lunedì 17 marzo 2025

Il riciclaggio delle navi in demolizione: Criticità nella applicazione della normativa

Nel post che pubblico di seguito troverete una sintesi del più ampio dossier su tutta la normativa internazionale europea e nazionale che disciplina la gestione delle operazioni di riciclaggio delle navi da demolire. Il testo completo del dossier lo trovate QUI.

Il post riprende, sintetizzando e aggiornandola, la struttura del dossier analizzando:

1. gli studi in materia di vetustà delle navi;

2. le criticità nella applicazione della normativa sul riciclaggio delle navi da demolire, in primo luogo del Regolamento quadro UE 1257/2013;

3. una analisi della convenzione internazionale del regolamento UE e della normativa attuativa del regolamento UE anche italiana;

4. una analisi specifica della problematica della demolizione delle navi militari molto sentita in alcuni porti come quello di Spezia che vede la presenza di un importante Arsenale Militare;

5. una analisi della normativa italiana che disciplina le sanzioni applicabili alle violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento sul riciclaggio delle navi.

 

 

LA QUESTIONE DELLA VETUSTÀ DELLE NAVI

Più studi, anche recenti, hanno dimostrato:

1. Attualmente il 21% delle navi della flotta container ha più di 20 anni e quindi è candidato alla demolizione nei prossimi anni. Quasi il 70% di tutte le navi portacontainer ha più di 10 anni. 

2. Il numero delle navi ordinate nei segmenti di dimensioni inferiori a 6mila teu è significativamente inferiore rispetto al numero di navi più vecchie di venti anni negli stessi segmenti e ciò impedisce che si realizzi un’efficace azione di rinnovamento.

3. il valore delle navi sul mercato dell’usato è aumentato comprese anche le portacontainer.

Le criticità sopra espresse rilevano in quanto la vetustà è l’anticamera della demolizione e del riciclaggio rendendo molto importante una corretta applicazione della normativa di seguito descritta anche alla luce del fatto che in Italia esiste un unico cantiere di demolizione riciclaggio delle navi riconosciuto dalla UE: il cantiere San Giorgio di Genova.

 



I CAMBI DI BANDIERA DELLE NAVI – I PREZZI DI ACQUISTO DELLE NAVI DA DEMOLIRE – I COSTI DELL’ADEGUAMENTO DEI CANTIERI DI DEMOLIZIONE

La Relazione Speciale 6/2025 (QUI) della Corte dei Conti UE afferma delle criticità nella applicazione della normativa sul riciclaggio delle navi. In particolare si rileva come gli armatori possono eludere tale obbligo sostituendo la bandiera dello Stato membro dell’UE con la bandiera di uno Stato non-UE prima di procedere alla demolizione delle proprie navi. Nel 2022 il 14,2 % della flotta mondiale batteva bandiera di uno Stato membro dell’UE, ma solo il 6,1 % delle navi a fine vita batteva bandiera di uno Stato dell’UE.

Quanto sopra è confermato (con dati percentuali di poco diversi) dalla Relazione 2025 (QUI) della Commissione UE sullo stato di applicazione del Regolamento UE 1257/2013: “ L'efficacia del regolamento è stata però notevolmente compromessa dalla pratica delle imprese dell'UE di cambiare bandiera alle navi poco prima del loro riciclaggio. Queste navi battenti nuova bandiera non rientrano più nell'ambito di applicazione del regolamento e possono essere riciclate ovunque, una volta trasformate in rifiuti al di fuori dell'UE. Nella maggior parte dei casi sono demolite nell'Asia meridionale”.  Questo meccanismo è favorito anche dai prezzi maggiori che gli impianti dell’Asia meridionale riconoscono agli armatori per acquisire le navi da demolire.

Sempre secondo la Relazione 2025 della Commissione UE sullo stato di applicazione del Regolamento 1257/2013: “L'impatto economico negativo del regolamento nei confronti degli armatori, legato alla perdita di entrate derivanti dalla vendita di navi a fine vita agli impianti dell'elenco dell'UE, non si è concretizzato come previsto al momento dell'adozione del regolamento, in particolare a causa della sua elusione. Per lo stesso motivo, il regolamento non ha influito sullo svantaggio competitivo degli impianti di riciclaggio delle navi dell'UE, poiché la quota dell'UE nel mercato del riciclaggio è rimasta limitata.”


