La recente sentenza del Consiglio di Stato n° 5889 del 7 luglio c.a. (QUI) che ha bocciato l’appello della associazione Italia Nostra e del CAI contro il progetto impianto eolico denominato “Monte Giogo di Villore” è stata salutata da un certo associazionismo ambientalista (in primis Legambiente) come un successo dell’ambiente e della transizione ecologica. Niente di più sbagliato. Come dimostrerò nel seguito del post questa sentenza con la scusa della transizione ecologica e del “favor legis” per le fonti rinnovabili afferma principi in chiaro contrasto con la recente riforma della Costituzione ma soprattutto una logica derogatoria delle norme ambientali.
La ratio della sentenza, al di la del caso specifico afferma
una visione nel modo di condurre le procedura autorizzatorie e valutative
ambientali che sta trasformando la VIA (per tutti i progetti della transizione
ecologica quindi non solo per le rinnovabili) in una sorta di procedure
finalizzata comunque ad approvare progetti che devono essere realizzati a
prescindere dagli impatti, dalle specificità dei siti, dalle procedure a rilevanza
ambientale più rigorose anche in deroga alla recente introduzione dell’ambiente
nella nostra Costituzione.
A questo occorre aggiungere che questa sentenza in modo
indecente condanna al pagamento di ingenti spese legali le due associazioni
appellanti. Le associazioni che difendono questa sentenza sul punto dimenticano
che questa logica di condannare alle spese associazioni e comitati viola la
normativa europea nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia (QUI)
e soprattutto il diritto dei cittadini di difendere i loro territori.
Purtroppo questa logica ormai pervade pienamente le
associazioni come Legambiente come ho già spiegato QUI
e QUI.
Una logica che non capisce o fa finta di non capire che derogare ai principi
costituzionali in materia ambientale e alle norme ambientali è sempre
inaccettabile a prescindere dalla tipologia di impianti. Non si difende
l’ambiente contro le leggi ambientali su paesaggio, biodiversità, Valutazioni
di Impatto Ambientale, pianificazione della localizzazione degli impianti.
Nel post che segue metterò a confronto le parti più
generali della sentenza del Consiglio di Stato del caso sopra ricordato, vale a
dire le parti che possono riguardare anche altre situazioni di contrasto a
progetti a rilevante impatto ambientale sui territori e non solo per le rinnovabili!
In particolare, nella tabella che segue nella parte sinistra
riporto ampi stralci della sentenza e nella parte destra il commento mio e
degli appellanti.
STRALCI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO SUL BILANCIAMENTO
DEGLI INTERESSI ALL’INTERNO DEL PROCEDIMENTO DI VIA |
CRITICHE ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO |
“La
prevalenza di questo interesse (la prevalenza dell’interesse
all’espansione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
ndr) è poi cristallizzato nell’ambito della deliberazione del 1° settembre
2022, rimasta inoppugnata, con il quale il Consiglio dei ministri ha respinto
l’opposizione proposta dal Ministero della cultura e ha (ulteriormente)
rimarcato l’assoluta centralità degli interessi di politica energetica
stabiliti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 (PNIEC),
mettendo espressamente in rilievo la preponderanza dell’interesse
costituzionale alla “libertà di iniziativa economica privata”
in quanto preordinato “all’utilità sociale” e dell’interesse
euro-unitario alla “massima diffusione di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili” rispetto all’interesse “alla tutela
paesaggistico-ambientale di cui all’art. 9 della Costituzione”. |
Consiglio di Stato Sez. IV n. 646 del 28 gennaio 2025 in questa sentenza emessa pochi mesi prima di quella in esame sul bilanciamento degli interessi si affermano principi ben diversi: “In tema di protezione dell’ambiente e autorizzazioni in materia ambientale, la valutazione di impatto ambientale si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socioeconomica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero. La sua funzione è preordinata alla salvaguardia dell’habitat nel quale l’uomo vive, che assurge a valore primario ed assoluto, in quanto espressivo della personalità umana attribuendo ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale, di derivazione comunitaria”. |
La Corte
Costituzionale con la sentenza 85 del 2013 ha affermato che tutti i
diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di
