La relazione
che segue è la versione estesa del mio intervento svolto all’interno del
dibattito tenutosi alla Festa provinciale del Partito comunista italiano lo
scorso 16 agosto. La relazione è anche un aggiornamento/integrazione
dell’analisi che avevo svolto QUI.
La relazione
tocca tre tematiche strettamente connesse:
1. La trasformazione della transizione ecologica europea in uno degli strumenti dello scontro geopolitico internazionale: accentrando le decisioni, semplificando e derogando le procedure di valutazione e autorizzazione ambientali, mettendo in discussione anche gli obiettivi della neutralità climatica affermati dalle UE fino ad oggi.
2. La versione italiana, del processo di cui al punto 1, lo peggiora attraverso una estremizzazione del principio dual use e un riordino delle istituzioni interessate e della normativa ambientale in chiave accentratrice, semplificatrice e derogatrice;
3. L’influenza negativa che la suddetta trasformazione ha sulla gestione delle aree militari e le infrastrutture critiche presenti nel Golfo spezzino.
La relazione si conclude con una proposta operativa su
come gestire rapporti equilibrati tra autorità civili e militari nel Golfo di
Spezia.
Il PARERE COMITATO ECONOMICO E SOCIALE DELLA UE: LA
LINGUA CONTRADDITTORIA DELLA POLITICA EUROPEA IN MATERIA DI TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Lo scorso ottobre 2025 il Comitato Economico Sociale della UE, organismo che rappresenta
le forze sociali europee (imprenditori, sindacati, associazioni), ha presentato
un Parere (QUI)
dal titolo accattivante: “Tenere conto dell'interdipendenza tra pace e
cambiamenti climatici: la necessità di una diplomazia globale rinnovata”. Il
Parere in sintesi afferma:
1. Le considerazioni climatiche dovrebbero essere
pienamente integrate nelle strategie di prevenzione dei conflitti. Ciò
significa includere l'analisi dei rischi ambientali negli sforzi di costruzione
della pace e affrontare in modo proattivo le tensioni legate alle risorse.
2. In secondo luogo, l'UE deve dare priorità a una
cooperazione regionale e multilaterale che promuova sia la resilienza ai
cambiamenti climatici che la risoluzione dei conflitti, sostenendo gli sforzi
di adattamento a livello locale e regionale.
3. In terzo luogo, occorre promuovere lo sviluppo
sostenibile come meccanismo di pace, con investimenti mirati nelle energie
rinnovabili, nel rimboschimento e nell'agricoltura intelligente sul piano
climatico, che contribuiscono a ridurre le vulnerabilità e a prevenire i
conflitti.
Alla luce di
questo Parere possiamo affermare: la normativa europea sta andando nella
direzione dei principi sopra riportati?
Vedremo
subito che la risposta è NO!
PARTE 1: ESEMPI UE DI LOGICA GEOPOLITICA NELLA DISCIPLINA DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA
Il Regolamento di Esecuzione (Ue) 2025/1176 (QUI)
della Commissione del 23 maggio 2025 che specifica i criteri di
preselezione e aggiudicazione delle aste per la diffusione dell'energia da
fonti rinnovabili.
Uno dei criteri principali è limitare la partecipazione
di tecnologie di paesi extra UE alle aste stabilendo percentuali vincolanti,
questo a prescindere dalla qualità delle tecnologie e dalle garanzie di
raggiungere i migliori obiettivi di riduzione di emissioni di gas serra.
Il Regolamento ha avuto un presupposto generale nella Comunicazione
della Commissione UE del 26 giugno 2023: “Una prospettiva nuova sul
nesso tra clima e sicurezza: parare l'impatto dei cambiamenti climatici e del
degrado ambientale sulla pace, la sicurezza e la difesa”.
Regolamento SAFE (Security Action for Europe): Regolamento 2025/1106 (QUI) introdotto lo strumento finanziario SAFE (Security Action For Europe): 150 miliardi di euro per:
1. potenziare la
capacità produttiva militare europea
2. potenziare
anche la difesa di infrastrutture e beni a doppio uso: infrastrutture critiche
quindi tutti gli impianti e le reti energetiche, ad esempio, comprese quelle
necessarie alla transizione ecologica: rigassificatori, trasporti marittimi
decarbonizzati (sic!), reti intelligenti per il trasferimento dell’energia elettrica
etc.
Quindi la transizione ecologica diventa la
giustificazione del potenziamento della difesa militare.
