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mercoledì 29 luglio 2026

OMS: un indicatore sulle emissioni inquinanti con parametri di salute pubblica

Nuovo Rapporto (QUI) della Organizzazione Mondiale della Sanità che afferma, in termini autorevoli ma soprattutto scientifici, la necessità di superare nel valutare gli impatti delle attività inquinanti non solo gli indicatori di qualità dell’aria basati sulla concentrazione degli inquinanti (AQI) ma integrarli con parametri strettamente sanitari (AQHI). 

Si tratta di una visione che viene sostenuta da tempo da parte della giurisprudenza migliore nazionale (QUI) in contrasto soprattutto con le modalità di valutare e autorizzare gli impianti e le attività inquinanti come pure di controllarle ex post.

Indiscutibile che il modello di costruzione di indici di qualità aria proposto dal Rapporto qui esaminato, rientri sicuramente nei compiti del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (QUI).

Se si vuole sintetizzare la necessità per cui OMS propone il passaggio agli indicatori AQHI si può riassumere in tre concetti:

1.Gli AQHI riflettono le prove scientifiche che dimostrano che nessuna soglia inferiore di esposizione è sicura a livello di popolazione.

2. La stragrande maggioranza di morbilità prematura (ad esempio, ricoveri ospedalieri) e della mortalità associate all'inquinamento atmosferico si verificano durante i periodi in cui l'AQI classificava la qualità dell'aria come molto buona o buona

3. gli effetti combinati di diversi inquinanti sulla mortalità e morbilità giornaliera superano costantemente gli effetti dei singoli inquinanti presi singolarmente.

 

Di seguito riporto una ricostruzione per stralci ragionati del Rapporto dell’OMS..

venerdì 23 maggio 2025

SNPA; Come monitorare gli odori coinvolgendo i cittadini

Con Delibera n° 268/25 (QUI) del Consiglio del Sistema Nazionale delle Arpa (SNPA) è stato revisionato il documento “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene”, approvato con Delibera n. 38/2018 (QUI) dal Consiglio SNPA.

La revisione apportata dalla Delibera 268/2025 deriva dalla approvazione del Decreto del Direttore generale della Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 28 giugno 2023 (QUI) che ha per oggetto gli indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del Decreto legislativo n. 152/2006, in materia di emissioni odorigene di impianti e attività.

L’articolo 272-bis per la prima volta prevede che in qualsiasi autorizzazione ambientale possano essere predisposte misure prescrittive specifiche sulle emissioni odorigene. Le linee guida definiscono le modalità per caratterizzare chimicamente la composizione e quindi l’origine e i fattori di rischio sanitario di dette emissioni.

Per una analisi del significato dell’articolo 272-bis vedi QUI.

Per una analisi del Decreto 28 giugno 2023 si veda QUI.

Come vedremo nel proseguo del presente post, particolarmente significativa e innovativa rispetto alla delibera del 2018 è la parte del documento SNPA che mette in risalto il ruolo dei percettori degli odori nel monitoraggio degli stessi.

mercoledì 22 gennaio 2025

Disciplina personale ispettivo ARPA: il ruolo delle segnalazioni dei cittadini

DPR 4 settembre 2024, n. 186 (QUI), di seguito DPR, che approva il Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA): del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente (vedi Legge 132/2016 QUI.

Il Dpr definisce le modalità di acquisizione del ruolo di ispettore e i principi e criteri generali per lo svolgimento della loro attività. 

Vediamo di seguito i contenuti generali del DPR, i criteri da rispettare nello svolgimento delle ispezioni da parte dei dipendenti delle Arpa ed infine le modalità con le quali i cittadini possono segnalare al SNPA e quindi alle singole Arpa potenziali illeciti ambientali ed il modo in cui le Arpa devono trattarle. 

mercoledì 21 agosto 2024

La nuova legge sui controlli pubblici verso la privatizzazione concertata anche per quelli ambientali

Il Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 QUI (di seguito DLGS) ha approvato la disciplina sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche intese come qualsiasi attività che consiste nella produzione e nell'offerta di beni e servizi sul mercato.

Il DLgs costituisce attuazione alla legge delega n° 118/2022 articolo 27 che analizzato in un post del mio blog (QUI).

Il DLGS sia applica alla attività di controllo di tutte le diverse articolazioni della Pubblica Amministrazione ai sensi della definizione di questa ex comma 2 articolo 1 DLgs 165/2001 (QUI), quindi riguarda anche gli enti e amministrazioni di controllo ambientale e salute pubblica.

