giovedì 21 giugno 2018

Le norme a tutela di ambiente e salute dalle aree militari



Il post che segue ricostruisce sinteticamente la principale normativa di tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini che vivono vicino alle aree militari con alcuni esempi tratti dalla situazione del’Arsenale Militare e dalla presenza militare nel golfo della Spezia.



BONIFICHE
Per analizzare la normativa in materia di bonifiche di siti inquinati in aree militari prendo come esempio il sito di bonifica di Pitelli (prima classificato di interesse nazionale poi declassificato a regionale vedi QUI e QUI).
Se andiamo nel SITO ARPAL nella sezione bonifiche vedremo che ad oggi c’è ancora scritto che le aree di tipo D (aree militari) non sono al momento sottomesse alle disposizioni del D.Lgs 152/06 (testo unico ambientale) a parte le aree a mare, in realtà di fatto anche queste.
Perché questa sorta di presunta impunità legalizzata? In realtà per bonificare le aree militari non ci sono più scuse normative infatti a queste bonifiche si applicano gli stessi limiti inquinanti di terreni e acque da raggiungere previsti per le aree civili distinguendo tra aree industriali e aree residenziali.

Non solo ma la giurisprudenza  ha chiarito da tempo (vedi QUIha affermato per interpretazione generale che se nelle aree militari o in prossimità delle stesse ci sono strutture residenziali  e i limiti delle aree industriali potrebbero produrre danni alla salute si devono applicare i limiti per usi civili.

Non è neppure vero che le autorità civili non abbiamo più alcun potere o ruolo amministrativo sulle bonifiche nelle aree militari. Infatti
1. Quando un area risulta inquinata il superamento dei limiti degli inquinanti deve essere  comunicato alle autorità civili (Comune compreso)
2. Tutte le autorità civile territorialmente interessate devono essere coinvolte nelle conferenze dei servizi per approvare la caratterizzazione e la successiva bonifica  
3. Sussiste a carico delle Autorità Militari e di conseguenza anche alle civili l’obbligo di pubblicare  i dati delle procedura di bonifica ai sensi delle normativa su accesso civico e informazioni ambientali
4. Le autorità civili (Comune attraverso Arpal e Asl)  hanno l’obbligo di controllare i  terreni non militari in vicinanza delle zona inquinata  e se emergono problemi e rischi esercitare poteri di ordinanza sanitaria

Sotto il profilo delle competenze unico dato negativo per le autorità civili è che se il sito di bonifica resta di interesse nazionale la titolarità della procedura di bonifica è del Ministero dell’Ambiente, mentre se il sito diventa regionale la titolarità passa al Ministero della Difesa che è quindi il soggetto che ha il potere/dovere di convocare le conferenze dei servizi.

Non solo ma in base al Protocollo firmato in data 18 giugno 2015 da Ministeri Difesa e Ambiente, il primo,  in relazione alle aree di propria competenza ricadenti all’interno del perimetro di Siti di Interesse Nazionale, si impegna a fornire le informazioni sulle attività di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di monitoraggio periodico delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali e marine, sedimenti) secondo le decisioni assunte nelle Conferenze di Servizi indette a tale scopo dal Ministero dell’Ambiente, ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo n. 152/2006.


Contaminazioni e bonifica di siti contaminati: procedure  e quindi atti che andrebbero pubblicati:
1. Le misure di prevenzione al fine di rendere noti l’avvenuta contaminazione dell’area e le misure immeditate di prevenzione adottate.
2. Indagine preliminare sul livello di inquinamento e misure di ripristino dell’area contaminata.
3. Comunicazione avvenuto ripristino area contaminata.
4. Comunicazione avvenuto superamento soglie di contaminazione come emerso dalla indagine preliminare di cui AL PUNTO 2.
5. Presentazione piano di caratterizzazione dopo l’avvenuta verifica del superamento delle soglie di contaminazione.
6. Procedura di analisi del rischio sulla base del piano di caratterizzazione per  la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio che identificano i livelli di contaminazione residua accettabili, calcolati mediante analisi di rischio, sui quali impostare gli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica.
7. Non superamento delle concentrazioni di soglia di rischio: chiusura del procedimento
8. Superamento delle concentrazioni di soglia di rischio: procedura di bonifica.


