mercoledì 21 agosto 2024

La nuova legge sui controlli pubblici verso la privatizzazione concertata anche per quelli ambientali

Il Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 QUI (di seguito DLGS) ha approvato la disciplina sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche intese come qualsiasi attività che consiste nella produzione e nell'offerta di beni e servizi sul mercato.

Il DLgs costituisce attuazione alla legge delega n° 118/2022 articolo 27 che analizzato in un post del mio blog (QUI).

Il DLGS sia applica alla attività di controllo di tutte le diverse articolazioni della Pubblica Amministrazione ai sensi della definizione di questa ex comma 2 articolo 1 DLgs 165/2001 (QUI), quindi riguarda anche gli enti e amministrazioni di controllo ambientale e salute pubblica.

Prima di analizzare puntualmente il nuovo DLgs riporto in sintesi le finalità e gli aspetti più significativi e critici anche se, come vedremo nel resto del post, la ratio di questa nuova normativa viene da lontano con provvedimenti che da tempo perseguono l’obiettivo quello di depotenziare il sistema dei controlli pubblici a favore della autocertificazione e concertazione con i privati. Non casualmente infatti non si prevedono nuovi finanziamenti per gli enti pubblici con funzioni di vigilanza. Con questo DLgs possiamo dire che il suddetto obiettivo ora venga sistematizzato!


SINTESI DEGLI ASPETTI CRITICI DEL DLGS 103/2024

Scopo principale del nuovo DLgs è “snellire” il più possibile i controlli ambientali definiti “superflui” sulla base di una analisi che ogni amministrazione deve effettuare entro il 30 giugno 2025. Questa analisi finisce al Governo che sentite le associazioni imprenditoriali per definire (in base una analisi costi benefici sic!) i controlli da eliminare.

La programmazione dei controlli si baserà sulle norme tecniche UNI con certificazioni finale di enti accreditati nei cui organismi sono presenti le associazioni imprenditoriali. Se sulla base delle norme UNI risulta un rischio basso si riducono il numero e i tempi di controllo.

No a ispezioni diverse contemporaneamente sulla stessa azienda e/o impianto.

Principi del contraddittorio a fondamento dei controlli e prevviso alle aziende.

Introdotta procedura di sanatoria degli illeciti amministrativi anche quelli ambientali.

Irresponsabilità del titolare per errore di fatto senza colpa senza tener conto dei principi della giurisprudenza in materia.

Trasformazione dell’interpello ambientale in un procedimento aperto su rischiesta delle associazioni imprenditoriali, che ha la finalità di interpretare una norma sui controlli ambientali controversa. Insomma le norme vengono interpretate in contraddittorio con le associazioni degli imprenditori.

Formazione del personale degli di controllo pubblici finanziata dalle associazioni di impresa.

 

Di seguito si analizza in modo puntuale il nuovo DLGS con commenti miei in grassetto e corsivo alla fine del singolo capitolo,aggiungendo un capitolo finale dove si dimostra che esiste da anni una dibattito per produrre modelli dei controlli pubblici almeno in campio ambientale che lasciano al centro gli enti preposti per legge (Arpa ASL Ispra in primis) pur uscendo da una logica meramente venatoria della ricerca dei violatori delle norme ambientali.



ESCLUSIONI DEI CONTROLLI DALLA APPLICAZIONE DEL DLGS 103/2024

a) controlli in materia fiscale,

b) gli accertamenti e gli   accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia di cui al   decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159,

c) i controlli di polizia economico finanziaria,

d) i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale, ivi inclusi i controlli di cui alla Legge 9 luglio 1990, n. 185 (controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento-QUI) e al Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 (QUI).

 



CENSIMENTO DI SOVRAPPOSIZIONI E DUPLICAZIONI DI CONTROLLI (articolo 2)

Al fine di garantire una piena conoscenza degli obblighi ai quali i soggetti controllati sono tenuti e di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore (2 agosto 2024) del DLGS la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di seguito Dipartimento, elabora uno schema standardizzato per l'effettuazione del censimento dei controlli.

