mercoledì 8 marzo 2023

Nuovo Regolamento UE: ridurre uso e produzione materie prime associate alla deforestazione

Proposta di Regolamento (QUI) del Parlamento e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il Regolamento (UE) n. 995/2010 (QUI), introducendo vincoli maggiori sulla tracciabilità delle materie prime e sulla trasparenza della catena di approvvigionamento. Vedremo se una volta approvato in via definitiva il nuovo Regolamento riuscirà almeno in parte a superare i limiti normativi ma anche attuativi del Regolamento precedente del 2010.

Il Comitato Economico e Sociale della UE (che rappresenta le organizzazioni imprenditoriali e sociali europee) ha espresso in un Parere (QUI) alcuni rischi del nuovo Regolamento a cominciare dalla tutela dei piccoli agricoltori e allevatori ma anche alla necessità di costruire relazioni vincolanti con Paesi extraUE che sono grandi importatori delle materie prime trattate dalla nuova norma europea. 

 

FINALITÀ DEL NUOVO REGOLAMENTO

L'UE è un consumatore importante di materie prime associate alla deforestazione e al degrado forestale e non dispone di norme specifiche ed efficaci volte a ridurre il suo contributo a tali fenomeni. L'obiettivo della presente iniziativa è quindi quello di contenere la deforestazione e il degrado forestale provocati dal consumo e dalla produzione dell'UE. Ciò a sua volta dovrebbe ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la perdita di biodiversità a livello mondiale. L'iniziativa si propone di ridurre al minimo il consumo di prodotti provenienti dalle catene di approvvigionamento associate alla deforestazione o al degrado forestale e di aumentare la domanda e gli scambi di materie prime e di prodotti legali e a deforestazione zero da parte dell'UE.

Il nuovo Regolamento una volta approvato si applicherà alle "materie prime interessate" (ossia bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia e legno come specificate nell’allegato 1 al Regolamento) e i prodotti interessati (ossia quelli elencati nell'allegato I che contengono o sono stati alimentati con le materie prime interessate o la cui produzione è avvenuta utilizzando tali materie prime).

 


DEFORESTAZIONE ZERO

La formulazione di una definizione di deforestazione zero è una delle principali innovazioni del regolamento proposto rispetto al regolamento UE sul legno e dovrebbe impedire la creazione di incentivi sbagliati per i paesi partner che potrebbero altrimenti essere tentati di adottare norme ambientali meno rigide per facilitare l'accesso dei loro prodotti nell'UE, qualora nella proposta fossero stabiliti solo controlli di legalità.

La definizione di deforestazione zero fissa una data limite al 31 dicembre 2020. Ciò significa che nessuna materia prima e nessun prodotto che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento potrà entrare nel mercato dell'UE o uscirne se la produzione è avvenuta su terreni soggetti a deforestazione o degrado forestale dopo tale data. La data proposta riduce al minimo l'interruzione delle catene di approvvigionamento e i potenziali impatti negativi nei paesi partner. Tale data corrisponde agli impegni internazionali assunti per arrestare la deforestazione come, ad esempio, previsto dagli obiettivi di sviluppo sostenibile

 

 

DIVIETI

Secondo l’articolo 3 del Regolamento le materie prime e i prodotti interessati possono essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione, o esportati da tale mercato, solo se soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) sono a deforestazione zero;

b) sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e

c) sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, che recita: “L'operatore che, avendo esercitato la dovuta diligenza di cui all'articolo 8, giunge alla conclusione che le materie prime e i prodotti interessati sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli da tale mercato presenta alle autorità competenti una dichiarazione di dovuta diligenza attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31. La dichiarazione conferma che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile e contiene le informazioni di cui all'allegato II per le materie prime e i prodotti interessati.”


 

LE INFORMAZIONI CHE DEVE FORNIRE L’OPERATORE

L’articolo 8 del Regolamento prevede che prima di immettere sul mercato o di esportare dal mercato le materie prime e i prodotti interessati, l'operatore esercita la dovuta diligenza in relazione a tutte le materie prime e i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore. Per operatore, secondo l'articolo 2 del nuovo regolamento, si intende “la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette le materie prime e i prodotti interessati sul mercato dell'Unione o li esporta da tale mercato;...” .

In particolare, la dovuta diligenza comprende:

a) la raccolta delle informazioni e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 9;

b) le misure di valutazione del rischio di cui all'articolo 10;

c) le misure di attenuazione del rischio di cui all'articolo 10.


 

LE INFORMAZIONE DA DARE NELLA DOVUTA DILIGENZA SONO LE SEGUENTI:

a) descrizione delle materie prime e dei prodotti interessati, comprendente denominazione commerciale e tipo, nonché, se del caso, nome comune e denominazione scientifica completa della specie;

b) quantità (espressa in massa e volume netti o in numero di unità) delle materie prime e dei prodotti interessati;

c) indicazione del paese di produzione;

d) coordinate di geolocalizzazione, latitudine e longitudine di tutti gli appezzamenti nei quali sono stati prodotti le materie prime e i prodotti interessati, unitamente alla data o al periodo di produzione;

e) nome, email e indirizzo di qualsiasi impresa o persona presso cui l'operatore si sia rifornito delle materie prime o dei prodotti interessati;

f) nome, email e indirizzo di qualsiasi impresa o persona a cui siano stati forniti le materie prime o i prodotti interessati;

g) informazioni adeguate e verificabili secondo cui le materie prime e i prodotti interessati sono a deforestazione zero;

h) informazioni adeguate e verificabili secondo cui la produzione è avvenuta nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione, compresi eventuali accordi che conferiscono il diritto di adibire l'area specifica alla produzione della materia prima interessata.

 

 

 

QUALI MISURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEVE FORNIRE L’OPERATORE

 

I criteri per misurare la valutazione del rischio tra gli altri, secondo l’articolo 9 del Regolamento, sono:  

1. presenza di foreste nel paese e nella zona di produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato;

2. diffusione della deforestazione o del degrado forestale nel paese, nella regione e nella zona di produzione della materia prima interessata o del prodotto interessato;

3. fonte, attendibilità e validità delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, nonché collegamenti con altra documentazione disponibile;

complessità della catena di approvvigionamento, in particolare difficoltà nel risalire all'appezzamento in cui sono stati prodotti le materie prime e/o i prodotti;

4. rischio di commistione con prodotti di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione o degrado forestale;

5. conclusioni delle riunioni dei pertinenti gruppi di esperti della Commissione, pubblicate nel registro dei gruppi di esperti della Commissione;

6. preoccupazioni fondate espresse a norma dell'articolo 29. In particolare, detto articolo prevede che le persone fisiche o giuridiche hanno il diritto di sottoporre preoccupazioni fondate alle autorità competenti quando, sulla base di circostanze oggettive, ritengono che uno o più operatori o commercianti non rispettino le disposizioni del presente regolamento. Le autorità competenti valutano con diligenza e imparzialità le preoccupazioni fondate e prendono i provvedimenti necessari, ivi compresi controlli e audizioni di operatori e commercianti, per individuare potenziali violazioni del presente regolamento, adottando se del caso misure provvisorie per impedire che le materie prime e i prodotti interessati oggetto di indagine siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato. Le autorità competenti, conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, comunicano quanto prima alle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 che hanno trasmesso loro osservazioni la propria decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione e ne indicano i motivi.




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