Ma tutti coloro che si scandalizzavano (ambientalisti dell’ultima ora e sindacalisti compresi) per la proposta di demolizione di una nave militare nell’Arsenale di Spezia dove sono finiti?
Io personalmente all’epoca (vedi QUI) tenni un atteggiamento ragionato ancorchè fondato però sulla applicazione rigorosa della normativa ambientale e di sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita nonché su una organizzazione delle informazioni sulla gestione del cantiere di lavoro ben strutturata.
Insomma le questioni erano, una volta deciso di demolire e a prescindere dal fatto che il sottoscritto fosse o meno d’accordo, come si doveva demolire, con quali precauzioni e soprattutto con quali informazioni da divulgare sull’attività svolta nel cantiere, sui materiali movimentati, sulla destinazione dei rifiuti da demolizione, sui monitoraggi svolti e relativi risultati, sui controlli delle autorità competenti.
Io personalmente all’epoca (vedi QUI) tenni un atteggiamento ragionato ancorchè fondato però sulla applicazione rigorosa della normativa ambientale e di sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita nonché su una organizzazione delle informazioni sulla gestione del cantiere di lavoro ben strutturata.
Insomma le questioni erano, una volta deciso di demolire e a prescindere dal fatto che il sottoscritto fosse o meno d’accordo, come si doveva demolire, con quali precauzioni e soprattutto con quali informazioni da divulgare sull’attività svolta nel cantiere, sui materiali movimentati, sulla destinazione dei rifiuti da demolizione, sui monitoraggi svolti e relativi risultati, sui controlli delle autorità competenti.
I LIMITI DELLA ISTRUTTORIA E DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE CHE L’HA CONCLUSA
Quando uscì la documentazione relativa alle conferenze dei servizi e l’Autorizzazione Unica Ambientale (per tutti i documenti istruttori vedi QUI peccato che però il file pubblicato dalla Provincia di Spezia non funzioni più sic!) sollevai varie questioni non risolte comunque nella autorizzazione finale:
1. la mancata verifica della applicazione della normativa Seveso (rischio incidenti industriali).Questo perchérecente a livello europeo con il Regolamento 2014/1357/UE sono stati introdotti nuovi criteri di classificazione dei rifiuti. In particolare ai rifiuti sono assegnate delle proprietà di pericolo, da HP1 a HP15, in base alle caratteristiche di pericolo possedute e riconducibili, in ultima analisi, alla natura ed alla concentrazione delle sostanze in essi contenute.
Quando uscì la documentazione relativa alle conferenze dei servizi e l’Autorizzazione Unica Ambientale (per tutti i documenti istruttori vedi QUI peccato che però il file pubblicato dalla Provincia di Spezia non funzioni più sic!) sollevai varie questioni non risolte comunque nella autorizzazione finale:
1. la mancata verifica della applicazione della normativa Seveso (rischio incidenti industriali).Questo perchérecente a livello europeo con il Regolamento 2014/1357/UE sono stati introdotti nuovi criteri di classificazione dei rifiuti. In particolare ai rifiuti sono assegnate delle proprietà di pericolo, da HP1 a HP15, in base alle caratteristiche di pericolo possedute e riconducibili, in ultima analisi, alla natura ed alla concentrazione delle sostanze in essi contenute.
A conferma si veda
l’ultima versione della normativa Seveso III (Decreto Legislativo 105/2015), secondo la quale anche i Rifiuti (e
quindi la loro pericolosità) devono essere analizzati ai fini del
raggiungimento delle soglie delle sostanze pericolose il cui raggiungimento
comporta l’assoggettabilità al campo di applicazione della suddetta normativa.
2. la autorizzazione
rilasciata è ai sensi dell’articolo 208 del DLgs 152/2006 quindi siamo di fronte ad impianto di gestione rifiuti (deposito preliminare e messa in
sicurezza: quindi sia smaltimento che recupero). Peraltro
le soglie quantitative dei rifiuti trattati ora e in futuro sono
fondamentali da chiarire. Se uno legge l’allegato 1.3 (vedi QUI) alla autorizzazione
unica emergono quantità potenziali di rifiuti stoccati sia istantanei che annuali ben al di sopra della soglia di 10
tonnellate giorno complessive. Ora visto che l’impianto di demolizione tratterà
inevitabilmente varie tipologie di rifiuti pericolosi queste quantità avrebbe
dovuto far scattare la applicazione di procedura di valutazione e
autorizzazione più vincolanti: VIA e AIA.
