Interessantissima sentenza
del TAR Piemonte n°480 del 2017 (vedi QUI non appellata) che tratta la questione della possibilità di
collocare impianti di trattamento rifiuti in zone residenziali e con destinazione
urbanistica non compatibile e in deroga alla normativa sulle industrie
insalubri di prima classe che come è noto devono: “essere isolate nella campagne
e tenute lontano dalle abitazioni” (comma 2 articolo 216 Testo Unico Leggi
Sanitarie).
Si tratta di questione di grande attualità anche
in molte vicende di conflitti ambientali che sto seguendo in Liguria e Toscana:
impianto Costa Mauro Albiano Magra, discarica rifiuti speciali pericolosi di
Montignoso /Pietrasanta, impianto trattamento
rifiuti Cerri di Follo, impianti Seveso nell’area del ponente Genovese,
impianto Saliceti di Vezzano Ligure, Biodigestore Isola del Cantone, varie autofficine a Spezia e Genova etc. etc.
OGGETTO DELLA SENTENZA
L’autorizzazione a modificare
una attività di autofficina e soccorso stradale in una attività di demolizione
recupero, rottamazione e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Quindi una atività che rientra pienamente
nelle industrie insalubri di prima classe ai sensi del decreto ministeriale 5
settembre 1994 (allegato QUI).
Il vigente Piano
Regolatore del Comune interessato prevede quali destinazioni proprie dell’area
impianti per attività produttive non nocive né moleste.
COSA DICE LA SENTENZA
Relativamente alla normativa sulle industrie insalubri
di prima classe
L’autorizzazione è stata
rilasciata in violazione alla disciplina in materia di attività insalubri di
prima classe e in contrasto con la destinazione urbanistica.
E’ pur vero, come sostiene
la difesa della Provincia, che la prescrizione normativa nazionale non contiene
un divieto assoluto, ma tuttavia per le attività della prima classe, a
differenza di quelle della seconda, sussiste un divieto assoluto di
insediamento vicino alle abitazioni.
Si tratta, come conferma il TAR Piemonte, anche di una nuova attività, differente rispetto a quella già in corso.
Si tratta, come conferma il TAR Piemonte, anche di una nuova attività, differente rispetto a quella già in corso.
Non solo si tratta di una
nuova attività, ma altresì di una attività insalubre di prima classe, collocata
in una zona in cui preesistono insediamenti residenziali e commerciali,
collocazione che precludeva il rilascio dell’autorizzazione.
Relativamente alla non conformità urbanistica dell’impianto
autorizzato
Il
Comune, con una condotta non lineare, nel 2003 ha negato la compatibilità
dell’attività con la destinazione; quindi in sede di conferenza di servizi del
16.9.2015, pur confermando che il PRG ammette solo impianti per attività
produttive non nocive e moleste, ha precisato che in base alle NTA non sono
consentite nuove attività, ma è permessa sola la permanenza di attività
esistenti, precisando che l’attività per essere ammessa deve limitarsi alla
demolizione delle sole auto derivanti dal soccorso
Relativamente alla possibilità che l’autorizzazione
all’impianto di trattamento rifiuti costituisca variante automatica al piano
urbanistico comunale
Come è noto esiste il
comma 6 articolo 208 DLgs 152/2006 l’autorizzazione unica ad un impianto di
trattamento rifiuti: “sostituisce ad ogni
effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali,
provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico“.
Tale norma non va
interpretata in senso letterale come confermato da altra giurisprudenza (vedi Consiglio di
Stato Sez. III sentenza n. 4689, del 24 settembre 2013 - TAR Liguria n. 88
del 2015 - Consiglio di Stato sentenza n.3119/2015 - Consiglio di Stato sentenza n. 5658 del
11/12/2015).
Secondo la nuova sentenza
qui esaminata fornisce una lettura importante, ancorché ovviamente non definitiva nel caso in esame, per
interpretare i limiti di applicazione del suddetto comma 6 articolo 208 del
DLgs 152/2006.