Nella stessa direzione vanno il Pacchetto di norme (QUI)
che sta predisponendo la UE per migliorare la circolazione delle truppe, delle
attrezzature e dei mezzi militari in tutta l'Unione europea e oltre.
Il pacchetto sulla mobilità militare dell'Unione Europea (UE) mira a migliorare la resilienza e la prontezza operativa dell'UE in risposta a minacce crescenti.
Il pacchetto prevede l'attivazione di un sistema di emergenza chiamato EMERS (European Military Mobility Enhanced Response System), che offre procedure accelerate e accesso prioritario alle infrastrutture per le forze armate impegnate in missioni dell'UE o della NATO
Obiettivo del Pacchetto mobilità militare:
1. affrontare le strozzature infrastrutturali esistenti,
gli ostacoli procedurali e le lacune di capacità e quindi i movimenti delle
truppe
2. integrando al contempo le esigenze militari con le più
ampie politiche dell'UE come i trasporti, l'energia e la tassazione.
Risoluzione (QUI)
del Parlamento europeo del 17 dicembre 2025 sulla mobilità
militare (2025/2090(INI)) che propone quanto segue:
1. Rimuovere gli ostacoli alla mobilità militare e
progredire verso uno «spazio Schengen militare
2. Migliorare e realizzare nuove infrastrutture a duplice
uso: accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio dei quattro corridoi
di mobilità militare prioritari nell'UE
per movimenti su larga scala e con breve preavviso, creati in cooperazione con
la NATO, e l'individuazione in corso di 500 punti di crisi che necessitano
urgentemente di un potenziamento; sottolinea che tali corridoi rientrano per
oltre il 94 % nella TEN-T (QUI)
ed evidenzia le forti sinergie tra infrastrutture civili e militari;
3. Chiedere una valutazione precisa delle esigenze
finanziarie per completare tali corridoi di mobilità prioritari:
settentrionale, centro settentrionale, centro meridionale e orientale. Questi
corridoi sono stati identificati per concentrare gli investimenti e adattare
ponti, gallerie, porti e aeroporti per far passare carri armati e altri
equipaggiamenti militari pesanti e oversize.
4. Constata con preoccupazione che l'UE è fortemente
dipendente dalle importazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi;
invita la Commissione a riconoscere che una solida strategia europea per la
mobilità militare richiede capacità di produzione e raffinazione di
combustibili e di combustibili alternativi resilienti e con sede
prevalentemente nell'UE anche per rafforzare l'autonomia strategica.
5. Chiedere lo sviluppo immediato di una rete globale di
distribuzione e stoccaggio dei combustibili e la diversificazione
dell'approvvigionamento energetico per garantire la sicurezza energetica.
6. Sottolineare che anche la tempestiva attuazione delle
disposizioni e degli obiettivi del regolamento sull'infrastruttura per i
combustibili alternativi (AFIR) può svolgere un ruolo importante nella
diversificazione delle opzioni di approvvigionamento energetico per la mobilità
militare e contribuire agli obiettivi generali di decarbonizzazione dei
trasporti dell'UE.
7. Invitare, pertanto, la Commissione a tenere conto
delle capacità e delle esigenze di mobilità militare nello sviluppo del sistema
energetico dell'UE, tenendo conto degli obiettivi di decarbonizzazione e della
necessità di autonomia strategica e resilienza;
La Risoluzione fa riferimento a quattro corridoi ma si pensa solo
alla Russia, infatti la Risoluzione:
1. ricorda che i quattro corridoi di mobilità militare
prioritari svolgono un ruolo cruciale nella sicurezza e nella difesa dell'UE;
2. ritiene che solo consentendo il funzionamento rapido ed
efficiente di tutti i corridoi di mobilità militare prioritari individuati sarà
possibile garantire una sicurezza efficace per gli Stati membri attualmente più
esposti alle minacce rappresentate dalla Russia;
3. richiama l'attenzione sul fatto che i quattro corridoi
di mobilità militare prioritari dell'UE garantiscono inoltre la capacità della
NATO di rafforzare rapidamente e difendere efficacemente il fianco orientale,
potenziando in tal modo la sicurezza collettiva, la deterrenza e la resilienza
in tutta l'Alleanza;
4. chiede investimenti nella ricerca e nello sviluppo per
promuovere le capacità a duplice uso; sottolinea l'importanza del sostegno
dell'UE per stimolare l'innovazione nelle tecnologie dei veicoli a duplice uso,
comprese le piattaforme modulari adattabili per uso sia civile sia militare
nonché nelle industrie navali e aerospaziali per promuovere le nuove tecnologie.