Entro centocinquanta giorni dalla data di adozione dello schema standardizzato, le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali il censimento dei controlli che ad esse   fanno capo previsti dalle disposizioni vigenti. 

 



RICOGNIZIONE DEI CONTROLLI DEGLI ULTIMI 3 ANNI (articolo 2)

Le amministrazioni effettuano, altresì, entro il 30 giugno 2025, una ricognizione dei controlli operati nell'ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati. Il rapporto sullo stato dei controlli, con evidenza percentuale dei casi in cui il controllo si è concluso con la constatazione di irregolarità, é trasmesso al Dipartimento ai fini della verifica della necessità di mantenimento o mutamento dei controlli.

N.B. la ricognizione può essere utile in generale ma far dipendere il mantenimento dei controlli solo dalla verifica delle irregolarità degli ultimi 3 anni appare alquanto superficiale. Mantenere i controlli o meno dovrebbe basarsi prima di tutto sugli interessi tutelati dai controlli tanto più di quelli di rango costituzionale come ambiente e salute pubblica.

 



VALUTAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI DUPLICAIZONI E RICOGNIZIONE DEI CONTROLLI (articolo 2)

All'esito dell'attività di analisi, valutazione e verifica di cui sopra il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le associazioni di categoria interessate, elabora, entro il 30 ottobre 2025, un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi e lo trasmette   alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del made in Italy, con eventuale segnalazione dei procedimenti di controllo che, anche alla luce di una valutazione costi benefici, possono essere eliminati, sospesi per un  determinato intervallo temporale, programmati con cadenza periodica, con esclusione di controlli  a campione, ovvero rafforzati. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette il predetto documento al Parlamento.


N.B. la segnalazione dei controlli da eliminare basata sulla analisi costi benefici appare dizione generica che lascia una discrezionalità eccessiva al Governo.

 


 

PUBBLICAZIONI OBBLIGHI DI CONTROLLO NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEI SITI DELLE P.A.

Viene modificato Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (QUI) introducendovi un nuovo articolo 23-bis che prevede: “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  nel  proprio  sito   istituzionale   nella   sottosezione «Controlli sulle attività economiche» della sezione «Amministrazione trasparente» l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che gli operatori  sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche per ottemperare alle disposizioni  normative, secondo uno schema standardizzato elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento della funzione pubblica indicando altresì quelli eliminati. 2. L'elenco di cui al comma precedente é aggiornato almeno a cadenza triennale”.


N.B. Sarebbe stato meglio rendere obbligatoria la pubblicazione dei verbali e dei campionamenti effettuati visto che ad oggi sono moltissime le PA soprattutto in campo ambientale che fanno resistenze a rendere pubblici i risultati dei controlli effettuati. Invece si chiede di pubblicare gli obblighi già previsti dalla legge e quelli eliminati a conferma che l’obiettivo della norma è quello di ridurre i controlli non quello di renderli più trasparenti ed efficienti.

 

 


PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SECONDO CERTIFICAZIONE DI RISCHIO BASSO (articolo 3)

In sostanza questo articolo prevede che per stabilire il numero e i tempi di controllo è istituito un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria per ambiti omogenei compreso quello della protezione ambientale e della salute pubblica.

Per definire il livello del rischio basso verranno emanate norme UNI con relativo report certificativo da produrre. Ovviamente e principalmente i parametri su cui dovranno basarsi dette norme UNI sono quelle se le imprese cono certificate secondo norme di accreditamento della UE ex Regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008 (QUI). Inoltre, occorrerà considerare l'esito dei   controlli subiti nei precedenti tre anni di attività e le dimensioni della attività economica.

Il Report certificativo é rilasciato da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto (ACCREDIA-QUI)  e  firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell'Associazione di cooperazione europea per l'accreditamento (EA).