Afferma il TAR Piemonte:
“ Non può ritenersi che, in questo
caso, l’autorizzazione unica costituisca variante perché l’effetto di
variante urbanistica ex art. 208 D.Lgs. n. 152 del 2006, presuppone che
l’Amministrazione Comunale dia l’assenso alla variante urbanistica.
L'equivoco in cui incorre la difesa della provincia e del comune si appunta sui limiti entro i quali la norma riconosce all'ente procedente la possibilità di rilasciare l'autorizzazione unica con valore di variante urbanistica.
Nel procedimento ex art. 208 del Codice dell'Ambiente, l'autorizzazione unica può essere rilasciata se, tenuto conto di tutte le risultanze della conferenza di servizi, il progetto è valutato positivamente e in tanto può costituire variante allo strumento urbanistico in quanto la determinazione positiva del Comune sia acquisita in sede di conferenza di servizi, sebbene sia necessaria la modifica dello strumento urbanistico.
In altri termini la norma in discorso, dettando il modulo procedimentale della conferenza di servizi, non ha certamente sottratto al Comune la competenza, riservatagli in via esclusiva, ad esprimersi in ordine alle questioni di tipo urbanistico, ma ha inteso semplificare la procedura evitando, in caso di parere positivo del Comune, l'avvio dell'ulteriore procedura di variante urbanistica.
Nel caso di specie mancava del tutto il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione con effetto di variante urbanistica, poiché non vi è un provvedimento del Comune da cui evincere la volontà di introdurre una variante urbanistica, per permettere il nuovo insediamento produttivo.
Pertanto l’autorizzazione è stata rilasciata in contrasto con la disciplina urbanistica della zona, che non ammette nuovi insediamenti produttivi.”
L'equivoco in cui incorre la difesa della provincia e del comune si appunta sui limiti entro i quali la norma riconosce all'ente procedente la possibilità di rilasciare l'autorizzazione unica con valore di variante urbanistica.
Nel procedimento ex art. 208 del Codice dell'Ambiente, l'autorizzazione unica può essere rilasciata se, tenuto conto di tutte le risultanze della conferenza di servizi, il progetto è valutato positivamente e in tanto può costituire variante allo strumento urbanistico in quanto la determinazione positiva del Comune sia acquisita in sede di conferenza di servizi, sebbene sia necessaria la modifica dello strumento urbanistico.
In altri termini la norma in discorso, dettando il modulo procedimentale della conferenza di servizi, non ha certamente sottratto al Comune la competenza, riservatagli in via esclusiva, ad esprimersi in ordine alle questioni di tipo urbanistico, ma ha inteso semplificare la procedura evitando, in caso di parere positivo del Comune, l'avvio dell'ulteriore procedura di variante urbanistica.
Nel caso di specie mancava del tutto il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione con effetto di variante urbanistica, poiché non vi è un provvedimento del Comune da cui evincere la volontà di introdurre una variante urbanistica, per permettere il nuovo insediamento produttivo.
Pertanto l’autorizzazione è stata rilasciata in contrasto con la disciplina urbanistica della zona, che non ammette nuovi insediamenti produttivi.”
CONCLUSIONI
Insomma secondo la
sentenza qui esaminata se il Comune dice no non c’è variante automatica (ex
lege) che tenga l’impianto non può essere autorizzato.
Tutto questo alla faccia
di quanto affermato dal TAR Toscana, sul caso dell’impianto rifiuti CostaMauro
di Albiano Magra, con sentenza del
22/9/2016 n. 1433 dove si è affermato in modo superficiale e peraltro non
statuendo sul punto ma fornendo solo un parere interpretativo non richiesto dalle parti in causa : “La
determinazione 24 marzo 2003 n. DD/8550/2003 del Dirigente del Settore
Ambiente-Trasporti della Provincia di Massa Carrara è stata espressamente
adottata ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cd.
decreto Ronchi, oggi abrogato); deve pertanto trovare applicazione alla
fattispecie la previsione dell’art. 27, 5° comma del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.
22 che attribuisce al provvedimento di autorizzazione alla realizzazione
dell’impianto valore sostitutivo, ad ogni effetto, di <<visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
L’approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza
ed indifferibilità dei lavori”.
C’è un giudice in Piemonte!
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