La vicenda del Biodigestore [1] previsto in località Isola del Cantone in provincia di Genova oltre agli
aspetti strettamente ambientali che vedono praticamente tutta la comunità
locale, Comuni interessati compresi, contrari a questo progetto, ha degli
aspetti procedurali e quindi strettamente politico amministrativi inquietanti.
In questo post ricostruisco i passaggi amministrativi principali di questa
vicenda che tutt’ora non è chiusa mancando ancora sia il giudizio di VIA che la
successiva autorizzazione.
Vale però la pena approfondire lo
stato dell’iter in corso perché indicativo di un modo di procedere dell’Ente
Regione ma anche in questo caso della Città Metropolitana di Genova (ex
Provincia) che dimostra la confusione, la superficialità ma anche la ambiguità
con la quale vengono gestiti i processi decisionali a rilevanza ambientale in
Liguria. Tutto questo peraltro in un caso come quello qui esaminato dove è in
corso una Inchiesta Pubblica a dimostrazione che anche quando si apre al coinvolgimento
del pubblico la Pubblica Amministrazione competente continua a muoversi su due
piani paralleli che rischiano di non incontrarsi mai: quello apparente della
partecipazione e quello reale delle decisioni prese nel chiuso delle stanze.
Vediamo perché il caso del
Biodigestore di Isola del Cantone rientra pienamente in questa logica…
LE AFFERMAZIONI CONTENUTE NELLA RISPOSTA
DELL’ASSESSORE ALL’IRI DEI CONSIGLIERI REGIONALI 5STELLE SULLA PROCEDURA
SEGUITA FINO AD ORA PER IL BIODIGESTORE DI ISOLA DEL CANTONE
Carenze di motivazioni nell’annullamento
della procedura di VAS
Nella
risposta dell'Assessore (vedi QUI) si afferma che la VAS non
sarebbe stata annullata. In realtà non
sono nei consiglieri regionali di 5stelle, ne i cittadini contrari all’impianto
e ne tanto meno il Comune di Isola del Cantone ad avere sostenuto che la procedura di VAS era annullata ma lo
ha sostenuto il responsabile del procedimento di VAS della Regione, basta
guarda questo link QUI.
Quanto al
Comune di Isola del Cantone che, sempre
secondo la risposta dell’Assessore, non
avrebbe sollevato la contestazione sulla mancanza di compatibilità urbanistica
del progetto questo è falso perché nelle sue osservazioni di cui riportiamo uno
stralcio risulta con chiarezza quanto segue:
Il progetto
dell’impianto comporta: “una variante
urbanistica sia al PRG vigente, sia al PUC adottato e l’opera rientra
nell’allegato 3 della L.R. 38/1998, si rende necessario sottoporre il progetto
a Verifica di Assoggettabilità alla VAS.” Così afferma il documento
Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS ai sensi
della L.R. 32/2013 (pagina 4) PRESENTATO DAGLI STESSI COMMITTENTI
DELL’IMPIANTO. la documentazione si trova nel sito della Regione sezione procedimenti di VIA in corso).
In realtà essendo il progetto, come peraltro
afferma la frase sopra citata dal Rapporto Preliminare, sottoposto a procedura
di verifica di VIA, la variante deve essere sottoposta automaticamente a VAS
ordinaria saltando la procedura di verifica.
Invece ad un certo punto e senza adeguata
motivazione la procedura di VAS viene annullata (termine tutt’ora presente
nel sito della Regione sezione procedimenti VAS conclusi) e qualche mese dopo
si avvia la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
Secondo la legge regionale
32/2012 (comma 6 articolo 13) il procedimento di verifica di
assoggettabilità a VAS deve così concludersi: “L'autorità competente adotta, entro novanta giorni dallo scadere del
termine di cui al comma 4, il motivato provvedimento di verifica avente
efficacia vincolante, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla
valutazione e dettando le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri
pervenuti.”.
Nel caso in esame invece
l’annullamento assume un significato non chiaro e totalmente irrituale visto
che l’annullamento costituisce procedura tipica dell’ istituto della autotutela
in relazione a provvedimenti emessi, non a procedimenti in corso, che
richiederebbe invece semmai un atto di archiviazione comunque
motivato.