Dopo il rilascio del Report certificativo l'organismo di certificazione sottopone il soggetto controllato ad audit periodici per verificare il mantenimento della conformità alla norma di riferimento. Se perdono le condizioni del basso rischio il report certificativo è revocato


N.B. sembra chiara la logica quella di trasformare i controlli da una logica venatoria di cacciare gli inquinatori (per rimanere al campo ambientale e della salute pubblica) ad una logica di autocertificazione, peraltro nelle mani dell’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) in cui sono rappresentate anche le imprese.

In sostanza la programmazione dei controlli (numero, intensità, qualità) finisce in una sorta di megaconcertazione con il mondo delle imprese.

Riguardo al parametro della dimensione economica per produrre le suddette norme UNI che valutino il rischio basso della attività controllata appare talmente generico da non avere alcun valore.

Anche riguardo a chi produce il Report certificativo qui non si vuole contestare le competenze dei professionisti di Accredia che gestiscono i report di certificazione ma la composizione dei promotori di Accredia tra cui tutte le organizzazioni imprenditoriali a conferma della logica di trasformazione dei controlli pubblici nella mega concertazione di cui ho già scritto sopra.

Anche la revoca del report certificativo e quindi il rientro in una programmazione dei controlli più rigida è comunque lasciato ai parametri che definiscono il basso rischio definiti dalle norme UNI suddette e audit vari.

In sintesi, la programmazione dei controlli pubblici non è più nelle mani di Arpa ASL Ispra ma sulla base del sistema concertativo sopra delineato. A conferma si veda il comma 3 articolo 5 del DLgs dove si afferma: “le amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio”, peccato che la gravità del rischio o meno come abbiamo visto viene misurata attraverso l’asettica procedura delle norme UNI.  Infatti, si afferma al comma 4 articolo 5 del DLGS “Nei confronti dei soggetti in possesso del Report di basso rischio di cui all'articolo 3, le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l'anno”!


 


FASCICOLO INFORMATICO DI IMPRESA E OBBLIGHI DI CONSULTAZIONE DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA I CONTROLLI (articolo 4)

Le amministrazioni preposte ai controlli prima di avviare le attività di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa gestito dalle CCIAA (vedi articolo 2 comma 2 lettera b) legge 29 dicembre 1993, n. 580-QUI).

Nel fascicolo l’Amministrazione preposta ai controlli inserisce i verbali di controllo.

Al fine di garantire elevati standard di affidabilità sistemica é previsto il potenziamento delle infrastrutture in uso alle amministrazioni coinvolte nell'attività di controllo. La Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (QUI), é sviluppata anche al fine di consentire agli operatori di acquisire certificati relativi a propri fatti, stati e qualità. L'interoperabilità del sistema è assicurata attraverso i servizi resi dalla medesima PDND.

Le amministrazioni non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già  disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso.


N.B. Il significato di questa disposizione lo troviamo all’articolo 5 del DLGS dove si afferma che occorre minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato. I controlli da strumento di vigilanza per verificare violazioni di legge ma anche comportamenti che possono produrre rischi per l’ambiente e la salute pubblica a prescindere dalla violazione di leggi e regolamenti, diventano uno strumento per creare meno difficoltà possibili a chi svolge l’attività economica.

 


 

LE LIMITAZIONI PREVENTIVE DEI CONTROLLI (articolo 6)

 

Meno controlli possibili

Non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta.

Quando, all'esito del controllo, l'amministrazione procedente accerta la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, il soggetto controllato é esonerato dai medesimi controlli nei successivi dieci mesi, salvi i casi di richieste dalla autorità giudiziaria, e nel rispetto delle disposizioni di attuazione del diritto dell'Unione europea.

Il periodo di esonero dai controlli è menzionato nel fascicolo informatico d'impresa.

 

Principio del contraddittorio.