integrazione reciproca e non è possibile individuare uno di essi che abbia la
prevalenza assoluta sugli altri, e premesso altresì che la tutela deve essere
sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in
potenziale conflitto tra loro, giacché se così non fosse, si verificherebbe
l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe
"tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche
costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro
insieme, espressione della dignità della persona. Nella vicenda
esaminata in quella sentenza il bene di rilievo costituzionale da
contemperare con la tutela dell’ambiente era il diritto all’esercizio di
un’attività di impresa cui era connesso il diritto al lavoro dei
dipendenti. |
Il Consiglio
di Stato interpreta a suo uso e consumo la sentenza della Corte
costituzionale citata arrivando a mettere l’interesse imprenditoriale al di
sopra di tutti gli altri in gioco nella vicenda. Tutto questo
è chiaramente in contrasto con quanto affermato nel nuovo articolo 41 della
Costituzione recente riformato da leggere in modo coordinato con il nuovo
articolo 9. All’articolo 41 della Costituzione la legge n° 1 del 11 febbraio 2022 ha introdotto una modifica rilevante per cui la iniziativa economica privata pur restando libera non deve arrecare danno, non solo alla utilità sociale ma anche a salute e ambiente Inoltre, al
secondo comma dell’articolo 41 della Costituzione, la legge del 2022 ha
previsto che la legge ordinaria determina i programmi e i controlli opportuni
perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali ma anche ambientali. L’articolo 41
da quindi sostanza applicativa (da eseguirsi appunto con la legge ordinaria
ma anche dalla amministrazione attiva) al nuovo dettato dell’articolo 9 della
Costituzione (come modificato sempre dalla legge 1/2022) elevando al rango
costituzionale princìpi già previsti dalle 12 norme ordinarie e affiancando
altresì la salute all’ambiente per la stretta correlazione tra i due aspetti. La
giurisprudenza costituzionale precedente a questa riforma afferma che la
qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute
significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri
interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano
posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. La giurisprudenza
costituzionale, nel quadro delle norme costituzionali vigenti, evidenziava
quindi un 'punto di equilibrio', dinamico e non prefissato in anticipo, che
deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal
giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità
e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo
essenziale. Con la
riforma costituzionale sopra riportata si può sostenere: “a
proposito dell’art. 41, la lettura complessiva delle modifiche apportate
alla Costituzione porta a ritenere che esse, in sostanza, hanno anche
introdotto il cd. principio dello “sviluppo sostenibile”, oggi tanto di moda
(pare che ormai sia tutto “sostenibile”), chiarendo opportunamente che,
poiché l’attività economica deve essere indirizzata e coordinata dalla legge
“a fini sociali e ambientali” (e cioè, ex art. 9 novellato, tenendo conto
anche dell’interesse delle future generazioni), la “sostenibilità” deve
essere valutata e perseguita con riferimento alla tutela dell’ambiente e
della collettività nel suo complesso e con un occhio al futuro, e non, come
spesso si intende, alle esigenze dell’economia e del profitto immediato”
(L’inserimento dell’ambiente in Costituzione non è né inutile né pericoloso
di Gianfranco AMENDOLA pubblicato su giustiziainsieme,it. ). |
QUESTIONE DEI PRESUNTI MANCATI ACCERTAMENTI DA PARTE DEGLI
APPELLANTI ALLE CONCLUSIONI DELLA VIA INTERNA AL PAUR
STRALCIO
SENTENZA CONSIGLIO DI STATO |
CRITICHE ALLA
SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO |
“28.2. In
materia di V.i.a., il sindacato sulla motivazione delle valutazioni
discrezionali: i. deve
essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non
pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti; ii. non
può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non
condivisibilità della valutazione stessa; iii. deve
tenere distinti i profili meramente accertativi da quelli valutativi (a più
alto tasso di opinabilità) rimessi all’organo amministrativo, potendo
esercitare più penetranti controlli, anche mediante c.t.u. o verificazione,
solo avuto riguardo ai primi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 2021 n.
