sabato 16 luglio 2016

Impianto rifiuti di Saliceti le NON risposte della Regione

Recentemente la Giunta della Regione Liguria ha risposto ad una Interrogazione dei Consiglieri Regionali del Movimento 5stelle in relazione alla sospensione di una parte delle prescrizioni ambientali che la Provincia aveva previsto per l’impianto di trattamento rifiuti in località Saliceti (Comune di Vezzano Ligure).
In particolare la Provincia con determina dirigenziale della Provincia di Spezia(vedi QUI) aveva prorogato di altri 6 mesi (quindi fino al prossimo ottobre 2016) l'applicazione delle prescrizioni di prevenzione ambientale contenute nell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) dello scorso 29 ottobre 2015.
La Giunta Regionale risponde alla Interrogazione usando argomentazioni assolutamente non fondate e soprattutto in palese contrasto con la vigente normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, vediamo perché….


PRIMA QUESTIONE: L’ATTO DI PROROGA DELLA PROVINCIA NON È PREVISTO DALLA ATTUALE NORMATIVA SULL’AIA
Secondo la risposta della Giunta Regionale: “attualmente l’impianto risulta interessato da una procedura  di aggiornamento finalizzato alla produzione di Combustibile solido secondario”.    
Il CSS è un combustibile derivato dal trattamento del rifiuto che entra a Saliceti e che, grazie ad una recente normativa, non è più considerato rifiuto e potrà essere bruciato anche in impianti industriali con vincoli tecnologici e limiti emissivi e normativi addirittura più permissivi degli inceneritori per rifiuti.
In realtà non esiste il concetto di aggiornamento, sotto il profilo giuridico amministrativo, nella disciplina dell’AIA ma semmai quello di revisione o al massimo di rinnovo. Non essendo di fronte ad un rinnovo è chiaro che trattasi di Revisione e non di mero aggiornamento.  La differenza sotto il profilo amministrativo è sostanziale perché la revisione comporta  di fatto una nuova domanda di AIA con un iter completo di analisi da parte della Provincia e l’obbligatorio parere sanitario del Sindaco di Vezzano Ligure. Tutto ciò non è avvenuto in palese contrasto con una norma che, non a caso i signori della Provincia non citano nel loro atto, e cioè l’articolo 29-octies del DLgs 152/2006 (rinnovo e riesame dell’AIA).
Non solo ma nel caso in esame le modifiche previste all’impianto di Saliceti che hanno prodotto la proroga parziale della applicazione dell’AIA sono comunque modifiche sostanziali quindi di doveva applicare l’articolo 29-nonies del DLgs 152/2006. Che siano modifiche sostanziali è confermato anche dalla ultima delibera del Comitato di Ambito Liguria in quanto aumenta la quantità di rifiuti portati all’impianto (si veda il punto 1.2 della Circolare del Ministero dell’Ambiente del 19/12/2011).



SECONDA QUESTIONE: VENGONO SOSPESE PRESCRIZIONI AMBIENTALI E SANITARIE IMPORTANTI
Secondo la risposta della Giunta Regionale con la proroga della Provincia: “…vengono mantenuti inalterati i tempi di realizzazione delle prescrizioni relativi al Piano di monitoraggio e controllo attinente la complessiva gestione dell’impianto”.   In altri termini secondo la Regione le prescrizioni di tutela ambientale e sanitaria che contano nell’AIA vigente resterebbero comunque in vigore.

Non è Vero e spiego perché….

Vediamo quali sono le prescrizioni la cui applicazione viene prorogata, peraltro con procedura illegittima come visto sopra, fino alla fine del mese di ottobre 2016:  
1.Entro sei mesi dal rilascio del presente atto il Gestore dovrà presentare idoneo progetto di adeguamento dei sistemi di accesso all’impianto per la realizzazione di precamere finalizzate a ridurre la possibilità di correnti odorigene fuggitive durante le fasi di carico/scarico dei RSU. E’ facoltà del Gestore proporre soluzioni alternative purchè le stesse siano poste in essere entro e non oltre diciotto mesi dal rilascio del presente atto.”
2. Per quanto riguarda le acque provenienti dalle torri di raffreddamento (denominato scarico B), visto il comma 5 dell’art. 101 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., dovranno essere convogliate separatamente, recapitandole nella condotta delle acque di seconda pioggia o direttamente nel “laghetto” artificiale. Prima di tale immissione, lo scarico dovrà essere dotato di pozzetto fiscale di ispezione e campionamento, con adeguato battente idrico ; inoltre in tale pozzetto, o sulla condotta che convoglia le acque di raffreddamento, comunque in prossimità dello scarico, dovrà essere posizionata adeguata strumentazione per il rilievo della temperatura delle acque scaricate. Per svolgere un opportuno controllo analitico delle acque sotterranee emunte, e compararlo con i dati di quelle restituite all’ambiente, dovranno essere individuati, dal Gestore, due punti di prelievo, uno immediatamente a monte delle torri di raffreddamento, l’altro direttamente dal sistema di sollevamento delle acque. La cadenza di tali controlli sarà indicata nel Piano di monitoraggio.
3. Il Gestore dovrà predisporre, entro 90 giorni dal rilascio del presente atto, una valutazione di impatto acustico (clima acustico dello stato uno - ex. D.G.R.L. n. 534/99) in relazione alla determinazione dei contributi acustici di tutte le sorgenti sonore presenti nell’impianto
4. Il Gestore dovrà presentare all’Autorità Competente ed al Dipartimento ARPAL della Spezia, entro sei mesi dal rilascio dell’AIA, uno studio che valuti l’efficienza della tenuta della depressione dell’impianto nelle condizioni operative più critiche (portelloni parzialmente e completamente aperti) e che definisca il posizionamento di quattro ulteriori sensori di depressione nelle posizioni più critiche.” …Il Gestore dovrà predisporre entro sei mesi dal rilascio dell’AIA un sistema di registrazione in continuo dei seguenti dati/sistemi: 1) numero aperture / tempo apertura / orario apertura di tutti i portelloni dell’impianto; 2) temperatura / umidità / Δp nel condotto comune di adduzione al biofiltro; 3) linea acque prima/seconda pioggia; 4) stazione meteo.

