L’articolo 4 della legge 156/2021 (QUI)
modifica l’articolo 5 della legge quadro sui porti (QUI)
che disciplina sia il Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS) che
il Piano Regolatore DI Sistema Portuale (PRSS).
La
cosa che emerge con chiarezza è che le semplificazioni ulteriori introdotte con
questa ennesima riforma della legge quadro sui porti vanno in direzione duplice:
1. aggirare il più possibile la applicazione di procedure di
valutazione ambientale nelle scelte strategiche di pianificazione dell’uso del
demanio portuale, a cominciare dalla Valutazione Ambientale Strategica;
2. accentrare le decisioni sull’approvazione degli strumenti di
programmazione e pianificazione portuale nelle mani delle Autorità di Sistema
Portuale tagliando fuori le Regioni ed in primo luogo i Consigli Regionali;
3. ridurre sempre di più le scelte di pianificazione del demanio
portuale a decisioni “tecniche” attraverso l’ampio uso dell’adeguamento tecnico
funzionale anche in contrasto con le stesse linee guida sui Piani Regolatori di
Sistema Portuale approvate nel 2017 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
che non casualmente vede applicato ai suoi pareri un assurdo meccanismo di
silenzio assenso
4. esclusione dell’interesse paesaggistico attraverso la equiparazione
degli ambiti portuali alle zone omogenee B del Decreto 1444 del 1968.
È vero che le modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (prodotte dall’articolo 4 legge 156/2021) non si applicano ai documenti di programmazione strategica di sistema (DPSS) approvati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (quindi dal 10 novembre 2021), ma in realtà i DPSS approvati ad oggi (vedi porti di Genova e Spezia) in realtà hanno in un certo senso anticipato le suddette modifiche soprattutto in relazione alla non applicazione della VAS e, non approvando i nuovi Piano Regolatori di Sistema Portuale, hanno applicato in modo estensivo la procedura semplificata di adeguamento tecnico funzionale che taglia via ogni valutazione ambientale strategica (VAS) anche nella versione minimale della verifica di assoggettabilità eliminando di fatto la procedura di Variante ai Piani regolatori portuale. Vedi esempi spostamento depositi chimici porto Genova e Molo Garibaldi e stazione crocieristica porto di Spezia.
Comunque
vediamo di seguito, in modo analitico, le principali modifiche apportata da questa
nuova legge alla legge quadro sui porti.
CONTENUTI
DPSS
a)
definisce gli obiettivi di sviluppo dell'Autorità di sistema portuale;
b)
individua gli ambiti portuali, intesi come delimitazione geografica dei singoli
porti amministrati dall'Autorità di sistema portuale che comprendono, oltre
alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le
ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità
di sistema portuale;
c)
ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali, retro-portuali e di
interazione tra porto e città;
d)
individua i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e
ferroviario con i singoli porti del
sistema esterni all'ambito portuale nonché gli attraversamenti dei centri
urbani rilevanti ai fini dell'operatività dei singoli porti del sistema.
PROCEDURE APPROVAZIONE DPSS
Il
DPSS è adottato dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale; é
sottoposto, mediante conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-bis
della legge 7 agosto 1990, n.241,
indetta
dall'Autorità di sistema portuale, al parere di ciascun comune e regione
territorialmente interessati, che si esprimono entro quarantacinque giorni dal
ricevimento dell'atto, decorsi i quali
si intende espresso parere non ostativo, ed é approvato dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime sentita la
Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale.
Quindi
alla approvazione del DPSS si applica la procedura della conferenza dei servizi
semplificata.
L’articolo
14-bis della legge 241/1990 disciplina una modalità di conduzione della
conferenza dei servizi che prevede l’invio della documentazione solo in via
telematica e la tenuta delle riunioni sempre su piattaforma web.
Si
ricorda che la conferenza semplificata ha tempistica ridotte:
a) entro
5 giorni dal deposito della domanda deve essere convocata
b) 15
giorni (termine perentorio) entro i quali le amministrazioni partecipanti
possono chiedere integrazioni, ma chi convoca può stabilire anche un termine
inferiore
c) termine
non superiore a 45 giorni o a 90 (per chi ha competenze su tutela ambiente e
salute pubblica) per le amministrazioni che devono rilasciare propria
determinazione all’interno della conferenza
Mi
chiedo visto il rilievo del DPSS anche in termini delle ricadute ambientali
territoriali ed urbanistiche dello stesso come questa nuova versione della
legge quadro sui porti sia compatibile con quanto recentemente affermato dalla
Corte Costituzionale “La protezione dell'ambiente non è, d'altronde,
contrapposta alla semplificazione, ma è anzi perseguita proprio attraverso «una
migliore qualità ed efficienza dei procedimenti” (sentenza del 3 dicembre
2021 n° 233 (QUI)
Non
solo ma in questa nuova versione dell’articolo 5 della legge 84/1994 non c’è
più il riferimento alla approvazione da parte della Regione del DPSS.
Il
documento di programmazione strategica di sistema non é assoggettato alla
procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) e anche questa appare
scelta molto discutibile. Questo alla luce della natura del DPSS come affermano le linee guida per la
elaborazione dei Piani Regolatori di Sistema Portuale approvata dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici (Marzo 2017) che vedono nel DPSS:
“Il suo ruolo, infatti, è quello di definire
preliminarmente obiettivi integrati (tecnici ed ambientali), anticipando così i
nodi critici della fattibilità amministrativa, tecnica, urbanistica ed
ambientale, per pervenire a condivise politiche del territorio e ad una
procedura di approvazione del piano che effettivamente coordini la valutazione
tecnica ed ambientale del piano medesimo.”
