mercoledì 1 maggio 2024

Il nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche: antenne sempre più libere

Il Dlgs 48/2024 (QUI) modifica ulteriormente il Codice delle Comunicazione elettroniche (DLgs 259/2003 di seguito Codice)su varie parti, Qui tratterò solo le modifiche relative alle procedure di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica (leggi alla voce antenne telefonia mobile nelle loro varie versioni tecnologiche comprese quelle di ultima generazione: 4G e 5G).

Le modifiche si vanno ad aggiungere a quelle precedenti (QUI) per non parlare della introduzione dei nuovi limiti di emissione di campi elettromagnetici delle antenne di telefonia mobile introdotte di recente (QUI) ed ormai in vigore, dal 29 aprile, in attesa del decreto ministeriale previsto. Il tutto nonostante studi scientifici autorevoli dimostrino che la soglia di rischio dei campi elettromagnetici non è per niente certa: QUI.

Di seguito una sintesi delle principali modifiche introdotte al Codice dal nuovo DLgs per poi approfondirle nella seconda parte del commento


SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITA' DEL NUOVO DLGS AL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE 

1.Si introduce una modifica volta a ridurre il potere di pianificazione dei Comuni riducendo la collocazione delle antenne di telefonia mobile ed altri impianti assimilabili ad una questione puntuale e non di aree che possa contenere situazioni di sensibilità (scuole, ospedali, parchi, situazioni specifiche di problematiche sanitarie anche individuali). Ma come vedremo questa nuova norma contrasta con un’altra legge tutt’ora in vigore che afferma esattamente il contrario, il tutto volto a creare una incertezza del diritto considerate le contraddizioni tra le varie norme succedutesi e descritte sopra che non potrà che depotenziare di fatto (se non di diritto) gli intenti pianificatori dei Comuni.

2. Si afferma stupidamente che le autorizzazioni alle antenne deve verificare la compatibilità urbanistica ed edilizia delle opere per realizzare le relative infrastrutture. Peccato che tali opere sono considerate, da tempo dalla legge, opere di urbanizzazione primaria. Inoltre, il procedimento di autorizzazione unica delle antenne assorbe anche gli atti edilizi come confermato da numerose sentenze del Consiglio di Stato.

3. Per chiudere il discorso sulla edilizia il nuovo DLgs introduce una norma nel Codice che esclude anche la autorizzazione inizio lavori (ai sensi del testo unico edilizia) alle microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.

4. Sulla applicazione dei nuovi limiti di emissione dei campi elettromagnetici, entrati in vigore dal 29 aprile, in attesa del decreto si applicheranno norme tecniche UNI ma la cosa ulteriormente grave è che i limiti nuovi potranno essere applicati anche agli impianti esistenti con semplice comunicazione all'amministrazione comunale e all'organismo competente a effettuare i controlli (Arpa).

5. Silenzio assenso se la Conferenza dei servizi (per le infrastrutture che la prevedono) se entro 60 giorni non si conclude con una decisione fatto salvo il dissenso espresso da autorità con competenze in materia ambientale e paesaggistica.

6. Si conferma la sola segnalazione certificata di inizio attività per gli impianti 4G, da trasmettere all’ente locale e all’Arpa tramite il portale telematico. Salvo che non ci siano vincoli paesaggistici e ambientali perà fino al 2026 le norme paesaggistiche per questi impianti sono sospese salvo che le altezze degli stessi superino gli 1.5 metri oppure prevedano aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati. Comunque, per gli impianti mobile nessuna autorizzazione paesaggistica.

7. Per le opere di scavo e occupazioni di suolo pubblico la Conferenza dei servizi deve chiudersi in 60 giorni (prima erano 90) e se entro 30 giorni dalla richiesta non viene convocata scatta il silenzio assenso.

