giovedì 2 marzo 2023

Incostituzionale in parti rilevanti la riforma della programmazione portuale

L’articolo 4 della legge 156/2021 modifica l’articolo 5 della legge quadro sui porti - legge 84/1994 (QUI) che disciplina sia il Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS) che il Piano Regolatore Portuale (PRP ma prima della riforma PRSP Piano regolatore di sistema portuale).

I capisaldi di questa riforma, come spiegavo criticamente in un post del mio blog (QUI), erano i seguenti:

1. aggirare il più possibile la applicazione di procedure di valutazione ambientale nelle scelte strategiche di pianificazione dell’uso del demanio portuale, a cominciare dalla Valutazione Ambientale Strategica;

2. accentrare le decisioni sull’approvazione degli strumenti di programmazione e pianificazione portuale nelle mani delle Autorità di Sistema Portuale tagliando fuori le Regioni ed in primo luogo i Consigli Regionali;

3. ridurre sempre di più le scelte di pianificazione del demanio portuale a decisioni “tecniche” attraverso l’ampio uso dell’adeguamento tecnico funzionale anche in contrasto con le stesse Linee guida Consiglio Superiore Lavori Pubblici del 2017 sui Piani Regolatori di Sistema Portuali - PRSP QUI che non casualmente vede applicato ai suoi pareri un assurdo meccanismo di silenzio assenso;

4. esclusione dell’interesse paesaggistico attraverso la equiparazione degli ambiti portuali alle zone omogenee B del Decreto 1444 del 1968 QUI;

5. alla approvazione del Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS) si applica la procedura della conferenza dei servizi semplificata.

6. non c’è più il riferimento alla approvazione da parte della Regione del DPSS.


La riforma è stata contestata con ricorso da parte di due Regioni: Toscana e Friuli e sul ricorso si è pronunciato unitariamente la Corte Costituzionale con sentenza n° 6 del 23 gennaio 2023 (QUI).

La sentenza ha dichiarato la incostituzionalità di parti rilevanti della riforma del 2021 sopra sintetizzata. Altre parti sono state salvate come vedremo e su questo restano le mie perplessità pur ovviamente prendendo atto della decisione della Corte. Resta il fatto positivo che la sentenza restituisce, almeno in parte, un ruolo attivo a Comuni ma soprattutto alla Regione quanto meno nella programmazione delle scelte strategiche delle aree portuali e limitrofe.  

La Corte conferma la riforma del 2021 nella parte che toglie il potere regionale di intesa e approvazione del PRP, però boccia quella che non prevede l’Intesa sul DPSS che se ben esercitata può colmare il non riconosciuto ruolo della Regione e dei Comuni sull'approvazione del PRP ma solo a condizione che anche il DPSS sia sottoponibile a Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) come spiego, nella parte finale di questo post. 

Si può dire che la sentenza della Corte Costituzionale, in modo contraddittorio, riconosce un grande rilievo istituzionale al DPSS tanto da sottoporlo alla Intesa con la Regione e al contempo rimuove che ad esso non si applica l’unico strumento di valutazione (la VAS) che ne garantisce una procedura di approvazione trasparente e soprattutto rispettosa dei molteplici interessi che si muovono sull’area vasta (termine usata proprio dalla sentenza) interessata dal DPSS.

Inoltre altro aspetto rilevante della sentenza della Corte Costituzionale questa fa salve le norme paesaggistiche che erano state cancellate dalla riforma del 2021.  

Nel post che segue riporto in sequenza:

1. la ricostruzione, da parte della Corte Costituzionale, delle norme previgenti su programmazione e pianificazione portuale

2. la ricostruzione delle principali modifiche che la riforma del 2021 aveva apportato all’articolo 5 della legge quadro sui porti relativamente a programmazione e pianificazione portuale

3. le parti della riforma dichiarate incostituzionali con relativa motivazione

4. le parti della riforma per le quali è stata dichiarata non fondata la questione di costituzionalità con relativa motivazione

 

 

IL QUADRO NORMATIVO PRIMA DELLA RIFORMA ORA OGGETTO DEL RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE

1. I piani di nuovo conio non si atteggiano più a meri strumenti di programmazione di opere e sono divenuti strumenti pianificatori settoriali 