La discarica di campo in ferro
L’attività di demolizione si svolge in area non certo lontana dalla discarica di campo in ferro dove la bettolina ora soggetta a demolizione sostava da tempo.
Come è noto i rifiuti pericolosi peraltro anche radioattivi, come dimostrò la perizia (vedi QUI le conclusioni)
https://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/conclusioni-perizia-su-campo-in-ferro

propedeutica al sequestro e alla successiva messa in sicurezza provvisoria dell’area, stoccati in questa località del nostro golfo (vicina a Marola) non sono mai stati rimossi.
Tutto questo in violazione del Decreto Ministeriale  22/10/2009 .
Secondo questo decreto, se i rifiuti contenuti in siti di bonifica di aree militari rientrano nelle categorie di cui ad un altro DECRETO 6 marzo 2008 (Decreto (sui rifiuti da armamenti e sistemi di difesa) , devono essere rimossi secondo delle procedure speciali disciplinate dal sopra citato Decreto 22/10/2009.
Nessuna rimozione dei rifiuti e quindi nessuna vera bonifica di questa are ma solo una messa in sicurezza e avvio di attività di fitodepurazione di cui non si sa quasi nulla.



AREE MILITARI E TUTELA DELLE ACQUE  
A prescindere dalle bonifiche, in base al Protocollo sopra citato,   Il Ministero dell’Ambiente ed il Ministero della Difesa si impegnano ad una reciproca collaborazione nella redazione dei “protocolli ambientali” delle attività  esercitative con ricadute nell’ambiente marino, anche intensificando le sinergie del Comitato tecnico (istituito dagli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190), per l’attuazione degli obiettivi in materia di strategia marina imposti dalla normativa europea.



GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI IN AREA MILITARE
L’art. 184, comma 5-bis, del DLgs. 152/2006,assoggetta alla normativa sui rifiuti: i sistemi d'arma,
i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali.
Nel campo di applicazione del comma 5-bis dell’art. 184 rientrano anche le “navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare”.
In attuazione delle disposizioni citate, il Ministero della difesa ha provveduto, con D.M. 22 ottobre 2009, a dettare le procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti, e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale.
Infine  rifiuti così definiti dalla procedura sopra descritta possono essere depositati temporaneamente nell’area militare solo a condizione che vengano rispettate le norme  previste dal Decreto Ministero Difesa 22 ottobre 2009:
a) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiori a 2,5  ppm,  né policlorobifenili e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
b) i rifiuti sono raccolti nel deposito temporaneo e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, a seguito dell'adozione  del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto secondo l’ordinamento del personale delle Forze Armate
c) il deposito temporaneo è effettuato per categorie omogenee  e nel rispetto  delle  relative  norme  tecnico-militari,  nonché  nel rispetto delle norme che  disciplinano  il  deposito  delle  sostanze pericolose in essi eventualmente contenute. 


CONTROLLI TECNICI, AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E NULLA OSTA  SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI
L'Amministrazione della difesa, all'interno delle aree militari, provvede direttamente con il proprio personale  sanitario  e  tecnico specializzato ai controlli, alle verifiche e ai collaudi  finalizzati alla gestione e quindi alla raccolta, al trasporto  e,  nel  rispetto della normativa comunitaria, al recupero dei materiali e dei  rifiuti individuati dal presente Decreto; provvede inoltre a rilasciare le autorizzazioni  e i nulla osta relativi  ai  magazzini  e  ai  depositi  degli  stessi.
L'Amministrazione   della   difesa    provvede    all'individuazione, all'interno delle aree militari, dei siti di stoccaggio, a rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta a tale fine necessari, nonché  alla bonifica dei siti inquinati secondo le procedure di prevenzione bonifica del presente decreto  e,  sentita  la  provincia  competente,  al  rilascio  della certificazione di avvenuta bonifica. Il trasporto,  destinato  a  una diversa area militare oppure finalizzato allo smaltimento  presso  un impianto  autorizzato,  nel  rispetto  di   eventuali   esigenze   di riservatezza, è corredato da idoneo documento di accompagnamento.

Alla sorveglianza ed all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa  in  materia  di  rifiuti,  nonché delle disposizioni di cui al presente decreto,  nell'ambito dell'Amministrazione  della  difesa,  provvede, secondo la vigente normativa, il Comando carabinieri tutela dell'ambiente  (C.C.T.A.)  e il Corpo delle capitanerie di porto, ai sensi dell'art. 195, comma 5, del dlgs n.152 del 2006 (TU ambiente).  Ovviamente per gli impatti che comunque l’inquinamento presente in area militari può produrre nella aree civili limitrofe restano fermi i poteri di vigilanza, controllo ed ordinanza delle autorità civili: Comune, Vigilia Urbani, Arpal, Asl polizia provinciale.



