Dopo il Sindaco piddino abbiamo un nuovo sindaco
“bullo” a Spezia che fa dichiarazioni senza tenere
conto degli atti già approvati, delle norme
e procedure di valutazione, dei piani vigenti.
Ieri il Sindaco spezzino
ha dichiarato al dibattito all’interno della festa della CISL che: “Fra 20 giorni uscirà il bando di gara
europeo per costruire il nuovo molo crociere”.
Ma il Sindaco lo conosce
il Piano Regolatore del Porto e gli atti relativi emanati in tutti questi anni?
Conosce la legge in materia di VIA e VAS? Non direi vediamo perché…
Intanto
è metodologicamente scorretto anticipare, senza una corretta Valutazione
di impatto ambientale e socio economica un, dato a priori, determinato progetto
di Waterfront e Stazione crocieristica. Perché a bando ci mandi un progetto
preciso anche se non definitivo ma comunque vicinissimo a quello che verrà realizzato, ma soprattutto come vedremo nel seguito del post prima devi valutare il contesto di area vasta (vedi questione della VAS) dove verrà collocato il progetto che mandi a bando.
In realtà questa
affermazione del Sindaco spezzino rimuove completamente la prescrizione (ex
delibera Consiglio Regionale di approvazione del PRP) che prevedeva che la
fattibilità della funzione crocieristica doveva essere preventivamente
sottoposta ad adeguata valutazione degli enti interessati anche sotto il
profilo della accettabilità ambientale.
Non solo ma questo errore metodologico era presente nel vecchio
Masterplan del Waterfront dove il progetto di allora veniva considerato dal Comitato Portuale (vedi le due
delibere di approvazione di cui ho scritto QUI) scontato
nei suoi caratteri urbanistici ed edilizi, stazione crocieristica compresa,
senza aver minimamente tenuto conto delle prescrizioni ambientali del Ministero
dell’Ambiente in sede di giudizio di VIA, relativamente:
1. alle
modifiche di circolazione delle acque e dei sedimenti diffusi dalla
incrementata attività di navigazione in rapporto all'impatto sul Santuario dei
Cetacei (giudizio di VIA del Ministero dell’Ambiente sul PRP)
2. al
sovraccarico di nutrienti nell’ambito del golfo dovuto sempre all'incremento di
attività di navigazione (giudizio di VIA del Ministero dell’Ambiente sul PRP)
3. all’impatto
ambientale cumulativo della stazione crocieristica sull'ecosistema golfo e aree
limitrofe di pregio naturalistico (giudizio di VIA del Ministero dell’Ambiente
sul PRP)
A conferma si veda
il Decreto (per il testo completo
vedi QUI) relativamente
all’ambito 5 del Piano regolatore del porto “Marina della Spezia” dove sono
previsti l’ampliamento del Molo Italia nonché del nuovo Molo Crociere a
servizio della Stazione Marittima, rinvia ad ulteriori e indispensabili
valutazioni di impatto ambientale [NOTA 1].
Da questo decreto si
ricava quanto segue:
1. Sulle
emissioni da navi da crociera nel porto di Spezia siamo all’anno zero (ma
questa non è una novità come ho ampiamente dimostrato anche QUI anche in relazione alla vigente normativa in materia QUI;
2. Gli
interventi previsti per l’ambito 5 (stazione crocieristica compresa) dovranno
avere una nuova valutazione di impatto ambientale
3. La
nuova valutazione di impatto ambientale dovrà verificare l’impatto di
quanto previsto nell’ambito 5. sulla circolazione delle acque nel golfo, sulla
qualità dell’aria nonché sulla valenza storico architettonica della zona
centro della città.
4.
occorre superare il limite di elaborazione metodologica del vecchio
progetto di Masterplan del Waterfront che era stato elaborato senza aver predisposto in precedenza un set di indicatori ambientali in grado di misurarne ,
con fondatezza scientifica e trasparenza comunicativa, l’impatto ambientale
potenziale
5. gli
interventi previsti nell’ambito 5 possono costituire variante al Piano
regolatore del porto e su questo dovrà pronunciarsi il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici.[NOTA 2]
6.
Il Piano regolatore del Porto spezzino attualmente vigente non ha avuto la VAS
quando venne approvato.
LA QUESTIONE DELLA VAS SULL’AMBITO 5 DEL
PIANO REGOLATORE DEL PORTO SPEZZINO
La sentenza della Corte di Giustizia del 10 settembre 2015 (causa C-473/14)
ha così statuito: “l’adozione di un atto
contenente un piano o un programma relativo alla pianificazione territoriale e
alla destinazione dei suoli di cui alla direttiva 2001/42, che modifica un
piano o programma preesistente, non può essere dispensata dall’obbligo di
procedere ad una valutazione ambientale ai sensi di detta direttiva sulla base
del rilievo che tale atto mira a precisare e attuare un piano regolatore
introdotto da un atto gerarchicamente superiore che parimenti non è stato
oggetto di una siffatta valutazione ambientale.”