I rappresentanti degli Stati membri (nel Consiglio Ministri UE) hanno
approvato (QUI)
lo scorso 17 giugno all'unanimità il mandato del
Consiglio per i negoziati con il Parlamento europeo sulla
proposta di mobilità militare.
Le novità apportate dal mandato del Consiglio alla
proposta della Commissione:
1. il mandato del Consiglio perfeziona il sistema EMERS
proposto in modo da consentire autorizzazioni accelerate e un accesso
prioritario per il trasporto militare in tutta l'UE. Ciò significa che il
Consiglio sarebbe in grado di attivare l'EMERS con o senza una proposta della
Commissione, entro 72 ore su richiesta di uno o più Stati
membri.
2. garantire che i membri della NATO non
appartenenti all'UE siano presi pienamente in considerazione nell'ambito del
regolamento sulla mobilità militare, rafforzando in tal modo la mobilità
militare quale settore faro della cooperazione UE-NATO.
La Commissione UE ha accolto, il giorno dopo, con favore
le proposte del Consiglio dei ministri UE.
Il 23 giugno 2026 (QUI)
i Comitati Trasporti e Turismo e Sicurezza e Difesa del Parlamento UE hanno
adottato la loro posizione sulle nuove regole UE sulla mobilità militare (QUI),
con 49 voti contrari e quattro astensioni. L'intento dietro le regole è
facilitare il trasporto di equipaggiamenti militari, merci, rifornimenti e
personale. Secondo gli eurodeputati, la guerra di aggressione della Russia
contro l'Ucraina ha dimostrato la necessità di una pianificazione e uno
sviluppo più robusti dei trasporti militari in tutta l'UE
Addirittura, si è previsto un Corso eLearning su
'Mobilità militare e uso del Modulo 302' (QUI) offre
una panoramica completa delle procedure doganali applicabili al movimento di
beni militari attraverso i confini dell'UE.
Il corso spiega come il Modulo 302, un documento doganale
specializzato, sviluppato nell'ambito del Codice Doganale dell'Unione (UCC),
supporti dogane semplificate, sicure e coordinate per il movimento militare non
commerciale.
La nuova legge UE sul clima: esempio della precipitazione della transizione ecologica dentro la logica dello scontro geopolitico in atto a livello internazionale
1. Viene introdotto un obiettivo intermedio rispetto a quello dell’azzeramento delle emissioni al 2050. L’obiettivo intermedio consiste nel raggiungere entro il 2040 una riduzione del 90% delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 che erano già alti come è noto visto che l’accordo di Parigi è stato raggiunto nel 2015 (limitare l’aumento della temperatura globale a ben al di sotto di 2° rispetto ai livelli preindustriali).
2. Viene introdotta una sorta di
verifica progressiva dal 2030 in poi delle misure necessarie per raggiungere
gli obiettivi del 2040 e del 2050. Con il rischio di ulteriori revisioni al
ribasso degli obiettivi attuali.
3. La procedura di verifica
suddetta viene sottoposta a vari criteri come:
a) quello di flessibilità sui modi
di conseguimento degli obiettivi facendo riferimento a crediti internazionali,
strumento questo delle compensazioni che non ha dato ad oggi risultati
significativi come ha dimostrato un rapporto (QUI) dell’organismo scientifico
consultivo della UE sul clima ha affermato (pagina 40) quanto segue: “Molti
crediti sono stati assegnati per azioni i cui risultati si sarebbero comunque
verificati o non hanno prodotto reali benefici di mitigazione, riflettendo una
serie di problemi comuni a livello di progetto nella quantificazione, basi di
partenza inadeguate o ottimistiche e rischi di inversione di tendenza (Carton
et al., 2021; Erickson et al., 2014; Oeko Institute, 2016; Probst et al.,
2024). Una revisione sistematica di Probst et al. (2024) ha stimato
che solo il 16% dei crediti emessi nell'ambito di vari programmi di
crediti di carbonio fino ad oggi ha prodotto reali riduzioni delle emissioni”.
b) L’utilizzo di processi
innovativi CHE CATTURANO ANIDRIDE CARBONICA (CO₂) dall'atmosfera e la
immagazzinano in modo duraturo in serbatoi geologici, terrestri o marini,
oppure in prodotti di lunga durata. Strumenti molti criticati (QUI) che rischiano di favorire il
mantenimento delle fonti fossili come peraltro sta avvenendo anche per la
situazione critica internazionale.