Le amministrazioni improntano la propria attività al rispetto del principio del contraddittorio e adottano i provvedimenti di propria competenza, ivi incluse eventuali sanzioni, in modo proporzionale al livello di rischio (basso o alto come abbiamo visto), al pregiudizio arrecato, alle dimensioni del soggetto controllato e all'attività economica svolta.

 

Preavviso dei controlli

In attuazione del principio di trasparenza, salvo che ricorrano richieste della autorità giudiziaria o motivi di urgenza del controllo o esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi imprevisti o senza   preavviso, l'amministrazione fornisce in formato elettronico, almeno dieci giorni prima del previsto accesso presso i locali dell'attività economica, l'elenco della documentazione necessaria   alla verifica ispettiva.


N.B. Insomma, l’attività di controllo secondo la filosofia del DLGS deve produrre meno fastidi possibili e si fonda sul principio per cui occorre stabilire un rapporto paritario tra controllore e controllato. Il tutto con buona pace sul principio di diritto comunitario ma anche costituzionale di prevenzione e limitazione del rischio ambientale e alla salute pubblica.

 


 

SANATORIA ILLECITI AMMINISTRATIVI (articolo 6)

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali é prevista l'applicazione della   sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida.  

In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle   inosservanze sanate.

La procedura sanatoria suddetta non si applica nel caso violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.


N.B. Così come è scritta la norma, la procedura di estinzione dell’illecito amministrativo sembra applicarsi anche agli illeciti ambientali anche quelli, ad esempio per violazioni delle prescrizioni (comma 2 Art. 29-quaterdecies DLgs 152/2006) dell’AIA e mancate comunicazioni di modifiche non sostanziali (comma 6 Art. 29-quaterdecies DLgs 152/2006) altri casi simili.

 

 


IRRESPONSABILITÀ PER ERRORE DI FATTO SENZA COLPA (ARTICOLO 6)

Il comma 5 articolo 6 del DLGS prevede che in ogni caso il soggetto controllato non é responsabile   quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa.

N.B. La norma non è altro che una riproduzione di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 689/1981: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa” Occorre però considerare i paletti che la giurisprudenza ha posto alla applicazione di questa norma e quindi anche a quella nuova introdotta nel DLGS. Si veda ad esempio Cass. n. 6018/2019: in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell’autore dell’infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza.

 



DIFFORMITÀ INTERPRETATIVE DELLA NORMATIVA SUI CONTROLLI DECISA SULLA BASE DI PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI (articolo 7)

Quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza  ovvero gravi e ripetute difformità applicative nell'ambito del territorio nazionale, relative a obblighi e adempimenti che sono oggetto dei controlli, le associazioni nazionali di categoria di cui all'articolo 4  della legge 11 novembre 2011, n.180 (le associazioni di categoria rappresentate in almeno 5 CCIAA-QUI), possono interpellare l'amministrazione centrale o la regione competente, prospettando  una soluzione motivata.

N.B. L’Interpello in materia ambientale esiste già (ex art. 3 septies del D.lgs. 152/2006). Peccato però che i comuni cittadini (ad esempio singoli comitati associazioni, enti pubblici) devono limitarsi a domandare chiarimenti ma non possono proporre soluzioni tanto meno in una materia delicata come quella dei controlli ambientali. Invece le associazioni imprenditoriali hanno questo privilegio alla faccia del nuovo articolo 41 della Costituzione. Articolo 41 che al secondo comma prevede che la legge ordinaria determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ma anche ambientali. L’articolo 41 da quindi sostanza applicativa (da eseguirsi appunto con la legge ordinaria ma anche dalla amministrazione attiva) al nuovo dettato dell’articolo 9 della Costituzione (come modificato sempre dalla legge 1/2022) elevando al rango costituzionale princìpi già previsti dalle 12 norme ordinarie e affiancando altresì la salute all’ambiente per la stretta correlazione tra i due aspetti.


