Di seguito voglio ribadire alcune
questioni che si continua a rimuovere e che distinguerei tra
1. quale monitoraggio della
situazione attuale
2. quale bonifica
In questo post voglio affrontare
intanto la emergenza attuale, quindi il punto 1, per dimostrare che al di la
dei tempi di bonifica (ovviamente la vera soluzione) in questa fase visti i
tempi di realizzazione di detta bonifica, avere il quadro della situazione
attuale è fondamentale per tutelare la salute dei cittadini soprattutto se
residenti nei quartieri limitrofi alle zone dell’Arsenale Militare con presenza
di amianto. Sul punto 2 nella seconda parte del post avanzo una proposta di governance complessiva dell'impatto ambientale e del rischio salute pubblica determinato dalla presenza delle aree militari nel territorio spezzino e nel resto della Liguria.
HA SENSO MONITORARE LA
PRESENZA DI FIBRE ANCHE PRIMA DI UNA BONIFICA SE SUSSISTE UNA FORTE PRESENZA DI
AMIANTO SU EDICIFICI O IMPIANTI? UN CASO STUDIO
Porto
un caso specifico. Non riguarda aree militari ma al fine del mio ragionamento
non è importante, qui si vuole dimostrare solo che è utile monitorare a
prescindere da rotture o demolizioni proprio per capire preventivamente un
eventuale rischio sanitario in atto.
Il caso è quello di Piombino l’area industriale è interessata dalla presenza di manufatti contenenti amianto, con particolare riferimento ai vecchi impianti siderurgici. In vista della fase di demolizione degli impianti dismessi e anche prima della messa in marcia del polo di demolizione navi, ARPAT ha ritenuto utile acquisire un quadro conoscitivo sull’eventuale presenza di fibre di amianto in aria, mediante una specifica attività di monitoraggio annuale da svolgersi in campagne stagionali.
La prima campagna è stata condotta nei primi mesi del 2018, durante i quali
ARPAT ha effettuato campionamenti in quattro punti del territorio comunale di
Piombino per monitorare la presenza di fibre di amianto in aria: in
località Cotone, al Parco 8 marzo, presso il parcheggio pubblico di Via Pisa,
presso la sede del Quartiere di Salivoli.
Il monitoraggio nelle quattro diverse postazioni, ripetuto in 4 giornate
distinte, ha rilevato la presenza di alcune fibre di, con livelli di
concentrazione pari a 0,1 – 0,2 ff/l (fibre per litro di aria prelevata),
presso le postazioni del Parco 8 marzo, di Via Pisa e anche a Salivoli, che era
stata considerata inizialmente il punto di bianco di riferimento. Nello
specifico, nel corso delle 4 giornate, sono stati fatti un totale di 15
campioni, di cui 4 sono risultati positivi alla presenza di fibre e 11
negativi.
I livelli di concentrazione di fibre di amianto in aria outdoor
rilevati possono essere confrontati con il valore di 1 f/l, tratto dalla
pubblicazione Air Quality Guidelines for Europe [QUI] (WHO, 2000, 2nd
edition), dove però tale valore non viene proposto come livello di riferimento
in modo esplicito, in quanto l'OMS stessa sottolinea che - trattandosi di un
cancerogeno - non è possibile stabilire una soglia di sicurezza. Il valore di 1
f/l è indicato invece esplicitamente come riferimento per l’esposizione della
popolazione nelle Linee guida generali da adottare durante le attività
di bonifica da amianto nei siti da bonificare di interesse nazionale [QUI] (INAIL 2010).
COSA DICE LA LEGGE
SUGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE AMIANTO IN AREA LAVORATIVA
L’amianto
in Arsenale Militare è prima di tutto pericoloso per i lavoratori e
indirettamente per i residenti nelle aree limitrofe
Il DLgs 81/2008 (e successive modifiche) disciplina la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. L’articolo 254 del DLgs 152/2006 fissa il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite. Secondo OMS una esposizione prolungata nel tempo a 0,1 comporta un eccesso cancerogeno da 1 a 100 casi per milioni esposti.
La
norma non prevede monitoraggi solo in caso di bonifiche (vedi il comma 2 [NOTA 1]
articolo 254) ma anche quando il limite suddetto è superato.
