sabato 26 giugno 2021

Amianto in Arsenale Militare cosa fare subito e una proposta per il futuro prossimo

Con la seduta della Commissione Consiliare del Comune di Spezia dello scorso mercoledì si è ritornati sulla questione presenza amianto in Arsenale Militare soprattutto nella zona antistante il quartiere di Marola ma non solo.

Di seguito voglio ribadire alcune questioni che si continua a rimuovere e che distinguerei tra

1. quale monitoraggio della situazione attuale

2. quale bonifica

In questo post voglio affrontare intanto la emergenza attuale, quindi il punto 1, per dimostrare che al di la dei tempi di bonifica (ovviamente la vera soluzione) in questa fase visti i tempi di realizzazione di detta bonifica, avere il quadro della situazione attuale è fondamentale per tutelare la salute dei cittadini soprattutto se residenti nei quartieri limitrofi alle zone dell’Arsenale Militare con presenza di amianto. Sul punto 2 nella seconda parte del post avanzo una proposta di governance complessiva dell'impatto ambientale e del rischio salute pubblica determinato dalla presenza delle aree militari nel territorio spezzino e nel resto della Liguria. 

 

 

HA SENSO MONITORARE LA PRESENZA DI FIBRE ANCHE PRIMA DI UNA BONIFICA SE SUSSISTE UNA FORTE PRESENZA DI AMIANTO SU EDICIFICI O IMPIANTI? UN CASO STUDIO

Porto un caso specifico. Non riguarda aree militari ma al fine del mio ragionamento non è importante, qui si vuole dimostrare solo che è utile monitorare a prescindere da rotture o demolizioni proprio per capire preventivamente un eventuale rischio sanitario in atto.


Il caso è quello di Piombino l’area industriale è interessata dalla presenza di manufatti contenenti amianto, con particolare riferimento ai vecchi impianti siderurgici. In vista della fase di demolizione degli impianti dismessi e anche prima della messa in marcia del polo di demolizione navi, ARPAT ha ritenuto utile acquisire un quadro conoscitivo sull’eventuale presenza di fibre di amianto in aria, mediante una specifica attività di monitoraggio annuale da svolgersi in campagne stagionali.

La prima campagna è stata condotta nei primi mesi del 2018, durante i quali ARPAT ha effettuato campionamenti in quattro punti del territorio comunale di Piombino per monitorare la presenza di fibre di amianto in aria: in località Cotone, al Parco 8 marzo, presso il parcheggio pubblico di Via Pisa, presso la sede del Quartiere di Salivoli.

Il monitoraggio nelle quattro diverse postazioni, ripetuto in 4 giornate distinte, ha rilevato la presenza di alcune fibre di, con livelli di concentrazione pari a 0,1 – 0,2 ff/l (fibre per litro di aria prelevata), presso le postazioni del Parco 8 marzo, di Via Pisa e anche a Salivoli, che era stata considerata inizialmente il punto di bianco di riferimento. Nello specifico, nel corso delle 4 giornate, sono stati fatti un totale di 15 campioni, di cui 4 sono risultati positivi alla presenza di fibre e 11 negativi.

I livelli di concentrazione di fibre di amianto in aria outdoor rilevati possono essere confrontati con il valore di 1 f/l, tratto dalla pubblicazione Air Quality Guidelines for Europe [QUI] (WHO, 2000, 2nd edition), dove però tale valore non viene proposto come livello di riferimento in modo esplicito, in quanto l'OMS stessa sottolinea che - trattandosi di un cancerogeno - non è possibile stabilire una soglia di sicurezza. Il valore di 1 f/l è indicato invece esplicitamente come riferimento per l’esposizione della popolazione nelle Linee guida generali da adottare durante le attività di bonifica da amianto nei siti da bonificare di interesse nazionale [QUI] (INAIL 2010).

 

 

COSA DICE LA LEGGE SUGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE AMIANTO IN AREA LAVORATIVA

L’amianto in Arsenale Militare è prima di tutto pericoloso per i lavoratori e indirettamente per i residenti nelle aree limitrofe  

Il DLgs 81/2008 (e successive modifiche) disciplina la tutela della salute e la   sicurezza nei luoghi di lavoro. L’articolo 254 del DLgs 152/2006 fissa il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite. Secondo OMS una esposizione prolungata nel tempo a 0,1 comporta un eccesso cancerogeno da 1 a 100 casi per milioni esposti.