Proposte per superare la elusione del rispetto del Regolamento 1257/2013

La Relazione 2025 della Commissione UE sullo stato di applicazione del Regolamento 1257/2013 per evitare la elusione del regolamento un modo può essere quello dello sviluppo di un incentivo finanziario secondo quanto disposto dall'articolo 29 di detto Regolamento: “Entro il 31 dicembre 2016, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla possibilità di istituire uno strumento finanziario atto ad agevolare il riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente, corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.”. Questo incentivo potrebbe assumere la forma di una licenza di riciclaggio per tutte le navi che fanno scalo in un porto dell'UE, colmando il divario in termini di entrate tra la demolizione in impianti dell'elenco dell'UE e quella in impianti che non operano in modo sicuro e compatibile con l'ambiente.

Ad oggi, come rilevato anche dalla Relazione speciale della Corte dei Conti UE 6/2025 non è mai stato approvato uno strumento finanziario atto ad agevolare il riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente. Strumento già previsto anche nella precedente relazione 2017 (QUI) della Commissione sullo stato di applicazione del Regolamento 1257/2013.

La Relazione 2025 della Commissione UE sullo stato di applicazione del Regolamento 1257/2013 aggiunge che un altro modo di combattere detta elusione potrebbe essere quello: “di applicare il concetto di <<proprietario effettivo>> di una nave, invece del proprietario registrato legato alla bandiera di un paese”.


 

 

LA NORMATIVA INTERNAZIONALE SUL RICICLO DELLE NAVI DA DEMOLIRE

1. Convenzione di Hong Kong 2009 (QUI): riciclaggio navi adottato dall’IMO il 15 maggio 2009 e dopo le ultime ratifiche entrerà in vigore nel giugno del 2025.  Gli Stati aderenti alla Convenzione di Hong Kong sono ora 22: Bangladesh, Belgio, Repubblica del Congo, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Ghana, India, Giappone, Liberia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Panama, Portogallo, São Tomé e Príncipe, Serbia, Spagna, Türkiye. Rappresentano il 45,81 per cento del tonnellaggio lordo delle navi mercantili mondiali. Il volume annuale combinato di questi Stati nelle attività di demolizione navale negli ultimi dieci anni ammonta a 23,84 milioni di tonnellate di stazza lorda, pari al 3,31 per cento del volume di riciclaggio richiesto.

2. Decisione 2014/241/UE (QUI) invito stati membri a ratificare la Convenzione di Hong Kong.

Comunque, anche l’Italia è impegnata a rispettare i principi della Convenzione dopo l’approvazione del Regolamento (UE) 1257/2013 che descriverò di seguito.

 



LA NORMATIVA EUROPEA SIL RICICLO DELLE NAVI DA DEMOLIRE: IL REGOLAMENTO (UE) 1257/2013

Secondo il Regolamento 1257/2013 (QUI) per «riciclaggio delle navi» si intende l’attività di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di riciclaggio…garantendo nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati.


L'importanza dei materiali recuperabili dal riciclo delle navi 

Occorre anche considerare che la demolizione delle navi contribuisce in modo significativo all'economia circolare in quanto porta al riutilizzo, alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio di grandi quantità di risorse di valore: l'acciaio di alta qualità, che in genere corrisponde al 75 %‑85 % del peso di una nave, nonché altri metalli e attrezzature (QUI). La Relazione della Commissione UE 2025 sullo stato di applicazione del Regolamento 1257/2013 afferma: “… i portatori di interessi ritengono in generale che il regolamento non contribuisca in misura sufficiente alla strategia industriale dell'UE, tra cui la necessità di garantire la competitività dell'industria siderurgica dell'UE, e che abbia il potenziale per svolgere un ruolo più incisivo nella decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo. L'aumento del riciclaggio delle navi nell'UE, con un corrispondente aumento dell'impiego di rottami di acciaio provenienti dal riciclaggio delle navi, potrebbe fornire un approvvigionamento costante di rottami di alta qualità, che l'industria siderurgica dell'UE potrebbe utilizzare come materia prima per conseguire i suoi obiettivi di decarbonizzazione. Questi aspetti sono di particolare rilevanza nel contesto del prossimo patto per l'industria pulita, della strategia industriale marittima e del piano d'azione per l'acciaio. Infine, alcuni portatori di interessi ritengono che il regolamento non integri adeguatamente l'approccio basato sul ciclo di vita nel riciclaggio delle navi, attraverso una progettazione "dalla culla alla culla" e un passaporto completo dei materiali per ciascuna nave”.


