La Corte di Giustizia con
sentenza dello scorso 7 giugno 2018 causa C671-16 (QUI)ha chiarito i parametri per
potere considerare i regolamenti urbanistici come strumenti di pianificazione
sottoponibili a VAS.
Pur riguardando un caso
belga i principi affermati dalla Corte UE sono interessanti anche per il nostro
stato.
CONTENUTO REGOLAMENTI URBANISTICI NELLA
NORMATIVA DEL BELGIO
Infatti secondo la normativa belga i regolamenti urbanistici sono volti a definire:
a). la
salubrità, la conservazione, la solidità e la bellezza delle costruzioni, delle
installazioni e delle loro pertinenze nonché la loro sicurezza, in particolare
la loro protezione da incendi e alluvioni;
b). la
qualità termo-acustica delle costruzioni, il risparmio energetico e il recupero
di energia;
c). la
conservazione, la salubrità, la sicurezza, la viabilità e la bellezza della
rete viaria, dei suoi accessi e delle aree adiacenti;
d). la
fornitura agli immobili di attrezzature di interesse generale, relativamente in
particolare alla distribuzione di acqua, gas, elettricità, riscaldamento,
telecomunicazioni e alla nettezza urbana;
e). le norme
minime di abitabilità degli alloggi;
f). la
qualità di vita per i residenti e la facilitazione della circolazione lenta, in
particolare attraverso g). l’impedimento di rumori, polveri ed emissioni che
accompagnano l’esecuzione dei lavori, e il divieto di questi ultimi per
determinate ore e determinati giorni;
h). l’accesso
agli immobili, edificati o meno, o a parti di tali immobili accessibili al
pubblico, alle installazioni e alla rete viaria, per le persone a mobilità
ridotta;
i) la
sicurezza dell’uso di un bene accessibile al pubblico.
La normativa
italiana definisce il regolamento
urbanistico: “1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma
4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare
riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitario, di
sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.” (articolo 4 Dpr 380/2001)
OGGETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA
Il diritto belga non
sottopone a VAS il regolamento urbanistico rinviando alla VIA in fase di
attuazione di progetti previsti dal regolamento.
La normativa italiana
(regionale in questo caso) normalmente sottopone a VAS i regolamenti
urbanistici ma la sentenza in questione è interessante perché chiarisce a quali
condizioni i contenuti dei regolamenti urbanistici debbano essere sottoposti a
VAS.
In particolare il Consiglio di Stato belga (a cui avevano ricorso cittadini
belgi contro lanon applicazione della VAS al regolamento urbanistico) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
“Se l’articolo 2, lettera a), della direttiva
VAS debba essere interpretato nel senso che è compreso nella nozione di “piani
e programmi” un regolamento urbanistico adottato da un’autorità regionale il
quale:
– contiene una cartografia
che ne fissa il perimetro di applicazione, limitato a un solo quartiere, e che
individua all’interno di tale perimetro diversi isolati per i quali valgono norme
distinte in materia di tracciamento e di altezza degli edifici;
– prevede anche disposizioni
specifiche di pianificazione per aree adiacenti agli immobili, nonché
indicazioni precise sull’applicazione spaziale di talune norme da esso stesso
stabilite prendendo in considerazione le strade, linee dritte tracciate
perpendicolarmente alle strade e distanze rispetto all’allineamento delle
strade;
– persegue l’obiettivo di
trasformare il quartiere interessato; e
– istituisce regole per la
presentazione delle domande di autorizzazione urbanistica soggette a
valutazione ambientale in detto quartiere”.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA:
PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI APPICABILITÀ DELLA VAS
La sentenza prima di tutto
ribadisce i principi generali sulla applicabilità della VAS (Direttiva
2001/42/CE). Secondo la Direttiva e la interpretazione della stessa della Corte
di Giustizia la VAS:
1.
costituisce un importante strumento per l’integrazione delle considerazioni di
carattere ambientale nell’elaborazione e nell’adozione di taluni piani e
programmi
2.
ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di
contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo
sviluppo sostenibile
3.
il suo ambito di applicazione deve
essere interpretate in senso ampio, quindi su un atto incerto occorre sempre
scegliere di applicarla
4.
Riguarda piani e programmo che siano elaborati e/o adottati da un’autorità a
livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per
essere approvati, in base a procedura legislativa, dal parlamento o dal governo
e, dall’altro, che siano previsti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative.
5.
si applica, tra gli altri, agli strumenti di pianificazione territoriali e di
destinazione dei suoli quindi, la sua applicazione non si limita alla
destinazione del suolo, in senso stretto, vale a dire alla ripartizione del
territorio in zone e alla definizione delle opere autorizzate all’interno di
tali zone, bensì copre necessariamente un ambito più ampio
LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA:
APPLICABILITÀ DELLA VAS PER I CONTENUTI DEI REGOLAMENTI URBANISTICI
Un regolamento urbanistico
rientra quindi nel settore «della pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli come indicato dalla Direttiva VAS dell’articolo 3,
paragrafo 2, lettera a),. Infatti secondo il Codice Belga ( ma lo stesso si può
dire per la normativa italiana al di la di alcune differenze terminologiche) un
regolamento urbanistico regionale riguarda in particolare le costruzioni e le
loro pertinenze, tra l’altro, sotto il profilo della viabilità, della
conservazione, della sicurezza, della salubrità, dell’energia, dell’acustica,
della gestione dei rifiuti e dell’estetica.
