalistica dei siti, predispone una
relazione che illustri le considerazioni sulle quali si basa l’assenza di
ricadute sui suddetti siti. La relazione di cui al comma precedente è redatta
sulla base dell’esame delle cartografie regionali presenti su
www.ambienteinliguria.it, riportanti, tra l’altro, le connessioni ecologiche tra
i siti Natura 2000, le zone rilevanti per la salvaguardia ed i siti di specie
di interesse conservazionistico. L’autorità competente alla loro approvazione
valuta quindi, in base a tale relazione, l’opportunità di sottoporli a
valutazione di incidenza. Resta ferma la suddivisione della competenza in
marito alla valutazione di incidenza stabilita dalla l.r. n.28/2009, artt. 9 e
11.”
Con successiva DGR n° 211 del 19 marzo 2021 la Regione Liguria ha recepito le Linee Guida Nazionali (QUI) per la valutazione di incidenza e modifica della DG.R. n. 30/2013. In particolare questa DGR ha introdotto un nuovo modello di scheda proponente per screening di incidenza.
Secondo le nuove linee guida nazionali recepite dalla Liguria (punto 2.1.) : « Lo screening di incidenza è introdotto e identificato dalla Guida metodologica CE sulla Valutazione di Incidenza art. 6 (3) (4) Direttiva 92/43/CEE "Habitat", come Livello I del percorso logico decisionale che caratterizza la VIncA. Lo screening dunque è parte integrante dell'espletamento della Valutazione di Incidenza e richiede l'espressione dell'Autorità competente in merito all'assenza o meno di possibili effetti significativi negativi di un Piano/ Programma/Progetto/Intervento/Attività (P/P/P/I/A - (NdR piani, programmi progetti, interventi ed attività) sui siti Natura 2000 »
LO SCREENING DI INCIDENZA NON È UNA AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPONENTE IL
PROGETTO MA DEVE CONCLUDERSI CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO DELLA AUTORITÀ
COMPETENTE
Il
punto 2.2. delle linee guida afferma che •Non devono essere accettate
"autocertificazioni". Aggiungono le linee guida al punto 2.1 :
« Il procedimento di Screening si deve concludere con l'espressione di
un parere motivato obbligatorio e vincolante rilasciato dall'autorità
competente, individuata a livello regionale. Tale parere deve essere reso
pubblico (es. Pubblicazione sul sito dell'autorità competente nella sezione
dedicata), affinché ne sia garantita la trasparenza (D.lgs 33/2013 e s.m.i.) e
la possibilità di accesso alla giustizia. Detto parere sarà (a seconda dei
casi) incluso o meno nell'ambito di un procedimento amministrativo previsto da
altra normativa »
LO SCREENING DI INCIDENZA DEVE TENERE IN CONSIDERAZIONE GLI OBIETTIVI DI
CONSERVAZIONE DEL SITO CLASSIFICATO RETE NATURA 2000
Le
linee guida nazionali a punto 2.2. affermano che: “Il completamento del processo conoscitivo
dei diversi siti Natura 2000 è strettamente connesso alla individuazione degli
obiettivi di conservazione dei singoli siti della Rete. È infatti la
definizione degli obiettivi di conservazione che è alla base della
individuazione delle misure di conservazione necessarie al mantenimento dello
stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie per i quali
il sito è stato individuato. È attraverso gli obiettivi di conservazione sito
specifici, e quindi alle misure di conservazione per essi stabilite, che è
possibile correlare la gestione di detti siti con la valutazione di incidenza
ed il monitoraggio della Rete Natura 2000. Lo stato di conservazione di habitat
e specie deve essere valutato ogni 6 anni mediante il report ai sensi dell'ex
art. 17 Direttiva Habitat che dal IV rapporto valuta più dettagliatamente gli
habitat e le specie all'interno dei siti. In conseguenza di detta azione di
monitoraggio le misure di conservazione e secondariamente gli obiettivi di
conservazione possono essere rivisti. Da
ciò ne consegue che anche nella fase di screening si dovrà tenere conto degli
esiti di tale monitoraggio e dei conseguenti perfezionamenti degli obiettivi di
conservazione.”