Nel passaggio dalla procedura di
VAS a quella di VIA scompare la necessaria variante al PUC.
Ma c’è di più perché quello che
appare contraddittorio è che mentre nel Rapporto Preliminare per la verifica di
assoggettabilità a VAS del 2013 si affermava (pag. 31) che: “Il PUC adottato invece individua per l’area
una destinazione di tipo produttivo compatibile con il progetto in esame, pur
con un perimetro leggermente diverso da quello necessario per la realizzazione
del progetto.”, al
contrario questo riferimento nello Studio di Prefattibilità Ambientale per la
verifica di VIA, presentato nel giugno 2015 invece non esiste più (si veda a
pagina 35).
Quanto sopra era quello che il
Comune di Isola del Cantone nella sue osservazioni in sede di procedura di VAS
e poi di Verifica di VIA affermava nel
settembre del 2015 quindi ben prima che il settore Urbanistica della Regione
contestasse la procedibilità.
IL PARERE DI IMPROCEDIBILITÀ DEI SETTORI PIANIFICAZIONE ED URBANISTICA DELLA REGIONE
Ad un certo punto nel
procedimento di VIA ordinario (in piena Inchiesta Pubblica) i settori
urbanistica e pianificazione della regione in data 13 maggio 2016 esprimono un Parere (vedi QUI) nel quale
si dichiara che la Commissione di Lavoro CT36 del Settore Urbanistica in
relazione al procedimento di VIA in oggetto ha deciso di non produrre un
ulteriore pare in merito in quanto “permangono
i rilievi di improcedibilità, già espressi in precedenza” in quanto il
progetto in esame non è previsto dai vigenti strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica.
Questo parere viene addirittura
condiviso nella risposta dell'Assessore
la conferma che il settore Urbanistica della Regione dichiara non procedibile
la VIA per incompatibilità urbanistica..
Ciò, più in generale, a conferma dell’indirizzo del Consiglio di
Stato con sentenze n.3119/2015 e 5658 del 11/12/2015 ha confermato la
necessaria compatibilità urbanistica degli impianti di gestione rifiuti che non
può essere aggirata da varianti automatiche.
In particolare secondo queste sentenze anche nel caso di sola variante
al piano urbanistico locale la conseguenza della interpretazione del Consiglio
di Stato è che nella procedura di VIA occorrerà che l’impianto venga valutato
anche in rapporto agli strumenti di pianificazione sovraordinati e avendo
sempre chiari i paramenti ambientali e di tutela del paesaggio che rientrano
pienamente nella materia governo del territorio. In altri termini se il
progetto di impianto va in variante ai piani sovraordinati deve essere
sottoposto a VAS, se non va in variante a questi, la variante automatica al
piano urbanistico locale dovrà essere comunque oggetto di attenta valutazione
in sede di VIA.
Tutto questo conferma quanto già
emerso in sede di procedimento di VAS sulla necessità di una variante al Piano
regolatore comunale, Procedura di VAS immotivatamente annullata come visto
sopra.
IL SETTORE VIA NON ACCOGLIE IL PARERE DI
IMPROCEDIBILITÀ MA CHIEDE UN PARERE AGLI AFFARI GIURIDICI PER SMENTIRE I
COLLEGHI
Di fronte al Parere di
improcedibilità dei settori Urbanistica e Pianificazione della Regione, il Comune di Isola del Cantone con
lettera del 18 maggio 2016 (vedi QUI) sottolinea, citando il suddetto Parere, la
inevitabile chiusura del procedimento e richiede una presa d’atto specifica del
settore VIA della Regione.
Il Parere del servizio Affari Giuridici del
settore Pianificazione della Regione
A sua volta il settore VIA invece
che dichiarare la improcedibilità in modo del tutto irrituale ha chiesto un
parere al servizio Affari Giuridici
del settore pianificazione della Regione. In questo parere rilasciato lo
scorso 16 giugno 2016 (vedi QUI)si afferma testualmente “Nel caso di impianti rientranti nel campo di applicazione del
procedimento di autorizzazione unica disciplinato dal richiamato art. 29 della
l.r. n. 16/2008 e s.m. il presupposto per l'attivazione delle procedure di VIA
è pertanto da individuarsi nell'avvenuto avvio del procedimento di
autorizzazione unica da parte della competente Amministrazione Provinciale (o Metropolitana)”
Ciò non
trova alcun fondamento nella normativa nazionale di riferimento (linee
guida Decreto Ministeriale 10/9/2010) non derogabili a livello regionale vedi
sentenza Corte Costituzionale 119/2010[2].
