martedì 18 agosto 2026

LO STATO DELLA MILITARIZZAZIONE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA NELLA UE E IN ITALIA ED IL CASO DEL GOLFO SPEZZINO

La relazione che segue è la versione estesa del mio intervento svolto all’interno del dibattito tenutosi alla Festa provinciale del Partito comunista italiano lo scorso 16 agosto. La relazione è anche un aggiornamento/integrazione dell’analisi che avevo svolto QUI.

La relazione tocca tre tematiche strettamente connesse:

1. La trasformazione della transizione ecologica europea in uno degli strumenti dello scontro geopolitico internazionale: accentrando le decisioni, semplificando e derogando le procedure di valutazione e autorizzazione ambientali, mettendo in discussione anche gli obiettivi della neutralità climatica affermati dalle UE fino ad oggi.

2. La versione italiana, del processo di cui al punto 1, lo peggiora attraverso una estremizzazione del principio dual use e un riordino delle istituzioni interessate e della normativa ambientale in chiave accentratrice, semplificatrice e derogatrice;

3. L’influenza negativa che la suddetta trasformazione ha sulla gestione delle aree militari e le infrastrutture critiche presenti nel Golfo spezzino.


La relazione si conclude con una proposta operativa su come gestire rapporti equilibrati tra autorità civili e militari nel Golfo di Spezia.

 

Il PARERE COMITATO ECONOMICO E SOCIALE DELLA UE: LA LINGUA CONTRADDITTORIA DELLA POLITICA EUROPEA IN MATERIA DI TRANSIZIONE ECOLOGICA

Lo scorso ottobre 2025 il Comitato Economico Sociale della UE, organismo che rappresenta le forze sociali europee (imprenditori, sindacati, associazioni), ha presentato un Parere (QUI) dal titolo accattivante: “Tenere conto dell'interdipendenza tra pace e cambiamenti climatici: la necessità di una diplomazia globale rinnovata”. Il Parere in sintesi afferma:

1. Le considerazioni climatiche dovrebbero essere pienamente integrate nelle strategie di prevenzione dei conflitti. Ciò significa includere l'analisi dei rischi ambientali negli sforzi di costruzione della pace e affrontare in modo proattivo le tensioni legate alle risorse.

2. In secondo luogo, l'UE deve dare priorità a una cooperazione regionale e multilaterale che promuova sia la resilienza ai cambiamenti climatici che la risoluzione dei conflitti, sostenendo gli sforzi di adattamento a livello locale e regionale.

3. In terzo luogo, occorre promuovere lo sviluppo sostenibile come meccanismo di pace, con investimenti mirati nelle energie rinnovabili, nel rimboschimento e nell'agricoltura intelligente sul piano climatico, che contribuiscono a ridurre le vulnerabilità e a prevenire i conflitti.

 

Alla luce di questo Parere possiamo affermare: la normativa europea sta andando nella direzione dei principi sopra riportati? 

Vedremo subito che la risposta è NO!





PARTE 1: ESEMPI UE DI LOGICA GEOPOLITICA NELLA DISCIPLINA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

Il Regolamento di Esecuzione (Ue) 2025/1176 (QUI) della Commissione del 23 maggio 2025 che specifica i criteri di preselezione e aggiudicazione delle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili.

Uno dei criteri principali è limitare la partecipazione di tecnologie di paesi extra UE alle aste stabilendo percentuali vincolanti, questo a prescindere dalla qualità delle tecnologie e dalle garanzie di raggiungere i migliori obiettivi di riduzione di emissioni di gas serra. 

Il Regolamento ha avuto un presupposto generale nella Comunicazione della Commissione UE del 26 giugno 2023: “Una prospettiva nuova sul nesso tra clima e sicurezza: parare l'impatto dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale sulla pace, la sicurezza e la difesa”.

 

Regolamento SAFE (Security Action for Europe): Regolamento 2025/1106 (QUI) introdotto lo strumento finanziario SAFE (Security Action For Europe): 150 miliardi di euro per:

1. potenziare la capacità produttiva militare europea

2. potenziare anche la difesa di infrastrutture e beni a doppio uso: infrastrutture critiche quindi tutti gli impianti e le reti energetiche, ad esempio, comprese quelle necessarie alla transizione ecologica: rigassificatori, trasporti marittimi decarbonizzati (sic!), reti intelligenti per il trasferimento dell’energia elettrica etc.