8. Viene introdotto espressamente la norma nel Codice che prevede la inefficacia di un provvedimento di diniego alla installazione della antenna fuori dai termini di legge del procedimento

9. Per gli interventi 5G in terreni vincolati da usi civici non serve la autorizzazione paesaggistica e neppure la autorizzazione ministeriale per la modifica degli stessi.

 

 

 

ATTACCO AL POTERE DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E COMUNALE

L’articolo 1 del DLgs 48/2024 al comma 6 modifica l’articolo 8 del Codice di Comunicazioni elettroniche. In particolare, viene introdotto il comma 2-bis a detto articolo 8 del Codice prevedendo che: “2-bis. Le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e nel perseguimento dell'obiettivo di qualità del servizio. A tal fine, gli stessi non limitano a particolari aree del territorio la possibilità di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di siti sensibili, dovendo, in tal caso, garantire comunque una localizzazione o soluzione alternativa, da individuare con provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto.

L’obiettivo del nuovo comma 2-bis introdotto nell’articolo 8 del Codice è quello di ridurre il potere di pianificazione dei Comuni riducendo la collocazione delle antenne di telefonia mobile ed altri impianti assimilabili ad una questione puntuale e non di aree che possa contenere situazioni di sensibilità (scuole, ospedali, parchi, situazioni specifiche di problematiche sanitarie anche individuali).

 

La nuova norma in particolare di pone in contrasto con l’articolo 8 della legge 36/2001 peraltro recentemente modificato proprio per adeguarlo alla giurisprudenza. L’articolo 8 della legge 36/2001 (non abrogato dal nuovo DLgs 48/2024 che modifica il Codice) recita: “6. I comuni possono adottare un regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai  sensi  dell'articolo 4.”

 

Come si vede mentre la legge 36/2001 fa riferimento alla possibilità che i piani antenne dei Comuni assicurino il corretto insediamento urbanistico e territoriali degli impianti al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”. Il nuovo DLgs 48/2024 modificando il Codice vieta ai piani antenne dei Comuni di limitare la collocazione di antenne a particolari aree del territorio.

La conseguenza della modifica è che nella versione precedente del Codice era vietato ai piani antenne di impedire su aree molto generalizzate la installazione delle antenne (esempio in tutte le aree agricole) ma si potevano regolamentare aree specifiche. Ora al massimo i piani possono limitarsi a limitarsi a recepire automaticamente le aree già vincolate per legge come quello disciplinate dal Codice del Paesaggio o della normativa sulla biodiversità. Se venisse applicato così come nel testo ora formulato la modifica apportata al Codice dal DLgs 48/2024 sopra riportata renderebbe inutili i piani antenne bastando appunto applicare nel territorio comunale detti vincoli paesaggistici ambientali ex lege.

 



LA CONTRADDIZIONE TRA LA NUOVA NORMA E LA LEGGE 36/2001

Come già rilevato sopra mentre l’articolo 8 della legge 36/2001 da tutt’ora una visione più ampia del contenuto dei piani comunali antenne la nuova norma introdotto nel codice tende a ridurre fortemente l’area di intervento per la pianificazione comunale della localizzazione delle antenne di telefonia mobile.

Non solo ma la nuova norma introdotta dal Dlgs 48/2024 nel Codice dimentica che sempre l’articolo 8 della legge 36/2001 fa riferimento come si è visto agli obiettivi di qualità che sono definiti dallo Stato (ex lettera a) comma 1 articolo 4 Legge 36/2001) ed, ex lettera d) comma 1 articolo 3 della legge 36/2001 consistono nei: “… 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall’articolo 8; 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi;…”.

Questa norma va letta insieme prima parte del comma 6 articolo 8 legge 36/2001 vigente dove si parla di “assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico…”.

Risulta quindi confusa la modifica dal Codice che sembra volta a creare una situazione di incertezza del diritto considerate le contraddizioni tra le varie norme succedutesi e descritte sopra che non potrà che depotenziare di fatto (se non di diritto) gli intenti pianificatori dei Comuni.