3. c’è anche il problema della autorizzazione data una volta per tutte.
Per cui oggi si autorizza la demolizione del carabiniere e dopo sfruttando
anche una norma non chiara del Regolamento UE: articolo 14 [NOTA 1]
1257/2013 le prossime demolizione avranno un semplice rinnovo automatico della
autorizzazione iniziale. In questo momento si frantuma il progetto per non
applicare le autorizzazioni più vincolanti (AIA e VIA) e si rinnova
automaticamente senza valutare le specificità della singola demolizione. Se
andiamo a vedere l’autorizzazione rilasciata sempre l’allegato 1.3. già citato
si parla di due natanti non di una sola nave. Non solo ma questo non è chiaro
neppure dalla lettura dei verbali delle conferenze dei servizi
4.
l’attività autorizzata è Industria
Insalubre di Prima Classe come emerge dagli stessi atti istruttori
propedeutici alla autorizzazione. Il Parere ASL del giugno 2016 (vedi QUI) non è esaustivo due paginette senza nessuna
chiarezza sulle previsioni di impatto sanitario potenziale non c’è neppure una
analisi delle distanze della quantità di popolazione interessata solo un esame
burocratico dell’elenco delle cose proposte dal proponente del progetto.
Come dovrebbe essere noto
mentre la classificazione di una industria insalubre di prima classe è soltanto
un atto di ratifica ex lege in rapporto all’elenco ex decreti ministero sanità
(da ultimo quello del 1994), quando invece occorre applicare quanto previsto
dal comma 5 articolo 216 del Testo unico leggi sanitarie occorre
una verifica concreta della pericolosità effettiva dell’azienda. Non
solo ma l’ industria che abbia adottato certi accorgimenti tecnici –
o speciali cautele – che l’abbiano resa meno inquinante, o meno pericolosa, o
meno nociva per l’ambiente esterno ed il vicinato, non perde affatto
le «caratteristiche» di industria insalubre.
Afferma
la Circolare del 19 marzo 1982, n. 19, prot. n. 403/8.2/459,
Ministero della Sanità - Direzione Generale dei Servizi di Igiene Pubblica Div.
III, pag. 2 u.c: “…la classificazione
delle lavorazioni insalubri non può e non deve rimanere fine a se stessa
esaurendosi in un mero automatismo burocratico” ma
occorre: “… un esame specifico
e puntuale (il quale) non può essere realisticamente effettuato - in
dettaglio - che dall’autorità locale”. Il Ministero prosegue affermando: “E’ evidente che qualora da tale esame
risulti che le cause d’insalubrità potenziale, che hanno determinato
l’inclusione dell’attività nella Prima classe dell’elenco, sono
state eliminate o quantomeno ridotte in termini accettabili si applica
il caso previsto dal 5°comma dell’art. 216 T.U.LL.SS.”.