4. l’operatività del sistema di
scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto
stradale e ulteriori settori è rinviato al 2028.
5. Mancano obiettivi precisi
per singoli settori più facilmente verificabili rispetto a quello generale
del 2040.
Per una
approfondimento di questa nuova legge UE vedi QUI.
PARTE 2: COME LA LEGISLAZIONE NAZIONALE HA PEGGIORATO ULTERIORMENTE GLI INDIRIZZI UE SULLA MILITARIZZAZIONE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Sotto il profilo istituzionale:
1. la trasformazione nel 2022 del Ministero della Transizione
Ecologica in Ministero della sicurezza energetica (QUI)
2. la istituzione nel 2023 del Comitato sulla
sicurezza della transizione energetica e i rischi climatici (QUI)
: formalizzazione di uno spostamento di ruolo dal Ministero Ambiente al
Ministero dell’Interno in una logica che riguarda più la sicurezza dello Stato
che la transizione ecologica.
3. Piano Mattei che ha l’obiettivo di affermare l'Italia
come un importante hub energetico per la distribuzione del gas fossile
estratto dall'Africa e dall'Africa Mediterraneo al resto d’Europa - rafforzare
il ruolo delle imprese italiane nello sfruttamento del patrimonio naturale e
umano dell’Africa risorse. (80 ONG
africane lo hanno contestato). Per una analisi puntuale delle criticità del
Piano Mattei vedi QUI, alla faccia degli obiettivi UE della riduzione delle emissioni di metano (QUI).
Sul piano delle deroghe a norme ambientali con la
scusa della transizione ecologica gli esempi si sprecano, facciamo alcuni:
1. Rigassificatori (QUI)
2. Impianti rifiuti (QUI).
3. Impianti energetici anche da fonti rinnovabili
4. Eliminazione poteri di controllo dei Comuni sulle industrie insalubri
5. Privatizzazione controlli ambientali e non solo (QUI)
6. Legge nazionale sulle materie prime critiche, che prevede: termini ristretti del procedimento autorizzatorio - concessioni in variante alla pianificazione urbanistica - deroghe all’applicazione della VIA e della valutazione di incidenza soprattutto per la ricerca di nuovi siti - per i rifiuti di estrazione storici intesi come i rifiuti di estrazione ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o abbandonate si esclude la applicazione della normativa speciale ex DLgs 117/2008 (gestione rifiuti dalle attività estrattive.). Vedi anche il Programma Nazionale di esplorazione delle risorse minerarie con particolare attenzione alla estrazione dei minerali che poi diventano, previo trattamento, materie prime critiche: “la carenza di materie prime critiche può significare l’impossibilità di sviluppare una industria competitiva in tutti i settori ad alta tecnologia compresa la realizzazione di sistemi di difesa avanzati che, nell’attuale preoccupante contesto geopolitico, stanno diventando sempre più importanti”.
Ma tutte queste deroghe non servono neppure a raggiungere
quello che viene enunciato come obiettivo dalla stessa UE oltre che dal governo
italiano: l’indipendenza energetica degli stati membri. La Corte dei conti lo
ha dimostrato demolendo con una sua relazione speciale le politiche UE sulle
materie prime critiche (QUI).
7. L’articolo 1-bis della legge
105/2025 (conversione Decreto-legge 73/2025: QUI)
prevede che al fine di consentire la realizzazione di interventi per
l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale liquido e di
rigassificazione nel territorio nazionale, in particolare nel settore
marittimo, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2027,
15 milioni di euro per l'anno 2028 e 5 milioni di euro per l'anno 2029. La
novità grave è che una buona parte delle suddette risorse verranno
coperte togliendole dal Fondo per la Mobilità Sostenibile di una legge
del 2021 previsto per trasporto pubblico locale, treni ad idrogeno, ciclovie,
trasporto intermodale e carburanti alternativi diversi da quelli di origine
fossile.
Esempi normativi italiani della accelerazione della logica DUAL USE per derogare a norme ambientali
Lo scorso luglio è stata introdotta una modifica al testo unico ambientale che permette al Ministero della Difesa di inserire ulteriori categorie di opere classificabili per la difesa nazionale che verrebbero escluse dalla VIA.