Quindi la transizione ecologica diventa la giustificazione del potenziamento della difesa militare.

 

 


Nella stessa direzione vanno il Pacchetto di norme (QUI) che sta predisponendo la UE per migliorare la circolazione delle truppe, delle attrezzature e dei mezzi militari in tutta l'Unione europea e oltre.

Il pacchetto sulla mobilità militare dell'Unione Europea (UE) mira a migliorare la resilienza e la prontezza operativa dell'UE in risposta a minacce crescenti.

Il pacchetto prevede l'attivazione di un sistema di emergenza chiamato EMERS (European Military Mobility Enhanced Response System), che offre procedure accelerate e accesso prioritario alle infrastrutture per le forze armate impegnate in missioni dell'UE o della NATO

 

Obiettivo del Pacchetto mobilità militare:

1. affrontare le strozzature infrastrutturali esistenti, gli ostacoli procedurali e le lacune di capacità e quindi i movimenti delle truppe 

2. integrando al contempo le esigenze militari con le più ampie politiche dell'UE come i trasporti, l'energia e la tassazione.

 

 

Risoluzione (QUI) del Parlamento europeo del 17 dicembre 2025 sulla mobilità militare (2025/2090(INI)) che propone quanto segue:

1. Rimuovere gli ostacoli alla mobilità militare e progredire verso uno «spazio Schengen militare

2. Migliorare e realizzare nuove infrastrutture a duplice uso: accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio dei quattro corridoi di mobilità militare  prioritari nell'UE per movimenti su larga scala e con breve preavviso, creati in cooperazione con la NATO, e l'individuazione in corso di 500 punti di crisi che necessitano urgentemente di un potenziamento; sottolinea che tali corridoi rientrano per oltre il 94 % nella TEN-T (QUI) ed evidenzia le forti sinergie tra infrastrutture civili e militari;

3. Chiedere una valutazione precisa delle esigenze finanziarie per completare tali corridoi di mobilità prioritari: settentrionale, centro settentrionale, centro meridionale e orientale. Questi corridoi sono stati identificati per concentrare gli investimenti e adattare ponti, gallerie, porti e aeroporti per far passare carri armati e altri equipaggiamenti militari pesanti e oversize.

4. Constata con preoccupazione che l'UE è fortemente dipendente dalle importazioni di petrolio greggio e di prodotti petroliferi; invita la Commissione a riconoscere che una solida strategia europea per la mobilità militare richiede capacità di produzione e raffinazione di combustibili e di combustibili alternativi resilienti e con sede prevalentemente nell'UE anche per rafforzare l'autonomia strategica.

5. Chiedere lo sviluppo immediato di una rete globale di distribuzione e stoccaggio dei combustibili e la diversificazione dell'approvvigionamento energetico per garantire la sicurezza energetica.

6. Sottolineare che anche la tempestiva attuazione delle disposizioni e degli obiettivi del regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR) può svolgere un ruolo importante nella diversificazione delle opzioni di approvvigionamento energetico per la mobilità militare e contribuire agli obiettivi generali di decarbonizzazione dei trasporti dell'UE.

7. Invitare, pertanto, la Commissione a tenere conto delle capacità e delle esigenze di mobilità militare nello sviluppo del sistema energetico dell'UE, tenendo conto degli obiettivi di decarbonizzazione e della necessità di autonomia strategica e resilienza;

 

La Risoluzione fa riferimento a quattro corridoi ma si pensa solo alla Russia, infatti la Risoluzione:

1. ricorda che i quattro corridoi di mobilità militare prioritari svolgono un ruolo cruciale nella sicurezza e nella difesa dell'UE;

2. ritiene che solo consentendo il funzionamento rapido ed efficiente di tutti i corridoi di mobilità militare prioritari individuati sarà possibile garantire una sicurezza efficace per gli Stati membri attualmente più esposti alle minacce rappresentate dalla Russia;

3. richiama l'attenzione sul fatto che i quattro corridoi di mobilità militare prioritari dell'UE garantiscono inoltre la capacità della NATO di rafforzare rapidamente e difendere efficacemente il fianco orientale, potenziando in tal modo la sicurezza collettiva, la deterrenza e la resilienza in tutta l'Alleanza;

4. chiede investimenti nella ricerca e nello sviluppo per promuovere le capacità a duplice uso; sottolinea l'importanza del sostegno dell'UE per stimolare l'innovazione nelle tecnologie dei veicoli a duplice uso, comprese le piattaforme modulari adattabili per uso sia civile sia militare nonché nelle industrie navali e aerospaziali per promuovere le nuove tecnologie.