Peraltro, tra le due norme in contrasto non può applicarsi il principio di abrogazione tacita perché lo stesso nuovo comma 2-bis articolo 8 del Codice fa comunque riferimento alla legge 36/2001 e quindi all’articolo 8 della stessa. Non ponendosi quindi un caso per cui la disciplina successiva è incompatibile con la precedente o regola in modo diverso l’intera materia, per cui non è possibile la vigenza di entrambe le disposizioni.

In realtà le due norme sembrano quasi a integrarsi a vicenda tanto che la più recente fa riferimento a quella precedente. Resta comunque la contraddizione letterale tra le due norme sull’ampiezza di territorio comunali su cui esercitare il potere di pianificazione del Comune nella localizzazione delle antenne di telefonia mobile.

 

 


QUESTIONE CONFORMITÀ URBANISTICA DELLE ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE

Il comma 18 articolo 1 del DLgs 48/2024 modifica il comma 4 articolo 43 del Codice prevedendo che: “l'autorizzazione all'installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende la valutazione di compatibilità delle relative opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per la loro installazione”.

Non è passato l’emendamento che prevedeva “Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica, di reti mobili ivi comprese le relative opere di infrastrutturazione quali pali, torri e tralicci non si applica la disciplina edilizia e urbanistica “.

Resta comunque in vigore quanto previsto dal comma 4 articolo 43 DLgs 259/2003: “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria”.

Semmai un ruolo maggiore ai poteri urbanistici continua a darlo l’articolo 8 comma 6 legge 36/2001, che fa riferimento al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti anche qui da leggere insieme con la definizione di obiettivi di qualità intesi “criteri localizzativi, gli standard urbanistici”.

Comunque, anche nella nuova versione del comma 4 articolo 43 del Codice le questioni edilizie e urbanistiche vengono assorbite dal procedimento unico di autorizzazione di questi impianti: “È pacifico, pertanto, che il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dall'art. 87 DLgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche ora vedi appunto articolo 43), costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale” (Cons. Stato, sez. VI - 09/06/2021, n. 3019).

 

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha chiarito da tempo la questione del rapporto tra poteri urbanistici dei Comuni e disciplina localizzazione antenne di telefonia mobile, disciplina valida anche dopo la modifica al Codice sopra richiamata. Il Consiglio di Stato con sentenza n° 5629 del 6 luglio 2022 (QUI) ha dichiarato illegittimo il provvedimento di sospensione di una SCIA per stazione radio base in quanto basato su una norma comunale non contenuta in un regolamento o piano antenne ex articolo 8 legge 36/2001 e/o legge regionale. In tal modo la norma comunale in questione integra un divieto generalizzato di allocare nuovi impianti che si estende a larga parte del territorio comunale, divieto che è stato imposto fuori dalle sedi appropriate

Precisa nelle sue motivazioni la sentenza 5629/2022: se è vero che le infrastrutture per telecomunicazioni sono qualificabili quali “nuove costruzioni” e necessitano come tali di un titolo edilizio, la loro assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria, cioè ad opere che si presumono preordinate ad assicurare un servizio pubblico essenziale per la collettività, implica che il predetto titolo edilizio non può essere negato in applicazione di norme dettate per disciplinare costruzioni non ascrivibili alla tipologia delle opere di urbanizzazione primaria.

Il controllo esercitabile dai comuni nel momento in cui viene loro richiesta l’autorizzazione alla collocazione di un nuovo impianto di telecomunicazione, attiene, per quanto riguarda il profilo strettamente edilizio, al rispetto di eventuali regolamenti (i c.d. piani antenne) adottati ai sensi dell’art. 8, u.c., della L. n. 36/2001 o delle eventuali norme, contenute nei regolamenti edilizi locali o negli strumenti urbanistici, che si riferiscano specificamente alle opere di urbanizzazione

 

Aspetti edilizi relativi alle misure di semplificazione per impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza

Si ricorda che l’articolo 49-bis del Codice fa riferimento ad ulteriori semplificazioni in materia edilizia relativamente microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.