Non solo ma tale affermazione appare in contrasto con gli indirizzi del
Consiglio di Stato che affermano con chiarezza la distinzione tra le due
procedure e la necessità che la VIA preceda sempre l’autorizzazione unica e che
senza il giudizio di VIA la autorizzazione unica non possa essere rilasciata.
Aggiunge poi
il parere degli Affari Giuridici del settore
Pianificazione: “la pronuncia di VIA
risulti favorevole, il rilascio del provvedimento di autorizzazione può in
astratto comportare anche l'approvazione delle varianti alla disciplina
urbanistica e/o territoriale o delle deroghe eventualmente necessarie per la
realizzazione dell'impianto”. In
realtà essendo distinti i procedimenti ciò non risulta possibile nel senso che
prima di tutto, essendo la VIA preliminare al rilascio della autorizzazione
unica, occorre nel procedimento di VIA verificare preventivamente la conformità
urbanistica del progetto.
Peraltro sono proprio le
stesse norme tecniche regionale sulla procedura di VIA a confermare che occorre
una verifica della compatibilità urbanistica dell’area quale premessa
procedurale non oggetto di valutazione sotto il profilo dell’impatto, perché
questo è compito della VAS (però annullata inopportunamente nel caso in esame),
ma oggetto di esame preliminare per il regolare svolgimento del procedimento di
valutazione e poi di successiva autorizzazione.
Si vedano in questo senso:
Punto 2
articolo 2 della DGR 1660/2013: “Nel caso in cui, a seguito dell’avvio del
procedimento di VIA, l’istruttoria evidenzi
l’inammissibilità dell’intervento per contrasto con disposizioni di legge o con
normative di varia natura, la procedura di VIA si conclude con un provvedimento
che, senza esprimersi nel merito della compatibilità ambientale dell’intervento
proposto, dà atto dell’inammissibilità dell’intervento stesso”
Punto 2
articolo 4 della DGR 1660/2013: “Il Comune esprime il proprio parere in
merito alla compatibilità urbanistica dell’opera.”
Punto 4
articolo 5 della DGR 1660/2013: “Il quadro di riferimento programmatico
dello Studio di Impatto Ambientale prende in esame la compatibilità dell’opera
con gli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti e contiene
l’individuazione di eventuali vincoli presenti sull’area interessata (vincoli
paesistici, naturalistici storico-artistici, archeologici, idrogeologici,
demaniali, di servitù pubbliche o di altre limitazioni all’uso della
proprietà). Con riferimento all’art. 2 punti 7 e 8 della l.r. 38/98 e s.m.i., deve
essere in particolare verificato, ai fini della procedibilità, che le opere
siano previste dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica, o sia avviata idonea procedura concertativa.”
Le due lettere del dirigente della Provincia di Genova sulla
improcedibilità della istanza di Autorizzazione Unica per il biodigestore
A conferma di quanto sopra si
veda il parere della dirigente della Provincia di Genova del 15 luglio 2014 (vedi QUI) che afferma testualmente quanto segue: “L’esame
della documentazione allegata alla istanza ha evidenziato criticità che
necessitano approfondimenti istruttori inerenti l’eventuale assoggettamento a
VAS dell’intervento in oggetto. Si richiede inoltre alla società
proponente ed alla Regione Liguria
analogo approfondimento istruttorio in merito all’eventuale assoggettamento
anche alla procedura di screening di VIA del progetto stesso… In considerazione
di quanto sopra esposto, con la presente si comunica pertanto l’improcedibilità
della istanza fino al ricevimento delle informazioni indicate”
Parere degli Affari giuridici del settore
Ambiente
Invece secondo il parere degli
Affari Giuridici del settore Ambiente sempre del 16 giugno 2016 si legge: “
Dalla nota della Provincia di Genova
prot. n. 78063 del 11 agosto 2014, a firma della Dott.ssa Brescianini, trasmessa
alla società ENERGA s.r.L, attuale proponente, emerge, infatti, che la
procedura concertativa relativa al rilascio dell'autorizzazione unica ex art.
