martedì 14 marzo 2023

La nuova disciplina per la qualità dell'acqua che beviamo

Il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 (QUI) ha attuato la Direttiva (UE) 2020/2184 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

La Direttiva UE 2020/2184 ha ripubblicato con modifiche e superandola la vecchia Direttiva 98/83/CE che stabiliva il quadro giuridico inteso a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia.

La nuova Direttiva ha quindi l’obiettivo puntando a migliorare l’accesso universale a tali acque nell’Unione. A tale scopo, è necessario fissare a livello di Unione prescrizioni minime che tutte le acque destinate a tal fine dovrebbero soddisfare.

Per una analisi della Direttiva 2020/2184 vedi NewsAmbiente Dicembre 2020 (QUI).

Il nuovo DLgs 18/2023 riprende la definizione di acque per il consumo umano della Direttiva, vediamo in particolare le parti più significative di questo nuovo Decreto Legislativo.

 

 

ACQUE A CUI NON SI APPLICA IL DLGS 18/20023

1. alle acque minerali (QUI);

2. a quelle medicinali

3. rispetto alla Direttiva, specifica ulteriormente che non si applica anche tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato a condizione se:

3.1. provenienti da fonti di approvvigionamento proprie dell'operatore alimentare, in quanto soggette agli obblighi e ai provvedimenti correttivi della pertinente legislazione alimentare e in particolare, comprese nei «principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (sistema HACCP)», fatto salvo il rispetto per le stesse dei valori di parametro di cui all'allegato I, Parti A e B (QUI);

3.2. la loro qualità non può avere conseguenze dirette o indirette sulla salubrità del prodotto alimentare finale, secondo quanto valutato dall'autorità sanitaria territorialmente competente

4. alle acque destinate esclusivamente a quegli usi specifici diversi da quello potabile, ivi incluse quelle utilizzate nelle imprese alimentari, la cui qualità non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati ovvero perché regolate da diversa specifica normativa, come individuate nell'allegato V.

 


CONDIZIONI PER CONSIDERARE LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO SALUBRI E PULITE

a) non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;

b) devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nell'allegato I, Parti A, B e D (QUI);

c) devono essere conformi ai valori per parametri supplementari non riportati nell'allegato I e fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13 [NOTA 1];

d) devono essere adottate le misure necessarie previste dagli articoli da 5 [NOTA 2] a 15 [NOTA 3].

 

 

PUNTI IN CUI I VALORI DEI PARAMETRI EX ALLEGATO I – PARTI A e B - DEVONO ESSERE RISPETTATI

a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna, ovvero, ove   sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto

rappresentativo della rete di distribuzione del gestore idro-potabile prossimo al punto di consegna, e nel punto di utenza in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano all'interno dei locali pubblici e privati;

b) per le acque destinate al consumo umano fornite da una cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna;

c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate al consumo umano, nel punto in cui sono confezionate in bottiglie o contenitori;

d) per le acque destinate al consumo umano utilizzate in una impresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate in tale impresa;

e) per le acque prodotte dalle case dell'acqua, nel punto di consegna alla casa dell'acqua e nel punto di utenza, tenendo conto che le acque destinate al consumo umano prodotte dalle case dell'acqua devono essere conformi al presente decreto fino a questo punto di rispetto della conformità e, rientrando nell'attività di somministrazione diretta al pubblico di bevande, devono da quel punto in poi essere considerate alimenti. N.B. per case dell'acqua si intende: un'unita' distributiva aperta alpubblico che eroga acqua destinata al consumo umano generalmente affinata, refrigerata e addizionata di anidride carbonica, al consumatore direttamente in loco

 

 

NON CONFORMITÀ AL RUBINETTO DELLE ACQUE

Qualora sussista il rischio che le acque di cui alla sopra citata lettera a), pur essendo nel punto di   consegna rispondenti ai valori di parametro nell'allegato I, Parti A e B, non siano conformi a tali   valori al rubinetto, e si abbia evidenza certa che l'inosservanza sia dovuta al sistema di distribuzione interno o alla sua manutenzione:

a) l'autorità sanitaria locale territorialmente competente dispone che siano adottate misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura, quali, ad esempio: 1) provvedimenti correttivi da adottare da parte del gestore del sistema di distribuzione interno, in proporzione al rischio; 2) ferma restando la responsabilità primaria di intervento del gestore del sistema di distribuzione interno, raccomandando al gestore idro-potabile di adottare altre misure per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura, quale ad esempio la possibilità di impiego di adeguate tecniche di trattamento, tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica di tali misure;

b) l'autorità sanitaria locale territorialmente competente ed il gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinché i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.