 

I rappresentanti degli Stati membri (nel Consiglio Ministri UE) hanno approvato (QUI) lo scorso 17 giugno all'unanimità il mandato del Consiglio per i negoziati con il Parlamento europeo sulla proposta di mobilità militare.

Le novità apportate dal mandato del Consiglio alla proposta della Commissione:

1. il mandato del Consiglio perfeziona il sistema EMERS proposto in modo da consentire autorizzazioni accelerate e un accesso prioritario per il trasporto militare in tutta l'UE. Ciò significa che il Consiglio sarebbe in grado di attivare l'EMERS con o senza una proposta della Commissione, entro 72 ore su richiesta di uno o più Stati membri.

2. garantire che i membri della NATO non appartenenti all'UE siano presi pienamente in considerazione nell'ambito del regolamento sulla mobilità militare, rafforzando in tal modo la mobilità militare quale settore faro della cooperazione UE-NATO.

 

La Commissione UE ha accolto, il giorno dopo, con favore le proposte del Consiglio dei ministri UE.

 

Il 23 giugno 2026 (QUI) i Comitati Trasporti e Turismo e Sicurezza e Difesa del Parlamento UE hanno adottato la loro posizione sulle nuove regole UE sulla mobilità militare (QUI), con 49 voti contrari e quattro astensioni. L'intento dietro le regole è facilitare il trasporto di equipaggiamenti militari, merci, rifornimenti e personale. Secondo gli eurodeputati, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha dimostrato la necessità di una pianificazione e uno sviluppo più robusti dei trasporti militari in tutta l'UE

 

Addirittura, si è previsto un Corso eLearning su 'Mobilità militare e uso del Modulo 302' (QUI) offre una panoramica completa delle procedure doganali applicabili al movimento di beni militari attraverso i confini dell'UE.

Il corso spiega come il Modulo 302, un documento doganale specializzato, sviluppato nell'ambito del Codice Doganale dell'Unione (UCC), supporti dogane semplificate, sicure e coordinate per il movimento militare non commerciale.

 


La nuova legge UE sul clima: esempio della precipitazione della transizione ecologica dentro la logica dello scontro geopolitico in atto a livello internazionale

1. Viene introdotto un obiettivo intermedio rispetto a quello dell’azzeramento delle emissioni al 2050. L’obiettivo intermedio consiste nel raggiungere entro il 2040 una riduzione del 90% delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 che erano già alti come è noto visto che l’accordo di Parigi è stato raggiunto nel 2015 (limitare l’aumento della temperatura globale a ben al di sotto di 2° rispetto ai livelli preindustriali).

2. Viene introdotta una sorta di verifica progressiva dal 2030 in poi delle misure necessarie per raggiungere gli obiettivi del 2040 e del 2050. Con il rischio di ulteriori revisioni al ribasso degli obiettivi attuali.

3. La procedura di verifica suddetta viene sottoposta a vari criteri come:

a) quello di flessibilità sui modi di conseguimento degli obiettivi facendo riferimento a crediti internazionali, strumento questo delle compensazioni che non ha dato ad oggi risultati significativi come ha dimostrato un rapporto (QUI) dell’organismo scientifico consultivo della UE sul clima ha affermato (pagina 40) quanto segue: “Molti crediti sono stati assegnati per azioni i cui risultati si sarebbero comunque verificati o non hanno prodotto reali benefici di mitigazione, riflettendo una serie di problemi comuni a livello di progetto nella quantificazione, basi di partenza inadeguate o ottimistiche e rischi di inversione di tendenza (Carton et al., 2021; Erickson et al., 2014; Oeko Institute, 2016; Probst et al., 2024). Una revisione sistematica di Probst et al. (2024) ha stimato che solo il 16% dei crediti emessi nell'ambito di vari programmi di crediti di carbonio fino ad oggi ha prodotto reali riduzioni delle emissioni”.

b) L’utilizzo di processi innovativi CHE CATTURANO ANIDRIDE CARBONICA (CO₂) dall'atmosfera e la immagazzinano in modo duraturo in serbatoi geologici, terrestri o marini, oppure in prodotti di lunga durata. Strumenti molti criticati (QUI) che rischiano di favorire il mantenimento delle fonti fossili come peraltro sta avvenendo anche per la situazione critica internazionale.