La norma non prevede monitoraggi solo in caso di bonifiche (vedi il comma 2 [NOTA 1] articolo 254) ma anche quando il limite suddetto è superato.

Ora nel caso dell’Arsenale Militare la quantità di amianto è tale che richiederebbe un monitoraggio preventivo di questo tipo sia per i lavoratori che per i residenti come dimostra il caso di Piombino sopra riportato.

Per l’analisi di quanto monitorato si applica invece il Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, secondo il quale occorre definire tra l’altro:

1. Localizzazione e caratterizzazione delle strutture edilizie

2. Valutazione del rischio. Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell'edificio sono utilizzabili due tipi di criteri: - l'esame delle condizioni dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale; - la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all'interno dell'edificio (monitoraggio ambientale).

3. Programma di controllo dei materiali di amianto in sede - Procedure per le attività di custodia e di manutenzione Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

Aggiungo che la norma di valutazione preventiva del rischio fibre amianto sopra riportata non è necessaria solo nel caso (vedi articolo 249 del DLgs 81/208) di  rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice. Si fa qua riferimento alle esposizioni sporadiche di amianto. E comunque anche in questo caso esiste una Circolare del Ministero del Lavoro che definisce con più precisione queste attività [QUI] . Non solo ma la Commissione permanente per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (articolo 6 dl DLgs 81/2008) definisce come monitorare le emissioni sporadiche [QUI].

Domanda se addirittura per le emissioni sporadiche ci vuole un monitoraggio figuriamoci in una situazione come quella dell’Arsenale Militare.

ATTENZIONE! Quanto sopra si applica anche alle aree militari. L’articolo 3 del DLgs  81/2008) recita: “1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di  attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative”.  Nel caso dell’Arsenale Militare non ci sono particolari esigenze trattandosi per lo più di capannoni non utilizzati o utilizzati per magazzino non certo per attività segretabili per ragioni militari.


 

RISCHI AMBIENTALI DALLA AREE MILITARI: UNA PROPOSTA PER SPEZIA E LA LIGURIA

Ma oltre all’amianto che costituisce sicuramente nell’immediato il problema principale di rischio per la salute pubblica di residenti e lavoratori interni all’Arsenale Militare, le aree militari spezzine pongono altre problematiche ambientali: bonifiche aree inquinate alcune dentro il sito di bonifica regionale di Pitelli, emissioni da navi in banchina, emissioni elettromagnetiche, demolizioni di ulteriori naviglio militare. Occorre una visione complessiva sul tema del rapporto ambiente e presenza aree militari per questo ripropongo questa ipotesi sempre più attuale.

 

 

ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO AMBIENTALE REGIONALE SUI POLIGONI MILITARI IN LIGURIA

Con  Delibera n° 947 del 16/11/2018  (QUI) della Giunta Regionale della Liguria è stato istituito l’Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari.

L’Osservatorio è così composto:

- dirigente del Settore Ecologia della Regione  suo delegato;

- dirigente del Servizio Rifiuti della Regione  suo delegato;  

 - dirigente del Settore Ecosistema costiero e acque della Regione e suo delegato;

- responsabile del punto focale regionale del Sistema informativo regionale ambientale della liguria   (SIRAL) ;  

- rappresentante di Arpal    

- rappresentante dell’ASL 5 (Spezzino).

Sempre secondo la Delibera potranno essere coinvolti, su iniziativa del Presidente dell’Osservatorio, i Comuni competenti per territorio in relazione a problematica di loro interesse. In questo senso il Comune di Spezia dovrebbe essere tra i Comuni più interessati vista la presenza di attività militari importanti nel golfo a cominciare ovviamente dall’Arsenale Militare.


 

LIMITI AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA ATTIVITÀ DELL’OSSERVATORIO

L’Osservatorio così costituito da una lettura formale della Delibera della Giunta Ligure  appare limitato nel suo potenziale ambito di iniziativa e anche di aree oggetto della sua attività.  

