martedì 4 gennaio 2022

Nuove semplificazioni nella pianificazione dei porti di interesse nazionale: perdono l’ambiente e le comunità locali

L’articolo 4 della legge 156/2021 (QUI) modifica l’articolo 5 della legge quadro sui porti (QUI) che disciplina sia il Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS) che il Piano Regolatore DI Sistema Portuale (PRSS).

La cosa che emerge con chiarezza è che le semplificazioni ulteriori introdotte con questa ennesima riforma della legge quadro sui porti vanno in direzione duplice:

1. aggirare il più possibile la applicazione di procedure di valutazione ambientale nelle scelte strategiche di pianificazione dell’uso del demanio portuale, a cominciare dalla Valutazione Ambientale Strategica;

2. accentrare le decisioni sull’approvazione degli strumenti di programmazione e pianificazione portuale nelle mani delle Autorità di Sistema Portuale tagliando fuori le Regioni ed in primo luogo i Consigli Regionali;

3. ridurre sempre di più le scelte di pianificazione del demanio portuale a decisioni “tecniche” attraverso l’ampio uso dell’adeguamento tecnico funzionale anche in contrasto con le stesse linee guida sui Piani Regolatori di Sistema Portuale approvate nel 2017 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che non casualmente vede applicato ai suoi pareri un assurdo meccanismo di silenzio assenso

4. esclusione dell’interesse paesaggistico attraverso la equiparazione degli ambiti portuali alle zone omogenee B del Decreto 1444 del 1968.


È vero che le modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (prodotte dall’articolo 4 legge 156/2021) non si applicano ai documenti di programmazione strategica di sistema (DPSS) approvati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (quindi dal 10 novembre 2021), ma in realtà i DPSS approvati ad oggi (vedi porti di Genova e Spezia) in realtà hanno in un certo senso anticipato le suddette modifiche soprattutto in relazione alla non applicazione della VAS e, non approvando i nuovi Piano Regolatori di Sistema Portuale, hanno applicato in modo estensivo la procedura semplificata di adeguamento tecnico funzionale che taglia via ogni valutazione ambientale strategica (VAS) anche nella versione minimale della verifica di assoggettabilità eliminando di fatto la procedura di Variante ai Piani regolatori portuale. Vedi esempi spostamento depositi chimici porto Genova e Molo Garibaldi e stazione crocieristica porto di Spezia.


Comunque vediamo di seguito, in modo analitico, le principali modifiche apportata da questa nuova legge alla legge quadro sui porti.

 

CONTENUTI DPSS

a) definisce gli obiettivi di sviluppo dell'Autorità di sistema portuale;

b) individua gli ambiti portuali, intesi come delimitazione geografica dei singoli porti amministrati dall'Autorità di sistema portuale che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale;

c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali, retro-portuali e di interazione tra porto e città;

d) individua i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli   porti del sistema esterni all'ambito portuale nonché gli attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini dell'operatività dei singoli porti del sistema.

 

 

PROCEDURE APPROVAZIONE DPSS

Il DPSS è adottato dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale; é sottoposto, mediante conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.241,

indetta dall'Autorità di sistema portuale, al parere di ciascun comune e regione territorialmente interessati, che si esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali  si intende espresso parere non ostativo, ed é approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale.

Quindi alla approvazione del DPSS si applica la procedura della conferenza dei servizi semplificata.

L’articolo 14-bis della legge 241/1990 disciplina una modalità di conduzione della conferenza dei servizi che prevede l’invio della documentazione solo in via telematica e la tenuta delle riunioni sempre su piattaforma web.

Si ricorda che la conferenza semplificata ha tempistica ridotte:

a) entro 5 giorni dal deposito della domanda deve essere convocata

b) 15 giorni (termine perentorio) entro i quali le amministrazioni partecipanti possono chiedere integrazioni, ma chi convoca può stabilire anche un termine inferiore

c) termine non superiore a 45 giorni o a 90 (per chi ha competenze su tutela ambiente e salute pubblica) per le amministrazioni che devono rilasciare propria determinazione all’interno della conferenza

Mi chiedo visto il rilievo del DPSS anche in termini delle ricadute ambientali territoriali ed urbanistiche dello stesso come questa nuova versione della legge quadro sui porti sia compatibile con quanto recentemente affermato dalla Corte Costituzionale “La protezione dell'ambiente non è, d'altronde, contrapposta alla semplificazione, ma è anzi perseguita proprio attraverso «una migliore qualità ed efficienza dei procedimenti” (sentenza del 3 dicembre 2021 n° 233 (QUI

Non solo ma in questa nuova versione dell’articolo 5 della legge 84/1994 non c’è più il riferimento alla approvazione da parte della Regione del DPSS.

 

Il documento di programmazione strategica di sistema non é assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) e anche questa appare scelta molto discutibile. Questo alla luce della natura del DPSS  come affermano le linee guida per la elaborazione dei Piani Regolatori di Sistema Portuale approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  (Marzo 2017) che vedono nel DPSS: “Il suo ruolo, infatti, è   quello di definire preliminarmente obiettivi integrati (tecnici ed ambientali), anticipando così i nodi critici della fattibilità amministrativa, tecnica, urbanistica ed ambientale, per pervenire a condivise politiche del territorio e ad una procedura di approvazione del piano che effettivamente coordini la valutazione tecnica ed ambientale del piano medesimo.”