4. l’operatività del sistema di scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori è rinviato al 2028.

5. Mancano obiettivi precisi per singoli settori più facilmente verificabili rispetto a quello generale del 2040.

Per una approfondimento di questa nuova legge UE vedi QUI.

 

 



PARTE 2: COME LA LEGISLAZIONE NAZIONALE HA PEGGIORATO ULTERIORMENTE GLI INDIRIZZI UE SULLA MILITARIZZAZIONE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

Sotto il profilo istituzionale:

1. la trasformazione nel 2022 del Ministero della Transizione Ecologica in Ministero della sicurezza energetica (QUI)

2. la istituzione nel 2023 del Comitato sulla sicurezza della transizione energetica e i rischi climatici (QUI) : formalizzazione di uno spostamento di ruolo dal Ministero Ambiente al Ministero dell’Interno in una logica che riguarda più la sicurezza dello Stato che la transizione ecologica

3. Piano Mattei che ha l’obiettivo di affermare l'Italia come un importante hub energetico per la distribuzione del gas fossile estratto dall'Africa e dall'Africa Mediterraneo al resto d’Europa - rafforzare il ruolo delle imprese italiane nello sfruttamento del patrimonio naturale e umano dell’Africa risorse.  (80 ONG africane lo hanno contestato). Per una analisi puntuale delle criticità del Piano Mattei vedi QUI, alla faccia degli obiettivi UE della riduzione delle emissioni di metano (QUI).

 

Sul piano delle deroghe a norme ambientali con la scusa della transizione ecologica gli esempi si sprecano, facciamo alcuni:

1. Rigassificatori (QUI)

2. Impianti rifiuti (QUI).  

3. Impianti energetici anche da fonti rinnovabili

4. Eliminazione poteri di controllo dei Comuni sulle industrie insalubri

5. Privatizzazione controlli ambientali e non solo (QUI)

6. Legge nazionale sulle materie prime critiche, che prevede: termini ristretti del procedimento autorizzatorio - concessioni in variante alla pianificazione urbanistica - deroghe all’applicazione della VIA e della valutazione di incidenza soprattutto per la ricerca di nuovi siti - per i rifiuti di estrazione storici intesi come i rifiuti di estrazione ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o abbandonate si esclude la applicazione della normativa speciale ex DLgs 117/2008 (gestione rifiuti dalle attività estrattive.). Vedi anche il Programma Nazionale di esplorazione delle risorse minerarie con particolare attenzione alla estrazione dei minerali che poi diventano, previo trattamento, materie prime critiche: “la carenza di materie prime critiche può significare l’impossibilità di sviluppare una industria competitiva in tutti i settori ad alta tecnologia compresa la realizzazione di sistemi di difesa avanzati che, nell’attuale preoccupante contesto geopolitico, stanno diventando sempre più importanti”.  

Ma tutte queste deroghe non servono neppure a raggiungere quello che viene enunciato come obiettivo dalla stessa UE oltre che dal governo italiano: l’indipendenza energetica degli stati membri. La Corte dei conti lo ha dimostrato demolendo con una sua relazione speciale le politiche UE sulle materie prime critiche (QUI).

7. L’articolo 1-bis della legge 105/2025 (conversione Decreto-legge 73/2025: QUI) prevede che al fine di consentire la realizzazione di interventi per l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale liquido e di rigassificazione nel territorio nazionale, in particolare nel settore marittimo, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2027, 15 milioni di euro per l'anno 2028 e 5 milioni di euro per l'anno 2029. La novità grave è che una buona parte delle suddette risorse verranno coperte togliendole dal Fondo per la Mobilità Sostenibile di una legge del 2021 previsto per trasporto pubblico locale, treni ad idrogeno, ciclovie, trasporto intermodale e carburanti alternativi diversi da quelli di origine fossile.

 



Esempi normativi italiani della accelerazione della logica DUAL USE per derogare a norme ambientali 

Lo scorso luglio è stata introdotta una modifica  al testo unico ambientale che permette al Ministero della Difesa di inserire ulteriori categorie di opere classificabili per la difesa nazionale che verrebbero escluse dalla VIA.