Ora
nel caso dell’Arsenale Militare la quantità di amianto è tale che richiederebbe
un monitoraggio preventivo di questo tipo sia per i lavoratori che per i
residenti come dimostra il caso di Piombino sopra riportato.
Per
l’analisi di quanto monitorato si applica invece il Decreto Ministeriale 6 settembre
1994, secondo il quale occorre
definire tra l’altro:
1. Localizzazione e caratterizzazione delle
strutture edilizie
2. Valutazione del rischio. Per la valutazione della
potenziale esposizione a fibre di amianto del personale presente nell'edificio
sono utilizzabili due tipi di criteri: - l'esame delle condizioni
dell'installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal
materiale; - la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse
all'interno dell'edificio (monitoraggio ambientale).
3. Programma di controllo dei materiali di
amianto in sede - Procedure per le attività di custodia e di manutenzione
Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto
in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e
manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale
programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto,
prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire
correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le
condizioni dei materiali contenenti amianto.
Aggiungo che la norma di valutazione preventiva del rischio fibre amianto sopra riportata non è necessaria solo nel caso (vedi articolo 249 del DLgs 81/208) di rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice. Si fa qua riferimento alle esposizioni sporadiche di amianto. E comunque anche in questo caso esiste una Circolare del Ministero del Lavoro che definisce con più precisione queste attività [QUI] . Non solo ma la Commissione permanente per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (articolo 6 dl DLgs 81/2008) definisce come monitorare le emissioni sporadiche [QUI].
Domanda se addirittura per le emissioni sporadiche ci
vuole un monitoraggio figuriamoci in una situazione come quella dell’Arsenale
Militare.
ATTENZIONE! Quanto sopra si applica anche alle aree militari. L’articolo 3 del DLgs 81/2008) recita: “1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative”. Nel caso dell’Arsenale Militare non ci sono particolari esigenze trattandosi per lo più di capannoni non utilizzati o utilizzati per magazzino non certo per attività segretabili per ragioni militari.
RISCHI
AMBIENTALI DALLA AREE MILITARI: UNA PROPOSTA PER SPEZIA E LA LIGURIA
Ma oltre
all’amianto che costituisce sicuramente nell’immediato il problema principale
di rischio per la salute pubblica di residenti e lavoratori interni all’Arsenale
Militare, le aree militari spezzine pongono altre problematiche ambientali:
bonifiche aree inquinate alcune dentro il sito di bonifica regionale di
Pitelli, emissioni da navi in banchina, emissioni elettromagnetiche, demolizioni
di ulteriori naviglio militare. Occorre una visione complessiva sul tema del
rapporto ambiente e presenza aree militari per questo ripropongo questa ipotesi
sempre più attuale.
ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO AMBIENTALE REGIONALE SUI POLIGONI MILITARI IN
LIGURIA
Con Delibera
n° 947 del 16/11/2018 (QUI) della
Giunta Regionale della Liguria è stato istituito l’Osservatorio ambientale
regionale sui poligoni militari.
L’Osservatorio
è così composto:
-
dirigente del Settore Ecologia della Regione suo delegato;
-
dirigente del Servizio Rifiuti della Regione suo
delegato;
-
dirigente del Settore Ecosistema costiero e acque della Regione e
suo delegato;
-
responsabile del punto focale regionale del Sistema informativo regionale
ambientale della liguria (SIRAL) ;
-
rappresentante di Arpal
-
rappresentante dell’ASL 5 (Spezzino).
Sempre
secondo la Delibera potranno essere coinvolti, su iniziativa del Presidente
dell’Osservatorio, i Comuni competenti per territorio in relazione a
problematica di loro interesse. In questo senso il Comune di Spezia dovrebbe
essere tra i Comuni più interessati vista la presenza di attività militari
importanti nel golfo a cominciare ovviamente dall’Arsenale Militare.
LIMITI AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA ATTIVITÀ DELL’OSSERVATORIO
L’Osservatorio
così costituito da una lettura formale della Delibera della Giunta
Ligure appare limitato nel suo potenziale ambito di iniziativa e
anche di aree oggetto della sua attività.