29 L.r. n. 16/2008 risulta, infatti, avviata”.
Insomma nel
giro di meno di un mese nel 2014 il procedimento è dichiarato prima
improcedibile poi procedibile con due
atti dello stesso ente e della stessa dirigente. Questo nonostante all’epoca in
cui furono rilasciati non era sicuramente stata avviata la procedura di
verifica di VIA mentre quella di VAS è stata avviata in contemporanea quasi
alla richiesta di chiarimenti del luglio 2014.
Non solo ma a prescindere dalle date (comunque
significative sotto il profilo della logica procedimentale di questo caso) e
dalla assoluta mancanza di motivazioni sul repentino cambiamento di valutazione
giuridico amministrativa, risulta chiaro dalle due lettera della Provincia di
Genova come la questione dell’avvio dei due procedimenti di VIA e VAS sia
dirimente per la procedibilità della autorizzazione unica a conferma della non
fondatezza delle tesi del servizio
Affari Giuridici dei settori Pianificazione e Ambiente che guarda caso
non citano la lettera della Provincia del luglio 2014 ma solo quella
dell’agosto. .
LA QUESTIONE DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE
Ma c’è di più c’è la questione
della Autorizzazione Integrata Ambientale l’impianto in oggetto è assoggettabile oltre che a VIA
anche ad Autorizzazione Integrata Ambientale.
Si vedano i punti 7 e 8 dell’allegato VIII alla Parte II del DLgs
512/2006, che si riportano di seguito:
“ 7.
Relativamente allo smaltimento dei rifiuti
non pericolosi, con capacità
superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse
le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo
1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza, si specificano le seguenti attività
assoggettate ad AIA: 1) trattamento biologico;
2) trattamento fisico-chimico; 3) pretrattamento dei rifiuti destinati
all'incenerimento o al coincenerimento;
4) trattamento di scorie e ceneri; 5) trattamento in frantumatori di rifiuti
metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
8.
Relativamente al recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una
capacità superiore a 75
Mg al giorno, sono soggette ad AIA le seguente attività (con esclusione attività di trattamento delle acque
reflue urbane) disciplinate al paragrafo
1.1 dell'Allegato 5 alla Parte
Terza: 1) trattamento biologico; 2)
pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; 3)
trattamento di scorie e ceneri; 4) trattamento in frantumatori di rifiuti
metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi
componenti. Qualora l'attività di
trattamento dei rifiuti consista
unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di
siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.”
L’impianto in oggetto, se rientrasse nella categoria 8, avendo una
soglia di 90 tonnellate giorno sembrerebbe non suscettibile di applicazione
della AIA, ma come risulta dal progetto la attività di digestione anaerobica è
preceduta da una attività di: “·
pre-trattamento del rifiuto in ingresso, con macchinari per la separazione di
impurità e materiali non fermentescibili (ad esempio, plastica, altri scarti
inerti), da inviare a recupero e/o in discarica autorizzata;”. Quindi la soglia resta quella delle 75
tonnellate. Se poi la categoria fosse la 7 comunque l’AIA sarebbe applicabile a
prescindere dalla questione della presenza “unica” del digestore”.
Se l’AIA come si sostiene sopra è
applicabile al progetto in esame devono comunque essere rispettati, all’interno
della istruttoria che deve condurre alla emanazione della autorizzazione unica
ex articolo 12 DLgs 387/2003, i
requisiti fondanti dell’AIA:
1. i contenuti della domanda di AIA
2. le specifiche condizioni per il rilascio dell’AIA
3. le prescrizioni sulle Migliori Tecnologie Disponibili
applicabile all’impianto in questione
4. le
prescrizioni sanitarie del Sindaco all’interno del proprio parere rilasciato ai
sensi del testo unico delle leggi sanitarie.
