lunedì 19 agosto 2024

La Direttiva UE contro azione legali intimidatorie verso i cittadini attivi nella tutela dei diritti alla salute, ambiente e sicurezza

Direttiva (UE) 2024/1069 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone che partecipano al pubblico da pretese manifestamente infondate o da procedimenti giudiziari abusivi ("Azioni strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica").

Si tratta di una normativa che una volta pienamente applicata anche nel nostro Paese fornirà un importante argine a una tendenza in atto da tempo di citare in giudizio con richieste enormi di risarcimento danni comitati e singoli cittadini che sul territorio si battono per tutelare ambiente e salute pubblica.

La nuova norma europea si va ad aggiungere con la normativa e la giurisprudenza sulla non eccessiva onerosità a a carico di chi, (associazioni, comitati) perde una causa a tutela di un interesse ambientale relativo ad una normativa del settore. Purtroppo una normativa e giurisprudenza comunitaria (come quella della sentenza della Corte di Giustizia 11/1/2024 QUI) che viene smentita da una pessima giurisprudenza amministrativa nazionale come nel caso recente del rigassificatore di Piombino (QUI).

Un'altra normativa di derivazione comunitaria a tutela dei cittadini attivi è quella sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (QUI).

La nuova Direttiva 2024/1069 che descriverò nel seguito del post, insieme con le norme sopra citate è fondamentale in una fase in cui il ceto politico e burocratico ostacola sistematicamente la partecipazione del pubblico soprattutto su processi decisionali a rilevanza strategica come quelli ambientali, urbanistici, sulla grandi opere che impatto sui territori, come dimostrato dal recente Rapporto sullo stato di diritto nella UE dove si afferma (QUI) che anche in Italia i processi di consultazione pubblica non vengono sistematicamente svolti.

 

 

DEFINIZIONE DI PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO (articolo 4)

La formulazione di qualsiasi dichiarazione o lo svolgimento di qualsiasi attività da parte di una persona fisica o giuridica nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, alla libertà delle arti e delle scienze, o alla libertà di riunione e di associazione, nonché qualsiasi azione preparatoria, di sostegno o di assistenza ad esse direttamente connessa e che riguardi una questione di interesse pubblico

 



DEFINIZIONE DI INTERESSE PUBBLICO (articolo 4)

qualsiasi questione che incida sul pubblico in misura tale che il pubblico possa legittimamente interessarsene in settori quali:

a) i diritti fondamentali, la salute pubblica, la sicurezza, l'ambiente o il clima; e attività di una persona fisica o giuridica che sia una personalità pubblica del settore pubblico o privato;

b) questioni all'esame di un organo legislativo, esecutivo o giudiziario, o qualsiasi altro procedimento ufficiale;

c) accuse di corruzione, frode o qualsiasi altro reato o di illeciti amministrativi in relazione a tali questioni;

d) attività volte a proteggere i valori sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, compresa la protezione dei processi democratici da interferenze indebite, in particolare attraverso la lotta alla disinformazione.

 



DEFINIZIONE DI PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO ABUSIVO (articolo 4)

Procedimento volto a lesivo della partecipazione pubblica»: un procedimento giudiziario che non è diretto a far valere o esercitare effettivamente un diritto, ma che ha come scopo principale quello di impedire, limitare o sanzionare la partecipazione pubblica, sfruttando spesso uno squilibrio di potere tra le parti e che persegue pretese infondate. Le indicazioni di tale scopo includono, ad esempio:

a) la natura sproporzionata, eccessiva o irragionevole del credito o di parte di esso, compreso il valore eccessivo della controversia e l'esistenza di più procedimenti avviati dall'attore o da parti associate in relazione a questioni analoghe;

b) intimidazioni, molestie o minacce da parte dell'attore o dei suoi rappresentanti, prima o durante il procedimento, nonché comportamenti analoghi da parte dell'attore in casi simili o concomitanti;

c) l'uso in malafede di tattiche procedurali, come il ritardo del procedimento, il forum shopping fraudolento o abusivo o l'archiviazione di procedimenti in una fase successiva del procedimento in malafede.