Prima di analizzare puntualmente il nuovo DLgs riporto in sintesi le finalità e gli aspetti più significativi e critici anche se, come vedremo nel resto del post, la ratio di questa nuova normativa viene da lontano con provvedimenti che da tempo perseguono l’obiettivo quello di depotenziare il sistema dei controlli pubblici a favore della autocertificazione e concertazione con i privati. Non casualmente infatti non si prevedono nuovi finanziamenti per gli enti pubblici con funzioni di vigilanza. Con questo DLgs possiamo dire che il suddetto obiettivo ora venga sistematizzato!

martedì 13 agosto 2024

Abolizione abuso di ufficio la classe politica si fa lo sconto per rimuovere i limiti della P.A.

Come avevo anticipato in questo post del mio blog (QUI), con legge n° 114 del 9 agosto 2024 (QUI) è stato abrogato l’articolo 323 (QUI) del Codice Penale che puniva il reato di abuso di ufficio.

Si tratta di una abolizione che ha le seguenti criticità:

1. Rimuove le riforme già avvenute in passato (l’ultima nel 2020) che avevano già circoscritto il perimetro di applicazione di questo reato.

2. Non risolve i veri problemi che stanno alla base di chi ha voluto questa abrogazione, anzi ne favorisce il consolidamento creando un nuovo spazio di impunità.

3. È in contrasto palese con convenzione internazionali e la prossima direttiva anticorruzione a dimostrazione che questo reato è considerato nella sua fattispecie un indicatore decisivo per perseguire la corruzione nella pubblica amministrazione

4. Mette l’Italia in contraddizione con la maggior parte degli stati europei (a parte quelli con governi notoriamente meno trasparenti) che prevedono la punibilità di questo reato


Vediamo sinteticamente queste criticità

venerdì 12 maggio 2023

Tutela penale ambiente in arrivo nuova Direttiva della UE

È stata presentata una Proposta di Direttiva (QUI) che supererà, una volta pubblicata, la vecchia Direttiva 2008/99/CE (QUI) che ad oggi disciplinava la tutela penale dell’ambiente.

La proposta nasce da una analisi delle criticità emerse nella applicazione della Direttiva del 2008 soprattutto:

1. sulla insufficienza del quadro sanzionatorio in quanto troppo basse le pene anche in relazione alle persone giuridiche;

2. una inadeguata definizione di illecito penale e di vittima del reato ambientale;

3. nonché in termini di risorse e di formazione del personale giudiziario a livello di stati membri;

4. lacune nelle tipologie delle fattispecie penali da perseguire, in questo interessante nella proposta di Direttiva è la individuazione di reati anche in relazione alle violazioni, per esempio, della normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale e gli scarichi dalle navi;

5. le criticità da 1 a 3 hanno comportato un basso numeri di indagati e condannati per crimini ambientali nella UE;

6. mancanza di strategie nazionali globali per combattere la criminalità ambientale;

7. mancanza di coordinamento tra le attività di contrasto amministrative e penali e quelle sanzionatorie

 

Il sopra elencato punto 7 conferma quanto sostengo da tempo del legame tra inefficienza illegittimità e opacità nella gestione dei procedimenti amministrativi di valutazioni e autorizzazioni che produce spesso presupposto o addirittura rimozione/sanatoria di illegalità penali, il tutto connesso con una carenza dei controlli da parte degli enti preposti spesso limitati nelle loro azioni da appunto mancanza di risorse e professionalità oltre che una legislazione nazionale permissiva di cui il nostro Paese è un esempio concreto purtroppo.

Alcuni esempi recenti e non trattati nel mio blog:

1. Stravolgimento della indipendenza del sistema pubblico dei controlli ambientali: QUI e QUI.  

2. Confusione tra poteri autorizzativi e di controllo delle Arpa: QUI.

3. Scudo penale per gli inquinatori con la scusa degli interessi strategici nazionali sic! QUI.

 

Torniamo alla Proposta di Direttiva per illustrare di seguito come affronta tutte le 6 criticità sopra elencate ed altre più specifiche…

domenica 23 aprile 2023

Le Arpa possono autorizzare solo su parametri tecnici senza ponderazione di interessi

Questo post ricostruisce la principale giurisprudenza amministrativa e costituzionale sul rapporto tra le Arpa (Agenzie Regionali per la protezione dell'Ambiente) e le leggi regionali che riconoscono poteri di tipo autorizzatorio alle Agenzie, ma in cosa possono consistere questi poteri autorizzatori? Vediamo in sintesi la giurisprudenza analizzata nel post per poi analizzarla successivamente nel merito. 

