lunedì 18 luglio 2016

La Città Metropolitana: limiti e potenzialità della legge 56/2014

Con legge n. 56/2014 (vedi QUI) sono state disciplinate e istituite le Città Metropolitane (previste peraltro anche da leggi precedenti ma mai attuate). In particolare in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate da questa legge (comma 5 articolo 1).
La Corte Costituzionale con sentenza n. 50 del 2015 ha respinto il ricorso di varie Regioni che contestavano vari profili di incostituzionalità della legge 56/2014. Nel corso della relazione analizzerò, anche criticamente, i motivi di questa sentenza in rapporto alle varie problematiche delle Città Metropolitane.
Una cosa è certa per ora, anche alla luce della lettera della legge 56/2014, la nuova Città Metropolitana assomiglia molto alla vecchia Provincia con in più due difetti rilevanti:
1. non è sostanzialmente elettiva
2. le poche nuove funzioni (rispetto a quelle della Provincia) non sono ben definite nei contenuti, ben regolamentate nelle procedure di approvazione, ben finanziate.

la Città Metropolitana rischia di diventare una nuova forma di centralismo in una logica liberista  e solo sviluppista che non valorizza ne la specificità dei territori ne la partecipazione delle comunità locali. Spazzando via un dibattito che dall’Europa, ma non solo, ha prodotto indirizzi, principi  e buone pratiche che invece mettono al centro l’autonomia e la partecipazione dei territori.  
Di più: se si volesse passare all’elezione diretta del sindaco metropolitano occorrerebbe lo smembramento del comune capoluogo, una vecchia e sbagliata idea dei primi anni Novanta. Perché indebolire la città centrale per costruire una città metropolitana già debole?
Non solo ma ulteriori limiti della riforma delle Città Metropolitane:
1.la definizione dell’ambito territoriale di competenza soprapposto a quello della vecchia Provincia limitando le potenzialità di ente di programmazione dello sviluppo dell’area vasta intesa non solo come perimetro burocratico amministrativo
2. la mancata definizione di contenuti e delle modalità di approvazione, in chiave di partecipazione dei cittadini e di concertazioni con i Comuni, del Piano Strategico
3.  l’assenza di reali poteri della Conferenza dei Sindaci unico organo, previsto dalla legge 56/2014, che prevede un completo coinvolgimento di tutti i Comuni rientranti nella circoscrizione metropolitana

Per la versione completa della relazione vedi QUI.  


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