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martedì 14 marzo 2023

La nuova disciplina per la qualità dell'acqua che beviamo

Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 (QUI) ha attuato la Direttiva (UE) 2020/2184 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

La Direttiva UE 2020/2184 ha ripubblicato con modifiche e superandola la vecchia Direttiva 98/83/CE che stabiliva il quadro giuridico inteso a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia.

La nuova Direttiva ha quindi l’obiettivo puntando a migliorare l’accesso universale a tali acque nell’Unione. A tale scopo, è necessario fissare a livello di Unione prescrizioni minime che tutte le acque destinate a tal fine dovrebbero soddisfare.

Per una analisi della Direttiva 2020/2184 vedi NewsAmbiente Dicembre 2020 (QUI).

Il nuovo DLgs 18/2023 riprende la definizione di acque per il consumo umano della Direttiva, vediamo in particolare le parti più significative di questo nuovo Decreto Legislativo.

giovedì 4 aprile 2019

Pubblicate le proposte della Giunta Ligure su autonomia regionale, tra incostituzionalità e propaganda: rischi per l’ambiente

Con Delibera della Giunta Regionale Ligure (uscita sul BURL ieri, per il testo completo vedi QUI), è stata licenziata, dopo un passaggio in Consiglio Regionale, la proposta di autonomia per la Regione Liguria in varie materie tra cui l’Ambiente. Si tratta di proposte che in questo delicatissimo settore hanno i caratteri di forzature costituzionali ma anche di mera propaganda come descrivo nel post che segue.  Occorre però sottolineare da subito che alcune proposte se passassero produrre una situazione da far west nelle decisioni ambientali regionali come quella sulla definizione di rifiuto. 

venerdì 12 gennaio 2018

Ambiente la finta e confusa autonomia della giunta Toti

Con apposita DGR (vedi QUI), che verrà presentata al Consiglio Regionale di oggi, la Giunta Toti ha predisposto le condizioni per avviare il negoziato con il Governo per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Si tratta di un atto che tocca molti aspetti delle competenze regionali e statali così come ripartite dall’articolo 117 della Costituzione tra legislazione concorrente stato e regioni e legislazione esclusiva statale.
L’ambiente come è noto rientra tutt’ora nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello stato. Le ragioni sono state più volte spiegate dalla Corte Costituzionale e possono così sintetizzarsi: l’ambiente è un bene unitario e va tutelato complessivamente in tutta la nazione, le regioni possono derogare o integrare le norme statali ma solo alle condizioni previste dalle leggi ordinarie statali nel quadro del diritto comunitario in materia e comunque mai peggiorando la tutela ambientale ma al massimo migliorandola.
La Costituzione prevede però all’articolo 116 che anche nelle materia di competenza esclusiva dello stato oltre che in quelle di legislazione concorrente ci sia la possibilità, con accordi tra la Regione e il Governo nazionale, di ottenere una maggiora autonomia regionale. È il cosiddetto Regionalismo differenziato.
Vediamo prima di tutto in cosa consiste questa differenziazione eppoi analizzerò i limiti e la confusione del testo della delibera regionale nella materia delicatissima di cui mi occupo da anni: la tutela dell’ambiente e quindi della salute dei cittadini.

domenica 17 dicembre 2017

Aggregazione Acam Spezia – Iren: Tre semplici domande...

Leggo le critiche al Consigliere Comunale Massimo Baldino sulla vicenda Acam/Iren: "il consigliere Baldino, è stato molto critico, contrario all’aggregazione, perché non ne conosce i contenuti".

Ma santo cielo!  Possibile che chi formula queste critiche non si renda conto della assurdità di quello che dichiara?

Se il consigliere Baldino e probabilmente altri come lui non conoscono  tutti i contenuti di questa ipotesi di aggregazione, la responsabilità non è sua ma semmai di chi governa e soprattutto di Acam.

Sorgono spontanee alcune domande di "buona amministrazione” quindi a prescindere da come ognuno la pensa su questa aggregazione:

lunedì 18 luglio 2016

La Città Metropolitana: limiti e potenzialità della legge 56/2014

Con legge n. 56/2014 (vedi QUI) sono state disciplinate e istituite le Città Metropolitane (previste peraltro anche da leggi precedenti ma mai attuate). In particolare in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate da questa legge (comma 5 articolo 1).
La Corte Costituzionale con sentenza n. 50 del 2015 ha respinto il ricorso di varie Regioni che contestavano vari profili di incostituzionalità della legge 56/2014. Nel corso della relazione analizzerò, anche criticamente, i motivi di questa sentenza in rapporto alle varie problematiche delle Città Metropolitane.
Una cosa è certa per ora, anche alla luce della lettera della legge 56/2014, la nuova Città Metropolitana assomiglia molto alla vecchia Provincia con in più due difetti rilevanti:
1. non è sostanzialmente elettiva
2. le poche nuove funzioni (rispetto a quelle della Provincia) non sono ben definite nei contenuti, ben regolamentate nelle procedure di approvazione, ben finanziate.

la Città Metropolitana rischia di diventare una nuova forma di centralismo in una logica liberista  e solo sviluppista che non valorizza ne la specificità dei territori ne la partecipazione delle comunità locali. Spazzando via un dibattito che dall’Europa, ma non solo, ha prodotto indirizzi, principi  e buone pratiche che invece mettono al centro l’autonomia e la partecipazione dei territori.  
Di più: se si volesse passare all’elezione diretta del sindaco metropolitano occorrerebbe lo smembramento del comune capoluogo, una vecchia e sbagliata idea dei primi anni Novanta. Perché indebolire la città centrale per costruire una città metropolitana già debole?
Non solo ma ulteriori limiti della riforma delle Città Metropolitane:
1.la definizione dell’ambito territoriale di competenza soprapposto a quello della vecchia Provincia limitando le potenzialità di ente di programmazione dello sviluppo dell’area vasta intesa non solo come perimetro burocratico amministrativo
2. la mancata definizione di contenuti e delle modalità di approvazione, in chiave di partecipazione dei cittadini e di concertazioni con i Comuni, del Piano Strategico
3.  l’assenza di reali poteri della Conferenza dei Sindaci unico organo, previsto dalla legge 56/2014, che prevede un completo coinvolgimento di tutti i Comuni rientranti nella circoscrizione metropolitana

Per la versione completa della relazione vedi QUI.  


mercoledì 10 dicembre 2014

la disciplina dei servizi pubblici locali: affidamento e trasparenza

Le note che seguono costituiscono un sorta di sintesi della evoluzione che la disciplina della normativa in materia di affidamento e gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica (articolo 113 del Testo Unico Enti Locali.  In particolare si farà riferimento al servizio gestione rifiuti mentre come è noto dopo il referendum abrogativo la disciplina del servizio idrico è stata stralciata dalla nuova legge quadro 148/2011.  In materia di servizi idrici è intervenuta recentemente la Direttiva 2014/25/UE[1] sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali La normativa sul servizio sarà oggetto di un mio prossimo Paper.