3112 e ivi ulteriore giurisprudenza” |
Questa conclusione della sentenza è assolutamente apodittica
visto che come dimostrano gli atti processuali (VEDI PARTE II DI QUESTO POST), gli
accertamenti e le verifiche sono state prodotte dagli appellanti. Semmai è la
procedura che ha prodotto il PAUR (Provvedimento autorizzatorio unico regionale)
a non avere tenuto conto di molti accertamenti e verifiche per esempio: 1.parere negativo della Soprintendenza 2. parere negativo dell’Ente Parco Foreste Casentinesi 3. questioni sollevate dai vigili del fuoco Senza considerare le memorie tecniche allegate in relazione alla questione del rischio idrogeologico alla tutela della fauna protetta. In realtà anche questo ultimo passaggio conclusivo
della sentenza dimostra che il collegio è stato influenzato dalla sua tesi
iniziale, come si è già dimostrato, quella di valutare il progetto secondo la
priorità di promozione delle fonti rinnovabili e non secondo il rapporto tra
questo e la specificità ambientale economica e sociale del sito come dovrebbe
essere in una corretta procedura di VIA interna al procedimento di Paur. |
PARTE II: LE QUESTIONI DI MERITO TRATTATE NELLA
SENTENZA DEL CONSIGLIO NEL CASO DELL’EOLICO MONTE GIOGO VILLORE
QUESTIONE IDROGEOLOGICA
STRALCI SENTENZE CONSIGLIO DI STATO |
CONTENUTI DELL’APPELLO DI ITALIA NOSTRA |
“Conseguentemente, la previsione delle prescrizioni
nell’ambito del parere reso dall’autorità di Bacino non implica alcuna lacuna
dello studio di impatto ambientale e alcuna conseguente illegittimità del
P.a.u.r. per i profili attinenti alla contestuale V.i.a.. Va puntualizzato che, nel caso di specie, dalla
censura effettivamente formulata non emerge, peraltro, che le prescrizioni
abbiano ad oggetto quegli “aspetti qualificanti del progetto, [che,
secondo quanto enunciato da un precedente di questo Consiglio] devono
essere verificate in sede di VIA, e non già in sede di verifica di
ottemperanza alle prescrizioni.”, con conseguente illegittimità del
provvedimento (cfr., in merito, Cons. Stato, sez. IV, 13 febbraio 2020 n.
1164). |
Nel parere dell’autorità di Bacino si legge: “Tutto
ciò premesso, per quanto di competenza di questa Autorità, per i tratti
interferenti con le aree PF3 e PF4 del PAI si esprime parere positivo
all’intervento a condizione che, nelle successive fasi progettuali sia dato
seguito alle seguenti prescrizioni: - sia revisionata la relazione geologica integrando
il paragrafo dedicato all’analisi delle condizioni di saturazione del pendio
nei tratti interferenti con le aree PF3 e PF4 secondo quanto indicato sopra,
in particolare le osservazioni di campagna sullo stato di saturazione
dovranno essere riferite alle condizioni pluviometriche del periodo,
evidenziando se queste rappresentano una condizione limite per la stabilità,
dovrà inoltre essere riferito quali caratteristiche del modello geologico del
sottosuolo permettono di escludere l’instaurarsi di un regime di pressioni
neutre con effetti sulla stabilità; - per le condizioni allo stato di progetto più
gravose (valori di coefficienti di sicurezza vicini ai limiti di legge) siano
ripetute le verifiche di stabilità secondo il criterio dell’equilibrio limite
applicando metodi rigorosi e superfici generiche non circolari”. |
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QUESTIONE MANCATO RISPETTO PTCP E INCIDENZA
STRALCI SENTENZA CONSIGLIO DI SITATO |
CONTENUTI APPELLO ITALIA NOSTRA |
“Il motivo risulta inammissibile per difetto di
chiarezza e specificità nella parte in cui parrebbe dedurre senza la
necessaria chiarezza e specificità la violazione del Piano territoriale di
coordinamento provinciale (per brevità, PTCP), facendo riferimento, in
maniera del tutto generica e senza dedurne il rilievo, agli “ambiti di
reperimento” e non correlando questa doglianza con quella precedente
chiaramente preordinata a censurare la legittimità della Valutazione
d’incidenza integrata alla Valutazione d’impatto ambientale ed espresse con
il P.A.U.R.” |
Ha pertanto evidenti impatti su SIR e reti ecologiche
in relazione sia alle direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE, sia alla delibera
n. 11/2010 del Consiglio direttivo del parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, espressamente contraria alla presenza nell’area dei parchi
eolici, sia al parere-contributo negativo dello stesso ente per la incidenza
ambientale del progetto. Forse il collegio che ha prodotto la sentenza ora
analizzata criticamente avrebbe fatto bene prendere in considerazione quanto
