Proposta di Regolamento
(QUI) del Parlamento e del Consiglio relativo alla
messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di
determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione
e al degrado forestale e che abroga il Regolamento (UE) n. 995/2010 (QUI), introducendo vincoli maggiori sulla tracciabilità
delle materie prime e sulla trasparenza della catena di approvvigionamento.
Vedremo se una volta approvato in via definitiva il nuovo Regolamento riuscirà
almeno in parte a superare i limiti normativi ma anche attuativi del Regolamento
precedente del 2010.
Il Comitato Economico e Sociale
della UE (che rappresenta le organizzazioni imprenditoriali e sociali europee)
ha espresso in un Parere (QUI) alcuni
rischi del nuovo Regolamento a cominciare dalla tutela dei piccoli agricoltori
e allevatori ma anche alla necessità di costruire relazioni vincolanti con
Paesi extraUE che sono grandi importatori delle materie prime trattate dalla
nuova norma europea.
FINALITÀ DEL
NUOVO REGOLAMENTO
L'UE è un consumatore
importante di materie prime associate alla deforestazione e al degrado
forestale e non dispone di norme specifiche ed efficaci volte a ridurre il suo
contributo a tali fenomeni. L'obiettivo della presente iniziativa è quindi
quello di contenere la deforestazione e il degrado forestale provocati dal
consumo e dalla produzione dell'UE. Ciò a sua volta dovrebbe ridurre le
emissioni di gas a effetto serra e la perdita di biodiversità a livello
mondiale. L'iniziativa si propone di ridurre al minimo il consumo di
prodotti provenienti dalle catene di approvvigionamento associate alla
deforestazione o al degrado forestale e di aumentare la domanda e gli
scambi di materie prime e di prodotti legali e a deforestazione zero da parte
dell'UE.
La formulazione di una
definizione di deforestazione zero è una delle principali innovazioni del
regolamento proposto rispetto al regolamento UE sul legno e dovrebbe impedire
la creazione di incentivi sbagliati per i paesi partner che potrebbero
altrimenti essere tentati di adottare norme ambientali meno rigide per
facilitare l'accesso dei loro prodotti nell'UE, qualora nella proposta fossero
stabiliti solo controlli di legalità.
La definizione di
deforestazione zero fissa una data limite al 31 dicembre 2020. Ciò significa
che nessuna materia prima e nessun prodotto che rientra nell'ambito di
applicazione del regolamento potrà entrare nel mercato dell'UE o uscirne se la
produzione è avvenuta su terreni soggetti a deforestazione o degrado forestale
dopo tale data. La data proposta riduce al minimo l'interruzione delle catene
di approvvigionamento e i potenziali impatti negativi nei paesi partner. Tale
data corrisponde agli impegni internazionali assunti per arrestare la
deforestazione come, ad esempio, previsto dagli obiettivi di sviluppo
sostenibile
DIVIETI
Secondo l’articolo 3 del
Regolamento le materie prime e i prodotti interessati possono essere immessi o
messi a disposizione sul mercato dell'Unione, o esportati da tale mercato, solo
se soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a) sono a deforestazione
zero;
b) sono stati prodotti nel rispetto della legislazione
pertinente del paese di produzione; e
c) sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza
in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, che recita: “L'operatore che,
avendo esercitato la dovuta diligenza di cui all'articolo 8, giunge alla
conclusione che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi alle
prescrizioni del presente regolamento, prima di immetterli sul mercato
dell'Unione o di esportarli da tale mercato presenta alle autorità
competenti una dichiarazione di dovuta diligenza attraverso il sistema di
informazione di cui all'articolo 31. La dichiarazione conferma che è stata
esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o
trascurabile e contiene le informazioni di cui all'allegato II per le materie
prime e i prodotti interessati.”
LE
INFORMAZIONI CHE DEVE FORNIRE L’OPERATORE
a) la raccolta delle
informazioni e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi di cui
all'articolo 9;
b)
le misure di valutazione del
rischio di cui all'articolo 10;
c)
le misure di attenuazione del
rischio di cui all'articolo 10.
LE
INFORMAZIONE DA DARE NELLA DOVUTA DILIGENZA SONO LE SEGUENTI:
a)
descrizione delle materie prime
e dei prodotti interessati, comprendente denominazione commerciale e tipo,
nonché, se del caso, nome comune e denominazione scientifica completa della
specie;
b)
quantità (espressa in massa e
volume netti o in numero di unità) delle materie prime e dei prodotti
interessati;
c)
indicazione del paese di
produzione;
d)
coordinate di
geolocalizzazione, latitudine e longitudine di tutti gli appezzamenti nei quali
sono stati prodotti le materie prime e i prodotti interessati, unitamente alla
data o al periodo di produzione;
e)
nome, email e indirizzo di
qualsiasi impresa o persona presso cui l'operatore si sia rifornito delle
materie prime o dei prodotti interessati;
f)
nome, email e indirizzo di
qualsiasi impresa o persona a cui siano stati forniti le materie prime o i
prodotti interessati;
g)
informazioni adeguate e
verificabili secondo cui le materie prime e i prodotti interessati sono a deforestazione
zero;
h)
informazioni adeguate e
verificabili secondo cui la produzione è avvenuta nel rispetto della
legislazione pertinente del paese di produzione, compresi eventuali accordi che
conferiscono il diritto di adibire l'area specifica alla produzione della
materia prima interessata.
QUALI MISURE
DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEVE FORNIRE L’OPERATORE
I criteri per misurare
la valutazione del rischio tra gli altri, secondo l’articolo 9 del Regolamento,
sono:
1. presenza di foreste nel paese e
nella zona di produzione della materia prima interessata o del prodotto
interessato;
2. diffusione della deforestazione
o del degrado forestale nel paese, nella regione e nella zona di produzione
della materia prima interessata o del prodotto interessato;
3. fonte, attendibilità e validità
delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, nonché collegamenti con
altra documentazione disponibile;
complessità della catena di
approvvigionamento, in particolare difficoltà nel risalire all'appezzamento in
cui sono stati prodotti le materie prime e/o i prodotti;
4. rischio di commistione con
prodotti di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in
passato o tuttora oggetto di deforestazione o degrado forestale;
5. conclusioni delle riunioni dei
pertinenti gruppi di esperti della Commissione, pubblicate nel registro dei
gruppi di esperti della Commissione;
6. preoccupazioni fondate espresse
a norma dell'articolo 29. In particolare, detto articolo prevede che le persone fisiche o giuridiche hanno il diritto di sottoporre preoccupazioni fondate alle autorità competenti quando, sulla base di circostanze oggettive, ritengono che uno o più operatori o commercianti non rispettino le disposizioni del presente regolamento. Le autorità competenti valutano con diligenza e imparzialità le preoccupazioni fondate e prendono i provvedimenti necessari, ivi compresi controlli e audizioni di operatori e commercianti, per individuare potenziali violazioni del presente regolamento, adottando se del caso misure provvisorie per impedire che le materie prime e i prodotti interessati oggetto di indagine siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato. Le autorità competenti, conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, comunicano quanto prima alle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 che hanno trasmesso loro osservazioni la propria decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione e ne indicano i motivi.
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