L’articolo 5 del Decreto-Legge n° 63 del 15 maggio 2024
convertito nella legge 101/2024 (QUI),
modificando l’articolo 20 del DLgs 199/2021 (QUI)
consente l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone
classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita
esclusivamente in aree bene definiti dalla nuova norma. In sintesi, per poi
analizzare più precisamente di seguito nel post, si tratta:
1. delle aree classificati idonee per gli impianti da
fonti rinnovabili secondo criteri statali (vedi da ultimo QUI)
a condizioni spaziali e di tipologie impiantistiche limitate
2. Cave miniere cessate e non ulteriormente sfruttabili,
discariche chiuse
3. Siti disponibili dalla società FS
4. Siti di società aeroportuali
5. Aree senza vincoli del codice del paesaggio interne ad
aree industriali e stabilimenti, adiacenti alla rete autostradale
Alcune condizioni di non applicazione dei limiti areali sopra riportati si hanno se i progetti di fotovoltaici a terra servono per costituire comunità energetiche o sono attuativi di finanziamenti PNRR e Piani complementari.
Analizziamo di seguito più precisamente la nuova normativa
DEFINIZIONE LEGISLATIVA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA
Si fa riferimento lettera b) comma 1 articolo 6-bis DLgs
28/2011: “b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se
consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la
sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del
layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo
non superiore al 50 per cento”
ELENCO SITI IN CUI SI POSSONO ISNTALLARE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
A TERRA IN ZONE CLASSIFICATE AGRICOLE
1. nelle aree individuate, secondo i criteri statali,
come idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel
PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e
la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di
superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia
elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili ma
limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o
integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che
non comportino incremento dell'area
occupata.
N.B. Per impianti a fonti rinnovabili di generazione
elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili si intendono
ex Lettera a) comma 1 articolo 20 DLgs 199/2021:
“a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono
realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento,
potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di
accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20
per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli
impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è
soggetta al limite relativo alle aree classificate agricole, racchiuse in un
perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione
industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale,
nonché le cave e le miniere".
2. le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati.
3. i siti e gli impianti nelle disponibilità delle
società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di
infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali.
4. i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017 (QUI), ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
5. esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e
per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi
della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (QUI):
5.1. le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi
ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h) (Definizione di stabilimento a cui si applica la
disciplina del titolo I Parte V del DLgs
152/2006 sulle emissioni inquinanti nell’aria QUI), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché
le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non
più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
5.2. le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore
a 300 metri.
CONDIZIONI DI NON APPLICAZIONE DEI LIMITI AREALI SOPRA
ELENCATI
Quanto sopra non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 (QUI) del DLgs 199/2021 nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 (QUI) del Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
Inoltre, quanto previsto sulle limitazioni della installazione in zone agricole sopra descritte non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del Decreto-legge 63/2024 ora convertito (16 maggio 2024), sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.
DURATA CONTRATTI DI CONCESSIONE DIRITTO SUPERFICIE
La durata dei contratti, anche preliminari, di
concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo
20, comma 1, lettera a) (siti con impianti già installati e relative modifiche),
del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione e
l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei
anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei
anni.
Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione
delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo
a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la
propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno
sei mesi prima della scadenza.
La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera
raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata
di cui sopra. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intende
scaduto alla data di cessazione.
In mancanza della comunicazione con la raccomandata, il
contratto é rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si intende convenuta per sei anni.
Le disposizioni suddette si applicano anche ai contratti
non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitare con le
modalità previste dal secondo pe riodo nel termine di sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge 101/2024 (14 luglio 2024) di conversione
del Decreto Legge 63/2024.
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