affermato da altro collegio (evidentemente) nella sentenza CdS n° 4831 del 3
giugno 2025). “Va preliminarmente precisato che, allo stato della
normativa, le torri eoliche vanno riguardate come potenziali elementi
detrattori del paesaggio, in quanto si tratta in sintesi estrema di impianti
industriali” |
CRITERI DI LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI
STRALCI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO |
CONTENUTI APPELLO ITALIA NOSTRA |
“16.2. Come emerge dal tenore testuale della censura
formulata i criteri invocati non costituiscono veri e propri obblighi di
localizzazione a carico dell’istante oppure divieti localizzativi, ma meri
elementi per la valutazione positiva del progetto, che, in tesi, ben può
essere giustificata anche da altre valutazioni di opportunità compiute
dall’amministrazione competente. La circostanza che la Regione non ne avrebbe tenuto
conto di tali criteri preferenziali (per giustificare, però, in altro modo
l’opportunità di realizzare l’opera) non configura, dunque, di per sé, un
profilo di illegittimità del complessivo giudizio favorevole di compatibilità
ambientale, diversamente da quanto opinato dalle appellanti.” |
Quanto sopra esposto in termini di profili di
illegittimità del procedimento che ha portato al rilascio del PAUR ora
impugnato risulta rafforzato dalla interpretazione che la Corte
costituzionale ha dato agli impianti come quello in oggetto in rapporto ai
criteri di localizzazione definiti dalle linee guida nazionali e regionali
volte alla individuazione delle aree non idonee. Infatti (come confermato
dalla sentenza del Consiglio di Stato 2464/2002) il principio di derivazione comunitaria
della massima diffusione degli impianti di energia da fonte rinnovabile può
trovare eccezione in presenza di esigenze di tutela della salute,
paesaggistico-ambientale e dell’assetto urbanistico del territorio (Corte
Costituzionale sentenze n. 13 del 2014 e n. 224 del 2012), ma la compresenza
dei diversi interessi coinvolti, tutti costituzionalmente rilevanti, ha come
luogo elettivo di composizione il procedimento amministrativo, come previsto
al paragrafo 17.1 delle linee guida, approvate con d.m. 10 settembre 2010, ai
sensi del comma 10 del citato articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, poiché
è nella sede procedimentale che può e deve avvenire la valutazione sincronica
degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia
con l’interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora con
ulteriori interessi di cui sono titolari i singoli cittadini e le comunità (
Corte Costituzionale sentenza n. 69 del 2018). Risulta da quanto esposto in precedenza che questa
valutazione sincronica di tutti gli interessi pubblici coinvolti non hanno
avuto lo stesso livello di tutela penalizzando quelli strettamente ambientali
naturalisti e paesaggistici, come risulta anche dagli altri vizi rilevati, e
interpretando in modo solo favorevole al progetto i criteri di localizzazione
soprattutto sulle aree potenzialmente non idonee del Decreto Ministeriale del
2010 e relativi allegati |
QUESTIONE IMPATTO CUMULATIVO METANODOTTO E RISCHIO
INCIDENTALE
STRALCI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO |
CONTENUTI APPELLO ITALIA NOSTRA |
“le appellanti allegano la presenza del “metanodotto
SNAM” senza descrivere le caratteristiche salienti di tale opera, senza
individuarne la precisa collocazione e senza prendere in considerazione e
descrivere le ragioni per le quali essa produca il dedotto “cumulo” con il
progetto della società appellata.” |
Premesso che in termini logici la contestazione del
Consiglio di Stato fa sorridere visto che i rischi legati ad un metanodotto
sono noti senza bisogno di rappresentarli. Ma al di questo aspetto vediamo cosa scrivevamo nel
nostro appello: |
QUESTIONE MANCATA AUTORIZZAZIONE SISMICA
STRALCIO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO |
CONTENUTI APPELLO ITALIA NOSTRA |
“Dalla disamina della disposizione si evince che il
P.A.U.R. può non ricomprendere quei titoli abilitativi per i quali è
richiesto un livello di progettazione esecutivo, come nel caso
dell’autorizzazione sismica” |
