Recentemente la Giunta
della Regione Liguria ha risposto ad una Interrogazione dei Consiglieri
Regionali del Movimento 5stelle in relazione alla sospensione di una parte
delle prescrizioni ambientali che la Provincia aveva previsto per l’impianto di
trattamento rifiuti in località Saliceti (Comune di Vezzano Ligure).
In particolare la
Provincia con determina
dirigenziale della Provincia di Spezia(vedi QUI) aveva
prorogato di altri 6 mesi (quindi
fino al prossimo ottobre 2016) l'applicazione delle prescrizioni di prevenzione ambientale contenute nell'AIA
(autorizzazione integrata ambientale) dello scorso 29 ottobre 2015.
La Giunta Regionale
risponde alla Interrogazione usando argomentazioni assolutamente non fondate e
soprattutto in palese contrasto con la vigente normativa in materia di
Autorizzazione Integrata Ambientale, vediamo perché….
PRIMA QUESTIONE: L’ATTO DI PROROGA DELLA
PROVINCIA NON È PREVISTO DALLA ATTUALE NORMATIVA SULL’AIA
Secondo la risposta della Giunta Regionale: “attualmente
l’impianto risulta interessato da una procedura di aggiornamento finalizzato alla
produzione di Combustibile solido secondario”.
Il CSS è un combustibile derivato dal
trattamento del rifiuto che entra a Saliceti e che, grazie ad una recente
normativa, non è più considerato rifiuto e potrà essere bruciato anche in
impianti industriali con vincoli tecnologici e limiti emissivi e normativi addirittura
più permissivi degli inceneritori per rifiuti.
In realtà non esiste il
concetto di aggiornamento, sotto il profilo giuridico amministrativo, nella
disciplina dell’AIA ma semmai quello di revisione o al massimo di rinnovo. Non
essendo di fronte ad un rinnovo è chiaro che trattasi di Revisione e non di
mero aggiornamento. La differenza sotto
il profilo amministrativo è sostanziale perché la revisione comporta di fatto una nuova domanda di AIA con un iter
completo di analisi da parte della Provincia e l’obbligatorio parere sanitario
del Sindaco di Vezzano Ligure. Tutto ciò non è avvenuto in palese contrasto con
una norma che, non a caso i signori della Provincia non citano nel loro atto, e
cioè l’articolo 29-octies del DLgs 152/2006 (rinnovo e riesame dell’AIA).
Non solo ma nel caso in
esame le modifiche previste all’impianto di Saliceti che hanno prodotto la
proroga parziale della applicazione dell’AIA sono comunque modifiche
sostanziali quindi di doveva applicare l’articolo 29-nonies del DLgs 152/2006.
Che siano modifiche sostanziali è confermato anche dalla ultima delibera del Comitato di Ambito Liguria
in quanto aumenta la quantità di rifiuti portati all’impianto (si veda il
punto 1.2 della Circolare del Ministero dell’Ambiente del 19/12/2011).
SECONDA QUESTIONE: VENGONO
SOSPESE PRESCRIZIONI AMBIENTALI E SANITARIE IMPORTANTI
Secondo la risposta della Giunta Regionale con la proroga
della Provincia: “…vengono mantenuti inalterati i tempi di realizzazione
delle prescrizioni relativi al Piano di monitoraggio e controllo attinente la
complessiva gestione dell’impianto”. In altri termini secondo la Regione le
prescrizioni di tutela ambientale e sanitaria che contano nell’AIA vigente
resterebbero comunque in vigore.
Non
è Vero e spiego perché….
Vediamo quali sono le prescrizioni la cui applicazione viene prorogata, peraltro con procedura illegittima come visto sopra, fino alla fine del mese di ottobre 2016:
1.Entro
sei mesi dal rilascio del presente atto il Gestore dovrà presentare idoneo
progetto di adeguamento dei sistemi di accesso all’impianto per la
realizzazione di precamere finalizzate a ridurre la possibilità di correnti
odorigene fuggitive durante le fasi di carico/scarico dei RSU. E’ facoltà del
Gestore proporre soluzioni alternative purchè le stesse siano poste in essere
entro e non oltre diciotto mesi dal rilascio del presente atto.”
2. Per quanto riguarda le acque provenienti dalle torri
di raffreddamento (denominato scarico B), visto il comma 5 dell’art. 101 del D.
Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., dovranno essere convogliate separatamente,
recapitandole nella condotta delle acque di seconda pioggia o direttamente nel
“laghetto” artificiale. Prima di tale immissione, lo scarico dovrà essere
dotato di pozzetto fiscale di ispezione e campionamento, con adeguato battente
idrico ; inoltre in tale pozzetto, o sulla condotta che convoglia le acque di
raffreddamento, comunque in prossimità dello scarico, dovrà essere posizionata
adeguata strumentazione per il rilievo della temperatura delle acque scaricate.
Per svolgere un opportuno controllo analitico delle acque sotterranee emunte, e
compararlo con i dati di quelle restituite all’ambiente, dovranno essere
individuati, dal Gestore, due punti di prelievo, uno immediatamente a monte
delle torri di raffreddamento, l’altro direttamente dal sistema di sollevamento
delle acque. La cadenza di tali controlli sarà indicata nel Piano di
monitoraggio.