N.B. Il Codice dell'Ordinamento Militare all'articolo 358 (QUI) prevede che il Ministero dell'Ambiente valuta caso per caso i progetti relativi a opere e interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale ai fini della valutazione di impatto ambientale.
Ci può essere l'esclusione dalla VIA solo in caso di
esigenze di difesa nazionale (cosa che ovviamente non può riguardare opere dual
use) e comunque la esclusione deve essere determinata dal concerto tra
Ministero Ambiente e Difesa. Questo per una ragione di diritto comunitario
visto che la definizione (ex lettera f) paragrafo 2 articolo 1 della
Direttiva sulla VIA) di autorità competente riguarda i soggetti
istituzionali: “che gli Stati membri designano per assolvere i compiti
derivanti dalla presente direttiva”. Quindi la partita non può essere
lasciata in mano al solo Ministero della Difesa.
La nuova norma del testo unico ambientale non casualmente arriva poco dopo le
dichiarazioni del Governo di promuovere il dual use alla diga di Genova (per
esempio) e ad altre infrastrutture e relativi progetti di modifica ampliamento
costruzione come i bacini di carenaggio.
Ma la logica di deroga alle norme ambientali nel dual use riguarda ben altro che bacini di carenaggio e dighe. Infatti, come abbiamo visto sopra il Regolamento SAFE fa riferimento alle infrastrutture critiche (QUI) quindi a tutti gli impianti energetici a loro volta classificati impianti di interesse strategico nazionale.
Cosa si intende per impianti di interesse strategico
nazionale.
La norma di riferimento è l’articolo 1 della legge
231/2012 (QUI)
per cui la dichiarazione avviene con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ma in realtà ci sono altre norme che dichiarano le imprese di
interesse strategico nazionale come la legge 35/2012 (articolo
57- QUI)
per tutte le varie tipologie di depositi energetici ma anche oleodotti e
impianti di estrazione per la geotermia.
Quanto sopra avendo come riferimento le norme quadro:
1. Legge 443/2001: Delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (QUI);
2. lettera i) comma 7 articolo 1 legge 239
del 2004 per cui è compito dello Stato tra l’altro: “i)
l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190 (abrogata ora vedi DLgs 36/2023 ndr.), al fine di garantire la
sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti
energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie
innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della
strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture
energetiche;” (QUI).
3. Ormai l’interesse strategico nazionale è
applicabile anche ad altri impianti energetici come i rigassificatori
sottoposti a procedura commissariale e addirittura recentemente è stato esteso
anche ai Programmi di investimento esteri (QUI)
e alla c.d. Aree di interesse strategico nazionale (QUI).
Il tutto con una discrezionalità assoluta in mano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Commissari da essa nominati.
Ma i “padroni” statunitensi hanno già messo in crisi le
politiche italiane sul dual use affermando (QUI)
di spendere soprattutto e solo per le armi
La difesa nazionale estesa all'interesse strategico nazionale
Non casualmente nel 2023 (QUI) l’articolo 233 del Dlgs 66/2010 (Codice ordinamento militare) ha introdotto a fianco del concetto di difesa nazionale quello più ampio di interesse nazionale.
In conseguenza il Piano nazionale per la sicurezza a cui lavora da tempo lo Stato Maggiore della Difesa si propone di rafforzare le capacità difensive dell’Italia attraverso un significativo aumento del personale militare ed un ammodernamento delle infrastrutture strategiche.
Esempio: progetto Basi blu è un ulteriore
esempio significativo soprattutto nelle modalità con cui è stata
impostata la procedura di valutazione e autorizzazione (QUI il caso
dell’Arsenale Militare di Spezia nel progetto Basi Blu).
A complemento, di quanto sopra, il Governo Meloni sta
lavorando ad una regia nazionale per la sicurezza (QUI) con la finalità è
creare un consorzio nazionale della Difesa coinvolgendo capacità
industriali sotto la regia del governo.
Quanto sopra ovviamente dentro la logica del dual use
finanziata anche con fondi pubblici UE e non solo.
Ecco a cosa serve lo strumento SAFE Facility a cui ha
aderito l’Italia chiedendo 14 miliardi di euro alla UE). Al contempo
l’acquisizione dei fondi ha tempi tecnici da cui la conclamata necessità di
semplificazioni deroghe etc.
D’altronde anche se non raggiunge i livelli italiani, la UE non scherza in fatto di deroghe ambientali (QUI) e il peggio deve ancora arrivare (QUI).