Nel caso caso della Liguria lo studio screening, per verificare la necessità della Valutazione di Incidenza, deve prendere in considerazione gli obiettivi di conservazione del sito in questione così come definiti dalla DGR 4 luglio 2017 n. 537 (Approvazione delle misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) appartenenti alla regione biogeografica mediterranea.- QUI).
SE IL
PROGETTO VIENE VALUTATO AUTORIZZATO CON PRESCRIZIONI RILEVANTI VUOL DIRE CHE OCCORREVA
LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Al
punto 2.4. le linee guida nazionali affermano: “L'utilizzo delle
prescrizioni, soprattutto quando si configurano come vere e proprie
mitigazioni, fa di per sé ritenere che il P/P/P/I/A proposto possa in qualche
modo generare una interferenza negativa sul sito Natura 2000, tale da
richiedere l'avvio di una valutazione appropriata in quanto non può essere
escluso aprioristicamente il verificarsi di interferenze negative significative
sul sito, anche se potenziali”.
LA
FASE DI SCREENING PER VERIFICARE LA NECESSITA DI UNA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
NON DEVE CONCLUDERSI CON PRESCRIZIONI AL PROGETTO MA SEMMAI CON ULTERIORI
MISURE DI TUTELA DEL SITO
Aggiungono le
linee guida sempre al punto 2.4. : “Quindi l'inclusione di prescrizioni e/o mitigazioni
nel parere di screening di VIncA deve essere esclusa, questo anche alla luce di
quanto stabilito nella sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa
C323/17 del 12.04.2018, nella quale viene riferito che ogni misura atta ad
impedire effetti sul sito Natura 2000 non deve essere tenuta in considerazione
in questa fase.”
Sempre
secondo le linee guida qui esaminate, potrebbero essere necessario a
conclusione della fase di screening ed In applicazione del principio di
precauzione: “particolari "indicazioni atte a mantenere il P/P/P/I/A al di sotto del
livello di significatività, come ad esempio i vincoli relativi alla limitazione
dei lavori nel periodo di riproduzione delle specie, riconducibili a
determinate Condizione d'Obbligo (C.O.) determinate con apposito atto regionale
o delle PP.AA., o inserite nel Piano di Gestione o nelle Misure di
Conservazione sito-specifiche”.
Quindi
non prescrizioni progettuali ma misure diretta di tutela del SIC.
Ciò trova conferma
anche nella legge nazionale infatti il secondo capoverso comma 3 articolo 4 DPR 357/1997 recita:
“Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia
autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto
gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di
gestione.".
Concludono
sul punto le linee guida: “Le C.O sono individuate con atto ufficiale delle
Regioni o delle PP.AA., sulla base delle caratteristiche biogeografiche e
sito-specifiche dei siti Natura 2000 interessati, che, preventivamente alla
loro adozione, ne danno informativa al Ministero dell’Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare, ai fini dell’esercizio della funzione di Autorità
nazionale di Sorveglianza sui siti Natura 2000. L’Ente gestore del sito e
l’Autorità compente alla VIncA devono rendere pubbliche ed accessibili le
informazioni tecnico-naturalistiche necessarie al fine di consentire al
proponente di ottemperare alle C.O. da integrare nella proposta, come ad
esempio quelle riferite alle indicazioni dei periodi di riproduzione delle
specie di interesse comunitario obiettivo di conservazione dei siti, o delle specie
avifaunistiche di cui all’art. 4 della Direttiva 2009/147/CE”.
Inoltre le linee guida affermano (punto 2.5): “Per gli aspetti Natura 2000, nel Format “Proponente” sono inseriti i requisiti relativi a: -presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione e/o Piano di Gestione dei siti Natura 2000 al fine di appurare se la proposta è coerente con la gestione dei siti stessi; …”
Se
avete voglia di andarvi a vedere la documentazione (QUI) presentata
per il progetto di Biodigestore a Vezzano Ligure come pure del progetto di pontile a Portovenere (QUI) vedrete
che quanto sopra riportato non viene rispettato per niente.
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