 



AMBITO APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA (articolo 2)

La presente direttiva si applica alle questioni di natura civile o commerciale con implicazioni transfrontaliere avviate nei procedimenti civili, compresi i procedimenti di provvedimenti provvisori e cautelari e le controazioni, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale o amministrativa, né alla responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri (acta iure imperii). La presente direttiva non si applica alle questioni penali o all'arbitrato e lascia impregiudicato il diritto processuale penale.

 



COMPITI STATI MEMBRI (articolo 3)

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli per tutelare le persone impegnate nella partecipazione pubblica contro pretese manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica in materia civile, comprese disposizioni nazionali che istituiscano garanzie procedurali più efficaci relative al diritto alla libertà di espressione e di informazione.

 



STRUMENTI DI GARANZIA

La Direttiva prevede che gli stati membri garantiscano:

1. i cittadini chiedano cauzione consistente nella possibilità l'organo giurisdizionale adito possa esigere, fatto salvo il diritto di accesso alla giustizia, che l'attore costituisca una garanzia per le spese stimate del procedimento, che possono includere le spese di rappresentanza legale sostenute dal convenuto, e, se previsto dal diritto nazionale, il risarcimento dei danni.

2. il rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate (capo III)

3. Trattamento accelerato delle domande di garanzie procedurali (articolo 7)

4. Riconoscimento delle spese (articolo 14): gli Stati membri provvedono affinché l'attore che abbia avviato un procedimento giudiziario abusivo volto a lesinare la partecipazione pubblica possa essere condannato a sostenere tutti i tipi di spese del procedimento che possono essere concesse ai sensi del diritto nazionale, comprese tutte le spese di rappresentanza legale sostenute dal convenuto, a meno che tali spese non siano eccessive. Qualora il diritto nazionale non garantisca il riconoscimento integrale delle spese di rappresentanza legale al di là di quanto stabilito nelle tabelle degli onorari previste dalla legge, gli Stati membri provvedono affinché tali spese siano integralmente coperte, a meno che non siano eccessive, con altri mezzi previsti dal diritto nazionale.

5. Sanzioni o altre misure appropriate altrettanto efficaci (articolo 15: gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali investiti di un procedimento giudiziario abusivo lesivo della partecipazione pubblica possano imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive o altre misure appropriate altrettanto efficaci, compreso il pagamento del risarcimento del danno o la pubblicazione della decisione giudiziaria, se previsto dal diritto nazionale, alla parte che ha avviato tale azione.

6. Informazione e trasparenza (articolo 19): gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche o giuridiche che partecipano al pubblico di cui all'articolo 6 abbiano accesso, se del caso, alle informazioni sulle garanzie e sui mezzi di ricorso procedurali disponibili e sulle misure di sostegno esistenti, quali il patrocinio a spese dello Stato e il sostegno finanziario e psicologico, se disponibili. Le informazioni comprendono tutte le informazioni disponibili sulle campagne di sensibilizzazione, se del caso in collaborazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e altri portatori di interessi.

 

 

 

MONITORAGGIO ATTUAZIONE DIRETTIVA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI (articolo 21)

Entro il 7 maggio 2030 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati disponibili relativi all'applicazione della presente direttiva, in particolare i dati disponibili che mostrano in che modo le persone interessate da procedimenti giudiziari tesi a bloccare la partecipazione del pubblico si sono avvalse delle garanzie previste dalla presente direttiva. 

Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 7 maggio 2031 e successivamente ogni cinque anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva. Tale relazione fornisce una valutazione degli sviluppi per quanto riguarda i procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica e l'impatto della presente direttiva negli Stati membri, tenendo conto del contesto nazionale di ciascuno Stato membro, compresa l'attuazione della Raccomandazione (UE) 2022/758 (QUI).

Se necessario, tale relazione è corredata di proposte di modifica della presente direttiva. La relazione della Commissione è resa pubblica.

 



RECEPIMENTO NEGLI STATI MEMBRI (articolo 22)

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 maggio 2026

 

 

 

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