2. Per ciò che concerne i meccanismi decisionali, le riforme del 2016-17 avevano previsto (con disposizioni oggi modificate dalle norme impugnate): 

a) per il nuovo documento di area vasta (DPSS), l'adozione da parte del Comitato di gestione della AdSP su parere dei comuni (da rendere entro quarantacinque giorni) e l'approvazione della regione (nei sessanta giorni successivi alla adozione) su intesa con il Ministero delle infrastrutture (art. 5, comma 1-quater, della legge n. 84 del 1994, nel testo anteriore alla novella impugnata); 

b) per i piani regolatori dei porti di rilevanza nazionale e internazionale ricompresi nel sistema, l'adozione da parte del Comitato di gestione della AdSP su intesa con i comuni interessati (da raggiungere entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto), limitatamente alla coerenza con la pianificazione urbanistica delle aree di interazioni porto-città, e l'approvazione della regione (entro quarantacinque giorni dalla conclusione della VAS) (art. 5, comma 1-sexies, della legge n. 84 del 1994, nel testo anteriore alla novella impugnata).


3. Per superare gli eventuali stalli decisionali dovuti alle mancate predette intese, era prevista la convocazione di apposita conferenza di servizi in forma simultanea e il ricorso al meccanismo dell'art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 (QUI) e, dunque, in ultimo, in caso di persistenza del disaccordo, la devoluzione della decisione al Consiglio dei ministri (art. 5, commi 1-quinquies e 2-quinquies, della legge n. 84 del 1994, nel testo anteriore alla novella impugnata).

 

 

 

LA RIFORMA, IN SINTESI, OGGETTO DEL RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE

1. Relativamente al DPSS per quel che concerne l'aspetto procedimentale, il comma 1-bis del novellato art. 5 della legge 84/1994 prevede l'adozione, da parte del Comitato di gestione, dell'AdSP, l'acquisizione, in conferenza di servizi asincrona, del parere di comuni e regioni da rendere in quaranta giorni, scaduti i quali si intende espresso «parere non ostativo», e l'approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS).

2. L'adozione del PRP è ora rimessa al Comitato di gestione dell'AdSP, su parere - da rendere in quarantacinque giorni e con valutazione contenutistica (ancora) «limitata alla coerenza» tra le sue previsioni relative alle aree portuali e retroportuali perimetrali e le previsioni degli strumenti urbanistici relative alle aree ad esse contigue - del comune e della regione, nonché su parere (da rendere entro 90 giorni) del Ministero. I pareri non resi nel previsto termine si intendono espressi in senso «non ostativo». Infine, il PRP, in esito alla VAS, è approvato ancora dal Comitato di gestione

3. Il piano regolatore portuale non è più subordinato alla generale pianificazione urbanistica territoriale (è abrogata la previgente previsione «non può contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti»), ma è su di essa prevalente.

4. Il PRP è definito, infatti, «piano territoriale di rilevanza statale che rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza» (art. 4, comma 1-septies, lettera b, del d.l. n. 121 del 2021 nella parte in cui riformula l'art. 5, comma 2-ter, della legge n. 84 del 1994), e nella pianificazione di tale perimetro (aree portuali e retro-portuali) ha «esclusiva competenza» l'Autorità di sistema (art. 4, comma 1-septies, lettera a, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui riformula l'art. 5, comma 1-quinquies, della legge n. 84 del 1994 primo periodo), che come detto, acquisisce il solo parere di regione e comune sulla coerenza con la pianificazione delle aree contigue. Le disposizioni, in ragione del dato letterale, della collocazione sistematica e del raccordo con la apposita procedura di approvazione, sono da intendere limitate ai soli porti nazionali e internazionali.

