Ho avuto modo di leggere, con qualche giorno di ritardo, il ricorso al TAR del Comune di Sarzana (vedi QUI) contro la delibera della
Giunta Regionale della Liguria n.247/2016 che aveva espresso parere motivato
negativo al Piano Spiagge approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza.
Non entro nel merito del
ricorso per una ragione molto semplice, per ora non voglio regalare argomenti di controdeduzione al Comune e ai suoi Avvocati. Avvocati peraltro pagati come al solito
dai cittadini compresi quelli contrari al Piano Spiagge. Della serie: mi
chiedo a cosa servano gli uffici legali dei Comuni se poi appena c’è una
controversia un poco più complessa si devono spendere decine di migliaia
di euro per incaricare il professionista esterno di turno.
Ma torniamo all’oggetto
iniziale: il ricorso al TAR del Comune di Sarzana. Ho trovato questo ricorso, a prescindere ripeto dal
merito giuridico del quale ci occuperemo a tempo debito magari in sede di
opposizione, assolutamente contestabile per
due motivi: uno politico ed uno giuridico.
QUELLO POLITICO sta nel fatto, gravissimo, che la delibera della
Regione impugnata dal Comune di Sarzana, questa volta non è frutto solo del
lavoro degli uffici competenti dell’ente regionale ma di una Inchiesta Pubblica
che ha visto la partecipazione di molti cittadini, associazioni e comitati. Infatti il ricorso del Comune chiede l’annullamento
degli atti di questa Inchiesta, richiesta che, al di la della sua fondatezza
giuridica su cui torno nella parte finale del post, dimostra il totale disprezzo che questa
Amministrazione ha verso la partecipazione dei cittadini. Soprattutto la richiesta di annullamento
degli atti della Inchiesta dimostra come l’Amministrazione Cavarra sia caduta
nella logica del partito del No, quel partito al quale i “decisionisti renziani”
iscrivono ogni cittadino che si permetta di criticare una scelta amministrativa
non confrontata con la comunità locale.
Immaginatevi se fossero stati cittadini e comitati a chiedere l’annullamento della delibera regionale frutto della Inchiesta: le accuse di irresponsabilità e di “volete solo la partecipazione che da ragione a voi” si sarebbero sprecate. Infine questa richiesta di annullamento degli atti della Inchiesta dimostra l'ignoranza degli Amministratori Sarzanesi sul significato sociale, prima che giuridico, della Inchiesta Pubblica e del Rapporto Finale che la conclude. L’Inchiesta Pubblica non è un organo collegiale è un percorso di confronto volto a far emergere problematiche e criticità da valutare in sede finale da parte della Autorità Competente di VAS ( la Regione in questo caso).
Immaginatevi se fossero stati cittadini e comitati a chiedere l’annullamento della delibera regionale frutto della Inchiesta: le accuse di irresponsabilità e di “volete solo la partecipazione che da ragione a voi” si sarebbero sprecate. Infine questa richiesta di annullamento degli atti della Inchiesta dimostra l'ignoranza degli Amministratori Sarzanesi sul significato sociale, prima che giuridico, della Inchiesta Pubblica e del Rapporto Finale che la conclude. L’Inchiesta Pubblica non è un organo collegiale è un percorso di confronto volto a far emergere problematiche e criticità da valutare in sede finale da parte della Autorità Competente di VAS ( la Regione in questo caso).
QUELLO GIURIDICO. Il Consiglio Comunale di Sarzana con
deliberazione del 6 Ottobre 2015 aveva approvato in via definitiva il Piano
Spiagge. La cosa interessante è che nell’elencare gli atti del Comune nel
ricorso al TAR non viene citata questa delibera ma solo quella di adozione del
7 Maggio 2015. Dimenticanza non casuale, perché la delibera del 6 Ottobre il
Consiglio Comunale non avrebbe dovuto e potuto approvarla. La questione venne
posta anche dagli uffici regionali in sede di Inchiesta Pubblica ma ovviamente
il Comune se ne fregò alla faccia della rivendicata legittimità delle procedure affermata ora con questo ricorso.
