lunedì 20 novembre 2023

Zona economica speciale unica per il Sud : Comuni e comunità locali commissariate

Che le Zone Economiche Speciali stiano diventando uno degli ennesimi strumenti per aggirare il ruolo degli enti  e delle comunità locali nel contribuire a decidere o almeno controllare le grandi scelte strategiche dei territori è noto da tempo come ad esempio ho spiegato in questo post QUI dove trattavo il parallelismo tra le zone economiche speciali (ZES) con le zone logistiche semplificate (ZLS) per le aree portuali.

Si tratta quindi un indirizzo avanzato da tempo anche dai governi precedenti a quello attuale che lega in modo molto pericoloso per l’ambiente e la democrazia crediti di imposta per le attività e i progetti collocate nelle ZES con semplificazioni e deroghe a norme anche ambientali e soprattutto una gestione di queste zone in modo centralistico tagliando fuori ogni democrazia decentrata con la scusa delle varie emergenze più o meno esistenti o anche forzatamente create.

Ora arriva anche la normativa che trasforma praticamente tutte le Regioni del Sud in una unica ZLS. La normativa in questione è compresa nel capo III del Decreto-Legge 124/2023 (QUI), ora convertito nella legge 162/2023 senza modifiche (QUI), per cui a far data dal 1° gennaio 2024 é istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Assume quindi un significato quanto meno contraddittorio quanto previsto dall'articolo 19 del Decreto Legge 124/2023 ora convertito nella legge 162/2023, prevedendo misure per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali delle Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Ti tolgo i poteri reali ma ti permetto di assumere personale!

P.S vedi bonus ex articolo 24 legge 85/2024 QUI.

Di seguito prima una breve sintesi delle principali novità della nuova normativa e nella seconda parte del post una analisi puntuale della disciplina di questa ZES unica per il Sud.

 


SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DELLA ZES UNICA PER IL SUD

1. La Zes è gestita da una Cabina di Regia (composta da Ministeri e Regioni) dove i Comuni sono solo invitati come osservatori

2. La istruttoria delle procedure di approvazione dei piani e dei progetti della nuova ZES unica sono in mano ad una struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. Viene previsto un piano strategico per la ZES unica approvato con Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri che decide gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica

4. Nella struttura di missione viene creato uno sportello unico che assorbe anche i SUAP locali

5. le autorizzazioni dei progetti per la ZES unica sono rilasciate con un procedimento unico che sostituisce ogni singola autorizzazione, nulla osta e permesso

6. la autorizzazione unica viene rilasciata con procedura di conferenza dei servizi semplificati con termini strettissimi in deroga alle norme ordinarie della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo

7. la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) se necessaria vede comunque il coinvolgimento nella istruttoria il ruolo improprio della struttura di missione a conferma che la VIA non è più vista di diritto o di fatto una procedura di valutazione comprensiva della opzione zero ma solo una sorta di nulla osta da portare a casa per compatibilizzare, comunque, il sito con il progetto presentato vale il contrario della ratio della VIA fondata sui principi di precauzione e prevenzione dei danni ambientali

8. nel caso di conclusione della conferenza dei servizi in contrasto con la domanda di autorizzazione proposta la struttura di missione può avviare una procedura di conciliazione che può arrivare ad rimuovere il diniego di autorizzazione della serie si fa quello che si è domandato comunque vada il procedimento e comunque la pensino i territori ma anche tutti gli enti coinvolti comprese le autorità competenti in materie ambientali.




CABINA DI REGIA

La Zes è gestita da una Cabina di Regia dove i Comuni sono solo invitati come osservatori.

La Cabina è composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione   normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché dai Presidenti delle regioni.



 

PIANO STRATEGICO DELLA ZES UNICA

Viene previsto un Piano strategico della ZES unica (gestito da Cabina di Regia e struttura di missione alla Presidenza del Consiglio per il supporto istruttorio. Il Piano ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le modalità di attuazione.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, é approvato il Piano strategico della ZES unica.

 



SPORTELLO UNICO PER LA ZES UNICA

Presso la struttura di missione di supporto alla Cabina di Regia viene istituito lo sportello che assorbe i Suap locali.

Lo sportello della Zes unica ha i compiti relativi:  

a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;

b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;

c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

 



PROCEDIMENTO UNICO

I progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche [NOTA 1] all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia   di valutazione di impatto ambientale. 

Le Regioni sono delegate a presentare al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali.