Qui si inserisce la necessità affermata a pagina 34 delle citate linee guida di una valutazione ex ante nella procedura di redazione del nuovo PRSP al fine di definire la strategia generale di piano (con confronto comparato tra alternative strategiche). Tra gli indicatori su cui svolgere questa valutazione le Linee Guida individuano

1.  Compatibilità con uno sviluppo urbano sostenibile

2.  Coerenza con i principi di sostenibilità ambientale, paesaggistica ed energetica

 

Quindi è fondamentale che aspetti di valutazione ambientali vengano presi in considerazione fin dalla redazione adozione e approvazione del DPSS per evitare che i contenuti del DPSS anticipino i contenuti del PRSP impedendo una valutazione preventiva degli impatti ambientali e sanitari contenuti negli obiettivi del DPSS come sopra descritti dalla citazione delle Linee guida. Non a caso il comma 1 articolo11 del DLgs 152/2006 afferma che: “La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma”.  È indiscutibile che il DPSS faccia pienamente parte della fase preliminare del processo di formazione del PRSP.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra si vedano le linee guida del 2017, più volte citate, secondo le quali il DPSS: 

definisce parte dei contenuti del rapporto ambientale preliminare, funzionale all’espletamento della prima fase del procedimento di VAS;

costituisce strumento a supporto del raggiungimento di pre-intese con le Amministrazioni Comunali interessate, in quanto consente di confrontarsi preliminarmente sugli obiettivi di PRdSP, al fine di una loro preventiva condivisione”.

 

 

AMBITI PORTUALI E ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

Gli ambiti portuali come delimitati dal DPSS, ovvero, laddove lo stesso non sia ancora stato approvato, dai vigenti PRP, anche se approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati alle zone territoriali omogenee B [NOTA 1] previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. Tradotto siccome sono dichiarate ex lege equiparate alle zone omogenee si esclude automaticamente l’interesse paesaggistico da cui quanto previsto dalla nuova versione dell’articolo 5 della legge quadro sui porti per cui le regioni adeguano il proprio piano territoriale paesistico regionale entro il termine perentorio  di quarantacinque giorni dall'approvazione del DPSS.


 

PROCEDURA APPROVAZIONE PRP

Nei porti di cui in cui è istituita l'Autorità di sistema portuale, il PRP, corredato del rapporto

ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ai fini della VAS), è:

a) adottato dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale;

b) inviato successivamente per il parere, limitatamente alla coerenza di quanto previsto con   riguardo alle aree portuali e retro-portuali perimetrali con i contenuti degli strumenti di

pianificazione urbanistica vigenti relativi alle aree contigue a quelle portuali e retro-portuali sulle quali le previsioni del PRP potrebbero avere impatto, al comune e alla regione interessati, che

si esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo, nonché al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili   per il parere sulla coerenza di quanto previsto con il DPSS e al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il parere di competenza, che si esprimono entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo;

c) approvato, esaurita la procedura di cui al presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura di VAS.

Come si vede scompare del tutto il ruolo che il Consiglio Regionale aveva in precedenza nell’approvazione definitiva del PRP. Il PRP diventa sempre di più uno strumento in mano alle lobby portuali quasi un programma tecnico progettuale non uno strumento urbanistico come era stato fino ad ora. Non a caso la nuova versione dell’articolo 5 della legge quadro sui porti così conclude sul punto: il PRP è un piano territoriale di rilevanza statale e rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza.

 

 

ADEGUAMENTI TECNICI FUNZIONALI

Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del PRP in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli   adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema

portuale, é successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si   esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente.


 

PROGETTI IN PORTI CON VECCHIO PRP

Nel caso dei porti in cui siano tuttora in vigore PRP approvati antecedentemente all'entrata in  vigore della presente legge, nelle more dell'approvazione del nuovo PRP, laddove il Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale ravvisi la necessità di realizzare opere in via d'urgenza, il  piano operativo triennale di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b) della legge quadro sui porti (concernente le  strategie  di  sviluppo delle attività portuali e logistiche) può definire, in via transitoria, la destinazione funzionale di alcune aree sulla base delle funzioni ammesse dall'articolo 4, comma 3 [NOTA 2].

Questa norma può permettere quindi di modificare le destinazioni funzionali dell’area portuale attraverso una modifica d’urgenza del piano triennale delle opere. Unico vincolo stabilito dalla nuova legge è che in tale caso il piano operativo triennale é soggetto a specifica   approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Direi troppo poco perché un conto è sottoporre a VAS la variante al piano regolatore portuale vigente per le nuove destinazioni funzionali altro è sottoporre ad una verifica di assoggettabilità un piano che è una sommatoria di progetti!


 




[NOTA 1] B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

[NOTA 2] a) commerciale ((e logistica));

   b) industriale e petrolifera;

   c) di servizio passeggeri ((, ivi compresi i crocieristi));

   d) peschereccia;

   e) turistica e da diporto. 

 

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