DEMOLIZIONI NAVI MILITARI: IL CASO DELL’ARSENALE DELLA SPEZIA
Per spiegare la normativa in materia di demolizioni di navi militari, come per le bonifiche soccorre un esempio concreto quello della demolizione di due navi militari nell’Arsenale della Marina Militare a La Spezia, la seconda demolizione è stata autorizzata da poco. In questo caso si è visto che:
1. trattandosi di impianto di gestione/trattamento rifiuti che superava la produzione di 1o tonnellate giorno occorreva l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) ed invece è stata autorizzata in modo meno rigido con autorizzazione ordinaria senza tener conto che a Piombino in area civile un impianto di demolizione navale con tetti di produzione rifiuti simili a quello spezzino si sono applicate sia l’AIA che la verifica di assoggettabilità a VIA. Peraltro comma 3 articolo 358 DLgs 66/2010 (Codice militare):   esclude VIA solo per gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente

2. Quindi non applicando le suddette procedure non si è fatta alcune verifica preventiva dell’impatto sanitario dell’attività. Verifica   prevista prima dal dpcm del1988 e ora dalla nuova Direttiva sulla VIA e dalla linee guida dell’Istituto Superiore Sanità e dell’Ispra (Ministero Ambiente).

3. Per autorizzare la seconda demolizione ci si è limitati ad una proroga della precedente in questo avvallando sia le violazioni procedurali di cui al punto 1 ed il frazionamento del progetto ai fini della applicazione della VIA, frazionamento vietato dalle norme comunitarie in materia. La proroga è stata data grazie ad una erronea applicazione dell’articolo 14 del Regolamento UE 1275 del 2013 (disciplina delle demolizione navali) che pur non essendo obbligatoriamente applicabile alle navi militari [NOTA 1] è citato dalla autorizzazione e della proroga per le demolizioni spezzine. In realtà questo Regolamento prevede la possibilità di prorogare la precedente autorizzazione per nuova demolizione ma solo se si dimostra di averne rispettato i principi e solo se vengono rispettate le norme europee, entrambe questa condizioni non sono state rispettate nel caso spezzino

4.  l’attività autorizzata, ed ora prorogata,  è Industria Insalubre di Prima Classe come emerge dagli stessi atti istruttori propedeutici alla autorizzazione. Il Parere ASL del giugno 2016 (vedi QUI) rilasciato in sede di prima autorizzazione non è esaustivo. Si tratta di due paginette senza nessuna chiarezza sulle previsioni di impatto sanitario potenziale non c’è neppure una analisi delle distanze della quantità di popolazione interessata solo un esame burocratico dell’elenco delle cose proposte dal proponente del progetto. Ovviamente nella proroga rilasciata lo scorso 14 maggio non c’è tratta di una integrazione istruttoria da parte di ASL.


EMISSIONI DA IMPIANTI CANTIERI IN AREE MILITARI
Secondo il  DLgs 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) nonché  secondo l'articolo 272, comma 5, del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 (TU ambiente),   la normativa sulle emissioni da impianti non si applica agli impianti direttamente destinati alla difesa nazionale.
Anche qui uso un esempio spezzino per dimostrare il modo “allegro” su come vengono gestite le attività all’interno dell’Arsenale della Marina Militare a Spezia.
Mi riferisco al caso della demolizione della bettolina militare di fronte al quartiere storico densamente abitato di Marola sulla strada verso PortoVenere.
La bettolina non era una struttura volta alla difesa nazionale quindi ad essa non è applicabile la esclusione che ho citato all’inizio di questo paragrafo.
Inoltre al caso in esame era applicabile la normativa sulle emissioni diffuse  (vedi 674 del codice penale).
Occorreva, quindi, una autorizzazione alla apertura del cantiere in quanto la demolizione non rientrava tra quelle escluse per ridotto inquinamento atmosferico.
Avviare una demolizione senza alcuna autorizzazione e verifica preventiva realizza la fattispecie di reato di cui al comma 1 articolo 279 del DLgs 152/2006.
Nel caso specifico la Procura si è ben guardata di aprire una inchiesta.