N.B. Il Codice dell'Ordinamento Militare all'articolo 358 (QUI) prevede che il Ministero dell'Ambiente valuta caso per caso i progetti relativi a opere e interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale ai fini della valutazione di impatto ambientale.

Ci può essere l'esclusione dalla VIA solo in caso di esigenze di difesa nazionale (cosa che ovviamente non può riguardare opere dual use) e comunque la esclusione deve essere determinata dal concerto tra Ministero Ambiente e Difesa. Questo per una ragione di diritto comunitario visto che la definizione (ex lettera f) paragrafo 2 articolo 1 della Direttiva sulla VIA) di autorità competente riguarda i soggetti istituzionali: “che gli Stati membri designano per assolvere i compiti derivanti dalla presente direttiva”. Quindi la partita non può essere lasciata in mano al solo Ministero della Difesa.

 

La nuova norma del testo unico ambientale non casualmente arriva poco dopo le dichiarazioni del Governo di promuovere il dual use alla diga di Genova (per esempio) e ad altre infrastrutture e relativi progetti di modifica ampliamento costruzione come i bacini di carenaggio.

Ma la logica di deroga alle norme ambientali nel dual use riguarda ben altro che bacini di carenaggio e dighe. Infatti, come abbiamo visto sopra il Regolamento SAFE fa riferimento alle infrastrutture critiche (QUI) quindi a tutti gli impianti energetici a loro volta classificati impianti di interesse strategico nazionale.

 

Cosa si intende per impianti di interesse strategico nazionale.

La norma di riferimento è l’articolo 1 della legge 231/2012 (QUI) per cui la dichiarazione avviene con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma in realtà ci sono altre norme che dichiarano le imprese di interesse strategico nazionale come la legge 35/2012 (articolo 57- QUI) per tutte le varie tipologie di depositi energetici ma anche oleodotti e impianti di estrazione per la geotermia.

Quanto sopra avendo come riferimento le norme quadro:

1. Legge 443/2001: Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (QUI);

2. lettera i) comma 7 articolo 1 legge 239 del 2004 per cui è compito dello Stato tra l’altro: “i) l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (abrogata ora vedi DLgs 36/2023 ndr.), al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli  approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;” (QUI).

3. Ormai l’interesse strategico nazionale è applicabile anche ad altri impianti energetici come i rigassificatori sottoposti a procedura commissariale e addirittura recentemente è stato esteso anche ai Programmi di investimento esteri (QUI) e alla c.d. Aree di interesse strategico nazionale (QUI).

Il tutto con una discrezionalità assoluta in mano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Commissari da essa nominati.

 

Ma i “padroni” statunitensi hanno già messo in crisi le politiche italiane sul dual use affermando (QUI) di spendere soprattutto e solo per le armi

 

 

La difesa nazionale estesa all'interesse strategico nazionale 

Non casualmente nel 2023 (QUI) l’articolo 233 del Dlgs 66/2010 (Codice ordinamento militare) ha introdotto a fianco del concetto di difesa nazionale quello più ampio di interesse nazionale.

In conseguenza il Piano nazionale per la sicurezza a cui lavora da tempo lo Stato Maggiore della Difesa si propone di rafforzare le capacità difensive dell’Italia attraverso un significativo aumento del personale militare ed un ammodernamento delle infrastrutture strategiche.

Esempio: progetto Basi blu è un ulteriore esempio significativo soprattutto nelle modalità con cui è stata impostata la procedura di valutazione e autorizzazione (QUI il caso dell’Arsenale Militare di Spezia nel progetto Basi Blu).

 

 

A complemento, di quanto sopra, il Governo Meloni sta lavorando ad una regia nazionale per la sicurezza (QUI) con la finalità è creare un consorzio nazionale della Difesa coinvolgendo capacità industriali sotto la regia del governo.

 

Quanto sopra ovviamente dentro la logica del dual use finanziata anche con fondi pubblici UE e non solo.

Ecco a cosa serve lo strumento SAFE Facility a cui ha aderito l’Italia chiedendo 14 miliardi di euro alla UE). Al contempo l’acquisizione dei fondi ha tempi tecnici da cui la conclamata necessità di semplificazioni deroghe etc.

 

D’altronde anche se non raggiunge i livelli italiani, la UE non scherza in fatto di deroghe ambientali (QUI) e il peggio deve ancora arrivare (QUI).