Gli interventi relativi a queste tipologie di impianti non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del testo unico edilizia (QUI) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (autorizzazione inizio lavori).

 

 

 

APPLICAZIONE RIDUZIONE LIMITI DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI ANCHE AGLI IMPIANTI GIÀ AUTORIZZATI

Come è noto la legge 214/2023 ha ridotto in modo significativo i limiti (QUI) applicabili alle antenne di telefonia mobile stabilendo che se entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge non interveniva un decreto i limiti diventavano applicabili. Però non si spiegava nel secondo caso come calcolare i nuovi limiti nel caso specifico. Ora il DLgs 48/2024 modifica l’articolo 44 del Codice (introducendo un comma 1-ter) stabilendo che in assenza di tale Decreto i nuovi limiti aumentati vengono definiti nel caso singolo secondo Norma Tecnica CEI  211-10 (testo presentato QUI).

Il DLgs 48/2024 aggiunge che il limite emissivo assentibile per singolo richiedente é calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero del Made in Italy ha prodotto un documento (QUI) sulle FAQ relative all’interpretazione delle nuove previsioni dell’art. 44, comma 1-ter.

 

Resta il fatto che i nuovi limiti di CEM a prescindere da quanto verrà emanato il Decreto suddetto sono in vigore dal 29 aprile e secondo il nuovo comma 1-quinquies dell’articolo 44 del Codice introdotto dal DLgs 48/2024: “Le richieste di incremento dei limiti emissivi rispetto alle autorizzazioni già assentite, compatibilmente con quanto previsto dal comma 1-ter, che non necessitano di nuove installazioni o di modifiche fisiche agli impianti esistenti, sono oggetto di esclusiva comunicazione all'amministrazione e all'organismo competente a effettuare i controlli.”

 

 


PORTALE TELEMATICO PER LE AUTORIZZAZIONI DELLE SRB

Il nuovo comma 2 dell’articolo 44 del Codice (introdotto dal DLgs 48/2024) prevede che “2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1, predisposta sulla base della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4 (QUI), del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, è presentata all'ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11, tramite portale telematico e, in mancanza di esso deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento”.

 


 

SILENZIO ASSENSO

Il nuovo comma 6-bis all’articolo 44 del Codice (introdotto dal DLgs 48/2024) prevede che: “l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 (QUI) della legge 22 febbraio 2001, n. 36.”. L’organo di controllo sono le Arpa.

Il comma 10 dell’articolo 44 del Codice afferma: “Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda,  non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.”.

 

Secondo il nuovo comma 11 dell’articolo 44 del Codice come modificato dal DLgs 48/2024: “Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso. Gli operatori che gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano l'attivazione dell'impianto all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, entro quindici giorni dalla attivazione stessa.”

 

 

 

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER INSTALLAZIONE DI APPARATI CON TECNOLOGIA 4G

Il nuovo comma 1 articolo 45 del Codice conferma la presentazione della sola segnalazione certificata di inizio attività per gli impianti 4G, da trasmettere all’ente locale e all’Arpa tramite il portale telematico. Se il Portale non è stato ancora istituito la segnalazione si presenta tramite posta elettronica certificata.

Resta la norma del comma 3 articolo 45 per cui qualora entro trenta giorni dalla trasmissione della SCIA, l'organismo competente rilasci un parere negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all'art. 19 della L. 241/1990, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

 

 

 

LE DEROGHE Già ESISTENTI AL CODICE DEL PAESAGGIO

Per i 4G e 5G e successive tecnologie (vedi la nuova elastica definizione di impianto introdotta dal DLgs 48/2024) vengono esclusi dalla procedura di SCIA i progetti di antenne che insistono vincoli ambientali paesaggistici e culturali.