PARTE 3: CASI SPEZZINI SPECIFICI DI MILITARIZZAZIONE DELLA TUTELA DELL’AMBIENTE: IL RIGASSIFICATORE DI PANIGAGLIA E LA NORMATIVA SULLE INFRASTRUTTURE CRITICHE
Le infrastrutture critiche sono disciplinate
dalla Direttiva (UE) 2022/2557 (QUI)
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 (di seguito
Direttiva). La Direttiva è stata recepita in Italia dal DLgs
134/2024 (QUI).
In particolare, secondo l’allegato A al DLgs
134/2024 tra le attività/infrastrutture critiche rientrano:
1. Elettricità,
comprendente: infrastrutture e impianti per la
produzione e la trasmissione di energia elettrica e per la fornitura
di elettricità;
2. Petrolio,
comprendente: produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio
e trasporto di petrolio attraverso oleodotti;
3. Gas, comprendente: produzione, raffinazione, trattamento,
stoccaggio e trasporto di gas attraverso oleodotti e terminali GNL.
4. organi di gestione dei porti e impianti portuali
e società armatoriali di gestione dei trasporti di merci e passeggeri.
Di
seguito si dimostrerà come gli indirizzi europei in materia di resilienza e
tutela delle infrastrutture critiche contro incidenti, attacchi terroristici ed
eventi naturali, non sono adeguatamente considerati dalle politiche italiane e
soprattutto nel caso della gestione del rigassificatore di Panigaglia e
attività connesse a cominciare dal trasbordo del gnl nel porto spezzino.
La Comunicazione
della Commissione UE del 11 settembre 2025 che delinea NUOVE LINEE GUIDA (QUI) per rafforzare la resilienza delle
infrastrutture critiche in tutta l'UE.
Le linee
guida sono particolarmente significative proprio se viste da un golfo come
quello spezzino dove troviamo la presenza del rigassificatore di Panigaglia e
le attività connesse di trasbordo e bunkeraggio del GNL oltre a quelle relative
al porto appartenenti a settori e sottosettori elencati dalla Direttiva UE
sulle infrastrutture critiche come vedremo.
La Prefettura di Spezia in modo vergognoso non
le ha considerate connesse (QUI)
e la Autorità di sistema portuale ha rimosso il fatto che dette attività legate
al GNL si collocano in un porto con caratteri industriali senza piano di
sicurezza portuale (QUI).
Invece le Linee Guida confermano la necessità di valutare questa connessione
anche con riferimento alla normativa sulle infrastrutture critiche. Le linee
guida in particolare spiegano come valutare le interdipendenze tra enti e
infrastrutture critiche di settori diversi per dimostrare la importanza
dell’incidente.
Per una analisi approfondita delle linee guida DEL 2025
in relazione al rigassificatore si veda QUI.
Altro documento significativo sono i contenuti emersi dalla
CONSULTAZIONE (pubblicata nella seconda parte del 2025 QUI)
promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’obiettivo di
acquisire il punto di vista e i suggerimenti di imprese, soggetti pubblici e
cittadini sulla Strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici (QUI).
Più recentemente si veda anche Linee guida su misure
tecniche, di sicurezza e organizzative per tutelare le infrastrutture critiche predisposte
nella Comunicazione della Commissione UE del 10.7.2026 (C-2026 - 4730 finale.
In GUCE del 13.7.2026- QUI)
1. CARATTERE SISTEMICO DELLE MISURE
1.1 Secondo la Commissione i soggetti gestori di infrastrutture critiche nello svolgere la valutazione dei rischi che possono ricadere sulle stesse devono avere un approccio sistemico anche oltre la mera tutela della infrastruttura ma anche il contesto territoriale settoriale in cui è collocata.
1.2. la interpretazione del PERIMETRO DI SICUREZZA della infrastruttura strategica secondo il protocollo britannico (NPSA 2011/248-studio OCSE QUI) secondo il quale un perimetro correttamente progettato e implementato dovrebbe collaborare efficacemente con le altre misure di sicurezza all'interno e intorno al sito.
2. COLLOCAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE IN ZONE CHE NON SIANO AD ALTO RISCHIO: PER ESEMPIO PER EVITARE COLLISIONI
3. MISURE PER ATTENUARE LE CONSEGUENZE DEGLI INCIDENTI: Gestione fuori sito di crisi e catastrofi: misure volte ad attenuare le conseguenze negative fuori sito di un grave incidente perturbatore e a informare tempestivamente le pertinenti autorità di gestione delle crisi e delle catastrofi per consentire azioni di protezione fuori sito
4. INFORMAZIONI A PORTATORI DI INTERESSI: I soggetti critici dovrebbero garantire che i diritti di accesso siano periodicamente valutati e riesaminati. È opportuno istituire protocolli di comunicazione in caso di crisi per garantire un flusso di informazioni tempestivo e accurato verso i portatori di interessi interni ed esterni (compresi i clienti e il pubblico) durante gli incidenti
5. COORDINAMENTO TRA VALUTAZIONE DI RISCHIO ( e in precedenza al 2024 Analisi di Rischio) e relativo PIANO DI SICUREZZA CON IL RAPPORTO DI SICUREZZA previsto per l’impianto di Panigaglia nonché il Piano di Emergenza Interno ed Esterno
6. INFORMAZIONI ACCEDIBILI SU INFRASTRUTTURE CRITICHE
Il punto 6 DIMOSTRA CHE SONO accedibili a prescindere dai vincoli del Regolamento CE 1049/2001(QUI), le informazioni sul coordinamento tra Valutazione di Rischio e Piano di sicurezza per le infrastrutture critiche con i documento ex Seveso III. Questi documenti, escono dalla nozione di documenti sensibili ex Regolamento 1049/2001 dove per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come “TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE/EU SECRET o CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”.
Concludendo..
Non risulta
in nessun atto o dichiarazione pubblica delle Autorità competenti che quanto
sopra sia stato preso in considerazione nel porto di Spezia! La magistratura
cosa dice? Niente come al solito quando si tratta di attività rilevante impatto
ambientale: porto, impianti energetici, impianti di rifiuti, attività militari.
MENTRE LA POLITICA SPEZZINA E NON SOLO SPEZZINA, SI RIEMPIE LA
BOCCA DI TUTELA DELLA SICUREZZA CONTRO ATTACCHI TERRORISTICI ANCHE PER IMPIANTI
CRITICI (RIGASSIFICATORI, PORTI) NESSUNO SPIEGA SE SI STANNO UTILIZZANDO I
FONDI UE IN MATERIA.
La Raccomandazione del Consiglio Ministri UE del
8 dicembre 2022 invita gli Stati membri a sfruttare, conformemente ai
requisiti applicabili, l’accesso a strumenti di finanziamento per tutela la
resilienza delle infrastrutture critiche da minacce di vario tipo terrorismo
compreso:
1. FONDO SICUREZZA INTERNA istituito
dal Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del
Consiglio (QUI)
il cui obiettivo strategico è contribuire a garantire un elevato livello di
sicurezza nell’Unione, in particolare prevenendo e combattendo il terrorismo e
la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la
criminalità informatica, fornendo assistenza e protezione alle vittime di
reato, nonché preparandosi agli incidenti, ai rischi e alle crisi in materia di
sicurezza che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento,
proteggendosi dagli stessi e gestendoli efficacemente.
2. FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE istituito
dal Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio (QUI),
dall’UCPM e dal Piano REPowerEU (QUI)
della Commissione.
3. PROGRAMMI DI RICERCA, come Orizzonte Europa,
istituito dal Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e
del Consiglio (QUI).
Domanda: vengono e come utilizzati questi fondi anche in
Italia?.
Curiosamente, qualche mese fa i soliti mass media
embedded hanno pubblicato la notizia su DRONI
sospetti sul golfo spezzino. Peccato che la notizia venga presa in considerazione in relazione ad
obiettivi militari (Arsenale) o industriali (Termomeccanica) ma non si parla
dell'obiettivo (spero che resti sempre solo potenziale) più pericoloso per la
vita di migliaia di cittadini spezzini: il rigassificatore di Panigaglia e
delle attività ad esso connesse quali i bunkeraggi di navi in porto e il
trasporto autocisterne di gnl attraverso il golfo.
QUESTIONI AMBIENTALI RELATIVE ALLE AREE MILITARI NEL
GOLFO DI SPEZIA
Mancata bonifica della discarica di rifiuti di origine
militare presenti in località Campo in ferro: per una analisi vedi QUI e QUI.
Mancanza di trasparenza nella gestione dei depositi di
rifiuti in Arsenale Militare a Spezia: per una analisi vedi QUI.
Rischio dragaggi nell’Arsenale Militare spezzino: per una
analisi vedi QUI.
