martedì 29 giugno 2021

Nuovo Regolamento UE sul Clima: luci ed ombre

Con la Risoluzione del 24 giugno 2021 [QUI]il Parlamento UE ha approvato la proposta definitiva di  regolamento che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e modifica il regolamento 2018/1999 [QUI].

Il nuovo Regolamento [QUI] mira a fornire una direzione sancendo la neutralità climatica dell'UE per il 2050 obiettivo nella legislazione, rafforzando la certezza e la fiducia anche nell'impegno dell'UE come trasparenza e responsabilità.


In particolare la proposta di modifica mira a ridurre il gas serra del 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Secondo il punto 11 articolo 2 del Regolamento 2018/199 attualmente si prevede che: “obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima»: l'obiettivo vincolante a livello unionale di una riduzione interna di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030;...".

Il 2030 Climate Target Plan mostra che un l'aumento dell'obiettivo implica sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra da parte di tutti i settori e miglioramento delle rimozioni, che devono essere abilitate da varie politiche. Entro giugno 2021 la Commissione esaminerà pertanto tutti i pertinenti strumenti politici correlati, come stabilito nell'art 2a della proposta.

L'iniziativa è collegata a molte altre aree politiche, poiché tutte le azioni e le politiche dell'UE dovrebbero promuovere una giusta transizione verso la neutralità climatica e un futuro sostenibile, come descritto nella relazione esplicativa della proposta iniziale della Commissione.

La proposta di modifica del Regolamento 2018/1999 aggiunge (al secondo paragrafo dell’articolo 1 tra gli obiettivi del meccanismo di governance anche quello: “Stabilisce inoltre un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra per l'Unione 2030.”

Viene introdotto l’articolo 2-bis al Regolamento 2018/1999 secondo il quale: “1. Per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'obiettivo vincolante dell'Unione per il clima per il 2030 è una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55% rispetto al 1990 livelli entro il 2030.

2. Entro il 30 giugno 2021 la Commissione riesamina la pertinente legislazione dell'Unione in al fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e valutare l'opportunità di adottare il misure necessarie, compresa l'adozione di proposte legislative, in conformità con i trattati”.



LE MODIFICHE APPORTATE DAL PARLAMENTO UE ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUL CLIMA 

Rispetto alle suddette modifiche la Risoluzione con la quale il Parlamento approva il nuovo Regolamento (vedi paragrafo 1 articolo 4) conferma quanto prevista dalla proposta di modifica iniziale sopra riportate per cui al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.”, poi però aggiunge: Nell'attuare il traguardo di cui al primo comma, le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assegnano la priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziano gli assorbimenti dai pozzi naturali. Al fine di garantire che siano profusi sforzi di mitigazione sufficienti fino al 2030, ai fini del presente regolamento e fatto salvo il riesame della legislazione dell'Unione di cui al paragrafo 2, il contributo degli assorbimenti netti al traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Al fine di potenziare il pozzo di assorbimento del carbonio in linea con l'obiettivo del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, l'Unione punta ad aumentare il volume del proprio pozzo netto di assorbimento del carbonio nel 2030.”

Si ricorda che per pozzo si intende, ai sensi del Regolamento UE n° 841 del 2018 [QUI], qualsiasi processo, attività o meccanismo che assorbe dall’atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a effetto serra.  In altri termini per raggiungere l’obiettivo del 55% di riduzione nette di gas serra si terrà conto anche dei meccanismi di assorbimenti dei terreni forestali. Questo aspetto nella prima versione del nuovo Regolamento non c’era quindi la riduzione del 55% riguardava le emissioni reali da attività antropica.


Il nuovo regolamento modifica il Regolamento 2018/1999 (articolo 17) affermando che “La Commissione, assistita dal comitato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato, specifiche tecniche e procedura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresa una metodologia con cui riferire in merito alla graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili, conformemente all'articolo 25, lettera d) [NOTA 1].";

Insomma la soppressione degli incentivi ai combustibili fossi viene rinviata temporalmente in modo indefinito.




[NOTA 1]Nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono informazioni sull'attuazione degli obiettivi e misure seguenti: … d) obiettivi nazionali per la graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili;”

 

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