PARTE 3: CASI SPEZZINI SPECIFICI DI MILITARIZZAZIONE DELLA TUTELA DELL’AMBIENTE: IL RIGASSIFICATORE DI PANIGAGLIA E LA NORMATIVA SULLE INFRASTRUTTURE CRITICHE

Le infrastrutture critiche sono disciplinate dalla Direttiva (UE) 2022/2557 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 (di seguito Direttiva). La Direttiva è stata recepita in Italia dal DLgs 134/2024 (QUI).

In particolare, secondo l’allegato A al DLgs 134/2024 tra le attività/infrastrutture critiche rientrano:

1. Elettricità, comprendente: infrastrutture e impianti per la produzione e la trasmissione di energia elettrica e per la fornitura di elettricità;

2. Petrolio, comprendente: produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di petrolio attraverso oleodotti;

3. Gas, comprendente: produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di gas attraverso oleodotti e terminali GNL.

4. organi di gestione dei porti e impianti portuali e società armatoriali di gestione dei trasporti di merci e passeggeri. 

 

Di seguito si dimostrerà come gli indirizzi europei in materia di resilienza e tutela delle infrastrutture critiche contro incidenti, attacchi terroristici ed eventi naturali, non sono adeguatamente considerati dalle politiche italiane e soprattutto nel caso della gestione del rigassificatore di Panigaglia e attività connesse a cominciare dal trasbordo del gnl nel porto spezzino.

 

 

La Comunicazione della Commissione UE del 11 settembre 2025 che delinea NUOVE LINEE GUIDA (QUI) per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche in tutta l'UE.

Le linee guida sono particolarmente significative proprio se viste da un golfo come quello spezzino dove troviamo la presenza del rigassificatore di Panigaglia e le attività connesse di trasbordo e bunkeraggio del GNL oltre a quelle relative al porto appartenenti a settori e sottosettori elencati dalla Direttiva UE sulle infrastrutture critiche come vedremo. 

La Prefettura di Spezia in modo vergognoso non le ha considerate connesse (QUI) e la Autorità di sistema portuale ha rimosso il fatto che dette attività legate al GNL si collocano in un porto con caratteri industriali senza piano di sicurezza portuale (QUI). Invece le Linee Guida confermano la necessità di valutare questa connessione anche con riferimento alla normativa sulle infrastrutture critiche. Le linee guida in particolare spiegano come valutare le interdipendenze tra enti e infrastrutture critiche di settori diversi per dimostrare la importanza dell’incidente.

Per una analisi approfondita delle linee guida DEL 2025 in relazione al rigassificatore si veda QUI.

 

Altro documento significativo sono i contenuti emersi dalla CONSULTAZIONE (pubblicata nella seconda parte del 2025 QUI) promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’obiettivo di acquisire il punto di vista e i suggerimenti di imprese, soggetti pubblici e cittadini sulla Strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici (QUI).

 

Più recentemente si veda anche Linee guida su misure tecniche, di sicurezza e organizzative per tutelare le infrastrutture critiche predisposte nella Comunicazione della Commissione UE del 10.7.2026 (C-2026 - 4730 finale. In GUCE del 13.7.2026- QUI)

 


I documenti sopra citati affermano i seguenti principi non rispettati nella gestione delle infrastrutture critiche come nel caso del rigassificatore di Panigaglia:

1. CARATTERE SISTEMICO DELLE MISURE

1.1 Secondo la Commissione i soggetti gestori di infrastrutture critiche nello svolgere la valutazione dei rischi che possono ricadere sulle stesse devono avere un approccio sistemico anche oltre la mera tutela della infrastruttura ma anche il contesto territoriale settoriale in cui è collocata.

1.2. la interpretazione del PERIMETRO DI SICUREZZA della infrastruttura strategica secondo il protocollo britannico (NPSA 2011/248-studio OCSE QUI) secondo il quale un perimetro correttamente progettato e implementato dovrebbe collaborare efficacemente con le altre misure di sicurezza all'interno e intorno al sito.


2. COLLOCAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE IN ZONE CHE NON SIANO AD ALTO RISCHIO: PER ESEMPIO PER EVITARE COLLISIONI


3. MISURE PER ATTENUARE LE CONSEGUENZE DEGLI INCIDENTI: Gestione fuori sito di crisi e catastrofi: misure volte ad attenuare le conseguenze negative fuori sito di un grave incidente perturbatore e a informare tempestivamente le pertinenti autorità di gestione delle crisi e delle catastrofi per consentire azioni di protezione fuori sito


4. INFORMAZIONI A PORTATORI DI INTERESSI: I soggetti critici dovrebbero garantire che i diritti di accesso siano periodicamente valutati e riesaminati. È opportuno istituire protocolli di comunicazione in caso di crisi per garantire un flusso di informazioni tempestivo e accurato verso i portatori di interessi interni ed esterni (compresi i clienti e il pubblico) durante gli incidenti


5. COORDINAMENTO TRA VALUTAZIONE DI RISCHIO ( e in precedenza al 2024 Analisi di Rischio) e relativo PIANO DI SICUREZZA CON IL RAPPORTO DI SICUREZZA previsto per l’impianto di Panigaglia nonché il Piano di Emergenza Interno ed Esterno

 

6. INFORMAZIONI ACCEDIBILI SU INFRASTRUTTURE CRITICHE

Il punto 6 DIMOSTRA CHE SONO accedibili a prescindere dai vincoli del Regolamento CE 1049/2001(QUI), le informazioni sul coordinamento tra Valutazione  di Rischio e Piano di sicurezza per le infrastrutture critiche con i documento ex Seveso III. Questi documenti, escono dalla nozione di documenti sensibili ex Regolamento 1049/2001 dove per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come “TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE/EU SECRET o CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”.

 

Concludendo..

Non risulta in nessun atto o dichiarazione pubblica delle Autorità competenti che quanto sopra sia stato preso in considerazione nel porto di Spezia! La magistratura cosa dice? Niente come al solito quando si tratta di attività rilevante impatto ambientale: porto, impianti energetici, impianti di rifiuti, attività militari.


 

MENTRE LA POLITICA SPEZZINA E NON SOLO SPEZZINA, SI RIEMPIE LA BOCCA DI TUTELA DELLA SICUREZZA CONTRO ATTACCHI TERRORISTICI ANCHE PER IMPIANTI CRITICI (RIGASSIFICATORI, PORTI) NESSUNO SPIEGA SE SI STANNO UTILIZZANDO I FONDI UE IN MATERIA.

La Raccomandazione del Consiglio Ministri UE del 8 dicembre 2022 invita gli Stati membri a sfruttare, conformemente ai requisiti applicabili, l’accesso a strumenti di finanziamento per tutela la resilienza delle infrastrutture critiche da minacce di vario tipo terrorismo compreso:

1. FONDO SICUREZZA INTERNA istituito dal Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio (QUI) il cui obiettivo strategico è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione, in particolare prevenendo e combattendo il terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica, fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato, nonché preparandosi agli incidenti, ai rischi e alle crisi in materia di sicurezza che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, proteggendosi dagli stessi e gestendoli efficacemente.

2. FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE istituito dal Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (QUI), dall’UCPM e dal Piano REPowerEU (QUI) della Commissione.

3. PROGRAMMI DI RICERCA, come Orizzonte Europa, istituito dal Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (QUI).

Domanda: vengono e come utilizzati questi fondi anche in Italia?.

 

Curiosamente, qualche mese fa i soliti mass media embedded  hanno pubblicato la notizia su DRONI sospetti sul golfo spezzino. Peccato che la notizia venga presa in considerazione in relazione ad obiettivi militari (Arsenale) o industriali (Termomeccanica) ma non si parla dell'obiettivo (spero che resti sempre solo potenziale) più pericoloso per la vita di migliaia di cittadini spezzini: il rigassificatore di Panigaglia e delle attività ad esso connesse quali i bunkeraggi di navi in porto e il trasporto autocisterne di gnl attraverso il golfo.

 

 


QUESTIONI AMBIENTALI RELATIVE ALLE AREE MILITARI NEL GOLFO DI SPEZIA

Mancata bonifica della discarica di rifiuti di origine militare presenti in località Campo in ferro: per una analisi vedi QUI  e QUI.

Mancanza di trasparenza nella gestione dei depositi di rifiuti in Arsenale Militare a Spezia: per una analisi vedi QUI.

Rischio dragaggi nell’Arsenale Militare spezzino: per una analisi vedi QUI.