Ma la non applicazione
della VAS ordinaria ai piani attuativi di Piani generali che non hanno avuto
una VAS preliminare appare in contrasto anche con:
1. La legge è la n.106 del 2011 al comma 8
dell’articolo 5 modifica l’articolo 16 della legge 1150/1942 ( per il
testo vedi QUI) stabilendo
che lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a
valutazione ambientale strategicanon è sottoposto a valutazione ambientale
strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo
strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca
l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni
territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti
piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti
e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei
casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo
strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la
verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non
sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti
amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di
assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione
del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di
cui al presente comma. Quindi è chiara la ratio della norma gli
strumenti urbanistici attuativi di piani sovraordinati che non hanno avuto la
VAS devono a loro volta essere sottoposti a VAS ordinaria, proprio perché non
sono stati valutati gli impatti potenziali tra l’area interessata dal piano
attuativo e l’area vasta disciplinata dal piano generale del Comune (nel caso
ligure il PUC).
2. la
sentenza della Corte Costituzionale n. 58 del 2013 che nel dichiarare la
parziale incostituzionalità della legge regionale della
Regione Veneto afferma quanto segue: “ Quanto al rapporto tra la norma impugnata e la normativa dello Stato,
occorre premettere che la prima, nonostante l’affermazione in tal senso in essa
contenuta, non costituisce attuazione dell’ultimo comma dell’art. 16 della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), introdotto dall’art. 5,
comma 8, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l’economia). Quest’ultima previsione normativa,
infatti, ha per esclusivo oggetto il caso in cui il piano urbanistico
generale, nel rispetto del quale viene poi adottato lo strumento attuativo, sia
già stato sottoposto a VAS. Il legislatore statale, in ragione di ciò e al
fine di semplificare il procedimento urbanistico, si è premurato di evitare una
duplicazione della valutazione ambientale strategica, indicando le condizioni
in presenza delle quali per il piano attuativo non occorre la VAS. La lettera
a) del comma 1-bis dell’art. 14 della legge regionale n. 4 del 2008 riguarda
invece l’opposta ipotesi, in cui il piano urbanistico generale non è stato
oggetto di valutazione ambientale strategica, ed è chiaro perciò che le due
disposizioni hanno presupposti diversi, sicché la prima non può dirsi conseguente
alla seconda.”
La delibera del Consiglio
Regionale di approvazione del PRP: “Le
Norme di attuazione del PRP risultano per un verso, come afferma la stessa
Relazione illustrativa, generiche, nel senso che l’attuazione degli interventi
previsti è demandata a ”Schemi di assetto urbanistico” che vengono prescritti
per tutti gli Ambiti considerati dal Piano”. Questi Schemi
di assetto urbanistico costituiscono strumenti urbanistici attuativi del piano
quadro (il PRP) e dovranno (come afferma la sopra citata
delibera regionale”: “……riportare per
ciascun ambito la relativa disciplina di intervento in termini di destinazione
d’uso, parametri e modalità attuative, flessibilità delle relative
indicazioni.”.
Quindi l’intervento anche nell’ambito 5 (waterfront e stazione crocieristica) andrà svolto con uno strumento di pianificazione attuativo degli indirizzi del PRP e richiederà come dimostrato dalla giurisprudenza sopra citata la VAS ordinaria.
Quindi l’intervento anche nell’ambito 5 (waterfront e stazione crocieristica) andrà svolto con uno strumento di pianificazione attuativo degli indirizzi del PRP e richiederà come dimostrato dalla giurisprudenza sopra citata la VAS ordinaria.
LA QUESTIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE E SANITARIO
Se si applica la
VAS (la VIA restando statale non prevede la VIIAS) la procedura di VAS (di
competenza regionale perché la pianificazione portuale viene approvata dalla
Regione) deve essere integrata da una valutazione di impatto sanitario
(VIIAS) dei progetti di Waterfront e Stazione Crocieristica diventata
ormai legge nella Regione Liguria. In particolare Il nuovo articolo 15
della legge regionale 32/2012 (modificato con legge regionale 6/2017:
testo coordinato QUI)
prevede che il Rapporto Ambientale che deve accompagnare il Piano ai fini dello
svolgimento della VAS debba contenere tra gli altri i criteri per effettuare la
VIIAS. Questo è necessario se dal contenuto del Piano soggetto a VAS
possano emergere potenziali impatti sulla salute dei cittadini. Quindi comunque
questa valutazione deve essere prima elaborata dalla Autorità Procedente del
Piano (quindi in primo luogo la Autorità di Sistema Portuale che lo predispone)
e poi la Autorità Competente di VAS regionale dovrà valutare se e come tale
VIIAS è stata svolta al fine del rilascio del Parere Motivato positivo o
negativo a conclusione della procedura di VAS.
