Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale la nuova
versione del Codice della Comunicazione elettronica.
Il
DLgs 207/2021 (QUI) da attuazione
della Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni
elettroniche, riordinando il Codice delle Comunicazione elettroniche del 2003 [NOTA 1],
in pratica inserendo gli articoli sulle procedure di autorizzazione degli
impianti di comunicazione elettronica e riordinando numericamente gli stessi
articoli.
Di
seguito potrete leggere una analisi sistematica del nuovo Codice in relazione
alle procedure di autorizzazione delle antenne da telefonia mobile anche di
nuova generazione oltre che le procedure per gli impianti temporanei e le opere
propedeutiche di scavo e occupazione di suolo pubblico nonché le procedure semplificate
per le tecnologie 4G e successive evoluzioni, coubicazione degli impianti,
limiti legali alla proprietà per installare gli impianti, limiti agli oneri
economici da imporre ai gestori.
LA
LEGGE DI DELEGAZIONE PER IL NUOVO CODICE DELLA COMUNICAZIONE ELETTRONICA
L’articolo
4 della legge di delegazione europea [NOTA 2] 2019-2020
stabilisce i principi e criteri direttivi per l’attuazione della Direttiva(UE) 2018/1972 [NOTA 3].
In particolare:
1)
riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al Decreto Legislativo 1°agosto 2003, n.259, attraverso l'adozione di un nuovo
codice delle comunicazioni elettroniche
per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il
necessario coordinamento tra le
disposizioni oggetto di modifica o integrazione;
2) introdurre misure di semplificazione per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, sia fisse che mobili, garantendo altresì l'accesso generalizzato alle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti;
3)
prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo
sviluppo delle attività dei prestatori
di servizi.
PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI –
NUOVI IMPIANTI (ARTICOLO 44)
Autorizzazione
L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 [NOTA 4], della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto.
Quindi
restano in vigore i limiti di esposizione del DPCM 8 luglio 2003 [NOTA 5].
A
chi presentare istanza di autorizzazione
L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 é presentata all'Ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11 [NOTA 6]. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
Contenuto
Istanza
L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.
SCIA impianti sotto i 20 watt
Nel
caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od
inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente
la segnalazione certificata di inizio attività.
Rete di telecomunicazione traffico ferroviario
Al
fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento
della rete di telecomunicazione GSM-R
dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario,
nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa,
all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa
dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli
impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente
a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001,
n.36, e relativi provvedimenti di attuazione.
Pubblicizzazione
Istanza e SCIA e controlli Arpa
Copia
dell'istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente
all'Organismo di controllo (ARPA) che si pronuncia entro trenta giorni dalla
comunicazione.
Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
L'istanza
ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli
interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel
procedimento.
Il
soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le
amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.
Richiesta
integrazioni
il
responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro
quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di
dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
conclusione del procedimento riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta
integrazione documentale.
Conferenza dei Servizi
Quando l'installazione dell'infrastruttura é subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli (Arpa). I termini della conferenza dei servizi come disciplinati dalla Legge 241/1990 sono dimezzati.
Effetti
conclusioni Conferenza dei Servizi
La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture in oggetto, di competenza di tutte le amministrazioni enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
Termini conclusione del procedimento e silenzio assenso
Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli (ARPA), e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
Nei
già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata
adottata la determinazione decisoria finale nel termine dei suddetti 90 giorni,
si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241, vale a
dire l’esercizio del potere sostitutivo da parte del responsabile designato
dall’organo di governo dell’ente competente. (ente locale in questo caso)
Gli
Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi
procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione
amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite sopra.
Decorso
il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione,
scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.
Sono
fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea
richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.
Termini per realizzazione opere autorizzate
Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
PROCEDURE SEMPLIFICATE PER TECNOLOGIE 4G E SUCCESSIVE EVOLIZIONI (ARTICOLO 45)
Modalità richiesta autorizzazione
Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette:
1.
all'Ente locale una segnalazione certificata di inizio attività contenente la
descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti,
dei valori e degli obiettivi vigenti dei CEM indipendentemente dai Watt di
potenza.