Il Consiglio di Stato con sentenza n° 2149 del 12 Marzo 2021 (QUI) ha chiarito il ruolo delle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (Arpa) nelle Conferenze dei Servizi e soprattutto l’efficacia degli atti da questi enti espressi in tali sedi interne ai procedimenti di valutazione e autorizzazione a rilevanza ambientale. La sentenza fa riferimento ad un precedente pronunciamento della Corte Costituzionale n° 132 del 2017 che aveva dichiarato la incostituzionalità di una legge regionale che riconosceva poteri autorizzatori all’Arpa in materia di emissioni aeriformi da impianti industriali (articolo 269 del DLgs 152/2006 QUI) e termici.

Più recentemente il Consiglio di Stato (sentenza 1761/2022 QUI) è intervenuto in una controversia relativa al rilascio di un PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale ex articolo 27-bis DLgs 152/2006 QUI) relativo ad un progetto di demolizione e ricostruzione di fabbricati destinati all’allevamento avicolo, affermando invece la legittimità della legge della Regione Emilia Romagna che riconosce un potere autorizzatorio all'Arpae in materia di AIA in coerenza con gli indirizzi della sopra citata sentenza della Corte Costituzionale 132/2017.

Di seguito si analizzano queste tre sentenze e si accenna ad una sentenza della Corte Costituzionale sul rapporto tra le Arpa e le ASL ...  

martedì 6 settembre 2022

Legge sul mercato: i controlli concertati con le attività da controllare puniscono ambiente e salute pubblica

L’articolo 27 della legge 5 agosto 2022 n° 118 (QUI) delega al Governo la adozione di uno o più decreti legislativi volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche.

martedì 21 agosto 2018

La Corte Costituzionale sulla disciplina del rapporto Arpa – ASL nella tutela di salute e ambiente

La Corte Costituzionale con sentenza n°172 del 2018 ( vedi QUI) ha dichiarato la illegittimità costituzionale di una norma della Regione Sicilia che aveva qualificato la Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) quale ente del settore sanitario. La questione è ben più complessa della semplice distinzione istituzionale tra Arpa e sistema sanitario soprattutto se vista appunto dal campo delle modalità di autorizzazione, monitoraggio e controllo delle attività inquinanti e dell’impatto di queste sulla salute dei cittadini. In realtà occorre una integrazione tra ruolo delle Arpa e ASL come peraltro la normativa nazionale e regionale riconosce, normativa però spesso non rispettata soprattutto per la incapacità delle ASL di adempiere ai loro compiti in materia di prevenzione nella tutela della salute pubblica.

Nel post che segue esamino prima il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale e successivamente descrivo la normativa nazionale che riconosce la necessaria integrazione tra attività delle Arpa e delle ASL

domenica 19 agosto 2018

Come svolgere gli accertamenti sugli impianti assoggettati a VIA un Decreto

Da ora in poi i verbali di accertamento degli enti di controllo (Arpal in primo luogo) sul rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti che concludono i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
La norma di legge di riferimento per gli accertamenti è l’articolo 29 del DLgs 152/2006 che indica i procedimenti da avviare in caso di verifica di violazioni.

mercoledì 16 novembre 2016

Arpal: serve una profonda riforma non la demagogia giustizialista

Ieri sera in Consiglio Comunale a Spezia è stata presentata una mozione da parte di un consigliere PD con la quale si chiedeva sostanzialmente (al di dei soliti giri di parole politichesi) il commissariamento del dipartimento spezzino dell’Arpal. Una mozione demagogica volta solo a rimuovere le responsabilità di chi ha governato Enti Locali e Regione in tutti questi anni. 

giovedì 19 aprile 2012

Controlli ambientali: tra privatizzazioni e strumentalizzazioni politiche!

PREMESSA . IL SIGNIFICATO DI QUESTO POST
Non so se questo post avrà il grande successo di accessi che hanno avuto quelli sull’area ex IP, per certi versi sarebbe normale visto che questi trattavano di un problema specifico spezzino e questo è un blog prevalentemente locale; eppure quello che è successo sulla bonifica dell’area della ex raffineria nel Comune di Spezia e che ho ampiamente spiegato in questi post, si spiega molto meglio se gettiamo lo sguardo un poco più in alto in quello che sta succedendo a livello nazionale e regionale con l’assenso attivo dei due maggiori partiti PDL e PD che poi sono quelli che governano anche gran parte degli enti locali del nostro territorio ligure e spezzino (in questo caso soprattutto PD).