occorre ricordare come per la sismica è necessario l'esecutivo per cui Il progetto presentato ai fini dell’acquisizione del PAUR deve avere un livello di dettaglio sufficiente per l’adozione di tutti gli atti richiesti per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, che confluiscono nel PAUR stesso. All’Allegato 4 del D.M. 10/09/2010 al paragrafo 5.1 si legge che il progetto statico, deve presentare prima del rilascio finale dell'autorizzazione, dovrà includere le caratteristiche costruttive delle fondazioni in cemento armato degli aerogeneratori e le caratteristiche geotecniche del terreno secondo la relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. n. 554/1999. Il COMMA 7-BIS ART. 27-BIS DLGS 152/2006: “qualora
in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli
abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la
messa in esercizio dell’impianto o l’avvio dell’attività necessiti di
verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell’opera
stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da
verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per
il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza
possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il
rilascio del titolo definitivo” È indiscutibile che essendo l’intervento considerato rilevante ai sensi del DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30 aprile 2020 nonché del già citato articolo 94-bis Testo unico edilizia e confermato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 663/2019 quanto affermato al comma 7bis dell’articolo 27bis sopra citato deve essere interpretato secondo la norma speciale dell’allegato 4 al DM 10/9/2010 che richiedono una versione del progetto approfondita al fine di escludere rischi sulla staticità dell’impianto oggetto del procedimento. Peraltro, lo stesso comma 7-bis richiede motivazioni particolari per modificare le conclusioni della conferenza dei servizi il che conferma come sia fondamentale, al fine di dare certezza tecnica e giuridica al contenuto della autorizzazione sismica, che sia svolta una valutazione completa sulla staticità del progetto prima della autorizzazione finale costituita dal PAUR. Tutto questo da un punto di vista istruttorio non fa
altro che avvalorare quanto previsto dal citato punto 11 dell’allegato al DM
10/9/2010 che richiede anche il nulla sosta sismico tra le autorizzazioni
necessarie al rilascio della autorizzazione unica per gli impianti da fonti
rinnovabili a sua volta parte integrante del PAUR, quindi anche la relativa
istruttoria tecnica (come sopra evidenziata) presupposto del rilascio della
autorizzazione sismica deve essere interna al procedimento di PAUR e non successiva
al rilascio del provvedimento finale che assorba anche l’autorizzazione unica
al progetto in questione. |
QUESTIONE INAMMISSIBILITÀ DEL VIZIO SULLA INCOMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO
STRALCIO SENTENZA CONSIGLIO DI STATO |
CONTENUTI APPELLO ITALIA NOSTRA |
“20.3. Inoltre, come rilevato ai §§. 10 e seguenti,
i profili relativi all’interesse paesaggistico hanno costituito oggetto di
una valutazione da parte del Consiglio dei Ministri e la decisione di
conferma che è scaturita da quella valutazione non è stata impugnata nel
presente giudizio, sicché ogni censura che coinvolge l’asserita illegittima
valutazione dell’interesse paesaggistico risulta nel presente processo
inammissibile.” |
Intanto proprio la sentenza del Consiglio di Stato in modo contraddittorio ha annullato la decisione del Tar sulla inammissibilità del ricorso di Italia Nostra per non avere impugnato le conclusioni del Consiglio dei Ministri sulla opposizione della Soprintendenza competente. Quindi non si capisce il senso della inammissibilità del vizio sollevato dagli appellanti. Ma c’è di più perché il vizio sollevato dai ricorrenti
contestava principalmente quanto affermato dal Comune di Vicchio “si
ritiene che le prescrizioni siano superate dagli aggiornamenti progettuali e
dalle prescrizioni conclusive del procedimento di VIA; pertanto, per
quanto di competenza si propone il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica
nell’ambito del procedimento di PAUR in oggetto.” La VIA non può però assorbire il mancato parere
vincolante negativo della Soprintendenza che a sua volta non permette il
rilascio della autorizzazione paesaggistica. Questo aspetto viene
clamorosamente rimosso dalla sentenza del consiglio di stato, rimuovendo
anche quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza 198/2018) il PAUR
non sostituisce infatti i diversi provvedimenti emessi all’esito dei
procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che
possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella
determinazione che conclude la conferenza di servizi (comma 7, del nuovo art.