N.B. però sui vincoli ambientali per questi interventi occorre considerare quanto affermato dal comma 1 articolo 5 del DLgs 207/2021: “1. Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto “.

Il comma 5 articolo 40 della legge 108/2021 prevede che relativamente agli impianti UMTS (articolo 45 del Codice Comunicazioni elettroniche) e per modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo (articolo 46  Codice Comunicazioni Elettroniche) non occorre la autorizzazione ai sensi del Codice dei Beni Culturali a condizione che gli interventi comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati. In particolare, sulla autocertificazione relative alla presente delle varianti gli enti autorizzatori si devono pronunciare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

 



IMPIANTI MOBILI

L’articolo 47 del Codice come modificato dal DLgs 48/2024 prevede che

1. L'interessato all'installazione e all'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, presenta all'Ente locale e, contestualmente, all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, una comunicazione a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione, l'organismo competente di cui al primo periodo non si pronunci negativamente

Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (QUI).
2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.”


 

 

OPERE CIVILI, SCAVI ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

L’articolo 49 del Codice viene così modificato dal DLgs 48/2024:

 

Istanza all’Ente Locale

Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L'istanza così presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo.

Il richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

 

Richiesta Integrazioni

Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

 

Conferenza dei servizi

Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica é subordinata  all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice Paesaggio) da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di  diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza convoca, entro cinque  giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione. I termini della conferenza dei servizi previsti dalla legge 241/1990 sono tutti dimezzati. I soggetti interessati sono tenuti a presentare un'apposita istanza unicamente all'amministrazione procedente.

 

Effetti conclusioni Conferenza dei Servizi

La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

 

Autorizzazione agli scavi

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. 

 

Termine procedimento senza Conferenza dei Servizi e Silenzio assenso

Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta.

Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine é ridotto a dieci giorni.

I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per   l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale.

Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine é ridotto a otto giorni.

 

Comunicazione autorizzazione

Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale é sufficiente l'autocertificazione del richiedente.

 

Installazione di aree di proprietà di più enti pubblici

Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione, conforme alla modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (QUI), è presentata al comune di maggiore dimensione demografica tramite portale telematico. In mancanza di esso l'istanza deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. L'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di maggiore dimensione demografica.

 

Termine procedimento con Conferenza dei Servizi

La conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di sessanta giorni (prima del DLgs 48/2024 erano 90) dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine dei 60 giorni, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del responsabile designato in questa funzione dall’organo di governo dell’ente locale e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

 

Effetti accoglimento istanza

L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, i soggetti direttamente interessati all'installazione degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (QUI).

 

Comunicazione avvenuta autorizzazione

Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.

 

Varianti in corso d’opera

Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini (30 giorni senza conferenza, 60 giorni con conferenza) per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore  comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo.


 

 

INEFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO TARDIVO DI DINIEGO

Il Dlgs 48/2024 introduce un nuovo articolo 49-ter al Codice che recita:

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 44 a 49 del presente decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 8-bis (QUI), della legge 7 agosto 1990, n. 241 (QUI).

Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di legge nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci,

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21-nonies legge 241/1990 sulla disciplina dell’annullamento di ufficio di un atto illegittimo, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni in relazione all’articolo 21-octies della legge 241/1990 (annullabilità di provvedimento illegittimo per violazione di legge o viziato da accesso di potere e incompetenza). Si ricorda che comunque secondo l’articolo 21-octies: “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.


 

 

USI CIVICI VINCOLO PAESAGGISTICO E INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD ALTA VELOCITÀ

Il Dlgs 48/2024 modifica l’articolo 54-bis del Codice prevedendo che

Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (QUI), richiesta per alienazione e mutazione destinazione di terreni con usi civici.

Nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49 del Codice (quindi praticamente tutte non solo quelle già oggetto di particolare semplificazioni come sopra descritto) e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La lettera h) fa riferimento solo alle aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

 


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