L'inventario dei materiali pericolosi 

Il Regolamento prevede anche l’Inventario dei materiali pericolosi presenti sulla nave da demolire (APPLICATO DAL 2020) ma individuati almeno i materiali pericolosi elencati nell’allegato I (QUI), quali ad esempio: l'amianto, i bifenili policlorurati (PCB), i metalli pesanti, il petrolio, il mercurio e sostanze che riducono lo strato di ozono. Secondo la Relazione  2025 della Commissione UE sullo stato di applicazione del Regolamento 1257/2013: “… i dati comunicati su base volontaria nel periodo 2021-2023 legati alle ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo previste dal regolamento, che hanno verificato l'inventario dei materiali pericolosi, mostrano che il 45 % delle navi ispezionate non era conforme al regolamento e che, nella maggior parte di questi casi, non esisteva un certificato di inventario o un suo equivalente per le navi battenti bandiera di un paese terzo”.

 

Il Piano di riciclaggio

Il Regolamento prevede inoltre che ogni nave dovrà avere il Piano di riciclaggio della nave (piano del cantiere di demolizione). 

 

La Dichiarazione di di completamento della demolizione

Infine, dovrà essere presentata una Dichiarazione di completamento delle demolizione cioè una dichiarazione rilasciata dall’operatore dell’impianto di riciclaggio della nave che confermi il completamento del riciclaggio della nave conformemente al Regolamento.


L'elenco UE degli impianti di riciclaggio delle navi 

Il Regolamento (UE) 2024/1157 dell’11 aprile 2024 (QUI) sulla spedizione dei rifiuti modifica il Regolamento 1257/2013 sul riciclaggio delle navi. In particolare all’articolo 6 si ampliano gli obblighi sulle garanzie che gli armatori devono rispettare in particolare (vedi nuova lettera a) comma 2 articolo 6 del Regolamento del 2013 così modificato dal nuovo) le navi devono essere riciclate unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo (QUI) e, nel caso di navi considerate rifiuti pericolosi, situate in un’area sotto la giurisdizione nazionale di uno Stato membro ed esportate dall’Unione, unicamente presso gli impianti inclusi nell’elenco europeo che sono ubicati nei paesi di cui all’allegato VII della convenzione di Basilea.

Invece nella versione originaria il Regolamento 1257/2013 si limitava a stabilire che l’armatore dove garantire solo che le navi siano riciclate unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo;

 

 


Il Regolamento UE 1257/2013 e le navi militari

Il Regolamento non si applica formalmente alle navi militari ma la Comunicazione della Commissione UE del 21/5/2008 “Strategia per una migliore demolizione delle navi” al punto 5.2. ha affermato: “A differenza dell'IMO, che tradizionalmente prevede una deroga per le navi di Stato a causa delle preoccupazioni per la sovranità nazionale, all'UE non è proibito a priori stabilire delle norme ambientali e di sicurezza per la navi di proprietà di uno Stato. In particolare, l'articolo 296 del trattato CE non pregiudica l'intervento comunitario e permette una deroga solo in casi eccezionali e definiti con precisione, ovvero qualora essa sia necessaria alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri relativi "alla produzione o al commercio delle armi e di materiale bellico".