27-bis cod. ambiente, introdotto dall’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del
2017). |
QUESTIONE VALUTAZIONE INCIDENZA DELLA EMILIA ROMAGNA
RELATIVA AL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
STRALCI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO |
CONTENUTI APPELLO ITALIA NOSTRA |
“Nel caso di specie, la censura in esame è diretta a
censurare un atto della Regione Emilia-Romagna relativo alla valutazione di
incidenza, che però non risulta essere stata intimata quale parte nel
presente giudizio.” |
Qui siamo ad una delle rimozioni più gravi in quanto
non era la Regione Emilia-Romagna a doversi pronunciare sulla valutazione di
incidenza ma l’ente che gestisce il sito Habitat come previsto dalla legge
regionale emiliana n° 4 del 2021 che all’articolo 25 prevede quanto segue: “1
La gestione dei Siti della Rete Natura 2000 ricompresi anche solo
parzialmente in 46 una
o più aree protette è di competenza degli Enti gestori di tali aree, ognuno
per il territorio di propria competenza.
Non solo ma come ammette lo studio di impatto
ambientale presentato dalla ditta proponente il progetto in questione (pagina
94) risulta che: “Nel territorio incluso nell’area d’indagine (raggio di
10 km attorno a ciascun
aerogeneratore) risulta ad oggi istituito il Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (istituito con DPR del 12 Luglio
1993), a una distanza di circa 2,8 km dall’aerogeneratore più vicino”. Come risulta dal verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi
relativamente ai siti Habitat nel territorio della Regione Emilia Romagna,
con nota del 4 febbraio 2021 del Servizio VIA e Promozione Sostenibilità
della Regione è stato espresso giudizio positivo di valutazione di incidenza
senza un provvedimento espresso e motivato ma limitandosi ad una sintetica
affermazione e precisamente: “In riferimento all’istanza in oggetto, per
quanto di competenza, in relazione alla distanza dei siti di Natura 2000
regionali interessati indirettamente dal progetto (ZSC-ZPS IT4080002 Acquacheta”
distante 5.7 km e ZSC-ZPS IT4080003 “Monte Gemelli, Monte Guffone” distante
oltre 7 km), riteniamo che il progetto non abbia incidenza negativa
significativa sui siti di Rete Natura 2000 ricompresi nel territorio
regionale.” In questo
modo si è determinata un evidente contrasto con il documento “Contributo per
la procedura di Valutazione d’Incidenza” (Prot. 08/05/2020.0346734. E in
entrata della Regione Emilia-Romagna) che l’Ente Parco Foreste Casentinesi
aveva avuto cura di allegare al proprio parere negativo in quanto il progetto
in questione ha una potenziale incidenza negativa. Le linee guida nazionali per la Valutazione di
Incidenza (VInCA) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2019 a
pagina 50 relativamente alla espressione del parere motivato da parte delle
Autorità delegate alla VIncA dispongano che “I procedimenti di Screening e
di Valutazione di Incidenza Appropriata si devono concludere con
l’espressione di un parere motivato da parte dell’Autorità competente per la
VIncA. Prima dell’espressione di detto parere, l’Autorità VIncA acquisisce il
“sentito” dell’Ente Gestore del Sito Natura 2000, se non coincidente con la
stessa o degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti
interessati. Quanto espresso dagli Enti Gestori deve essere tenuto in
considerazione nella redazione del parere finale. Il parere motivato deve
dare evidenza in modo chiaro ed univoco delle valutazioni effettuate e delle
conclusioni raggiunte.” Sulla competenza dell’Ente Gestore del sito (il parco
nazionale delle foreste casentinesi) la sentenza cita la norma nazionale per
cui l’ente parco avrebbe solo potere di rilasciare un parere. Ma la legge
regionale della Emilia-Romagna invece come abbiamo visto afferma ben altro.
Qui si ricorda che in materia ambientale la competenza statale non inficia la
possibilità delle regioni di ripartire le competenze interne nel rilasciare
pareri autorizzazioni e nulla osta nei procedimenti a rilevanza ambientale. Le
Regioni non possono invece produrre norme che riducano la tutela del bene
ambientale protetto dalla legge nazionale. Ma al di là di questo nel caso specifico siamo di
fronte non solo ad una rivendicazione del potere esclusivo della Regione
rispetto a quello dell’Ente Parco ma ad una clamorosa rimozione del
pronunciamento negativo sulla valutazione di incidenza da parte del Parco
gestore del sito protetto dalla normativa sulla biodiversità. Ovvio che
questo avvenga da parte del Consiglio di Stato perché sarebbe stato costretto
ad accogliere il vizio sollevato dai ricorrenti in appello e annullare il
PAUR. |
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