Infatti:
1.nel
titolo della Delibera si fa riferimento all’articolo 241-bis del DLgs 152/2006
relativo alle procedure di bonifica nelle aree di esclusiva
competenza delle Forze Armate
2. la
dizione poligoni militari appare limitativa in quanto apparentemente
riguardante solo appunto aree interessate da esercitazioni militari,
Sul
punto è stata presentata in Consiglio Regionale una interrogazione del
gruppo consiliare Movimento 5stelle e vedremo cosa risponderà la Giunta. Ma a
prescindere da quella che sarà la risposta vediamo intanto gli spazi di
ampliamento della attività di questo Osservatorio in base alla vigente
normativa e alle volontà politiche e amministrative di Autorità Civili e
Militari. (Regione, Sindaci, Provincia, Ministero della Difesa)
COSA DICE IL CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE SULLA DISCICPLINA
DELL’IMPATTO AMBIENTALE E I RAPPORTI CON ISTITUZIONI CIVILI
Premesso
che il Codice dell’Ordinamento Militare disciplina puntualmente i rischi di
inquinamento da aree militari come ho spiegato in questo post (QUI)
In realtà,
rispetto a questo ristretto ambito di applicazione dei lavori del neo
Osservatorio Ambientale, l’impatto ambientale delle aree militari (ad es.
l’Arsenale Militare spezzino) può riguardare aree ed attività ben più ampie.
Non a caso il DLgs 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) disciplina in apposita sezione le problematiche ambientali prodotte da aree e attività militari favorendo la costituzione di accordi, protocolli di collaborazione tra autorità militari e civili non solo in relazione alla disciplina delle bonifiche ma anche ad altre potenziali emissioni inquinanti come l’inquinamento elettromagnetico, le emissioni aeriformi. In particolare si veda l’articolo 357 del Codice dell’Ordinamento militare secondo il quale: “1.L'amministrazione della difesa, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, può stipulare Convenzioni con Amministrazioni o Enti, allo scopo di regolamentare attività finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa.”
LA PROPOSTA
Alla
luce di quanto sopra analizzato credo che, al fine di affrontare davvero in
modo sistematico e trasparente le problematiche del rischio ambientale da aree
militari ed in particolare dell’Arsenale Militare spezzino, avrebbe un grande
valore attraverso apposito regolamento attuativo della Delibera di istituzione
dell’Osservatorio prevedere:
1. di
estendere all’interno Arsenale Militare e ad altri presidi militari presenti
nella Regione Liguria la attività dell’Osservatorio
2. che
l’Osservatorio elabori in accordo con le Autorità Militari e il Ministero della
Difesa, dei protocolli che precisino le attività di monitoraggio
continuo sull’inquinamento delle aree militari
3. di
elaborare in accordo con le Autorità Militari un protocollo
per definire una metodologia per applicare la Valutazione del Danno
Ambientale e Sanitario da attività di aree militari.
4. di
promuovere sempre in accordo con Autorità Civili e Militari progetti e fonti di
finanziamento per affrontare le problematiche ambientali delle aree militari e
dell’Arsenale spezzino sia sufficiente pensare alla questione amianto e alla
questione bonifiche. Nell’Agosto del 2015 il Consiglio Regionale
approvò una mozione con la quale si impegnava il Presidente e
l’Assessore Regionale all’Ambiente tra l’altro a: “ promuovere
la elaborazione ed approvazione di apposito accordo di programma per l’avvio
della caratterizzazione delle aree militari interne al sito di Pitelli,
verificando anche l’opportunità di utilizzare nel caso di mancata risposta da
parte dei Ministeri competenti (Difesa ed Ambiente) nonché delle autorità
militari competenti anche i poteri di ordinanza che la legge riconosce (anche
alla Regione come pure ai Sindaci territorialmente competente nonché alla
Provincia della Spezia) anche per l’inquinamento delle aree militari nel
momento in cui questo possa produrre un danno all’ambiente e alla salute del
territorio comunale circostante”
5. costituire
una struttura di supporto operativa ai lavori dell’Osservatorio in modo che lo
stesso non diventi un Osservatorio passacarte con alcuna reale efficacia
concreta nel contribuire a capire il livello di inquinamento prodotte dalle
aree militari e cosa fare per risolverlo.
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