La Comunicazione del 21/5/2008 affronta anche il tema della cessione delle navi di proprietà degli stati membri a compratori extracomunitari. Afferma la Comunicazione: “Al fine di rendere più efficace il regime di rottamazione delle navi di proprietà dello Stato, una delle alternative sarebbe di imporre delle norme anche relativamente alla vendita delle navi a paesi terzi o a imprese private prima che diventino rifiuti. Come previsto nella strategia di riciclaggio delle navi del Regno Unito, i contratti di compravendita potrebbero contenere delle clausole che obblighino il nuovo armatore a conformarsi alle norme dell'IMO e della convenzione di Basilea sulla demolizione "pulita" delle navi e a non provvedere allo smaltimento delle navi senza previa autorizzazione scritta del governo dello Stato membro interessato. Inoltre, le vendite potrebbero essere circoscritte a quei paesi o a quegli armatori privati che battono bandiera di uno dei paesi che hanno accettato di applicare la convenzione di Basilea alle navi in disuso.”

La questione è di grande rilievo soprattutto per alcuni porti basi militari in Italia come il caso dell’Arsenale Militare di Spezia che ha visto una gestione di due cantieri di demolizione di navi militari autorizzati e controllati in modo poco trasparente come si dimostra QUI, QUI e più recentemente QUI, da leggersi in sequenza temporale progressiva

Per non parlar del rischio in aree militari di attività di demolizione improvvisate e non autorizzate prive di pur minimi controlli pubblici civili come è accaduto nel caso della demolizione della bettolina (QUI) davanti al quartiere di Marola nel Comune di Spezia.

 



LE ULTERIORI NORME NAZIONALI SUL RICICLAGGIO DELLE NAVI

1. Decreto Dirigenziale numero 151 del 26/05/2021 (QUI): Procedure, criteri e requisiti generali per la predisposizione dei piani di riciclaggio della nave, in osservanza del regolamento europeo 1257 sul riciclaggio delle navi battenti bandiera italiana di stazza uguale o superiore alle 500 TSL

2. Decreto Interministeriale del 12/10/2017 (QUI): Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi.

3. Decreto Ministeriale numero 25 del 21/02/2018 (QUI): istituzione dell’ elenco nazionale degli impianti di riciclaggio delle navi.

 


 

ACCORDO SU CONTROLLI DEL RICICLAGGIO NAVI IN ITALIA

Il Decreto dirigenziale 27 maggio 2019 disciplina le istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all'organismo riconosciuto. Il Decreto Ministero Infrastrutture 23 giugno 2020 (QUI) definisce con Rina Services S.p.a. un accordo per delegare compiti di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia e che rientrano nella applicazione del Regolamento 1257/2013.

Questa modalità di delegare a soggetti privati, sia pure certificati secondo le norme tecniche internazionali, ormai si sta estendendo a tutti i controlli sul naviglio marittimo come dimostra il recente Accordo tra Comando generale Capitanerie di porto e Organi accreditati privati e una serie di Decreti che hanno formalizzato la delega ai secondi dei controlli (ispezioni e certificazioni) sulla sicurezza marittima. Per una analisi di questo Accordo vedi QUI.

 

 

 

DISCIPLINA SANZIONI VIOLAZIONI NORMATIVA UE NEL RICICLAGGIO DELLE NAVI

Il Decreto Legislativo n° 99 del 30 luglio 2020 (QUI) disciplina le sanzioni applicabili alle violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 1257/2013.

Il Decreto Legislativo si applica alle navi battenti bandiera di un paese terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato membro.

Il Decreto Legislativo non si applica:

a) navi da guerra, navi ausiliarie o altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, nel periodo considerato, esclusivamente per servizi statali non commerciali,

b) alle navi con stazza lorda (GT) inferiore a 500 (QUI), c) navi che nel corso della loro intera vita operano unicamente in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro di cui battono la bandiera.

Per una analisi delle sanzioni in relazione alle infrazioni vedi schede riassuntive nel dossier (QUI) già citato all’inizio del post.

 

 

 

FONDO PER LA RIMOZIONE DELLE NAVI, DELLE NAVI ABBANDONATE E DEI RELITTI

Per una analisi di come funziona l’accesso a questo fondo vedi QUI.

 

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