giovedì 14 giugno 2018

Blocco antenne telefonia mobile in attesa del Piano Comunale: una sentenza del TAR Lazio


Il TAR Lazio  con sentenza n. 4155 del 16 aprile 2018 ha chiarito la problematica del rapporto tra autorizzazione edilizia di uno stazione radio base della telefonia cellulare e Piano Comunale Antenne.
Come è noto il comma 6 articolo 8 della legge 36/2001 (vedi QUI)  prevede che: “6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.”
 
Nel caso in esame il Comune aveva negato le autorizzazioni ad una stazione radio base richieste sulla base di una D.I.A. presentata dal gestore con annesso parere favorevole di Arpa sulla compatibilità elettromagnetica. Il diniego si fondava su una deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si impegnava il Sindaco e la Giunta a definire in tempi brevi la stesura di un Regolamento per la disciplina dell’installazione delle postazioni fisse di telefonia mobile, sospendendo nelle more dell’approvazione dello stesso di qualsiasi rilascio di ulteriori concessioni.  

Il TAR del Lazio nell’annullare la delibera del Consiglio Comunale soprattutto il diniego delle autorizzazioni relative alla DIA richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia, afferma due principi di fondo:
1. la normativa che disciplina le procedure di autorizzazione delle stazioni radio base prevede una favor legislativo semplificando e accelerando le decisioni. Afferma la sentenza sul punto: ““… la decisione del Comune di sospendere le autorizzazioni in attesa dell’approvazione di un nuovo regolamento comunale (...)non può essere condivisa poiché (...) ha dato luogo ad una sospensione sine die della funzione amministrativa autorizzatoria concernente l’attività di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, sospensione sine die che non rientra fra i poteri attribuiti agli enti locali dalla legislazione vigente. (...) La normativa nazionale in materia di telecomunicazioni, recata dal D.Lgs. n.259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che - nell’individuare le infrastrutture di comunicazione come “opere di urbanizzazione primaria” (art. 86, comma 3) - prevede un iter autorizzatorio particolarmente celere, incentrato su norme “di favore” per la pronta e spedita realizzazione delle opere, quale ad esempio l’introduzione del meccanismo del silenzio assenso (art. 86, comma 9) per l’autorizzazione alla costruzione degli impianti in questione. Tali previsioni normative, peraltro, sono state definite dalla Corte Costituzionale come “principi fondamentali” della presente materia (Corte Cost., sentenza n.336 del 27 luglio 2005), vincolanti per le Regioni al fine di evitare non auspicabili “dislivelli di regolazione” (Corte Cost., sentenza n.283 del 6 novembre 2009), con la conseguenza che una moratoria delle autorizzazioni comunali all’istallazione delle antenne, in assenza di un limite temporale, potrebbe porsi in contrasto anche con il disposto dell’art. 117 della Costituzione

2. è possibile sospendere l’autorizzazione a una stazione radio base motivandola adeguatamente sia sotto il profilo sanitario che urbanistico e paesaggistico ma non per un tempo indeterminato tanto più se legato alla approvazione di un altro atto (il piano comunale) che non ha tempo certi di approvazione considerato che al momento del diniego di autorizzazione, nel caso in esame, l’iter del piano non era neppure iniziato e quindi non si potevano considerare i termini di legge per la sua approvazione di solito definiti da leggi regionali. Afferma sul punto la sentenza del TAR Lazio: “l’aver legato la concessione delle autorizzazioni all’approvazione di un nuovo regolamento comunale senza la fissazione - come già detto - di un lite temporale vanifica anche l’interesse pubblico allo sviluppo delle reti di comunicazione sancito dal D.Lgs n.259 del 2003, con conseguente illogica compressione del diritto alla libertà di svolgimento dell’iniziativa economica privata, sancito dall’art. 41 della Costituzione”.

Si veda anche Consiglio di Stato sentenza n° 2074 del 11 Marzo 2021 (QUI) che considera illegittima la ordinanza urgente del Sindaco che sospende l'autorizzazione di uno stazione radio base in attesa del regolamento comunale antenne con la motivazione "viste le molteplici lamentele da parte dei cittadini da ingenerare tensioni e preoccupazioni sorti nella popolazione locale”. Secondo il Consiglio di Stato: "Nel caso di specie non risulta, invero, legittima la ordinanza sindacale di sospensione dei titolo edilizio già formato (quale appunto quello in possesso della ricorrente di primo grado) nelle more della definitiva approvazione del Regolamento comunale sugli impianti di telefonia, specie ove si tratti, come nella specie, di ordinanza connotata dagli estremi della contingibilità ed urgenza. E’ evidente infatti la esorbitanza della misura sospensiva rispetto allo scopo perseguito, atteso che, richiamata la non inerenza alla sfera comunale di compiti afferenti la tutela della salute, la pendenza dell'iter approvativo del regolamento comunale non potrebbe giustificare la sterilizzazione dei titoli già formati, avuto riguardo alla natura urgente e indifferibile delle opere riguardanti gli impianti di telefonia mobile nonché alla loro assimilazione ope legis alle opere di urbanizzazione primaria.". 


Aggiungo che quanto sopra dimostra come le stazioni radio base possono essere regolamentate dai Comuni, individuando correttamente la loro localizzazione nel rispetto della salute dei cittadini e dell’ambiente, ma non sono possibili forzature amministrative sulla legge vigente a conferma che alla fine se le antenne vengono installate in zone che possono recare danni sanitari e ambientali la responsabilità non sta nelle procedure semplificate di legge ma nel livello politico amministrativo soprattutto comunale. I poteri dei Comuni ci sono in materia vanno esercitati con rigore e nei tempo giusti!

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