Inoltre, sempre l’articolo 7 del DLGS afferma in caso di mancato riscontro all'interpello entro termini ragionevoli e comunque entro il termine previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 2 (QUI) della legge 7 agosto 1990, n. 241, le associazioni imprenditoriali di categoria possono segnalare tale circostanza al Dipartimento che provvede nell'ambito delle proprie competenze.

N.B. siamo di fronte ad un'altra norma di favore per le imprese. Infatti, il riferimento all’articolo della legge 241/1990 riguarda la mancata conclusione dei procedimenti, ma l’interpello di cui tratta questo articolo 7 del DLGS è una semplice richiesta di chiarimento non una istanza per avviare un procedimento che deve concludersi con il rilascio o meno di una autorizzazione, nulla osta e comunque un atto amministrativo. Questo conferma la mia interpretazione precedente che è quella di dare una valenza formale all’interpello delle associazioni imprenditoriali che in realtà una istanza non è e non potrebbe esserla. Infatti, la norma che disciplina l’interpello ambientale ex articolo 3-septies DLgs 152/2006 afferma solo la necessità di una risposta entro 90 giorni termine meramente ordinatorio non certo perentorio. Ben altra cosa della citazione dell’articolo 2 della legge 241/1990 dove la mancata conclusione del procedimento comporta responsabilità del dirigente, esercizio di potere sostitutivo

  

N.B. Poi cercando di mettere una pezza a questo ennesimo regalo al mondo delle imprese l’articolo 7 del DLGS aggiunge che “Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha già fornito risposta a richieste corrispondenti a quella presentata mediante atti pubblicati nella sottosezione «Controlli sulle imprese» della sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale”. Comunque intanto, come già affermato in precedenza, lo strumento concertativo di far interpretare la legge a parti private viene introdotto poi sulla obiettiva incertezze i margini interpretativi restano molto ampi come risulta dalla lettera della legge.

 



FORMAZIONE PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI (articolo 8)

Il Dipartimento della funzione pubblica d'intesa con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentite le amministrazioni competenti, definisce un piano di formazione specifica del personale, da erogare, nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attraverso la Scuola nazionale dell'amministrazione e Formez PA, con particolare riferimento alle competenze in materia di digitalizzazione degli strumenti di programmazione e svolgimento dei controlli, di cooperazione con gli operatori economici, di coordinamento tra le amministrazioni e di criteri e metodi standardizzati per effettuare il censimento degli obblighi e degli adempimenti (come già analizzato in precedenza).

La Formazione suddetta può essere organizzata anche con Convenzioni tra le Amministrazioni preposte ai controlli con le università, le camere di commercio e le associazioni di categoria.


N.B. considerato che l’articolo 13 del DLGS prevede che “Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” possiamo affermare senza fare facile dietrologia che anche sulla formazione di un personale che è pubblico le associazioni imprenditoriali avranno un ruolo fondamentale nell’indirizzare i contenuti della formazione.

 

 

 

MIE CONCLUSIONI: IL NUOVO DLGS FA DIVENTARE SISTEMA UNA LOGICA GIÀ PRESENTE NELLA PRECEDENTE NORMATIVA IN MATERIA DI CONTROLLI AMBIENTALI E NON SOLO

Intanto per chi vuol far credere che quanto sopra sia parto del solo attuale governo si legga quanto era contenuto nell’articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5(QUI). Quella norma affermava molti dei principi che ora vengono attuati con il DLGS ma l’intenzione del legislatore era chiara già nel 2012.