 

Le criticità ambientali espresse nelle analisi sopra riportate a prescindere dalle problematiche dello scontro geopolitico a livello UE descritte nella prima parte della presente relazione, dimostrano come nel golfo spezzino la parte ambientale (QUI) del Codice dell’Ordinamento militare è come dire “una illustre sconosciuta” da parte prima di tutto delle Autorità Militari mentre quella civili seguono come l’intendenza napoleonica.

 


 

PARTE 3: ALLA LUCE DELLE CRITICITÀ AMBIENTALI DELLE AREE MILITARI DEL GOLFO SPEZZINO SOPRA ESPRESSE: COME PROMUOVERE UN MODELLO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE MILITARI E CIVILI

 

L’Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari in Liguria

Con la Delibera n° 947 del 16/11/2018 (QUI) della Giunta Regionale della Liguria è stata prevista la istituzione dell’Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari.

larticolo 357 del Codice dell’Ordinamento militare secondo il quale: “1. L'amministrazione della difesa, nell'ambito delle aree in uso esclusivo delle Forze armate, può stipulare Convenzioni con Amministrazioni o Enti, allo scopo di regolamentare attività finalizzate alla tutela ambientale, fatta salva la destinazione d'uso delle aree medesime necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali della difesa.”

Larticolo 322 del Codice dell’Ordinamento Militare al comma 1 recita: “In ciascuna regione é costituito un Comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.”

Il comma 2 articolo 352 del Codice dell’Ordinamento Militare prevede che per i progetti urbanistici ed edilizi in aree militari la Regione può richiedere il parere di detto Comitato Misto. (VEDI BASI BLU)

 

 

La proposta di ampliare le competenze dell’Osservatorio ambientale

Alla luce di quanto sopra analizzato credo che, al fine di affrontare davvero in modo sistematico e trasparente le problematiche del rischio ambientale da aree militari ed in particolare dell’Arsenale Militare spezzino, avrebbe un grande valore attraverso apposito regolamento attuativo della Delibera di istituzione dell’Osservatorio prevedere:

1. di estendere all’interno Arsenale Militare e ad altri presidi militari presenti nella Regione Liguria l’attività dell’Osservatorio

2. che l’Osservatorio elabori in accordo con le Autorità Militari e il Ministero della Difesa, dei protocolli che precisino le attività di monitoraggio continuo sull’inquinamento delle aree militari

3. di elaborare in accordo con le Autorità Militari un protocollo per definire una metodologia per applicare la Valutazione del Danno Ambientale e Sanitario da attività di aree militari.

4. di promuovere sempre in accordo con Autorità Civili e Militari progetti e fonti di finanziamento per affrontare le problematiche ambientali delle aree militari e dell’Arsenale spezzino sia sufficiente pensare alla questione amianto e alla questione bonifiche. Ricordo che nell’Agosto del 2015  il Consiglio Regionale approvò una mozione con la quale si impegnava il Presidente  e l’Assessore Regionale all’Ambiente  tra l’altro a: “promuovere la elaborazione ed approvazione di apposito accordo di programma per l’avvio della caratterizzazione delle aree militari interne al sito di Pitelli, verificando anche l’opportunità di utilizzare nel caso di mancata risposta da parte dei Ministeri competenti (Difesa ed Ambiente) nonché delle autorità militari competenti anche i poteri di ordinanza che la legge riconosce (anche alla Regione come pure ai Sindaci territorialmente competente nonché alla Provincia della Spezia) anche per l’inquinamento delle aree militari nel momento in cui questo possa produrre un danno all’ambiente e alla salute del territorio comunale circostante”.

5. costituire una struttura di supporto operativa ai lavori dell’Osservatorio in modo che lo stesso non diventi un Osservatorio passacarte con alcuna reale efficacia concreta nel contribuire a capire il livello di inquinamento prodotte dalle aree militari e cosa fare per risolverlo.

 

La Giunta regionale ligure, ad una interrogazione per promuovere quanto sopra espresso, rispose in questo modo ridicolo: <<l’osservatorio si occupa solo del poligono del balipedio di Portovenere afferente al Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Spezia. Per il resto dipende dalla MMI e comunque bisogna attendere la riforma del Codice dell’Ambiente>>. 

Peccato che le norme di riferimento per rilanciare l’Osservatorio nel senso indicato dalla mia proposta, sono contenute nel Codice dell’Ordinamento Militare come sopra riportato. 

 

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