 

 

OBBLIGHI GENERALI PER L'APPROCCIO ALLA SICUREZZA DELL'ACQUA BASATO SUL RISCHIO

L'approccio basato sul rischio é finalizzato a garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano e l'accesso universale ed equo all'acqua in conformità al nuovo Dlgs qui esaminato, implementando un controllo olistico di eventi pericolosi e pericoli di diversa origine e natura - inclusi i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla continuità della fornitura - conferendo priorità di tempo e risorse ai rischi significativi e alle misure più efficaci sotto il profilo dei costi e limitando analisi e oneri su questioni non rilevanti, coprendo l'intera filiera idropotabile, dal prelievo alla distribuzione, fino ai punti di rispetto della conformità dell'acqua specificati all'articolo 5 e garantendo lo scambio continuo di informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idro-potabili e le autorità competenti in materia sanitaria e ambientale.

L'approccio di cui sopra comporta i seguenti elementi:

a) una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, in conformità all'articolo 7 del nuovo DLgs [NOTA 4];

b) una valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura idro-potabile che includa il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano

fino al punto di consegna, effettuata dai gestori idro-potabili in conformità all'articolo 8 del nuovo DLgs;

c) una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari, in conformità all'articolo 9  del nuovo DLgs [NOTA 5].

 

 

 

LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DELLE AREE DI ALIMENTAZIONE PER I PUNTI DI PRELIEVO DI ACQUE DA DESTINARE AL CONSUMO UMANO  

Le Regioni e Province Autonome effettuano e approvano una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, coordinata ed aggiornata con quanto previsto ai sensi dell'articolo 94 (disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e attraverso l'interoperabilità dei sistemi informativi SINTAI (QUI) e AnTeA (Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili da istituire entro 12 mesi a partire dal 21/3/2003 – vedi articolo 19 nuovo Dlgs) la mettono a disposizione delle Autorità ambientali regionali, delle Autorità sanitarie regionali e locali, delle Autorità di bacino distrettuali, del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché dei gestori idro-potabili operanti nei territori di propria competenza.

La valutazione e gestione del rischio è effettuata per la prima volta entro il 12 luglio 2027, riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni, e, se necessario, aggiornata.

 

PIANI DI SICUREZZA DELLE ACQUE

Si tratta del Piano attraverso il quale é definita ed implementata l'analisi di rischio della filiera idro-potabile, vedi in precedenza, articolata in valutazione, gestione del rischio, comunicazione ed azioni a queste correlate. Esso comprende, per i differenti aspetti di competenza:

1) una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano, vedi in precedenza, con particolare riguardo ai piani di tutela delle acque;

2) una valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile (piano di sicurezza dell'acqua del sistema di fornitura idro-potabile) che include il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna, effettuata in conformità all'articolo 8 del nuovo DLgs;

3) una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni all'edificio, effettuata in conformità all'articolo 9 del nuovo DLgs.

L’articolo 20 del nuovo DLgs qui esaminato prevede la istituzione di una Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua

 

 

INFORMAZIONI AL PUBBLICO

a) le informazioni concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano, inclusi i parametri indicatori;

b) il prezzo dell'acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo;

c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo familiare annuo, se tecnicamente fattibile e se tali informazioni sono a disposizione del gestore idro-potabile;

d) il confronto del consumo idrico annuo del nucleo familiare con la media nazionale, se applicabile, conformemente alla lettera c);

e) un collegamento al sito istituzionale contenente le informazioni di cui all'allegato IV (QUI).

Le informazioni sono rese disponibili da parte dei gestori idro-potabili nel cloud del PSA (Piano sicurezza dell’acqua vedi sopra in questo post) richiamato all'Allegato VI, Parte I (QUI), e trasmesse con periodicità almeno semestrale al CeNSiA (da istituire entro 90 giorni a partire dal 21/3/2023) attraverso il sistema AnTeA.

 

 

CeNSiA

Centro nazionale per la sicurezza delle acque articolato in quattro aree funzionali: rischio microbiologico e virologico; rischio chimico; coordinamento, gestione e accesso ai dati; valutazione e approvazione di piani di sicurezza delle acque.

Per le funzioni vedi articolo 19 del nuovo DLgs.

 

 

SANZIONI E NORME TRANSITORIE

Per le sanzioni vedi articolo 23 nuovo DLgs.

Le autorità ambientali e sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestività, e comunque non oltre il 12 gennaio 2026, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio.

Il controllo dei parametri di cui sopra assume carattere di obbligo a decorrere dal 12 gennaio 2026.

 

 

 



[NOTA 1] 

13. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su  proposta dell'ISS e previo parere del Consiglio superiore di sanità (CSS), sono fissati  valori per parametri  supplementari non riportati nell'allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana in una parte o in  tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti per cui non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.


[NOTA 2] 

Punti di fruizione delle acque in cui i valori dei parametri devono essere rispettati.


[NOTA 3] 

Provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso in caso di violazione dei parametri di cui all’allegato I al DLgs 18/2023

 

[NOTA 4] 

Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano


[NOTA 5] 

Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni che consistono le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali sia pubblici che privati, e la «rete di distribuzione del gestore  idro-potabile», connesso a quest'ultima direttamente o attraverso l'allacciamento idrico

 

 

 

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