venerdì 29 giugno 2018

La Corte di Giustizia su Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e regolamenti urbanistici


La Corte di Giustizia con sentenza dello scorso 7 giugno 2018 causa C671-16 (QUI)ha chiarito i parametri per potere considerare i regolamenti urbanistici come strumenti di pianificazione sottoponibili a VAS.

Pur riguardando un caso belga i principi affermati dalla Corte UE sono interessanti anche per il nostro stato.


CONTENUTO REGOLAMENTI URBANISTICI NELLA NORMATIVA DEL BELGIO
Infatti secondo la normativa belga i regolamenti urbanistici sono volti  a definire:
a). la salubrità, la conservazione, la solidità e la bellezza delle costruzioni, delle installazioni e delle loro pertinenze nonché la loro sicurezza, in particolare la loro protezione da incendi e alluvioni;
b). la qualità termo-acustica delle costruzioni, il risparmio energetico e il recupero di energia;
c). la conservazione, la salubrità, la sicurezza, la viabilità e la bellezza della rete viaria, dei suoi accessi e delle aree adiacenti;
d). la fornitura agli immobili di attrezzature di interesse generale, relativamente in particolare alla distribuzione di acqua, gas, elettricità, riscaldamento, telecomunicazioni e alla nettezza urbana;
e). le norme minime di abitabilità degli alloggi;
f). la qualità di vita per i residenti e la facilitazione della circolazione lenta, in particolare attraverso g). l’impedimento di rumori, polveri ed emissioni che accompagnano l’esecuzione dei lavori, e il divieto di questi ultimi per determinate ore e determinati giorni;
h). l’accesso agli immobili, edificati o meno, o a parti di tali immobili accessibili al pubblico, alle installazioni e alla rete viaria, per le persone a mobilità ridotta;
i) la sicurezza dell’uso di un bene accessibile al pubblico.

La normativa italiana definisce il regolamento urbanistico: “1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitario, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.” (articolo 4 Dpr 380/2001)



OGGETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
Il diritto belga non sottopone a VAS il regolamento urbanistico rinviando alla VIA in fase di attuazione di progetti previsti dal regolamento.
La normativa italiana (regionale in questo caso) normalmente sottopone a VAS i regolamenti urbanistici ma la sentenza in questione è interessante perché chiarisce a quali condizioni i contenuti dei regolamenti urbanistici debbano essere sottoposti a VAS.
In particolare il Consiglio di Stato belga (a cui avevano ricorso cittadini belgi contro lanon applicazione della VAS al regolamento urbanistico) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
Se l’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS debba essere interpretato nel senso che è compreso nella nozione di “piani e programmi” un regolamento urbanistico adottato da un’autorità regionale il quale:
–  contiene una cartografia che ne fissa il perimetro di applicazione, limitato a un solo quartiere, e che individua all’interno di tale perimetro diversi isolati per i quali valgono norme distinte in materia di tracciamento e di altezza degli edifici;
–  prevede anche disposizioni specifiche di pianificazione per aree adiacenti agli immobili, nonché indicazioni precise sull’applicazione spaziale di talune norme da esso stesso stabilite prendendo in considerazione le strade, linee dritte tracciate perpendicolarmente alle strade e distanze rispetto all’allineamento delle strade;
– persegue l’obiettivo di trasformare il quartiere interessato; e
– istituisce regole per la presentazione delle domande di autorizzazione urbanistica soggette a valutazione ambientale in detto quartiere”.



LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA: PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI APPICABILITÀ DELLA VAS
La sentenza prima di tutto ribadisce i principi generali sulla applicabilità della VAS (Direttiva 2001/42/CE). Secondo la Direttiva e la interpretazione della stessa della Corte di Giustizia la VAS:
1. costituisce un importante strumento per l’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell’elaborazione e nell’adozione di taluni piani e programmi
2. ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
3. il suo  ambito di applicazione deve essere interpretate in senso ampio, quindi su un atto incerto occorre sempre scegliere di applicarla
4. Riguarda piani e programmo che siano elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, in base a procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e, dall’altro, che siano previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
5. si applica, tra gli altri, agli strumenti di pianificazione territoriali e di destinazione dei suoli quindi, la sua applicazione non si limita alla destinazione del suolo, in senso stretto, vale a dire alla ripartizione del territorio in zone e alla definizione delle opere autorizzate all’interno di tali zone, bensì copre necessariamente un ambito più ampio



LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA: APPLICABILITÀ DELLA VAS PER I CONTENUTI DEI REGOLAMENTI URBANISTICI
Un regolamento urbanistico rientra quindi nel settore «della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli come indicato dalla Direttiva VAS dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a),. Infatti secondo il Codice Belga ( ma lo stesso si può dire per la normativa italiana al di la di alcune differenze terminologiche) un regolamento urbanistico regionale riguarda in particolare le costruzioni e le loro pertinenze, tra l’altro, sotto il profilo della viabilità, della conservazione, della sicurezza, della salubrità, dell’energia, dell’acustica, della gestione dei rifiuti e dell’estetica.
In particolare secondo la Corte di Giustizia il regolamento urbanistico oggetto della impugnazione al Consiglio di Stato Belga contiene norme applicabili a tutte le costruzioni, vale a dire agli immobili, a prescindere dalla loro natura, e alle loro pertinenze, ivi comprese le «zone di spazio aperto» e le «zone di passaggio», siano esse private o accessibili al pubblico.
Al riguardo, tale atto contiene una cartografia che non si limita a prevederne il perimetro di applicazione, bensì individua diversi isolati per i quali valgono norme distinte in materia di tracciamento e di altezza delle costruzioni.
Più in particolare, tale atto contiene disposizioni riguardanti il numero, l’ubicazione e le dimensioni degli edifici, nonché la superficie da essi coperta (impronta); gli spazi liberi, ivi comprese le piantagioni all’interno di tali spazi; la raccolta delle acque pluviali, ivi compresa la costruzione di bacini per le acque meteoriche e di cisterne per il recupero; la progettazione degli edifici in funzione della loro destinazione potenziale, il loro mantenimento e il loro smantellamento; il coefficiente di biotopo, vale a dire il rapporto tra le superfici allestibili ecologicamente e la superficie del terreno; la sistemazione dei tetti, segnatamente sotto il profilo dell’integrazione con il paesaggio e dell’applicazione di una copertura vegetale.
Riguardo alla finalità dell’atto impugnato, esso persegue un obiettivo di trasformazione del quartiere in un quartiere «urbano, denso e misto» e mira alla «riqualificazione del quartiere europeo nel suo complesso». Più in particolare, tale atto contiene un capitolo intitolato «Disposizioni relative alla presentazione delle istanze di certificati e permessi urbanistici» il quale prevede non solo norme sostanziali da applicare al momento del rilascio dei permessi ma anche norme di procedura relative alla presentazione delle istanze di certificati e permessi urbanistici.”



LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA: APPLICABILITÀ DELLA VAS PER  I CRITERI/PRESCRIZIONI  FISSATI DAL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA APPROVAZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI SUL TERRITORIO PERIMETRATO
Secondo l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS, sono soggetti ad una valutazione ambientale sistematica i piani e i programmi che, da un lato, sono elaborati per determinati settori e, dall’altro, definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione futura dei progetti
Sul punto la Corte, riprendendo altre sentenze, afferma che la nozione di «piani e programmi» si riferisce a qualsiasi atto che fissi, definendo norme e procedure di controllo applicabili al settore interessato, un insieme significativo di criteri e di modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti idonei ad avere un impatto notevole sull’ambiente. In particolare la nozione di «insieme significativo di criteri e di modalità» dev’essere intesa in maniera qualitativa e non quantitativa.
Il regolamento urbanistico (sia quello impugnato nella sentenza in questione che in generale) contiene prescrizioni relative al riassetto di aree adiacenti agli immobili e altri spazi liberi, zone di passaggio, cortili e giardini, alle recinzioni, all’allacciamento degli edifici alle reti e alla fognatura, alla raccolta delle acque piovane e alle diverse caratteristiche delle costruzioni, in particolare il loro carattere convertibile e sostenibile, alcuni dei loro aspetti esteriori o ancora l’accesso dei veicoli al sito. Tali prescrizioni incidono inevitabilmente sull’ambiente. possono influire sull’illuminazione, i venti, il paesaggio urbano, la qualità dell’aria, la biodiversità, la gestione delle acque, la sostenibilità degli edifici e, più in generale, sulle emissioni nella zona interessata. Più in particolare  la sagoma e la struttura di edifici alti possono provocare effetti indesiderabili in termini di ombra e vento.



LA EVENTUALE APPLICAZIONE DELLA VIA SUI PROGETTI ATTUATIVI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO NON ESCLUDE LA NECESSARIA PREVENTIVA APPLICAZIONE DELLA VAS
Secondo la Corte di Giustizia la VAS essere effettuata il più presto possibile, affinché i suoi risultati possano ancora incidere su eventuali decisioni. È proprio in questa fase, infatti, che le diverse alternative possono essere analizzate e le scelte strategiche essere compiute.  Quindi si conferma come è proprio la VAS che definisce le alternative progettuali e soprattutto di sito mettendole a confronto mentre la VIA avviene in fase (o comunque in istruttoria) puntuale sulla compatibilità del progetto specifico con il sito specifico usciti proprio dalla procedura di VAS. In questo modo il piano o regolamento urbanistico diventano le tavole per le localizzazioni sostenibili.
Conclude sul punto la Corte di Giustizia: “la circostanza, rilevata dal giudice del rinvio, che le domande successive di autorizzazione urbanistica saranno sottoposte ad un procedimento di valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva VIA non può rimettere in discussione la necessità di procedere ad una valutazione ambientale di un piano o di un programma rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS, che definisce il quadro in cui tali progetti urbanistici saranno autorizzati in futuro, a meno che la valutazione dell’impatto di tale piano o programma sia già stata effettuata”.

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