Infatti:

1.nel titolo della Delibera si fa riferimento all’articolo 241-bis del DLgs 152/2006 relativo alle procedure di bonifica nelle aree di esclusiva competenza  delle Forze Armate

2. la dizione poligoni militari appare limitativa in quanto apparentemente riguardante solo appunto aree interessate da esercitazioni militari,

Sul punto è stata presentata in Consiglio Regionale una interrogazione del gruppo consiliare Movimento 5stelle e vedremo cosa risponderà la Giunta. Ma a prescindere da quella che sarà la risposta vediamo intanto gli spazi di ampliamento della attività di questo Osservatorio in base alla vigente normativa e alle volontà politiche e amministrative di Autorità Civili e Militari. (Regione, Sindaci, Provincia, Ministero della Difesa)

 

 

COSA DICE IL CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE SULLA DISCICPLINA DELL’IMPATTO AMBIENTALE E I RAPPORTI CON ISTITUZIONI CIVILI

Premesso che il Codice dell’Ordinamento Militare disciplina puntualmente i rischi di inquinamento da aree militari come ho spiegato in questo post (QUI)

In realtà, rispetto a questo ristretto ambito di applicazione dei lavori del neo Osservatorio Ambientale, l’impatto ambientale delle aree militari (ad es. l’Arsenale Militare spezzino) può riguardare aree ed attività ben più ampie.

Non a caso il DLgs 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) disciplina in apposita sezione le problematiche ambientali prodotte da aree e attività militari favorendo la costituzione di accordi, protocolli di collaborazione tra autorità militari e civili non solo in relazione alla disciplina delle bonifiche ma anche ad altre potenziali emissioni inquinanti come l’inquinamento elettromagnetico, le  emissioni aeriformi.  In particolare si veda l’articolo 357 del Codice dell’Ordinamento militare secondo il quale: “1.L'amministrazione della difesa, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, può stipulare Convenzioni con Amministrazioni o Enti, allo scopo di regolamentare attività finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa.”


 

LA PROPOSTA

Alla luce di quanto sopra analizzato credo che, al fine di affrontare davvero in modo sistematico e trasparente le problematiche del rischio ambientale da aree militari ed in particolare dell’Arsenale Militare spezzino, avrebbe un grande valore attraverso apposito regolamento attuativo della Delibera di istituzione dell’Osservatorio prevedere:

1. di estendere all’interno Arsenale Militare e ad altri presidi militari presenti nella Regione Liguria la attività dell’Osservatorio

2. che l’Osservatorio elabori in accordo con le Autorità Militari e il Ministero della Difesa, dei protocolli che precisino le attività di monitoraggio continuo  sull’inquinamento delle aree militari

3. di elaborare in accordo con le Autorità Militari un protocollo per  definire una metodologia per applicare la Valutazione del Danno Ambientale e Sanitario da attività di aree militari.

4. di promuovere sempre in accordo con Autorità Civili e Militari progetti e fonti di finanziamento per affrontare le problematiche ambientali delle aree militari e dell’Arsenale spezzino sia sufficiente pensare alla questione amianto e alla questione bonifiche. Nell’Agosto del 2015  il Consiglio Regionale approvò una mozione con la quale si impegnava il Presidente  e l’Assessore Regionale all’Ambiente  tra l’altro a: “ promuovere la elaborazione ed approvazione di apposito accordo di programma per l’avvio della caratterizzazione delle aree militari interne al sito di Pitelli, verificando anche l’opportunità di utilizzare nel caso di mancata risposta da parte dei Ministeri competenti (Difesa ed Ambiente) nonché delle autorità militari competenti anche i poteri di ordinanza che la legge riconosce (anche alla Regione come pure ai Sindaci territorialmente competente nonché alla Provincia della Spezia) anche per l’inquinamento delle aree militari nel momento in cui questo possa produrre un danno all’ambiente e alla salute del territorio comunale circostante” 

5. costituire una struttura di supporto operativa ai lavori dell’Osservatorio in modo che lo stesso non diventi un Osservatorio passacarte con alcuna reale efficacia concreta nel contribuire a capire il livello di inquinamento prodotte dalle aree militari e cosa fare per risolverlo.

 

 



[NOTA 1] 2. Quando il valore limite fissato al comma l viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.


 

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