3. Il Gestore dovrà predisporre,
entro 90 giorni dal rilascio del presente atto, una valutazione di impatto
acustico (clima acustico dello stato uno - ex. D.G.R.L. n. 534/99) in relazione
alla determinazione dei contributi acustici di tutte le sorgenti sonore
presenti nell’impianto
4.
Il Gestore dovrà presentare all’Autorità Competente ed al Dipartimento ARPAL
della Spezia, entro sei mesi dal rilascio dell’AIA, uno studio che valuti
l’efficienza della tenuta della depressione dell’impianto nelle condizioni
operative più critiche (portelloni parzialmente e completamente aperti) e che
definisca il posizionamento di quattro ulteriori sensori di depressione nelle
posizioni più critiche.” …Il Gestore dovrà predisporre entro sei mesi dal
rilascio dell’AIA un sistema di registrazione in continuo dei seguenti
dati/sistemi: 1) numero aperture / tempo apertura / orario apertura di tutti i
portelloni dell’impianto; 2) temperatura / umidità / Δp nel condotto comune di
adduzione al biofiltro; 3) linea acque prima/seconda pioggia; 4) stazione
meteo.
Come si vede si tratta di
prescrizioni rilevanti, ancorché non esaustive come è dimostrato dalla gestione
di questo impianto fino ad oggi, per la tutela sanitaria dei residenti nella zona.
Soprattutto la
prescrizione n. 4 che riguarda una serie di prime misure per una gestione dell’impianto
che riduca le emissioni odorigene.
TERZA QUESTIONE: LA RIMOZIONE DELL’OBBLIGATORIO PARERE SANITARIO DEL SINDACO
DI VEZZANO LIGURE
Secondo la risposta della Giunta Regionale: “in merito alla espressione del parere
sanitario, si sottolinea che i procedimenti finalizzati al rilascio delle
autorizzazioni si sono svolti con la partecipazione ed il rilascio dei pareri
per gli aspetti di competenza dell’Asl 5 spezzino”.
Questa risposta dimostra
la totale ignoranza che la struttura regionale ha nei confronti della normativa
sul rilascio delle AIA. Infatti Recita il comma 7 articolo 29quater del dlgs 152/2006 : “7. Nell'ambito
della Conferenza dei servizi di cui al comma 5,
vengono acquisite le prescrizioni del Sindaco di cui agli
articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265,”. Tradotta in concreto questa norma significa che il parere del Sindaco è obbligatorio ed è rilasciato nell’ambito del suo ruolo di massima autorità sanitaria
del territorio comunale. Quindi non l’ASL ma direttamente il Sindaco deve
rilasciare questo Parere e in quanto ufficiale di governo può anche avvalersi
di altri enti specialistici non locali, ad esempio l’Istituto Superiore di
Sanità.
Ma c’è dell’altro .
Il Tar Lazio sezione Latina sentenza n.819
del 2009 si è
pronunciato in relazione al dissenso espresso dal Sindaco con
apposito parere sanitario allo interno della procedura di autorizzazione
integrata ambientale (AIA) per la realizzazione di una centrale alimentata a
biomasse.
Questa
sentenza per la prima volta chiarisce natura ed efficacia giuridica
del Parere Sanitario del Sindaco in materia di AIA.
Ecco cosa afferma questa
sentenza:
1. Il Parere Sanitario è di Competenza del Sindaco e non della Giunta
perché rientra nelle sue Competenze di massima Autorità Sanitaria e quindi non può essere rilasciato
dal Dirigente
2. Il Parere Sanitario non può
essere superato dal Parere dell’Arpal e
dell’ASLnella Conferenza dei Servizi propedeutica alla decisione finale
sull’AIA. Sul punto citiamo direttamente un passaggio decisivo della sentenza: “L’impostazione qui disattesa in definitiva,
oltre che ad essere contrastata dal dato positivo, comporterebbe una non
condivisibile duplicazione, da escludersi perché la citata normativa ascrive a
competenze diverse la tutela di distinti interessi (alla ASL quella correlata
alle emissioni; al sindaco quella rapportata al possibile “pericolo o danno per
la salute pubblica”
3. Il Parere Sanitario,
eventualmente negativo, del Sindaco può essere di ostacolo al rilascio della
AIA dopo la conclusione della Conferenza dei Servizi
Il Parere Sanitario,
come confermato dal dettato normativo e dalle esperienze in materia,deve avere la finalità di
dimostrare la accettabilità sanitaria della presenza di una industria insalubre
in zona abitate, il che comporta, almeno:
a)
una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto
b)
una valutazione dello stato sanitario della popolazione interessata
c)
una valutazione della evoluzione del contesto urbanistico interessato
dall’impianto
d)
una valutazione dei rischi di incidenti rilevanti dall’impianto
Sulla
base di questa valutazione si potrebbe quindi concludere il parere sanitario
del Comune predisponendo delle prescrizioni mirate ad applicare le migliori
tecnologie disponibili per la riduzione del rischio sanitario
emerso.
CONCLUSIONI
Non dimentichiamo che
tutto questo è avvenuto e sta avvenendo in un periodo in cui l’impianto di
Saliceti sta ricevendo rifiuti da fuori Provincia come ho spiegato QUI e QUI.
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