EMISSIONI NAVI MILITARI
La Direttiva 1999/32 modificata nel 2012 afferma alla lettera e) articolo 1:  ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da altre navi in servizio militare  non si applica la normativa sui carburanti in generale .
Tuttavia la Direttiva invita , ciascuno Stato membro, ad assicurare che tali navi operino in modo compatibile, nella misura in cui ciò sia ragionevole e praticabile, con la presente direttiva, “adottando appropriate misure che non ostacolino le operazioni o le capacità operative di queste navi". Non solo ma comunque i limiti per le emissioni dalle navi si applicano anche a quelle militari se nei porti di attracco ci sono fornitori di combustibili che rispettano i limiti di legge  DLgs 152/2006 all’articolo 295 comma 13 ;  dall’articolo 363 del Codice dell’ordinamento militare (DLgs 66/2010).



INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Come è noto nelle aree militari sussistono attività e impianti che comportano significative emissioni elettromagnetiche (radar su navi, impianti di trasmissione).
In materia, secondo il DLgs 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare, si applica la normativa civile  (legge quadro 36/2001 e codice delle comunicazioni) salvo le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 36 del 2001, le attività di competenza delle Regioni, elencate nel comma 1 di detto articolo, riguardanti aree interessate da installazioni militari sono definite mediante specifici ACCORDI DAI COMITATI MISTI PARITETICI tra Autorità Militari e Regioni.
Secondo l’articolo 322 citato in ciascuna regione é costituito un Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e  dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree sub regionali e i programmi delle  installazioni militari e delle conseguenti limitazioni. Il  Comitato é formato da cinque rappresentanti del Ministero della  difesa,  da due  rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,  designati dai rispettivi Ministri,  e da sette rappresentanti  della regione nominati dal presidente della Giunta regionale,  su designazione,  con  voto  limitato,  del  consiglio regionale.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 36 del 2001, i controlli di competenza dei Comuni all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle forze armate è disciplinato dalla specifica normativa di settore (civile).



INQUINAMENTO ACUSTICO
L’art. 364 del Codice dell’Ordinamento Militare afferma che  la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante SPECIFICI ACCORDI DAI COMITATI MISTI PARITETICI Autorità Militari e Regione.



RIFIUTI DA NAVI
L’art. 363 del Codice dell’Ordinamento Militare disciplina la riduzione degli scarichi in mare e protezione da inquinamento marino.
In particolare il comma 1-bis afferma che  continuano ad applicarsi alle navi militari da guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per la raccolta di rifiuti e di antinquinamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182 (Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico), e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202.
Con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003 sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie conferiscano i rifiuti e i residui del carico in conformità alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per le medesime navi e delle caratteristiche di ogni classe di unità. Si applica, altresì, l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190.

L’art. 360 del Codice dell’Ordinamento Militare su  rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, prevede che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 (relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti) afferma che  sono escluse dall'ambito di applicazione di detto DLgs civile soltanto le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari.



AZIONE DI DANNO AMBIENTALE CONTRO INQUINAMENTO DA AREE MILITARI
Il DLgs 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare rinvia al DLgs 152/2006 (testo unico ambientale). In particolare ai sensi dell'articolo 303, comma 1, lettere a) ed e), del dlgs 152/2006,  la normativa civile sul danno ambientale:
a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da atti di conflitto armato, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione;
b) non si applica alle attività svolte in condizioni di necessità e aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale o la sicurezza internazionale.
Quindi le autorità civili possono agire per danno ambientale contro le autorità militari per tutti i casi non rientranti nelle due ipotesi sopra elencate e sono molte se pensiamo alle attività che si svolgono, ad esempio dentro l’Arsenale Militare spezzino.