Peraltro un riferimento al rispetto dei requisiti dell’AIA
all’interno del rilascio dell’Autorizzazione Unica ex articolo 12 del DLgs
387/2003 è contenuto nella Circolare del Ministro dell’Ambiente del 27/10/2014 in riferimento agli impianti
esistenti in relazione al comma 2 [3] articolo 29 del DLgs
46/2014 afferma: “ 14. Si chiarisce che all’articolo 29 comma 2 del DLgs
46/2014 il riferimento al caso in cui <<l’esercizio debba essere
autorizzato con altro provvedimento>> si riferisce alle installazioni
IPPC che, in forza di norme speciali, non debbono essere autorizzate con le
procedure di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda, del DLgs 152/2006,
poiché soggette ad altre autorizzazioni con valore di AIA, quale l’autorizzazioni
ai sensi del DLgs 387/2003[4]”
NON CONFORMITÀ AL PIANO REGIONALE RIFIUTI DEL PROGETTO DI
BIODIGESTORE PER ISOLA DEL CANTONE
I criteri di localizzazione degli impianti
secondo Piano regionale
Il parere del servizio Aria,
Clima, Rifiuti del 22 aprile 2016 ha affermato che “…… si precisa che la localizzazione di un impianto di digestione anaerobia
nel territorio di un Comune a bassa produzione specifica di rifiuto di per sé
non costituisce un fattore ostativo alla sua realizzazione”
Intanto andiamo a vedere se tra i
fattori o criteri ostativi e penalizzanti del Piano Regionale rientra o meno il
caso in esame
In realtà se andiamo ad esaminare
il Piano Regionale tra i criteri penalizzanti generali che quindi giocano
contro la realizzazione di impianti come quello in oggetto in siti come quello
di Isola del Cantone c’è anche (pagina 333):
“1.Aree all’interno dei centri abitati, che non presentano una fascia di
rispetto di almeno 500 m rispetto al perimetro dell’impianto
2. Aree caratterizzate da superamento delle
emissioni in atmosfera, inserite in
zone soggette a programmi di risanamento”.
Cosa affermano i documenti presentati dai
proponenti del progetto di biodigestore
La relazione allegata alla
istanza di Autorizzazione Unica (AU) a pagina 5 afferma che: “l’area in cui è prevista la realizzazione
dell’intervento è situata nel Comune di Isola del Cantone, in Località
Camposaragna, a circa 2,5 km a nord dal centro abitato, lungo la Strada Statale
35, in prossimità dell’area industriale ai piedi di Mereta”.
La distanza dalle frazione
abitate dichiarata sopra non coincide con la realtà come risulta dall’ALLEGATO
2 alla presente relazione. Le distanze dalla frazione abitata di Prarolo
non sono superiori ai 450 metri.
Peraltro quanto affermato nella relazione
allegata alla istanza di AU è in contraddizione con quanto affermato
nella relazione per la valutazione di impatto acustico allegata alla istanza di AU (pag.13)
nella quale si afferma testualmente che la postazione n. 4 di rilevazione delle
misure acustiche: “Si trova in
corrispondenza delle abitazioni dell’abitato di Prarolo più prossime all’area
di intervento e comunque posti ad una distanza di metri 500 dalla stessa.”
Il documento Valutazione
previsionale d’impatto sulla qualità dell’aria delle emissioni gassose -
allegato alla istanza di AU, alla pagina 15, relativamente alle simulazioni
sugli odori per le frazioni di Mereta e Prarolo, fa riferimento a distanze
dall’impianto rispettivamente di 650 m.
e 450 m.
La relativa
vicinanza della suddetta frazione abitata
dal sito proposto per l’impianto in oggetto costituisce una criticità trasversale a tutte quelle elencate in
precedenza.
A titolo di esempio e citando
solo la criticità delle potenziali emissioni odorigene si rileva come la norma
Lombarda (citata in precedenza) prevede poi come raggio di potenziale
impatto rischioso dalle emissioni odorigene quello dei 500 metri di
distanza dell’impianto da unità residenziale. Si tratta di un limite
cautelativo ovviamente, peraltro fissato
per i nuovi insediamenti previsti o già previsti al momento della installazione
dell’impianto, ma nel caso in esame gli insediamenti sono già presenti.
I criteri
sulla tipologia degli impianti da realizzare secondo il Piano regionale
Secondo
il Piano Regionale (pagina 265): “i Comuni
caratterizzati da una bassa produzione specifica (<50 ton/Km2 anno) di
rifiuti urbani dovranno prevedere ed organizzare la raccolta e il trattamento
della frazione umida finalizzandole a processi di compostaggio di prossimità.”
