Il TAR Lazio con sentenza n. 4155
del 16 aprile 2018 ha chiarito la problematica del rapporto
tra autorizzazione edilizia di uno stazione radio base della telefonia
cellulare e Piano Comunale Antenne.
Come è noto il comma 6
articolo 8 della legge 36/2001 (vedi QUI) prevede che: “6. I comuni possono adottare un regolamento
per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici.”
Nel caso in esame il
Comune aveva negato le autorizzazioni ad una stazione radio base richieste
sulla base di una D.I.A. presentata dal gestore con annesso parere favorevole
di Arpa sulla compatibilità elettromagnetica. Il diniego si fondava su una
deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si impegnava il Sindaco e la
Giunta a definire in tempi brevi la stesura di un Regolamento per la disciplina
dell’installazione delle postazioni fisse di telefonia mobile, sospendendo
nelle more dell’approvazione dello stesso di qualsiasi rilascio di ulteriori
concessioni.
Il TAR del Lazio nell’annullare la delibera del Consiglio Comunale soprattutto il
diniego delle autorizzazioni relative alla DIA richiamando la giurisprudenza
della Corte Costituzionale in materia, afferma
due principi di fondo:
1.
la normativa che disciplina le procedure di autorizzazione delle stazioni radio
base prevede una favor legislativo semplificando e accelerando le decisioni.
Afferma la sentenza sul punto: ““… la
decisione del Comune di sospendere le autorizzazioni in attesa
dell’approvazione di un nuovo regolamento comunale (...)non può essere
condivisa poiché (...) ha dato luogo ad una sospensione sine die della funzione
amministrativa autorizzatoria concernente l’attività di installazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica, sospensione sine die che non
rientra fra i poteri attribuiti agli enti locali dalla legislazione vigente.
(...) La normativa nazionale in materia di telecomunicazioni, recata dal D.Lgs.
n.259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che -
nell’individuare le infrastrutture di comunicazione come “opere di
urbanizzazione primaria” (art. 86, comma 3) - prevede un iter autorizzatorio
particolarmente celere, incentrato su norme “di favore” per la pronta e spedita
realizzazione delle opere, quale ad esempio l’introduzione del meccanismo del
silenzio assenso (art. 86, comma 9) per l’autorizzazione alla costruzione degli
impianti in questione. Tali previsioni normative, peraltro, sono state definite
dalla Corte Costituzionale come “principi fondamentali” della presente materia
(Corte Cost., sentenza n.336 del 27 luglio 2005), vincolanti per le Regioni al
fine di evitare non auspicabili “dislivelli di regolazione” (Corte Cost.,
sentenza n.283 del 6 novembre 2009), con la conseguenza che una moratoria delle
autorizzazioni comunali all’istallazione delle antenne, in assenza di un limite
temporale, potrebbe porsi in contrasto anche con il disposto dell’art. 117
della Costituzione”
2.
è possibile sospendere l’autorizzazione a una stazione radio base motivandola
adeguatamente sia sotto il profilo sanitario che urbanistico e paesaggistico ma
non per un tempo indeterminato tanto più se legato alla approvazione di un
altro atto (il piano comunale) che non ha tempo certi di approvazione
considerato che al momento del diniego di autorizzazione, nel caso in esame, l’iter
del piano non era neppure iniziato e quindi non si potevano considerare i
termini di legge per la sua approvazione di solito definiti da leggi regionali.
Afferma sul punto la sentenza del TAR Lazio: “l’aver legato la concessione delle autorizzazioni all’approvazione di
un nuovo regolamento comunale senza la fissazione - come già detto - di un lite
temporale vanifica anche l’interesse pubblico allo sviluppo delle reti di
comunicazione sancito dal D.Lgs n.259 del 2003, con conseguente illogica
compressione del diritto alla libertà di svolgimento dell’iniziativa economica
privata, sancito dall’art. 41 della Costituzione”.
Si veda anche Consiglio di Stato sentenza n° 2074 del 11 Marzo 2021 (QUI) che considera illegittima la ordinanza urgente del Sindaco che sospende l'autorizzazione di uno stazione radio base in attesa del regolamento comunale antenne con la motivazione "viste le molteplici lamentele da parte dei cittadini da
ingenerare tensioni e preoccupazioni sorti nella popolazione locale”. Secondo il Consiglio di Stato: "Nel caso di specie non risulta, invero, legittima la ordinanza sindacale di sospensione dei titolo edilizio già formato (quale appunto quello in possesso della ricorrente di primo grado) nelle more della definitiva approvazione del Regolamento comunale sugli impianti di telefonia, specie ove si tratti, come nella specie, di ordinanza connotata dagli estremi della contingibilità ed urgenza. E’ evidente infatti la esorbitanza della misura sospensiva rispetto allo scopo perseguito, atteso che, richiamata la non inerenza alla sfera comunale di compiti afferenti la tutela della salute, la pendenza dell'iter approvativo del regolamento comunale non potrebbe giustificare la sterilizzazione dei titoli già formati, avuto riguardo alla natura urgente e indifferibile delle opere riguardanti gli impianti di telefonia mobile nonché alla loro assimilazione ope legis alle opere di urbanizzazione primaria.".
Aggiungo che quanto sopra
dimostra come le stazioni radio base possono essere regolamentate dai Comuni,
individuando correttamente la loro localizzazione nel rispetto della salute dei
cittadini e dell’ambiente, ma non sono possibili forzature amministrative sulla
legge vigente a conferma che alla fine se le antenne vengono installate in zone
che possono recare danni sanitari e ambientali la responsabilità non sta nelle
procedure semplificate di legge ma nel livello politico amministrativo
soprattutto comunale. I poteri dei Comuni ci sono in materia vanno esercitati
con rigore e nei tempo giusti!
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