5. sottratto le aree costiere dei porti ricompresi nel sistema portuale dalle aree tutelate per legge ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (art. 142, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 - QUI) tramite la loro equiparazione alle zone territoriali omogenee B di cui al Decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);

6. ha previsto una procedura semplificata di adozione delle modifiche non sostanziali al piano regolatore portuale (cosiddetti adeguamenti tecnico-funzionali, ex art. 4, comma 1-septies, lettera e, di modifica del comma 5 dell'art. 5 della legge n. 84 del 1994);

7. ha disposto che, per i porti ancora dotati di PRP approvati antecedentemente al 1994 (meri piani di opere), nell'ipotesi in cui il Comitato di gestione dell'AdSP ravvisi la necessità di realizzare opere in via d'urgenza, il piano operativo triennale (POT) può, transitoriamente, definire la destinazione funzionale delle relative aree, ed è, in tal caso, soggetto ad approvazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (art. 4, comma 1-septies, lettera a, che novella l'art. 5, comma 1-sexies, della legge n. 84 del 1994).

 

 

 

LE PARTI DELLA RIFORMA DEL 2021 DICHIARATE INCOSTITUZIONALI DALLA SENTENZA

In particolare, la sentenza ha dichiarato incostituzionali i seguenti passaggi della riforma del 2021:

1. quello che prevedeva che il DPSS non sia accompagnato da una relazione esplicativa delle sue finalità. Questo perché detta relazione esplicativa ha la finalità di rendere possibile l’espressione di un parere consapevole da parte di Enti Locali e Regioni

2. quello che non prevedeva l’Intesa con la Regione nella approvazione del DPSS. Questo perché tale DPSS finisce per stabilire ciò che è di competenza pianificatoria dell'AdSP (aree portuali e retroportuali) e ciò che spetta alla pianificazione di comune, regione e altri enti competenti (interazione porto-città e collegamenti infrastrutturali). Nell'esercizio di tale rilevante funzione programmatoria - ferme le previsioni sulla adozione da parte dell'AdSP e sul parere del comune - non si può, allora, prescindere da uno strumento collaborativo tra Stato e regioni, quale l'intesa, nella fase di approvazione. 

3. quello secondo cui il DPSS può ricomprendere negli ambiti portuali «le ulteriori aree pubbliche e private assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale», esterne alla sua circoscrizione.  Questo perché Il legislatore statale, infatti, non indica alcun criterio, geografico o funzionale, per l'individuazione di tali imprecisate zone, esterne tanto all'ambito portuale di ciascun porto, quanto al sistema. Viene, così, rimessa alla stessa Autorità chiamata all'esercizio delle funzioni amministrative l'individuazione del perimetro territoriale in cui esse possono essere esercitate.

4. quello che ha sottratto le aree costiere dei porti ricompresi nel sistema portuale dalle aree tutelate per legge ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio equiparandole alle zone territoriali omogenee B di cui al Decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444Secondo la Corte la incostituzionalità di questo passaggio deriva dalla sottrazione, da parte di questa disposizione, delle zone ricomprese negli ambiti portuali al vincolo paesaggistico delle aree costiere e nell'imporre alle regioni il conseguente obbligo di modifica dei piani paesistici, incidendo in via unilaterale sull'assetto della pianificazione paesaggistica. Tutto questo in contrasto con il principio di co-pianificazione in materia paesaggistica principio, per di più risolvendosi, a causa della descritta assimilazione tra zone urbane di completamento e zone portuali, in un arretramento della protezione del bene paesaggistico.

Aggiunge infine la Corte che la affermazione della norma contestata dalle due Regioni per cui il piano regolatore portuale è redatto in attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, del DPSS e delle linee guida appositamente emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, non significa che il Piano Paesaggistico sia subordinato al Piano Regolatore Portuale

 

 

 

LE PARTI DELLA RIFORMA PER LE QUALI LA CORTE HA DICHIARATO NON FONDATA LA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ

1. La Corte Costituzionale con la sentenza in esame conferma la riforma nella parte in cui il PRP è definito come un piano territoriale di rilevanza statale e rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza (art. 5, comma 2-ter) e che la valutazione consultiva regionale e comunale su di esso sia di mera coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici (per le sole aree di cerniera tra il porto e la città) (art. 5, comma 2-bis, lettera b). Esse, tanto singolarmente quanto nel loro complesso, effettivamente, assegnano preminenza al PRP nel suo rapporto con i piani urbanistici generali.