 


 

AUTORIZZAZIONE UNICA EFFICACIA

L'autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.

 

 

 

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA CON CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA

 

Presentazione istanza allo Sportello unico digitale

Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica presentano, allo sportello unico digitale, l'istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

 

Ricevuta presentazione istanza, termini di risposta e silenzio assenso

Dell'avvenuta presentazione dell'istanza e dei relativi documenti allegati è rilasciata, in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza e indica i termini entro i quali l'amministrazione é tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.

 

Richiesta integrazioni alla documentazione presentata con l’istanza

Su richiesta delle amministrazioni competenti, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza e previa verifica della completezza documentale, il S.U.D. ZES può richiedere al proponente eventuale documentazione integrativa, necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. Al fine di adempiere la richiesta, il proponente può chiedere la sospensione del procedimento per un massimo di trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta.

 

Conferenza servizi semplificata

Entro 3 giorni (5 giorni nella procedura ordinaria articolo 14-bis legge 241/1990) dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione ZES indice la   conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Alla conferenza di servizi di cui al primo periodo si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 30 giorni (45 giorni nella procedura ordinaria articolo 14-bis legge 241/1990) e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla tutela della salute o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine é fissato in 45 giorni (90 giorni nella procedura ordinaria articolo 14-bis legge 241/1990), fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

b) il soggetto attuatore svolge, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4 (QUI), della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale, preso atto delle rispettive posizioni, procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, tenendo altresì in considerazione i potenziali impatti nella realizzazione del progetto o dell'intervento oggetto dell'istanza nonché il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica;

c) contro la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai   sensi e nei termini ivi indicati.  Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

d) ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso  e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni  caso  nel  termine  di  sessanta giorni dalla richiesta.

 

Effetti della conclusione della Conferenza dei Servizi

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Ove necessario, costituisce, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. La determinazione motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

 

Conferenza dei servizi e procedura di VIA

Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e   trova applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (provvedimento autorizzatorio unico regionale PAUR- QUI), alla conferenza di servizi indetta dall'autorità competente (alla VIA) partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES. 


Conclusioni conferenza servizi e variante urbanistica

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta, anche ai fini di cui al comma 7-ter del citato articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. 

 

Diniego di autorizzazione superato da procedura di “armonizzazione” promossa dalla struttura di missione ZES

Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.

La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di    leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione.  Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990 (vale a dire la comunicazione del licenziamento del progetto con relativa motivazione). L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni.


P.S. che poi cosa ne pensa la Corte Costituzionaledella conferenza dei servizi semplificata ai procedimenti anche a rilevanza territoriale ambientale si veda QUI.




AUTORIZZAZIONE UNICA  E PROGETTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE 

Le previsioni della procedura di autorizzazione sopra descritte si applicano, altresì, alle opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale.

In tal caso, la Struttura di missione ZES provvede a trasmettere, entro i tre giorni dalla ricezione della istanza, copia della stessa e relativa documentazione allegata, all'Autorità di sistema portuale competente.

L’Autorità, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica.

Alla conferenza di servizi partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia espresso in modo inequivoco il   proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di   coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni   dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri si applica la procedura di “armonizzazione” descritta in precedenza.

 



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZONA ECONOMICA SPECIALE PER IL MEZZOGIORNO - ZES UNICA
L'articolo 1 del Decreto Legge 113/2024 (QUI) stabilisce termini per consegnare informazioni ulteriori sugli investimenti prospettati a chi vuole acceddere alle agevolazioni della ZES unica per il Sud nonchè ulteriori condizioni di accesso ai crediti di imposta previsti per la ZES unica.
Inoltre l’art. 1 del Decreto-legge n. 113 del 2024 ha previsto l’ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro, per l’anno 2024, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati, per il finanziamento del credito d’imposta previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 per le imprese e gli altri operatori economici che effettuino investimenti nella ZES unica.
Per accedere all’agevolazione, gli operatori economici che hanno già presentato la documentazione prevista dovranno inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all’Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti già indicati. La comunicazione dovrà anche indicare l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche. 
Sul sito dell’Agenzia delle entrate è pubblicato il modello di comunicazione (QUI) per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (decreto-legge Sud).
In particolare, dal 12 giugno al 12 luglio 2024 i soggetti interessati sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.


[NOTA 1] progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, da parte di soggetti pubblici o privati, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

 


Nessun commento:

Posta un commento