Come si vede si tratta di prescrizioni rilevanti, ancorché non esaustive come è dimostrato dalla gestione di questo impianto fino ad oggi, per la tutela sanitaria dei residenti  nella zona.
Soprattutto la prescrizione n. 4 che riguarda una serie di prime misure per una gestione dell’impianto che riduca le emissioni odorigene.



TERZA QUESTIONE: LA RIMOZIONE DELL’OBBLIGATORIO PARERE SANITARIO DEL SINDACO DI VEZZANO LIGURE
Secondo la risposta della Giunta Regionale: in merito alla espressione del parere sanitario, si sottolinea che i procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni si sono svolti con la partecipazione ed il rilascio dei pareri per gli aspetti di competenza dell’Asl 5 spezzino”. 
Questa risposta dimostra la totale ignoranza che la struttura regionale ha nei confronti della normativa sul rilascio delle AIA. Infatti Recita il comma 7 articolo 29quater del dlgs 152/2006 : “7. Nell'ambito della Conferenza dei servizi  di  cui  al  comma  5, vengono acquisite le prescrizioni del Sindaco di  cui  agli  articoli 216 e 217 del regio decreto 27  luglio  1934,  n. 1265,”. Tradotta in concreto questa norma significa che il parere del Sindaco è obbligatorio ed è rilasciato nell’ambito del suo ruolo di massima autorità sanitaria del territorio comunale. Quindi non l’ASL ma direttamente il Sindaco deve rilasciare questo Parere e in quanto ufficiale di governo può anche avvalersi di altri enti specialistici non locali, ad esempio l’Istituto Superiore di Sanità.
Ma c’è dell’altro .

Il Tar Lazio sezione Latina sentenza n.819 del 2009 si è pronunciato in relazione al  dissenso espresso dal Sindaco con apposito parere sanitario allo interno della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per la realizzazione di una centrale alimentata a biomasse.
Questa sentenza per la prima volta chiarisce  natura ed efficacia giuridica del Parere Sanitario del Sindaco in materia di AIA.
Ecco cosa afferma questa sentenza
1. Il Parere Sanitario è  di Competenza del Sindaco e non della Giunta perché rientra nelle sue Competenze di massima Autorità  Sanitaria e quindi non può essere rilasciato dal Dirigente
2. Il Parere Sanitario non può essere superato dal Parere dell’Arpal  e dell’ASLnella Conferenza dei Servizi propedeutica alla decisione finale sull’AIA. Sul punto citiamo direttamente un passaggio decisivo della sentenza: “L’impostazione qui disattesa in definitiva, oltre che ad essere contrastata dal dato positivo, comporterebbe una non condivisibile duplicazione, da escludersi perché la citata normativa ascrive a competenze diverse la tutela di distinti interessi (alla ASL quella correlata alle emissioni; al sindaco quella rapportata al possibile “pericolo o danno per la salute pubblica
3. Il Parere Sanitario, eventualmente negativo, del Sindaco può essere di ostacolo al rilascio della AIA dopo la conclusione della Conferenza dei Servizi

Il Parere Sanitario, come confermato dal dettato normativo e dalle esperienze in materia,deve avere la finalità di dimostrare la accettabilità sanitaria della presenza di una industria insalubre in zona abitate, il che comporta, almeno:
a) una valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto
b) una valutazione dello stato sanitario della popolazione interessata
c) una valutazione della evoluzione del contesto urbanistico interessato dall’impianto
d) una valutazione dei rischi di incidenti rilevanti dall’impianto
Sulla base di questa valutazione si potrebbe quindi concludere il parere sanitario del Comune predisponendo delle prescrizioni mirate ad applicare le migliori tecnologie disponibili per la riduzione del rischio sanitario  emerso. 



CONCLUSIONI
Non dimentichiamo che tutto questo è avvenuto e sta avvenendo in un periodo in cui l’impianto di Saliceti sta ricevendo rifiuti da fuori Provincia come ho spiegato QUI e QUI.

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