 

2. La qualificazione della regola della "prevalenza" del PRP dei porti nazionali e internazionali sui piani urbanistici, in termini di principio fondamentale della materia, conduce alla non fondatezza delle questioni seguenti:

2.1. la norma che ammette nelle aree retro-portuali solo attività accessorie alle funzioni portuali (art. 4, comma 1-septies, lettera a, che ha modificato l'art. 5, comma 1-quater, secondo periodo, della legge n. 84 del 1994). La norma limita il potere pianificatorio "prevalente" dell'Autorità portuale nell'area di sua competenza e, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, tale limitazione è garanzia e non frustrazione degli interessi territoriali, al pari della previsione, contenuta nello stesso articolo, secondo cui nelle aree del porto sono consentite esclusivamente le funzioni portuali;

2.2.  la norma che, per l'adozione delle modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del PRP (definiti adeguamenti tecnici funzionali), abroga la necessità della verifica, richiesta in precedenza, dell'assenza di contrasto con gli strumenti urbanistici in relazione alle aree di interazione porto-città (art. 4, comma 1-septies, lettera e, del d.l. n. 121 del 2021, come convertito, che modifica il comma 5 dell'art. 5 della legge n. 84 del 1994). L'abrogazione è logico corollario della necessità della sola coerenza tra pianificazione perimetrale portuale e pianificazione urbanistica delle aree contigue (vigente art. 5, comma 2-bis, della legge n. 84 del 1994). Le modifiche non sostanziali a un PRP già approvato non sono, peraltro, idonee a incidere negativamente sul suo assetto né sul rapporto con le aree contigue, rimesse alla pianificazione regionale e comunale.

N.B.

Su quanto riportato sopra nel punto 2.2. mi permetto di sottolineare in termini applicativi (ovviamente compito non della Corte Costituzionale) occorrerebbe che venissero ben definite le differenze tra adeguamento tecnico funzionale, variante stralcio e variante generale al PRSP, secondo le linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (sia versione 2004 QUI che 2017 QUI). Qui la applicazione risulta molto approssimativa come dimostra il caso dello spostamento dei depositi chimici nel porto di Genova (QUI), per cui quanto meno queste linee guida andrebbero riadattate a quello che resta in piedi della riforma del 2021 sulla pianificazione portuale proprio per uscire da palesi violazioni delle stesse come nel caso dei depositi chimici sopra citato.

 

 

3. la norma in fase di adozione del PRP e alla approvazione di questo da parte della regione (per la precisione il Consiglio Regionale) ha sostituito la competenza all'adozione e all'approvazione dell'Autorità di sistema su mero parere regionale e comunale (per giunta, relativo alla mera coerenza con gli strumenti urbanistici in relazione alle aree porto-città) da rendere in quarantacinque giorni, decorsi i quali il parere deve intendersi come «non ostativo».

Secondo la sentenza della Corte Costituzionale portano, nel loro complesso, a tale conclusione le seguenti considerazioni:

3.1. l'esclusiva pertinenza dell'atto pianificatorio al perimetro portuale (aree portuali e retro-portuali, novellato art. 5, comma 1-quinquies, della legge n. 84 del 1994);

3.2. la prevalenza dell'interesse statale allo sviluppo dello snodo portuale di rilevanza nazionale e internazionale sugli interessi regionali o comunali;

3.3. l'adozione, ma anche l'approvazione dello strumento da parte del Comitato di gestione, cui partecipano, per come illustrato, membri nominati da comune e regione;

4.4.  infine, la prevista sottoposizione del PRP alla VAS (al contrario di quanto stabilito per il DPSS).

 

In sostanza la Corte Costituzionale ritiene che per il PRP l’approvazione della Regione non sia necessaria perché è il piano che regola in attuazione degli indirizzi strategici lo sviluppo dello specifico ambito portuale con prescrizioni che stabiliscono la caratterizzazione e destinazione delle aree nonché la localizzazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità, mentre il DPSS è atto di programmazione di una area vasta - cui la riforma ha, in particolare, sottratto la competenza a stabilire i contenuti sistemici di pianificazione.