Ma al di là di questo aspetto storico (il suddetto articolo 14 è stato abrogato dal DLGS) la filosofia del DLGS ora esaminato viene da lontano come ho già avuto modo di scrivere in questo post di 10 anni fa (QUI), ma più recentemente si veda:

1. legge 120/2020 che ha trasformato le prescrizioni vincolanti del provvedimento di VIA nelle più generiche linee guida

2. legge 108/2021 che ha trasformato la Verifica di Assoggettabilità a VIA in una concertazione tra Autorità Competente alla VIA e il proponente il progetto al fine di ottenere la esclusione della applicazione della VIA ordinaria

3. per rimanere in Liguria si veda la recente riforma dell’Arpal che non ha minimamente affrontato il tema del potenziamento e della autonomia (dalla politica) dei controlli pubblici ambientali e per la prevenzione nella tutela della salute pubblica (QUI)

 

In realtà senza scendere alla logica privatistica dei controlli ambientali affermata sia dalle norme precedenti sopra citate e ora l’attuale DLGS, un modello di concertazione sana tra controllo pubblici emerge nella normativa sulla disciplina dell’AIA sia dal dlgs 372/1999 poi ribadita dal DLgs 152/2006 (titolo III-bis)  ma anche dalle normativa sulle Valutazioni Ambientali (VIA e VAS lette in modo integrato.

Mi limito a riportare alcuni esempi

Per l’AIA la possibilità di imporre BAT (migliori tecnologie disponibili) e valori di emissioni non previste dalle norme vigenti, la possibilità di tenere conto di specificità geografiche ed ambientali prima di imporre limiti di emissioni e BAT più o meno stringenti, ancora lo strumento della norma di qualità ambientale che lega il rilascio dell’AIA alla specificità del sito in cui è o verrà collocato l’impianto, la possibilità di ridurre i controlli annuali nel caso di eco-certificazione Emas dell’impianto.

Si tratta di norme che lasciano un margine di contraddittorio anche alle imprese per ottenere condizioni di autorizzazione meno impegnative, però a differenza del DLGS esaminato la gestione delle istruttorie resta pienamente in mano alle autorità pubbliche preposte non a enti più o meno indipendenti (UNI, Accredia) e con ruoli rilevanti delle associazioni imprenditoriali. Si veda quanto affermato al comma 6 (NOTA 1) articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 nonché il comma 2 (NOTA 2) articolo 29-decies del DLgs 152/2006.

 

Invece un modello di sistema dei controlli ambientali che passasse dalla funzione venatoria del controllo alla funzione conoscitiva e preventiva del controllo ambientale poteva essere realizzato da anni con una lettura integrata delle seguenti norme ambientali:

1. Predisposizione della fase di monitoraggio della valutazione ambientale strategica.

2. Controllo periodico del rispetto della AIA nel quadro del piano di autocontrollo del gestore anche in caso di registrazione EMAS (articolo 2 lettera c) Raccomandazione 2001/331- QUI) . Visite in sito ex Raccommandazione 2001/331/CE.

3. Piano di monitoraggio integrato Impianti IPPC ( già previsto dal vecchio articolo 10 DLgs 372/1999 ora abrogato). Piani di ispezioni ambientali ex Raccomandazione 2001/331/CE e documenti BREF e IMPEL (del 1999 sulle ispezioni ambientali). Programma di monitoraggio per tenere sotto controllo l’insieme degli impianti IPPC e/o impianti soggetti ad autorizzazione ambientale anche al fine di definire informazioni ulteriori azioni normative e amministrative:

3.1. Pianificazione controlli per ecosistemi o sistemi ambientali integrati

3.2. Bilanci Ambientali di area

3.3. Reporting di stato dell’ambiente

 

L’obiettivo è quello di realizzare procedure integrate (tramite guide tecniche e istruzioni operative) in cui:

1. il gestore, che introduce sistemi di gestione certificati/registrati, semplifica l’iter documentale tecnico amministrativo da depositare;

2. dall’altro l’Ente Locale razionalizza l’iter autorizzativo (autorizzazione integrata);

3. l’Agenzia per l’Ambiente si esprime tramite una valutazione preliminare integrata intesa come pianificazione dei controlli.

 



[NOTA 1] L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata nonché, quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

[NOTA 2] 2. A far data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa.


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