ATTIVITA' ADDESTRATIVE E TUTELA AMBIENTALE
L’articolo 357 del Codice dell’Ordinamento Militare afferma che:
1.L'amministrazione della difesa, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, può stipulare CONVENZIONI CON AMMINISTRAZIONI O ENTI, ALLO SCOPO DI REGOLAMENTARE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA TUTELA AMBIENTALE, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa. Allo stesso scopo promuove lo sviluppo di metodologie alternative alle attività addestrative reali quale la simulazione operativa. Le modalità applicative dell'intervento a tutela e l'individuazione dei beni da salvaguardare sono demandate alla valutazione congiunta dei soggetti stipulanti la convenzione, sulla base delle direttive emanate dal segretario generale della difesa.
Se le aree addestrative non demaniali e i poligoni semipermanenti od occasionali insistono nell'area di parchi nazionali e regionali o nelle aree sottoposte a tutela ambientale (vincolo paesaggistico, biodiversità), l'utilizzazione e il mantenimento conservativo dei siti si attuano a mezzo di protocolli d'intesa tra l'amministrazione della difesa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Corpo forestale dello Stato e l'Ente gestore del parco.



ACCESSO TRASPARENZA
Il Dlgs 15 marzo 2010, n. 66 (per il testo vedi QUI), Codice dell'ordinamento militare.  al primo comma dell’articolo 368 prevede che ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 195/2005 (disciplina accesso informazioni ambientali) l'accesso all'informazione ambientale è negato solo quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio alla difesa nazionale. Non solo ma il DPR n. 90 del 15 marzo 2010 Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare" alla sezione IV (categorie di documenti sottratti all’accesso: articoli 1048 e seguenti, vedi QUI) non esclude l’accesso alla documentazione relativa alla tutela sanitaria del personale militari e civile operante in aree ed edifici militari





COMPITI DELLE FORZE ARMATE RILEVANTI IN CAMPO AMBIENTALE
Il contributo di cui sopra  fornito, tra le altre, per le seguenti attività:
1. consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione e intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale;
2. contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare;
3. ripristino della viabilità principale e secondaria;
4. campagna antincendi boschivi e interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna, e anche attraverso la disponibilità, in dipendenza delle proprie esigenze, di risorse, mezzi e personale delle Forze armate, in caso di riconosciuta e urgente necessità, su richiesta delle Regioni interessate, giusta quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera c), legge 21 novembre 2000, n.353, in materia di incendi boschivi;
5. emissioni di dati meteorologici;
6. rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica;
7. svolgimento di operazioni a contrasto dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti;
8. rilevamento idrooceanografico e aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonché scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e geodetica;
9. intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle Regioni a statuto ordinario;
10. interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, attività di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati in materia di climatologia;
11. demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto dagli articoli 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (procedure demolizione opere abusive), e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi.



CONTINGENTE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
È costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 249 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente. Il predetto contingente è così determinato:
a) generali di brigata: 1;
b) colonnelli: 1;
c) tenenti colonnelli: 1;
d) maggiori: 1;
e) capitani: 3;
f) ufficiali subalterni: 25;
g) ispettori: 139;
h) sovrintendenti: 39;
i) appuntati e carabinieri: 39.
Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario.

E’ abrogato l’articolo 2 della legge 179/2002 (http://gazzette.comune.jesi.an.it/2002/189/1.htm )
che prevedeva il potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.

Ai fini di cui sopra, nell’ambito dell’Amministrazione della difesa, in applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono istituiti appositi servizi di vigilanza che operano nell’ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata e dell’Arma dei carabinieri, nonché nell’ambito dell’area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. Ai servizi di vigilanza istituiti nell’ambito dell’Amministrazione della difesa è attribuita, in via esclusiva, la competenza di vigilanza preventiva tecnico-amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista dall’articolo 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché ogni altra competenza in materia attribuita alla Azienda sanitaria locale dal citato decreto. Avverso i giudizi del medico competente, il lavoratore militare o civile dell’Amministrazione della difesa può presentare ricorso alla commissione medico-legale, comprendente almeno un medico competente, individuata con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale della sanità militare.



Il Regolamento non si applica formalmente alle navi militari ma la Comunicazione della Commissione UE  del 21/5/2008 “ Strategia per una migliore demolizione delle navi” al punto 5.2. ha affermato: “A differenza dell'IMO, che tradizionalmente prevede una deroga per le navi di Stato a causa delle preoccupazioni per la sovranità nazionale, all'UE non è proibito a priori stabilire delle norme ambientali e di sicurezza per la navi di proprietà di uno Stato. In particolare, l'articolo 296 del trattato CE non pregiudica l'intervento comunitario e permette una deroga solo in casi eccezionali e definiti con precisione, ovvero qualora essa sia necessaria alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri relativi "alla produzione o al commercio delle armi e di materiale bellico".


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