Le criticità ambientali espresse nelle analisi sopra
riportate a prescindere dalle problematiche dello scontro geopolitico a livello
UE descritte nella prima parte della presente relazione, dimostrano come nel
golfo spezzino la parte ambientale (QUI)
del Codice dell’Ordinamento militare è come dire “una illustre sconosciuta” da
parte prima di tutto delle Autorità Militari mentre quella civili seguono come
l’intendenza napoleonica.
PARTE 3: ALLA LUCE DELLE CRITICITÀ AMBIENTALI DELLE AREE
MILITARI DEL GOLFO SPEZZINO SOPRA ESPRESSE: COME PROMUOVERE UN MODELLO DI
COOPERAZIONE ISTITUZIONALE MILITARI E CIVILI
L’Osservatorio ambientale regionale sui poligoni
militari in Liguria
Con la Delibera n° 947 del 16/11/2018 (QUI)
della Giunta Regionale della Liguria è stata prevista la istituzione
dell’Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari.
l’articolo 357 del Codice dell’Ordinamento
militare secondo il quale: “1. L'amministrazione della difesa,
nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, può
stipulare Convenzioni con Amministrazioni o Enti, allo scopo di
regolamentare attività finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la
destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini
istituzionali della difesa.”
L’articolo 322 del Codice dell’Ordinamento Militare al
comma 1 recita: “In ciascuna regione é costituito un Comitato
misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte
alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi
all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico
e sociale della regione e delle aree subregionali e i programmi delle
installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.”
Il comma 2 articolo 352 del Codice
dell’Ordinamento Militare prevede che per i progetti urbanistici ed
edilizi in aree militari la Regione può richiedere il parere di detto Comitato
Misto. (VEDI BASI BLU)
La proposta di ampliare le competenze dell’Osservatorio ambientale
Alla luce di quanto sopra analizzato credo che, al fine di affrontare davvero in modo sistematico e trasparente le problematiche del rischio ambientale da aree militari ed in particolare dell’Arsenale Militare spezzino, avrebbe un grande valore attraverso apposito regolamento attuativo della Delibera di istituzione dell’Osservatorio prevedere:
1. di estendere all’interno Arsenale Militare e ad
altri presidi militari presenti nella Regione Liguria l’attività
dell’Osservatorio
2. che l’Osservatorio elabori in accordo con le
Autorità Militari e il Ministero della Difesa, dei protocolli che precisino le
attività di monitoraggio continuo sull’inquinamento delle aree militari
3. di elaborare in accordo con le Autorità Militari
un protocollo per definire una metodologia per applicare la Valutazione
del Danno Ambientale e Sanitario da attività di aree militari.
4. di promuovere sempre in accordo con Autorità
Civili e Militari progetti e fonti di finanziamento per affrontare le
problematiche ambientali delle aree militari e dell’Arsenale spezzino sia
sufficiente pensare alla questione amianto e alla questione
bonifiche. Ricordo che nell’Agosto del 2015 il Consiglio
Regionale approvò una mozione con la quale si impegnava il
Presidente e l’Assessore Regionale all’Ambiente tra
l’altro a: “promuovere la elaborazione ed approvazione di apposito
accordo di programma per l’avvio della caratterizzazione delle aree militari
interne al sito di Pitelli, verificando anche l’opportunità di utilizzare nel
caso di mancata risposta da parte dei Ministeri competenti (Difesa ed Ambiente)
nonché delle autorità militari competenti anche i poteri di ordinanza che la
legge riconosce (anche alla Regione come pure ai Sindaci territorialmente
competente nonché alla Provincia della Spezia) anche per l’inquinamento delle
aree militari nel momento in cui questo possa produrre un danno all’ambiente e
alla salute del territorio comunale circostante”.
5. costituire una struttura di supporto operativa
ai lavori dell’Osservatorio in modo che lo stesso non diventi un
Osservatorio passacarte con alcuna reale efficacia concreta nel contribuire a
capire il livello di inquinamento prodotte dalle aree militari e cosa fare per
risolverlo.
La Giunta regionale ligure, ad una interrogazione per promuovere quanto sopra espresso, rispose in questo modo ridicolo: <<l’osservatorio si occupa solo del poligono del balipedio di Portovenere afferente al Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Spezia. Per il resto dipende dalla MMI e comunque bisogna attendere la riforma del Codice dell’Ambiente>>.
Peccato che le norme di
riferimento per rilanciare l’Osservatorio nel senso indicato dalla mia
proposta, sono contenute nel Codice dell’Ordinamento Militare come sopra
riportato.
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