In particolare secondo la
Corte di Giustizia il regolamento urbanistico oggetto della impugnazione al
Consiglio di Stato Belga contiene norme applicabili a tutte le costruzioni,
vale a dire agli immobili, a prescindere dalla loro natura, e alle loro
pertinenze, ivi comprese le «zone di spazio aperto» e le «zone di passaggio»,
siano esse private o accessibili al pubblico.
Al riguardo, tale atto
contiene una cartografia che non si limita a prevederne il perimetro di
applicazione, bensì individua diversi isolati per i quali valgono norme
distinte in materia di tracciamento e di altezza delle costruzioni.
Più in particolare, tale
atto contiene disposizioni riguardanti il numero, l’ubicazione e le dimensioni
degli edifici, nonché la superficie da essi coperta (impronta); gli spazi
liberi, ivi comprese le piantagioni all’interno di tali spazi; la raccolta
delle acque pluviali, ivi compresa la costruzione di bacini per le acque
meteoriche e di cisterne per il recupero; la progettazione degli edifici in
funzione della loro destinazione potenziale, il loro mantenimento e il loro
smantellamento; il coefficiente di biotopo, vale a dire il rapporto tra le
superfici allestibili ecologicamente e la superficie del terreno; la
sistemazione dei tetti, segnatamente sotto il profilo dell’integrazione con il
paesaggio e dell’applicazione di una copertura vegetale.
Riguardo alla finalità
dell’atto impugnato, esso persegue un obiettivo di trasformazione del quartiere
in un quartiere «urbano, denso e misto» e mira alla «riqualificazione del
quartiere europeo nel suo complesso». Più in particolare, tale atto contiene un
capitolo intitolato «Disposizioni relative alla presentazione delle istanze di
certificati e permessi urbanistici» il quale prevede non solo norme sostanziali
da applicare al momento del rilascio dei permessi ma anche norme di procedura
relative alla presentazione delle istanze di certificati e permessi
urbanistici.”
LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA:
APPLICABILITÀ DELLA VAS PER I CRITERI/PRESCRIZIONI
FISSATI DAL REGOLAMENTO URBANISTICO PER
LA APPROVAZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI SUL TERRITORIO PERIMETRATO
Secondo l’articolo 3,
paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS, sono soggetti ad una valutazione
ambientale sistematica i piani e i programmi che, da un lato, sono elaborati
per determinati settori e, dall’altro, definiscono il quadro di riferimento per
l’autorizzazione futura dei progetti
Sul punto la Corte,
riprendendo altre sentenze, afferma che la nozione di «piani e programmi» si
riferisce a qualsiasi atto che fissi, definendo norme e procedure di controllo
applicabili al settore interessato, un insieme significativo di criteri e di
modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti idonei ad
avere un impatto notevole sull’ambiente. In particolare la nozione di «insieme
significativo di criteri e di modalità» dev’essere intesa in maniera
qualitativa e non quantitativa.
Il regolamento urbanistico
(sia quello impugnato nella sentenza in questione che in generale) contiene prescrizioni
relative al riassetto di aree adiacenti agli immobili e altri spazi liberi,
zone di passaggio, cortili e giardini, alle recinzioni, all’allacciamento degli
edifici alle reti e alla fognatura, alla raccolta delle acque piovane e alle
diverse caratteristiche delle costruzioni, in particolare il loro carattere
convertibile e sostenibile, alcuni dei loro aspetti esteriori o ancora
l’accesso dei veicoli al sito. Tali prescrizioni incidono inevitabilmente sull’ambiente.
possono influire sull’illuminazione, i venti, il paesaggio urbano, la qualità
dell’aria, la biodiversità, la gestione delle acque, la sostenibilità degli
edifici e, più in generale, sulle emissioni nella zona interessata. Più in
particolare la sagoma e la struttura di
edifici alti possono provocare effetti indesiderabili in termini di ombra e
vento.
LA EVENTUALE APPLICAZIONE DELLA VIA SUI
PROGETTI ATTUATIVI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO NON ESCLUDE LA NECESSARIA
PREVENTIVA APPLICAZIONE DELLA VAS
Secondo la Corte di Giustizia la VAS essere effettuata il
più presto possibile, affinché i suoi risultati possano ancora incidere su
eventuali decisioni. È proprio in questa fase, infatti, che le diverse
alternative possono essere analizzate e le scelte strategiche essere compiute. Quindi si conferma come è proprio la VAS che
definisce le alternative progettuali e soprattutto di sito mettendole a
confronto mentre la VIA avviene in fase (o comunque in istruttoria) puntuale
sulla compatibilità del progetto specifico con
il sito specifico usciti proprio dalla procedura di VAS. In questo modo il
piano o regolamento urbanistico diventano le tavole per le localizzazioni
sostenibili.
Conclude sul punto la
Corte di Giustizia: “la circostanza,
rilevata dal giudice del rinvio, che le domande successive di autorizzazione
urbanistica saranno sottoposte ad un procedimento di valutazione dell’impatto
ambientale ai sensi della direttiva VIA non può rimettere in discussione la
necessità di procedere ad una valutazione ambientale di un piano o di un
programma rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2,
lettera a), della direttiva VAS, che definisce il quadro in cui tali progetti
urbanistici saranno autorizzati in futuro, a meno che la valutazione
dell’impatto di tale piano o programma sia già stata effettuata”.
Nessun commento:
Posta un commento