Secondo il Parere del servizio
Aria, Clima, Rifiuti del 22 aprile 2016: “L’indirizzo citato non ha a che fare con la localizzazione di impianti
di gestione rifiuti oggetto di pianificazione, materia di competenza delle Province in base
all’articolo 197 del DLgs 152/2006, le quali provvederanno nei termini previsti
dalla normativa settoriale, in attuazione dei criteri localizzativi
(escludenti, penalizzanti e preferenziali) indicati dal Piano Regionale”
Premesso che come visto sopra
anche i criteri localizzativi del Piano regionale pongono problemi di coerenza
con il sito individuato per l’impianto in oggetto, in realtà la affermazione
contenuta nel suddetto Parere non è fondata sia dal punto di vista letterale del testo del
Piano Regionale sia dal punto di vista della vigente normativa generale.
Infatti sotto il profilo
letterale il Piano Regionale in
relazione ai Comuni con bassa produzione specifica di rifiuti urbani afferma a
pagina 265: “In tali comuni non si
prevede nessun impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) o trattamento
digestione anaerobico (DANA), ma in tali territori e previsto appunto che i comuni
gestiscano e provvedano a trattare in loco o in prossimità tutta la frazione
organica umida da raccolta differenziata, mentre le altre frazioni
differenziate ed indifferenziate saranno trasferite presso i centri di raccolta
più vicini e precisamente la raccolta differenziata presso gli specifici centri
di raccolta mentre la frazione indifferenziata presso l’impianto di area più
vicino.”
Da un punto di vista normativo il
Parere del servizio Aria, Clima Rifiuti non tiene conto di quanto espresso non
solo dall’articolo 197 del DLgs 152/2006 ma anche dall’articolo 199 del
DLgs 152/2006 secondo il quale il Piano Regionale prevede:
“…d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei
siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di
recupero, se necessario;…..
l) i criteri per l'individuazione, da Parte
delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o
impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti”.
CONCLUSIONI: UNA DOMANDA...
Comunque la pensiate sulla validità ambientale, tecnologica, economica dei biodigestori vi sembra che quello descritto sopra sia un modo di procedere accettabile da parte di Amministrazioni Pubbliche votate e pagate dai cittadini?
[1] , si
tratta di un impianto per il trattamento, la trasformazione mediante digestione
anaerobica e la lavorazione di rifiuti costituiti dalla frazione organica dei
rifiuti solidi urbani (“F.O.R.S.U.”, per brevità “FORSU”), e/o altri materiali
organici compatibili ai fini della produzione di biogas ed energia, quali i
rifiuti speciali non pericolosi. Pertanto, la tipologia dell'impianto è
costituita da un digestore anaerobico di F.O.R.S.U. e speciali non pericolosi,
volto alla produzione di biogas utilizzato in motogeneratore dedicato alla
produzione di energia elettrica.
[2] la
Corte
Costituzionale (sentenza 26 marzo 2010, n. 119) in materia di
procedure programmatorie e autorizzatorie per impianti energetici da fonti
rinnovabili ha altresì precisato che:
1.E’ lo stato nella
materia energia a determinare i principi fondamentali a cui le Regioni devono
attenersi nel legiferare, 2. l’efficiente
approvvigionamento e la gestione delle fonti energetiche presso i diversi
ambiti territoriali sia da considerare preminente anche rispetto alla tutela dell’ambiente e del paesaggio,
3. non
è consentito alla Regioni provvedere autonomamente all’individuazione dei
criteri relativi al corretto inserimento nel paesaggio degli impianti
alimentati da fonti di
energia alternativa, 4. resta la competenza
regionale a verificare su ogni singolo impianto soggetto ad autorizzazione,
l’effettivo rispetto della normativa ambientale dell’area ove esso sorge
[3] “2. I gestori delle installazioni esistenti che
non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come introdotto dal decreto
legislativo 29 giugno 2010, n. 128, presentano istanza per il primo rilascio
della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di
adeguamento ai requisiti del Titolo
III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui
l'esercizio debba essere
autorizzato con altro
provvedimento, entro il 7 settembre 2014.”
[4] Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
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