2.
ad Arpa competente territorialmente per il parere di compatibilità
elettromagnetica
Parere
negativo ente di controllo (articolo 45)
Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione della SCIA, l'organismo competente rilasci un parere negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all'art. 19 della L. 241/1990, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
Asseverazione
sismica
Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione anzidetta è corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, redatta da professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile competente per territorio.
Qualora
entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda
sia stato comunicato un provvedimento
di diniego da parte dell'ente, la segnalazione é priva di effetti. Al termine
dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di
fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.
Interventi di minore rilevanza
Nel
caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio
attività di cui al comma 1, siano interventi di minore rilevanza, é sufficiente
il solo deposito del progetto redatto da professionista abilitato. Al termine
dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione
di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.
Sono escluse dalla presentazione delle suddette asseverazioni e depositi all'Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, quali: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguali a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.
VARIAZIONI NON SOSTANZIALI DEGLI IMPIANTI (ARTICOLO 46)
Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, l'interessato trasmette all'Ente locale una comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44, da inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell'impianto a quanto dichiarato.
NORMA TRANSITORIA PER IMPIANTI E VARIAZIONI DI CUI AGLI
ARTICOLO 45 E 46 SOPRA DESCRITTI
Il comma 1 articolo 5 del DLgs 207/2021 qui esaminato recita: “1. Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto. “
Il
comma 5 articolo 40 della legge 108/2021 prevede che relativamente agli
impianti umts (articolo 87-bis del Codice Comunicazioni elettroniche ora vedi
articolo 45 nel DLgs 207/2021) e per modifiche delle caratteristiche degli
impianti già provvisti di titolo abilitativo (articolo 87-ter Codice
Comunicazioni Elettroniche ora vedi articolo 46 nel DLgs 207/2021) non occorre
la autorizzazione ai sensi del Codice dei Beni Culturali a condizione che gli
interventi comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti
della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati.
In
particolare sulla autocertificazione relative alla presente delle varianti gli
enti autorizzatori si devono pronunciare entro 30 giorni dal ricevimento della
stessa.
IMPIANTI
TEMPORANEI DI TELEFONIA MOBILE – SILENZIO ASSENSO (ARTICOLO 47)
Impianti durata massima 120 giorni
L'interessato
all'installazione e all'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile,
necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di
emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri
eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e
comunque entro e non oltre centoventi
giorni dalla loro collocazione, presenta
all'Ente locale e, contestualmente,
all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, una comunicazione a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione.
L'impianto
é attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione, l'organismo
competente di cui al primo periodo non
si pronunci negativamente.
Impianti
durata massima 7 giorni
L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.36, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.
INSTALLAZIONI
SU INFRASTRUTTURE AUTORITÀ AEREONAUTICA (ARTICOLO 48)
Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, e acquisito il preventivo parere dell'aeronautica militare conformemente a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.
Fuori
dei casi suddetti per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base
oggetto di valutazione di compatibilità
per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, i termini di rilascio del nulla
osta da parte dell'autorità aeronautica competente si intendono conformi a
quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.
OPERE CIVILI, SCAVI ED OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO (ARTICOLO 49)
Istanza all’Ente Locale
Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L'istanza così presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo.
Il
richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le
amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.
Richiesta
Integrazioni
Il
responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci
giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta.
Il termine di conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dal
momento dell'avvenuta integrazione documentale.
Conferenza
dei servizi
Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica é subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione. I termini della conferenza dei servizi previsti dalla legge 241/1990 sono tutti dimezzati
Effetti
conclusioni Conferenza dei Servizi
La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.
Autorizzazione
agli scavi
Il
rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere
civili indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il comune può
mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata,
infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.
Termine
procedimento senza Conferenza dei Servizi e Silenzio assenso
Trascorso
il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che
l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso
ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la
medesima si intende in ogni caso accolta.