Quindi occorreva un Parere sanitario vero che avesse almeno
questi 4 aspetti:
a) una
valutazione della rilevanza sanitaria delle emissioni dell’impianto
b) una
valutazione dello stato sanitario della popolazione interessata
c) una
valutazione della evoluzione del contesto urbanistico interessato dall’impianto
d) una
valutazione dei rischi di incidenti rilevanti dall’impianto
Tutto questo è previsto
anche dal Regolamento UE 1257/2013
relativamente al contenuto del Piano di riciclaggio (articolo 13) dove tra
l’altro si legge che il Piano:
“d)
|
prevede sistemi, procedure e
tecniche di gestione e di monitoraggio che hanno lo scopo di prevenire,
ridurre, minimizzare nonché, nella misura del possibile, eliminare:
|
||||
f)
|
previene gli effetti
negativi sulla salute umana e sull’ambiente, dimostrando inoltre di poter
controllare eventuali rilasci, in particolare nelle zone intercotidali;”
|
5. non è chiaro dalla documentazione prodotta e
pubblicata se venga rispettato il piano di controllo dell’articolo 8 [NOTA 2] del Regolamento UE 1257/2013
visto che si dichiara che questo regolamento verrà rispettato anche se
trattasi di nave militare
LA QUESTIONE DELLE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE
DELL’IMPIANTO DI DEMOLIZIONE E SUI CONTROLLI SVOLTI
A suo tempo venni contattato
professionalmente per svolgere un ruolo di garante informativo sulla gestione
dell’impianto di demolizione in questione. Presentai un progetto ben preciso sotto
il profilo di come gli aspetti informativi verso i cittadini avrebbero dovuto
essere gestiti. Alla fine non accettai per varie ragioni l’incarico ma al di la
della mia modesta persona avrebbe dovuto essere comunque mantenuto questo
impegno. In realtà se escludiamo la pubblicazione della documentazione relativa
al rilascio della Autorizzazione (pubblicabile per obbligo di legge peraltro ai
sensi della normativa sull’accesso civico) tutto il resto del mio progetto e
degli impegni pubblici presi da Autorità Militari e Comune di Spezia non è
stato mantenuto per niente.
In particolare si chiedeva
di istituire una figura terza di
garanzia che doveva appunto garantire:
1.
la trasparenza delle informazioni inerenti al progetto, alla sua gestione e
realizzazione:
1.1. specifiche
progettuali;
1.2. prescrizioni
autorizzative ex lege;
1.3. linee
guida di gestione adottate dal soggetto realizzatore, anche su indicazione
della autorità pubbliche competenti, o accettate su base volontaria secondo lo
schema Emas con particolare rilievo agli
aspetti di impatto sanitario
1.4. dati
sul monitoraggio ambientale sulla attività di cantiere.
2.
la costituzione di un punto di ascolto degli eventuali disagi e/o difformità
rispetto alle prescrizioni autorizzative o linee guida concordate con il
gestore del cantiere;
3.
l’impegno a verificare i disagi e le difformità nel confronto con le autorità
preposte ai controlli ex lege e con quelle che hanno autorizzato il progetto e
quindi comunicare, nei tempi più stretti possibili, le eventuali misure prese
dalle suddette autorità per risolvere i disagi e le difformità.
Compiti che avrebbe dovuto svolgere l’Ufficio del Garante
1. analisi iniziale dei
potenziali impatti ambientali del progetto esecutivo del cantiere di
demolizione al fine di definire in modo puntuale i compiti successivamente
descritti
2.
realizzazione di una sezione nel sito del Comune dal quale ogni cittadino
interessato possa dedurre:
2.1. una
sintesi non tecnica del progetto relativo al cantiere di demolizione (con
almeno la indicazione delle principali attività da svolgere, delle potenziali
emissioni inquinanti, delle tipologie di rifiuti prodotte, delle modalità di
gestione di questi ultimi;
2.2. l’iter
autorizzatorio svolto e le prescrizioni formali elaborate dalle autorità
competenti;
2.3. il
manuale operativo sulla gestione sostenibile del cantiere ( da definire in
collaborazione tra A.M. Comune e parte tecnica del Garante);
2.4. i dati
di monitoraggio ambientale sullo stato di avanzamento dei lavori forniti da
tutti i soggetti interessati:
2.5. soggetto
esecutore dell’appalto,
2.6. enti
pubblici autorizzatori e/o preposti ai controlli ambientali e sanitari,
2.7. l’adeguata,
sotto il profilo visivo, indicazione di quanto previsto.