LA RIMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ANCHE
QUELLA DECISA DAL CONSIGLIO REGIONALE QUANTO APPROVÒ IL PIANO REGOLATORE DEL
PORTO DI SPEZIA
L’ordine del
giorno di costituzione del Tavolo di Confronto sull'attuazione del PRP e relativo regolamento ( Tavolo istituito
con apposito odg del Consiglio Regionale in parallelo alla approvazione del
PRP) prevedeva: modalità di svolgimento dei lavori e obiettivi del
tavolo
Secondo l'articolo 3 del Regolamento del Tavolo di confronto l'Assemblea dei partecipanti: "..... dovrà predisporre, sulla base del lavoro istruttorio della Commissione tecnica, documenti di indirizzo e di verifica/controllo in relazione:
Secondo l'articolo 3 del Regolamento del Tavolo di confronto l'Assemblea dei partecipanti: "..... dovrà predisporre, sulla base del lavoro istruttorio della Commissione tecnica, documenti di indirizzo e di verifica/controllo in relazione:
1. alle modalità di attuazione e allo stato di
rispetto delle prescrizioni previste dal giudizio di VIA
2. alla valutazione degli ambiti o dello stato di
attuazione del PRP
3. verificare la tipologia e le modalità di
approvazione/attuazione della fascia di rispetto porto città anche alla luce
dei primi due punti
4. alla costruzione del percorso di implementazione di
un Sistema di Gestione Ambientale per l'area portuale".
Domande:
1. dove sono questi
documenti di indirizzo e verifica/controllo?
2. perché non si è
dato attuazione a quanto previsto dal Protocollo operativo dei lavori dl
tavolo?
CONCLUSIONI
Io per principio non sono
contro la stazione crocieristica e un nuovo Waterfront per la città ma non
sopporto il “bullismo” di un Sindaco che rimuovendo tutto quanto sopra esposto
( e ho riportato atti, leggi e sentenze) presenta la questione come fosse già
fatta e fatta come la pensa lui (albergone, spostamenti di scuole etc.etc.).
Guardate non è solo una
questione di rispetto formale di atti e normativa, è una questione prima di
tutto di metodo decisionale che su questioni ed aree strategiche non può essere
portato avanti con colpi di mano decisionisti. Colpi di mano decisionisti che
hanno prodotto gravi danni alla città come dimostra il caso dell’area ex IP una
delle grandi occasioni perdute per la città.
[NOTA 1] il Decreto nelle sue premesse che hanno portato alla decisione di rinviare
a nuove valutazioni sui progetti sopra indicati afferma che: “ Si ritiene
opportuna una ulteriore veridica di compatibilità ambientale per l’ambito
n. 5, prima dell’inizio dei relativi lavori, in ragione del fatto che il
progetto non prevede specifiche mitigazioni per tale ambito puntando sulla
completa elettrificazione delle banchine e il conseguente annullamento delle
emissioni atmosferiche e di rumore provocate dallo stazionamento delle navi
crociera; non sono tuttavia prodotti accordi con le compagnie
crocieristiche che possano garantire l’attuazione di tale progetto che se
resta solo sulla carta metterebbe in crisi una parte importante del porto
prossimo al centro storico e ad elementi di pregio del paesaggio urbano.
Inoltre, la morfologia del Molo Italia e del Nuovo Molto Crociere risulta
diversa da quella prevista nel PRP, mentre i modelli matematici illustrati
mostrano una modifica dell’idrodinamismo
costiero per l’ambito n. 5, anche se non significativo, tuttavia su questi
progetti non si è ancora espresso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
si ritengono pertanto opportuni approfondimenti ambientali con riferimento
all’ambito omogeneo n. 5 a seguito del parere del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici”.
Questa lunga premessa ha
prodotto la prescrizione n.1 riportata dal Decreto Ministeriale in esame che
recita: “la documentazione che dovrà essere presentata dovrà dimostrare la
compatibilità delle funzioni e delle attività portuali ivi previste, previa
determinazione degli impatti cumulativi con le restanti opere e funzioni
del PRP e con il traffico attuale cittadino, ovvero dovrà dimostrare con
documenti certi i tempi dell’attuazione della alimentazione elettrica delle
banchine ai fini dell’azzeramento delle emissioni su atmosfera e rumore;
dovranno inoltre essere approfondite le modellazioni per l’idrodinamismo e il
ricambio idrico nell’ambito 5
[NOTA 2] Occorre considerare che la normativa tecnica sulle varianti è cambiata
non ci sono più solo gli adeguamenti tecnici funzionali e le varianti generali
ma anche le varianti stralcio (vedi Le nuove linee guida CLSP ([2]) approvate in conferenza
stato regioni dopo la riforma della legge quadro sui porti dl 2016). Le nuove
linee guida però stabiliscono che la variante stralcio si applicherà solo ai
nuovi Piani regolatori attuativi della riforma del 2016, quindi non è
applicabile al caso di cui stiamo parlando ma se andiamo a fare una analisi di merito quanto proposto nell'ambito 6 del porto di Spezia costituirebbe quanto meno una variante stralcio e non un semplice adeguatamento tecnico funzionale. Questo a me pare significativo anche ai fini della applicazione della VAS.
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