 

 

 

CONCLUSIONI SULLA SENTENZA DELLA CORTE NELLA PARTE CHE RESPINGE I PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ

Due sono le cose che non convincono nella riforma del 2021 nella parte salvata dalla Corte Costituzionale:

 

LA PRIMA: Relativamente alla rimozione del potere di approvazione da parte della Regione del PRP non si comprende perché tutti gli strumenti di pianificazione territoriale che decidono le destinazioni funzionali negli usi dei territori su scala locale (il porto come occupazione di spazio non vive in un entità astratta nazionale ma in aree territoriali ben precise anche in termini di confini amministrativi) sono tutti approvati da assemblee elettive tranne appunto il PRP che, come ogni strumento di pianificazione urbanistica, “individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate” (articolo 5 legge quadro sui porti post riforma del 2021). Non solo ma le linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non casualmente affermano: “il concetto di un ambito non strettamente riferito al porto propriamente detto, ma allargato a porzioni di territorio latistante che si mostrino funzionalmente interconnesse al porto operativo anche se, in alcuni casi, potrebbero non ricadere nel demanio marittimo.”

Francamente in questo senso appare non convincente la affermazione della sentenza della Corte Costituzionale che nelle Autorità mdi Sistema Portuale un sorta di logica di decentramento in un certo senso compensativa del minor ruolo della Regione (almeno per la approvazione del PRP). Una cosa è il decentramento amministrativo altro è il ruolo di una assemblea elettiva espressione di interessi differenziati che devono pensare nelle scelte di destinazione funzionale di un area territoriale ben precisa, destinazione che avrà inevitabilmente riflessi al di la dell’ambito portuale.

 

LA SECONDA:  soprattutto quello che convince ancora di meno è invece la mancata applicazione della VAS al DPSS.

Infatti proprio per la natura strategica del DPSS e proprio perché come afferma l’articolo 5 della legge quadro sui porti  questo Documento non si limita a indirizzi strategici ma:

“c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali, retro-portuali e di interazione tra porto e città;  

d) individua i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti del sistema esterni all'ambito portuale nonché gli attraversamenti  dei centri urbani rilevanti ai fini dell'operativita' dei singoli porti”.

Quindi anche nella versione 2021 dell’articolo 5 legge quadro sui porti resta valido quanto affermato dalle linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 2017 relativamente alla natura del DPSS: “Il suo ruolo, infatti, è   quello di definire preliminarmente obiettivi integrati (tecnici ed ambientali), anticipando così i nodi critici della fattibilità amministrativa, tecnica, urbanistica ed ambientale, per pervenire a condivise politiche del territorio e ad una procedura di approvazione del piano che effettivamente coordini la valutazione tecnica ed ambientale del piano medesimo.”

Qui si inserisce la necessità affermata a pagina 34 delle citate linee guida di una valutazione ex ante nella procedura di redazione del nuovo PRSP al fine di definire la strategia generale di piano (con confronto comparato tra alternative strategiche). Tra gli indicatori su cui svolgere questa valutazione le Linee Guida individuano

1.  Compatibilità con uno sviluppo urbano sostenibile

2.  Coerenza con i principi di sostenibilità ambientale, paesaggistica ed energetica

 

Quindi è fondamentale che aspetti di valutazione ambientali vengano presi in considerazione fin dalla redazione adozione e approvazione del DPSS per evitare che i contenuti del DPSS anticipino i contenuti del PRSP impedendo una valutazione preventiva degli impatti ambientali e sanitari contenuti negli obiettivi del DPSS come sopra descritti dalla citazione delle Linee guida. Non a caso il comma 1 articolo11 del DLgs 152/2006 afferma che: “La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma”.  È indiscutibile che il DPSS faccia pienamente parte della fase preliminare del processo di formazione del PRSP.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra si vedano le linee guida del 2017, più volte citate, secondo le quali il DPSS: 

1.definisce parte dei contenuti del rapporto ambientale preliminare, funzionale all’espletamento della prima fase del procedimento di VAS;

2. costituisce strumento a supporto del raggiungimento di pre-intese con le Amministrazioni Comunali interessate, in quanto consente di confrontarsi preliminarmente sugli obiettivi di PRdSP, al fine di una loro preventiva condivisione”.

 

 

 

 

 

 

 


 

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