3.
attivazione di un indirizzo e-mail, attraverso il quale ogni cittadino possa
comunicare eventuali disagi e/o suggerimenti legati alla gestione del cantiere;
4.
la sezione del sito, e l’indirizzo mail saranno gestiti dal Garante;
5. il
Garante informativo avrà i seguenti compiti operativi:
5.1. verifica
preventiva dell’inserimento dei contenuti del sito;
5.2. controllo
e archiviazione degli eventuali disagi e/o suggerimenti pervenuti agli
indirizzi di cui al punto 2 e predisposizione di un report periodico di sintesi
che dovrà misurare lo stato di consenso della comunità interessata verso la
gestione del cantiere;
5.3. verifica
immediata delle segnalazioni pervenute agli indirizzi di cui al punto 2, delle
eventuali difformità nella gestione del cantiere rispetto alle prescrizioni
autorizzatorie e al Manuale di gestione operativa, attraverso il coinvolgimento
del gruppo tecnico di cui al successivo paragrafo;
5.4. verificate
le difformità, avvio di una fase di confronto con il soggetto gestore e
responsabile del cantiere, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e,
se necessario, con gli enti preposti ai controlli si militari che civili;
queste ultime dovranno comunque segnalare al Garante informativo i dati dei
loro monitoraggi per l’inserimento nel sito;
5.5. alla
fine della fase di confronto, di cui al punto precedente, dovranno, se
necessarie, essere predisposte misure di soluzione dei disagi e comunque il
Garante informativo dovrà fornire risposta scritta ai soggetti che hanno
inviato le segnalazioni sulle conclusioni del suddetto confronto, risposte che
andranno inserite in apposita sezione del sito;
5.6. gestione
eventuali audizioni (in collaborazione con gestore/responsabile del cantiere e
l’Amministrazione Comunale) se richieste dagli autori delle segnalazioni o se
ritenute opportune dai soggetti istituzionali interessati (Autorità Militare,
Amm Comunale, Enti preposti ai controlli).
Di quanto sopra riportato
non è stato fatto nulla ma soprattutto non sono stati pubblicati i documenti e
gli atti che dimostrino come i controlli sono stati svolti , se sono state
rispettate le prescrizioni ed il piano dei controlli previsto dalla
autorizzazione. Autorizzazione che trovate QUI, e soprattutto sarebbe fondamentale conoscere
pubblicamente:
1.
verifica sulla caratterizzazione preliminare circa l’eventuale stato di
contaminazione dei materiali componenti la nave da demolire
2.
il numero di controlli svolti da Arpal e ASL e relativi verbali sulla gestione
della attività di demolizione : vedi voci monitoraggio aria e rumore nella
autorizzazione rilasciata
3.
la documentazione sull’uscita dei rifiuti dal cantiere di demolizione
4.
Le verifiche sulla attuazione del Piano dettagliato di rimozione dell'amianto
5.
eventuali problematiche durante lo svolgimento dei lavori con possibili
ricadute sia all’interno che all’esterno del cantiere.
6.
il rispetto delle modalità di taglio delle lavorazioni di demolizione (vedi ALLEGATO 1 ALLA AUTORIZZAZIONE QUI) anche in funzione dell’abbattimento
di emissioni diffuse, in particolare il
rispetto della tenuta del registro sui quattro impianti mobili di aspirazione e
filtrazione
7.
il rispetto delle prescrizioni sugli scarichi (vedi ALLEGATO 2 ALLA
AUTORIZZAZIONE QUI): svuotamento/bonifica
serbatoi, sversamenti accidentali, impedire perdite di liquidi pericolosi,
campagne di analisi per eventi meteorici, monitoraggi buon funzionamento
idraulico del processo, corretta tenuta dei registri manutentivo e di analisi,
corretto smaltimento dei fanghi (disoleatore, sedimenti) e i consumabili esausti
(carbone attivo, quarzite), tempistica pulizia superfici scolanti del cantiere,
8.
prescrizioni rumore (vedi ALLEGATO 4 ALLA AUTORIZZAZIONE QUI).
CONCLUSIONI
Insomma magari tutto sarà
stato fatto con correttezza ma sotto il profilo degli impegni presi in partenza
da parte di Autorità Militari e Comune sotto il profilo della informazione e
della trasparenza nulla di nulla e non è poco visti rischi potenziale quanto meno di una attività come questa vicina al centro città.
