lunedì 26 agosto 2024

Rapporto di sicurezza impianti Seveso: deroghe per gli impianti di interesse strategico nazionale

Continuano le deroghe e/o modifiche della normativa ambientale che ne depotenziano il ruolo di prevenzione nella tutela della salute pubblica ma anche della sicurezza. 

L'ultima novità legislativa attacca il Rapporto di Sicurezza per gli impianti classificati Seveso permettendo di funzionare a questi impianti nonostante si rivelino carenze impiantistiche dopo la valutazione del Rapporto di Sicurezza.

Ma intanto vediamo l'elenco delle principali normative in deroghe a norme ambientali per poi analizzare la nuova legge sulle industrie classificate Seveso...

 

IL PROGRESSIVO STILLICIDIO DI DEROGHE ALLE NORME AMBIENTALI CON LA SCUSA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Paesaggio: QUI

Impianti da fonti rinnovabili QUI e QUI da ultimo QUI

Zone logistiche semplificate QUI  e portualità QUI

Pianificazione ambienti costieri e tutela del mare QUI

Zone economiche speciali commissariando le regioni del Sud QUI 

Estrazione del gas QUI

Rigassificatori QUI e QUI

Valutazione di Impatto Ambiente QUI , QUI, QUI, QUI

Estrazione materie prime critiche QUI

Dragaggi QUI

Logica securitaria nella transizione ecologica QUI

Scudi penali per gli inquinatori QUI  e QUI

Attacco alla pianificazione pubblica regionale e locale sulla localizzione degli impianti rifiuti QUI

Limiti ai poteri di ordinanza in materia di tutela ambientale QUI

Investimenti all’estero sotto il controllo di Commissari speciali QUI  

Privatizzazione progressiva dei controlli pubblici anche ambientali QUI

 


 

RAPPORTO SI SICUREZZA

Il Rapporto di sicurezza è disciplinato dall’articolo 17 (per il testo vedi QUI)) del DLgs 105/2005 che ha per oggetto la procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza che devono predisporre gli impianti soggetti alla Direttiva UE Seveso III sul rischio incidenti rilevanti recepita in Italia da detto DLgs 105/2005.

Ricordo che il Rapporto di Sicurezza è fondamentale per ottenere il nulla osta per avviare o continuare l’attività degli impianti classificati Seveso. Sulla base del Rapporto di Sicurezza si costruiscono i piani di emergenza sia interni che esterni.

 

 

 

LA NUOVA LEGGE IN DEROGA ALLA NORMATIVA SUL RAPPORTO DI SICUREZZA

L’articolo 14 della legge 101/2024 (QUI) modifica permette agli impianti definiti di interesse strategico nazionale classificati Seveso III a continuare a funzionare per 48 mesi con blande misure di salvaguardia anche dopo aver rilevato carenze impiantistiche dopo la valutazione del rapporto di sicurezza. 

Il tutto con buona pace del principio di precauzione e del principio di un elevato grado di protezione ai cittadini, alle comunità e all'ambiente.

 

L’articolo 14 della legge 101/2024 aggiunge a detto articolo 17 quanto segue: “Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il Comitato tecnico regionale (CTR quale organo competente a svolgere detta valutazione) dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna un termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza”.

 

Quindi in questo modo si aggira quanto meno per ben 48 mesi (una enormità) quanto previsto dal comma 3 articolo 17 DLgs 105/2005: “nei casi di presentazione dell’aggiornamento del rapporto di sicurezza (fuori da nuovi impianti e/o modifiche significative) qualora il CTR rilevi a conclusione della istruttoria che le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio immediato”.

Da notare che mentre ordinariamente detto comma 3 articolo 17 DLgs 105/2005 fa riferimento a prescrizioni con valenza quindi giuridica cogente mentre la modifica apportata dall’articolo 14 della legge 101/2024 sopra descritta fa riferimento a generiche misure di salvaguardia

 

Sempre l’articolo 14 della legge 101/2024 aggiunge che trascorsi i nuovi 48 mesi qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, é disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio é disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui é specificamente riferibile la carenza rilevata. Come se il rischio incidentale in un impianto classificato Seveso III potrebbe riguardare solo la parte con carenze di un impianto e senza considerare l’effetto esterno del rischio incidentale comprensivo dell’effetto domino con altri impianti classificati Seveso nelle vicinanze o impatto cumulativo con altri impianti non Seveso oltre al rischio legato agli effetti su insediamenti civili anche residenziali.

 

Questa nuova normativa è particolarmente grave visto che gli impianti classificati di interesse strategico oltre ad essere numerosi sono anche tra quelli più rischiosi per ambiente salute pubblica e rischio incidentale, ad esempio: centrali termoelettriche, impianti di estrazione distribuzione gas e petrolio, rigassificatori, raffinerie

 

L’articolo 14 della legge 101/2024, sempre per gli impianti di intesse strategico nazionale non solo classificati Seveso III, riduce la durata dei corsi di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto (del corpo nazionale dei vigili del fuoco) con decorrenza dal 1° Gennaio 2023, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

 

 


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