Nel
caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza
inferiore ai duecento metri, il termine é ridotto a dieci giorni.
Nel
caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di
cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti,
allacciamento utenti il termine é ridotto a otto giorni.
I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale.
Comunicazione
autorizzazione
Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale é sufficiente l'autocertificazione del richiedente.
Installazione
di aree di proprietà di più enti pubblici
Qualora
l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi
aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione é
presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione
demografica. In tal caso, l'istanza é sempre valutata in una conferenza di
servizi convocata dal comune di cui al primo periodo.
Termine
procedimento con Conferenza dei Servizi
La conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine dei 90 giorni, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del responsabile designato in questa funzione dall’organo di governo dell’ente locale.
Effetti
accoglimento istanza
L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, i soggetti direttamente interessati all'installazione degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Comunicazione
avvenuta autorizzazione
Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale é sufficiente l'autocertificazione del richiedente.
Varianti in corso d’opera
Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini (30 giorni senza conferenza, 90 giorni con conferenza) per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo.
COUBICAZIONE
E CONDIVISIONE DI INFRASTRUTTURE (ARTICOLO 50)
Se
un operatore ha esercitato il diritto, in forza del diritto nazionale, di
installare strutture su proprietà pubbliche o
private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si é avvalso di
una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità competenti
hanno la facoltà di imporre la
coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati su tale base, al fine di tutelare l'ambiente, la
salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale.
La coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle strutture installati e la condivisione di proprietà possono essere imposte solo previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate abbiano l'opportunità di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui sopra.
Le
autorità competenti possono imporre la condivisione di tali strutture o
proprietà, ivi compresi terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio
degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto,
condotti, guaine, pozzetti, armadi di distribuzione o provvedimenti atti ad agevolare
il coordinamento dei lavori pubblici.
L'Autorità
svolge i seguenti compiti:
a)
coordina il processo previsto dal presente articolo anche mediante regolamenti
o linee guida;
b)
stabilisce norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture
o delle proprietà.
Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di coubicazione gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato il progetto, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere.
In
assenza di accordo tra gli operatori, l'ente pubblico competente rilascia i
provvedimenti abilitativi richiesti, in
base al criterio della priorità delle domande.
LIMITAZIONI
LEGALI DELLA PROPRIETÀ ( ARTICOLO 52)
Negli impianti di reti di comunicazione elettronica i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso é consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione elettronica ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.
DIVIETO
DI IMPORRE ALTRI ONERI (ARTICOLO 54)
Divieto contributi ulteriori a quelli previsti dal presente articolo
Le
Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli
enti pubblici economici, i concessionari di
pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono
imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica,
oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva
l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816 [NOTA 7], della legge 27
dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178.
Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 [NOTA 8].
Contributo
da istanza e da SCIA
Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 44 é tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli (Arpa) purché questo sia reso nei termini previsti dall’articolo 44 sopra esaminato.
Altro
contributo è previsto per i controlli in caso di SCIA
Rinvio
a decreto per definire il tariffario del contributo da istanza
I contributi previsti per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale o per la SCIA sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministero della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 24/12/2021), anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
In
via transitoria, fede alla data di entrata in vigore del decreto di cui
al primo periodo, i contributi previsti sono pari a 250 euro.
Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale.
NOTE AL TESTO
[NOTA 1]
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259
[NOTA 2]
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-23&atto.codiceRedazionale=21G00063&elenco30giorni=false
[NOTA 3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972
[NOTA 4]
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;36
[NOTA 5]
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/08/28/03A09711/sg
[NOTA 6] 2.
La fornitura di reti o di servizi di
comunicazione elettronica diversi
dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli obblighi
specifici di cui all'articolo 13 o i diritti di uso di cui agli articoli 59 e
98-septies, é assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla
presentazione della dichiarazione di cui
al comma 4.
[NOTA 7] 816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », e' istituito dai comuni, dalle province e dalle citta' metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
[NOTA 8] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;033
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