Non solo ma a mio avviso
restano i dubbi sul tipo di autorizzazione rilasciata, sulla non completa
valutazione dell’impatto sanitario dell’attività svolta. Dubbi che acquistano
un maggiore risalto se l’attività di demolizione, come sembra possibile dalla
documentazione autorizzatoria pubblicata, dovesse continuare con altre navi.
NOTE A MARGINE
[NOTA 1] “1. Fatte
salve altre pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, le autorità
competenti autorizzano gli impianti di riciclaggio situati nel loro territorio
che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 13 a procedere al riciclaggio
delle navi. Tale autorizzazione può essere accordata ai rispettivi impianti di
riciclaggio delle navi per un periodo massimo di cinque anni e rinnovata di
conseguenza.
A condizione che i requisiti del presente regolamento
siano rispettati, l’autorizzazione rilasciata a norma di altre pertinenti
disposizioni del diritto nazionale o dell’Unione può essere combinata con
l’autorizzazione a norma del presente articolo in un’unica autorizzazione,
qualora tale formato permetta di evitare una duplicazione inutile delle
informazioni e dei lavori effettuati dall’operatore dell’impianto di
riciclaggio delle navi o dall’impresa di riciclaggio delle navi o dall’autorità
competente. In tali casi, l’autorizzazione può essere prorogata conformemente
al regime di autorizzazione di cui al primo comma, per un periodo massimo di
cinque anni”
1. I
controlli delle navi sono svolti da funzionari dell’amministrazione o di un organismo
riconosciuto da essa autorizzato, tenendo conto delle pertinenti linee guida
dell’IMO.
2. Qualora
un’amministrazione si avvalga di organismi riconosciuti per lo svolgimento dei
controlli, come indicato al paragrafo 1, essa autorizza quanto meno tali
organismi riconosciuti a:
—
|
esigere che una nave oggetto dei loro controlli si
conformi al presente regolamento, e
|
—
|
effettuare controlli a richiesta delle competenti
autorità di uno Stato membro.
|
3. Le
navi sono oggetto dei seguenti controlli:
a)
|
un controllo iniziale;
|
b)
|
un controllo di rinnovo;
|
c)
|
un controllo addizionale;
|
d)
|
un controllo finale.
|
4. Il
controllo iniziale di una nuova nave è effettuato prima che la nave entri in
servizio o prima che sia rilasciato il certificato di inventario. Il controllo
iniziale delle navi esistenti è effettuato entro il 31 dicembre 2020. Il
controllo verifica che la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi
rispetti i requisiti del presente regolamento.
5. Il
controllo di rinnovo è effettuato agli intervalli indicati
dall’amministrazione, che non possono essere superiori a cinque anni. Il
controllo di rinnovo verifica che la parte I dell’inventario dei materiali
pericolosi rispetti i requisiti del presente regolamento.
6. Il
controllo addizionale, generale o parziale a seconda delle circostanze, è
effettuato se richiesto dall’armatore dopo una modifica, una sostituzione o una
riparazione significativa della struttura, delle dotazioni, degli apparati,
degli impianti, delle sistemazioni e dei materiali, che abbia un’incidenza
sull’inventario dei materiali pericolosi. Il controllo è tale da garantire che
ogni modifica, sostituzione o riparazione significativa sia stata effettuata in
modo che la nave continui a soddisfare i requisiti del presente regolamento e
che la parte I dell’inventario dei materiali pericolosi sia modificata secondo
necessità.
7. Il
controllo finale è effettuato prima che la nave sia ritirata dal servizio e
prima dell’inizio del riciclaggio della nave.
Tale
controllo verifica che:
a)
|
l’inventario dei materiali pericolosi rispetti i
requisiti dell’articolo 5;
|
b)
|
il piano di riciclaggio della nave rifletta
correttamente le informazioni contenute nell’inventario dei materiali
pericolosi e rispetti i requisiti dell’articolo 7;
|
c)
|
l’impianto di riciclaggio delle navi in cui la nave
deve essere riciclata sia inserito nell’elenco europeo.
|
8. Per
le navi esistenti destinate al riciclaggio, il controllo iniziale e il
controllo finale possono essere effettuati contemporaneamente.
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