Con la Risoluzione del 24 giugno 2021 [QUI]il Parlamento UE ha approvato la proposta definitiva di regolamento che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e modifica il regolamento 2018/1999 [QUI].
Il nuovo Regolamento
[QUI] mira a fornire una direzione sancendo la neutralità climatica dell'UE per il
2050 obiettivo nella legislazione, rafforzando la certezza e la fiducia anche
nell'impegno dell'UE come trasparenza e responsabilità.
In particolare la proposta
di modifica mira a ridurre il gas serra del 55% entro il 2030, rispetto ai
livelli del 1990. Secondo il punto 11 articolo 2 del Regolamento 2018/199
attualmente si prevede che: “obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il
clima»: l'obiettivo vincolante a livello unionale di una riduzione interna di
almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico
rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030;...".
Il 2030 Climate Target
Plan mostra che un l'aumento dell'obiettivo implica sforzi di riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra da parte di tutti i settori e miglioramento
delle rimozioni, che devono essere abilitate da varie politiche. Entro giugno
2021 la Commissione esaminerà pertanto tutti i pertinenti strumenti politici
correlati, come stabilito nell'art 2a della proposta.
L'iniziativa è collegata a
molte altre aree politiche, poiché tutte le azioni e le politiche dell'UE
dovrebbero promuovere una giusta transizione verso la neutralità climatica e un
futuro sostenibile, come descritto nella relazione esplicativa della proposta
iniziale della Commissione.
La proposta di modifica
del Regolamento 2018/1999 aggiunge (al secondo paragrafo dell’articolo 1 tra gli obiettivi del meccanismo di governance
anche quello: “Stabilisce inoltre un obiettivo vincolante di riduzione delle
emissioni nette di gas a effetto serra per l'Unione 2030.”
Viene introdotto
l’articolo 2-bis al Regolamento 2018/1999 secondo il quale: “1. Per
raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, l'obiettivo vincolante dell'Unione per il clima per il 2030 è una
riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto
degli assorbimenti) di almeno il 55% rispetto al 1990 livelli entro il 2030.
2. Entro il 30 giugno
2021 la Commissione riesamina la pertinente legislazione dell'Unione in al
fine di consentire il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1 del
presente articolo e l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo
2, paragrafo 1, e valutare l'opportunità di adottare il misure necessarie,
compresa l'adozione di proposte legislative, in conformità con i trattati”.
LE MODIFICHE APPORTATE DAL PARLAMENTO UE ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUL CLIMA
Rispetto alle suddette
modifiche la Risoluzione con la quale il Parlamento approva il nuovo Regolamento
(vedi paragrafo 1 articolo 4) conferma quanto prevista dalla proposta di
modifica iniziale sopra riportate per cui al fine di conseguire
l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il
traguardo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 consiste in
una riduzione interna netta delle
emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di
almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.”, poi però
aggiunge: “Nell'attuare il traguardo di cui al primo comma, le istituzioni
competenti dell'Unione e gli Stati membri assegnano la priorità a riduzioni
rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziano gli
assorbimenti dai pozzi naturali. Al fine di garantire che siano profusi sforzi di
mitigazione sufficienti fino al 2030, ai fini del presente regolamento e fatto
salvo il riesame della legislazione dell'Unione di cui al paragrafo 2, il
contributo degli assorbimenti netti al traguardo dell'Unione in materia di
clima per il 2030 è limitato a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Al fine di potenziare il pozzo di assorbimento del
carbonio in linea con l'obiettivo del conseguimento della neutralità climatica
entro il 2050, l'Unione punta ad aumentare il volume del proprio pozzo netto di
assorbimento del carbonio nel 2030.”
Si
ricorda che per pozzo si intende, ai sensi del Regolamento UE n° 841 del 2018 [QUI], qualsiasi processo, attività o meccanismo che assorbe
dall’atmosfera un gas a effetto serra, un aerosol o un precursore di un gas a
effetto serra. In altri termini per
raggiungere l’obiettivo del 55% di riduzione nette di gas serra si terrà conto
anche dei meccanismi di assorbimenti dei terreni forestali. Questo aspetto
nella prima versione del nuovo Regolamento non c’era quindi la riduzione del
55% riguardava le emissioni reali da attività antropica.
Il nuovo regolamento modifica il Regolamento 2018/1999 (articolo 17) affermando che “La Commissione, assistita dal comitato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato, specifiche tecniche e procedura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresa una metodologia con cui riferire in merito alla graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili, conformemente all'articolo 25, lettera d) [NOTA 1].";
Insomma la soppressione
degli incentivi ai combustibili fossi viene rinviata temporalmente in modo
indefinito.
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