giovedì 7 luglio 2016

Comune di Sarzana: partecipazione e leggi le rispetto solo quando mi conviene

Ho avuto modo di leggere, con qualche giorno di ritardo, il ricorso al TAR del Comune di Sarzana (vedi QUIcontro la delibera della Giunta Regionale della Liguria n.247/2016 che aveva espresso parere motivato negativo al Piano Spiagge approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza.
Non entro nel merito del ricorso per una ragione molto semplice, per ora non voglio regalare argomenti di controdeduzione al Comune e ai suoi Avvocati. Avvocati peraltro pagati come al solito dai cittadini compresi quelli contrari al Piano Spiagge. Della serie: mi chiedo a cosa servano gli uffici legali dei Comuni se poi appena c’è una controversia un poco più complessa si devono spendere decine di migliaia di euro per incaricare il professionista esterno di turno. 

Ma torniamo all’oggetto iniziale: il ricorso al TAR del Comune di Sarzana.  Ho trovato questo ricorso, a prescindere ripeto dal merito giuridico del quale ci occuperemo a tempo debito magari in sede di opposizione,  assolutamente contestabile per due motivi: uno politico ed uno giuridico.


QUELLO POLITICO sta nel fatto, gravissimo, che la delibera della Regione impugnata dal Comune di Sarzana, questa volta non è frutto solo del lavoro degli uffici competenti dell’ente regionale ma di una Inchiesta Pubblica che ha visto la partecipazione di molti cittadini, associazioni e comitati. Infatti il ricorso del Comune chiede l’annullamento degli atti di questa Inchiesta, richiesta che, al di la della sua fondatezza giuridica su cui torno nella parte finale del post,  dimostra il totale disprezzo che questa Amministrazione ha verso la partecipazione dei cittadini.  Soprattutto la richiesta di annullamento degli atti della Inchiesta dimostra come l’Amministrazione Cavarra sia caduta nella logica del partito del No, quel partito al quale i “decisionisti renziani” iscrivono ogni cittadino che si permetta di criticare una scelta amministrativa non confrontata con la comunità locale. 
Immaginatevi se fossero stati cittadini e comitati a chiedere l’annullamento della delibera regionale frutto della Inchiesta: le accuse di irresponsabilità e di “volete solo la partecipazione che da ragione a voi” si sarebbero sprecate.  Infine questa richiesta di annullamento degli atti della Inchiesta dimostra l'ignoranza degli Amministratori Sarzanesi  sul significato sociale, prima che giuridico, della Inchiesta Pubblica e del Rapporto Finale che la conclude.  L’Inchiesta Pubblica non è un organo collegiale è un percorso di confronto volto a far emergere problematiche e criticità da valutare in sede finale da parte della Autorità Competente di VAS ( la Regione in questo caso).


QUELLO GIURIDICO. Il Consiglio Comunale di Sarzana con deliberazione del 6 Ottobre 2015 aveva approvato in via definitiva il Piano Spiagge. La cosa interessante è che nell’elencare gli atti del Comune nel ricorso al TAR non viene citata questa delibera ma solo quella di adozione del 7 Maggio 2015. Dimenticanza non casuale, perché la delibera del 6 Ottobre il Consiglio Comunale non avrebbe dovuto e potuto approvarla. La questione venne posta anche dagli uffici regionali in sede di Inchiesta Pubblica ma ovviamente il Comune se ne fregò alla faccia della rivendicata legittimità delle procedure affermata ora con questo ricorso.  
Il motivo è semplice basta leggere quella legge che il Comune di Sarzana tira fuori, ora, e solo per le parti che gli convengono.

Il comma 1 articolo 16 del DLgs 152/2006 (testo unico ambientale) recita: “1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.

Ciò trova conferma anche nella legge regionale ligure sulla VAS che afferma ( ai commi 3 e 4 dell’articolo 10 Legge 32/2012) che solo dopo la pubblicazione sul BURL del Parere Motivato di VAS la autorità procedente può andare alla sua approvazione definitiva dopo avere adeguato il Piano a detto Parere.

Quindi in base alla legge vigente, nazionale e regionale, prima del Parere Motivato della Regione che conclude la procedura di VAS, non si possono ne adottare ne approvare definitivamente i Piani soggetti a tale valutazione

Ad ulteriore conferma della clamorosa illegittimità commessa dalla Amministrazione Comunale di Sarzana c’è anche la mancanza completa di un atto, previsto dalla legge (comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 32/2012) che deve accompagnare l’approvazione del Piano e cioè la Dichiarazione di Sintesi. Questo atto deve dimostrare che il Consiglio Comunale ha tenuto conto e come di quanto previsto dal Parere Motivato della Regione che conclude il procedimento di VAS, peccato che al momento della approvazione del Piano Spiagge da parte del Comune quel Parere Motivato non c’era.

Ma c’è un'altra riflessione che rileva sotto il profilo giuridico ed è la già citata richiesta contenuta nel ricorso al TAR di annullamento degli atti della Inchiesta Pubblica sul Piano Spiagge. Si conferma quindi la doppiezza giuridica di questi amministratori del Comune di Sarzana.
Quando si è trattato di approvare il Piano Spiagge la maggioranza del Consiglio Comunale non ha badato a rispettare le procedure di legge non attendendo la conclusione della Inchiesta Pubblica. Questo è stato un comportamento in palese contrasto con la vigente normativa, infatti il comma 3 articolo 11 della legge regionale 32/2012 recita: “3. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini della VAS”. Risulta chiaramente dal dettato normativo che le conclusioni della Inchiesta devono precedere quelle di VAS.  Ergo se si inizia un percorso partecipativo questo deve concludersi prima della adozione di un piano urbanistico e non dopo la sua approvazione definitiva. Tra l'altro l'Inchiesta una volta formalmente convocata, essendo prevista dalla legge regionale, sia la sua istruttoria che gli atti che la concludono, diventano atti endoprocedimentali al procedimento di VAS e come tali hanno una valenza giuridica almeno sul piano procedurale pena ledere sia la stessa norma della legge regionale che i principi generali di partecipazione del pubblico espressi dalla Direttiva 2003/4/CE  e dalla stessa Direttiva VAS 2001/42. 


Quindi l’Amministrazione Comunale di Sarzana, pur considerando gli atti della Inchiesta Pubblica rilevanti giuridicamente tanto da arrivare ora ad impugnarli, quando gli conviene aggira questo percorso partecipato eppoi quando le conclusioni dello stesso non rispondono ai suoi obiettivi cerca di annullarli con i ricorsi.


CONCLUSIONI
L’Amministrazione Comunale e la maggioranza del Consiglio Comunale di Sarzana hanno dimostrato con questo ricorso e con i comportamenti amministrative precedenti  di avere una logica PROPRIETARIA DELLA ISTITUZIONE COMUNALE…..  vedremo se ci sarà un “giudice a Berlino” e non mi riferisco solo al TAR peraltro.


  







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