Qui
si inserisce la necessità affermata a pagina 34 delle citate linee guida di una
valutazione ex ante nella procedura di redazione del nuovo PRSP al fine di
definire la strategia generale di piano (con confronto comparato tra
alternative strategiche). Tra gli indicatori su cui svolgere questa valutazione
le Linee Guida individuano
1. Compatibilità con uno sviluppo urbano sostenibile
2. Coerenza con i principi di sostenibilità ambientale, paesaggistica
ed energetica
Quindi
è fondamentale che aspetti di valutazione ambientali vengano presi in
considerazione fin dalla redazione adozione e approvazione del DPSS per evitare
che i contenuti del DPSS anticipino i contenuti del PRSP impedendo una
valutazione preventiva degli impatti ambientali e sanitari contenuti negli
obiettivi del DPSS come sopra descritti dalla citazione delle Linee guida. Non
a caso il comma 1 articolo11 del DLgs 152/2006 afferma che: “La valutazione ambientale strategica è
avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del
piano o programma”. È indiscutibile
che il DPSS faccia pienamente parte della fase preliminare del processo di
formazione del PRSP.
Ad
ulteriore conferma di quanto sopra si vedano le linee guida del 2017, più volte
citate, secondo le quali il DPSS:
“definisce parte dei contenuti del rapporto
ambientale preliminare, funzionale all’espletamento della prima fase del
procedimento di VAS;
costituisce
strumento a supporto del raggiungimento di pre-intese con le Amministrazioni
Comunali interessate, in quanto consente di confrontarsi preliminarmente sugli
obiettivi di PRdSP, al fine di una loro preventiva condivisione”.
AMBITI
PORTUALI E ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Gli ambiti portuali come delimitati dal DPSS, ovvero, laddove lo stesso non sia ancora stato approvato, dai vigenti PRP, anche se approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati alle zone territoriali omogenee B [NOTA 1] previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilità della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. Tradotto siccome sono dichiarate ex lege equiparate alle zone omogenee si esclude automaticamente l’interesse paesaggistico da cui quanto previsto dalla nuova versione dell’articolo 5 della legge quadro sui porti per cui le regioni adeguano il proprio piano territoriale paesistico regionale entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'approvazione del DPSS.
PROCEDURA
APPROVAZIONE PRP
Nei
porti di cui in cui è istituita l'Autorità di sistema portuale, il PRP,
corredato del rapporto
ambientale
di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ai fini della VAS), è:
a)
adottato dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale;
b)
inviato successivamente per il parere, limitatamente alla coerenza di quanto
previsto con riguardo alle aree portuali e retro-portuali
perimetrali con i contenuti degli strumenti di
pianificazione
urbanistica vigenti relativi alle aree contigue a quelle portuali e
retro-portuali sulle quali le previsioni del PRP potrebbero avere impatto, al
comune e alla regione interessati, che
si
esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i
quali si intende espresso parere non ostativo, nonché al Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili
per il parere sulla coerenza di
quanto previsto con il DPSS e al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il
parere di competenza, che si esprimono entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto,
decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo;
c) approvato, esaurita la procedura di cui al presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura di VAS.
Come si vede scompare del tutto il ruolo che il Consiglio Regionale aveva in precedenza nell’approvazione definitiva del PRP. Il PRP diventa sempre di più uno strumento in mano alle lobby portuali quasi un programma tecnico progettuale non uno strumento urbanistico come era stato fino ad ora. Non a caso la nuova versione dell’articolo 5 della legge quadro sui porti così conclude sul punto: il PRP è un piano territoriale di rilevanza statale e rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza.
ADEGUAMENTI
TECNICI FUNZIONALI
Le
modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del PRP in termini
di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree
portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti
tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti
tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema
portuale,
é successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni,
decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale.
Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente.
PROGETTI
IN PORTI CON VECCHIO PRP
Nel
caso dei porti in cui siano tuttora in vigore PRP approvati antecedentemente
all'entrata in vigore della presente legge,
nelle more dell'approvazione del nuovo PRP, laddove il Comitato di gestione
dell'Autorità di sistema portuale ravvisi la necessità di realizzare opere in
via d'urgenza, il piano operativo triennale
di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b) della legge quadro sui porti
(concernente le strategie di
sviluppo delle attività portuali e logistiche) può definire, in via
transitoria, la destinazione funzionale di alcune aree sulla base delle
funzioni ammesse dall'articolo 4, comma 3 [NOTA 2].
Questa
norma può permettere quindi di modificare le destinazioni funzionali dell’area
portuale attraverso una modifica d’urgenza del piano triennale delle opere.
Unico vincolo stabilito dalla nuova legge è che in tale caso il piano operativo
triennale é soggetto a specifica approvazione da parte del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili e alla procedura di verifica di
assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
Direi
troppo poco perché un conto è sottoporre a VAS la variante al piano regolatore
portuale vigente per le nuove destinazioni funzionali altro è sottoporre ad una
verifica di assoggettabilità un piano che è una sommatoria di progetti!
[NOTA 1] B)
le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone
A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta
degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie
fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5
mc/mq;
[NOTA 2] a)
commerciale ((e logistica));
b) industriale e
petrolifera;
c) di servizio passeggeri
((, ivi compresi i crocieristi));
d) peschereccia;
e) turistica e da
diporto.
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