sabato 20 giugno 2020

Consiglio di Stato: i Comitati dei cittadini possono impugnare gli atti in materia ambientale

Nuova sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n° 3922/2020 pubblicata il 19 giugno scorso, QUI) sulle condizioni per potere impugnare atti a rilevanza ambientale da parte dei Comitati di Cittadini.
La sentenza segue il pronunciamento della Adunanza Plenaria  [NOTA 1] del Consiglio di Stato, sentenza n°6 del 2020 (QUI), sulla sussistenza di una legittimazione generale degli enti esponenziali in ordine alla tutela degli interessi collettivi dinanzi al giudice amministrativo, o se sia piuttosto necessaria, a tali fini, una legittimazione straordinaria conferita dal legislatore.



LA SENTENZA DELLA ADUNANZA PLENARIA
L’Adunanza Plenaria parte dalla riflessione per cui “la circostanza che la cura dell’interesse pubblico generale (ad es. all’ambiente) sia rimessa all’amministrazione non toglie, tuttavia, che essa sia soggettivamente riferibile, sia pur indistintamente, a formazioni sociali, e che queste ultime, nella loro dimensione associata, rappresentino gli effettivi e finali fruitori del bene comune della cui cura trattasi.”
Quindi aggiunge l’Adunanza Plenaria se alla Pubblica Amministrazione spetta la tutela dell’interesse pubblico alle associazioni e formazioni sociali spetta la titolarità dell’interesse legittimo o sostanziale. Da ciò l’Adunanza afferma il presente principio: Gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie, e in particolare l’azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un’espressa previsione di legge in tal senso”.
Quindi non solo le associazioni riconosciute (come quelle ambientaliste dal Ministero dell’Ambiente secondo il comma 5 articolo  18 della legge 349/1986 - QUI) ma anche i Comitati e associazioni non riconosciute che rispettino i criteri fissati dalla giurisprudenza possono impugnare atti della Pubblica Amministrazione.


I CRITERI DELLA GIURISPRUDENZA CHE LEGITTIMANO ANCHE I COMITATI AD IMPUGNARE ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1. perseguimento, sancito in via statutaria e in modo non occasionale, di obiettivi di natura ambientale;
2. Sussistenza di un adeguato grado di rappresentatività
3. Sussistenza  di uno stabile collegamento con il territorio in cui è sito il bene che si assume leso


L’ULTIMA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE PER I COMITATI  E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE EX LEGE
La sentenza n°3922 del 2020, già citata all’inizio del post, afferma quanto segue:
Dagli atti di causa emerge la contemporanea presenza dei predetti requisiti. Il Comitato si è costituito quale soggetto collettivo il cui scopo istituzionale coincide con un impegno a carattere preventivo teso ad impedire la compromissione di un bene, l’ambiente, le cui varie componenti, sebbene suscettibili di protezione in via autonoma, possono nondimeno apprezzarsi in una prospettiva unitaria. Per il conseguimento di siffatto obiettivo esso si è reso promotore di una iniziativa estrinsecantesi in una forma alternativa di trasporto pubblico, attraverso l’estensione del metrobus sino a Brescia, nonché in una differente soluzione della viabilità, nel contesto geografico di riferimento.
Le predette considerazioni devono quindi condurre al riconoscimento che parte ricorrente incarna un interesse originariamente diffuso nell’ambito della comunità rappresentata; interesse che, attraverso lo scopo perseguito dal comitato ed il suo stabile collegamento con l’area della quale si propone di tutelare i valori ambientali, si è soggettivizzato e differenziato. Per la tutela di siffatto interesse, pertanto, il Comitato è legittimato ad agire in giudizio.”



10 commenti:

  1. ottimo in linea con la Aarhus Convention!

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  2. Le nostre petizioni sono perfettamente in linea con la sentenza

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  3. Se noi siamo nel legittimo,.. CHI ci BLOCCA e MINACCIA,..come sarà?

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  4. Qualcuno sa se i Comitati in questione possono essere anche "spontanei" o devono essere costituiti legalmente?

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  5. non serve la costituzione legale , è fondamentale invece che il comitato non sia costituito solo per fare il ricorso ma dimostri di svolgere una attività generale a tutela dell'ambiente da tempo a prescindere dalla vertenza oggetto del ricorso specifico

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    1. L'associazione deve comunque avere uno statuto in cui sia nominata una azione ambientale della associazione che vuole esperire un ricorso.

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    2. beh deve avere un minimo di regole di funzionamento interno altrimenti non è una associazione ma una sommatoria di individui allora tanto vale puntare a far fare il ricorso ai singoli cittadini residenti ad esempio

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  6. Sarebbe importante codificare come costituire un comitato in modo adeguato da un punto di vista legale per poter rientrare nei termini della sentenza

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