Il motivo è semplice basta
leggere quella legge che il Comune di Sarzana tira fuori, ora, e solo per le parti che
gli convengono.
Il comma 1 articolo 16 del DLgs
152/2006 (testo unico ambientale) recita: “1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il
parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione,
sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o
programma.”
Ciò trova conferma anche
nella legge regionale ligure sulla VAS che afferma ( ai commi 3 e 4
dell’articolo 10 Legge 32/2012) che solo dopo la pubblicazione sul BURL del
Parere Motivato di VAS la autorità procedente può andare alla sua approvazione
definitiva dopo avere adeguato il Piano a detto Parere.
Quindi in base alla legge vigente,
nazionale e regionale, prima del Parere Motivato della Regione che conclude la
procedura di VAS, non si possono ne adottare ne approvare definitivamente i
Piani soggetti a tale valutazione
Ad ulteriore conferma
della clamorosa illegittimità commessa dalla Amministrazione Comunale di Sarzana c’è anche la mancanza
completa di un atto, previsto dalla legge (comma 5 dell’articolo 10 della legge
regionale 32/2012) che deve
accompagnare l’approvazione del Piano e cioè la Dichiarazione di Sintesi.
Questo atto deve dimostrare che il Consiglio Comunale ha tenuto conto e come di
quanto previsto dal Parere Motivato della Regione che conclude il procedimento
di VAS, peccato che al momento della approvazione del Piano Spiagge da parte
del Comune quel Parere Motivato non c’era.
Ma c’è un'altra riflessione
che rileva sotto il profilo giuridico ed è la già citata richiesta contenuta nel ricorso al TAR di annullamento
degli atti della Inchiesta Pubblica sul Piano Spiagge. Si conferma quindi la doppiezza giuridica
di questi amministratori del Comune di Sarzana.
Quando si è trattato di
approvare il Piano Spiagge la maggioranza del Consiglio Comunale non ha badato
a rispettare le procedure di legge non attendendo la conclusione della
Inchiesta Pubblica. Questo è stato un comportamento in palese contrasto con la
vigente normativa, infatti il comma 3 articolo 11 della legge regionale
32/2012 recita: “3. L'inchiesta si
conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati
emersi, da acquisire e valutare ai fini della VAS”. Risulta chiaramente dal dettato normativo che le conclusioni
della Inchiesta devono precedere quelle di VAS. Ergo se si inizia un
percorso partecipativo questo deve concludersi prima della adozione di un piano
urbanistico e non dopo la sua approvazione definitiva. Tra l'altro
l'Inchiesta una volta formalmente convocata, essendo prevista dalla legge
regionale, sia la sua istruttoria che gli atti che la concludono, diventano
atti endoprocedimentali al procedimento di VAS e come tali hanno una valenza
giuridica almeno sul piano procedurale pena ledere sia la stessa norma della
legge regionale che i principi generali di partecipazione del pubblico espressi
dalla Direttiva 2003/4/CE e
dalla stessa Direttiva VAS 2001/42.
Quindi l’Amministrazione
Comunale di Sarzana, pur considerando gli atti della Inchiesta Pubblica
rilevanti giuridicamente tanto da arrivare ora ad impugnarli, quando gli
conviene aggira questo percorso partecipato eppoi quando le conclusioni dello stesso non rispondono ai suoi obiettivi cerca di annullarli con i ricorsi.
CONCLUSIONI
L’Amministrazione Comunale
e la maggioranza del Consiglio Comunale di Sarzana hanno dimostrato con questo
ricorso e con i comportamenti amministrative precedenti di avere una logica PROPRIETARIA DELLA
ISTITUZIONE COMUNALE….. vedremo se ci
sarà un “giudice a Berlino” e non mi riferisco solo al TAR peraltro.
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