È stata presentata, il 16 luglio 2025, dalla Commissione
UE la Proposta di Regolamento (QUI-
DI SEGUITO PROPOSTA) che istituisce il Fondo europeo per la competitività
(ECF), che comprende un programma specifico sulla ricerca e l'innovazione nel
settore della difesa ai sensi dell’articolo 182 (QUI)
Trattato di funzionamento della UE. Sulla Proposta della Commissione si è
pronunciata la Corte dei conti UE: QUI, che ha
affermato in particolare:” il progetto di regolamento ECF non specifica i
mezzi per raggiungere gli obiettivi del Semestre europeo né come si otterrà una
panoramica dei flussi di finanziamento UE e nazionali. La Commissione dovrebbe
indicare in che modo la proposta affronterà le dipendenze strategiche dell'UE e
che i finanziamenti UE per la competitività si baseranno sui principi elencati
al paragrafo 15 del presente parere.”
Successivamente, 16 giugno 2026, Il Consiglio
dei ministri UE ha adottato la sua posizione negoziale parziale (QUI) sulla
Proposta. La posizione negoziale parziale costituisce il mandato del Consiglio
per l'avvio dei negoziati con il Parlamento europeo sull'ECF.
Di seguito si esamina la Proposta rivista dal Consiglio
dei ministri UE, con una premessa critica.
PREMESSA: I LIMITI E I PERICOLI DELLA PROPOSTA VERSIONE
GIUGNO 2026
La Proposta prevede che il Fondo si occupi anche di
decarbonizzazione ma oltre la metà dei fondi prevedibili andrà alla industria
della difesa. Come vedremo la promozione della competitività economica
tecnologia industriale e del reperimento delle risorse di materiali ed energia per
la UE è indirizzata alla competizione geopolitica e militare, come peraltro
avevo già dimostrato (QUI)
compresa la revisione della legge sul clima in direzione contraria alle vere
esigenze per la neutralità climatica (QUI),
il tutto confermato dal rilancio del gas e del GNL in particolare (QUI).
Allo stesso nella Proposta assistiamo alla militarizzazione
della società civile per difenderla minacce reali o presunte alla sicurezza
attraverso l’adattamento di tecnologie civili per usi bellici. Il tutto condito
con le solite deroghe alle norme ambientali per i Progetti Europei di Difesa
di Interesse Comune (EDPCI).
Il Regolamento in relazione ai sistemi spaziali europei
di monitoraggio terrestre prevede vengano ingaggiati per l’obiettivo ‘Resilienza
e sicurezza, industria della difesa e spazio”. Lo stesso sistema Copernicus
potrà essere riadattato a tal fine grazie al fatto che il Regolamento prevede
che la Commissione potrà adottare atti delegati per integrare la politica di
Copernicus in materia di dati e informazioni per quanto riguarda le limitazioni
di sicurezza, nonché le specifiche, le condizioni e le procedure per l'accesso
e l'utilizzo dei dati e delle informazioni di Copernicus.
Di seguito una analisi delle parti più significative
della Proposta ..
I SETTORI DISCIPLINATI DALLA PROPOSTA
Il nuovo Regolamento stabilisce:
a) Un settore "Transizione pulita e
decarbonizzazione industriale" (vedi in particolare Capitolo IV);
b) Un settore "Salute, biotecnologie, agricoltura e
bioeconomia";
c) Una finestra sulla “leadership digitale”;
d) Una finestra "Resilienza e sicurezza, industria
della difesa e spazio".
OBIETTIVI GENERALI DEL FONDO DELLA PROPOSTA (ARTICOLO 3)
A) la realizzazione di un impatto tecnologico, economico, sociale e ambientale derivante dagli investimenti dell'Unione, anche sviluppando innovazioni dirompenti e incrementali, e tecnologie emergenti, all'avanguardia, a duplice uso;
B) ridurre o prevenire le dipendenze strategiche
dell'Unione e rafforzare la resilienza, la sovranità e la sicurezza economica
ed energetica dell'Unione, anche attraverso la diversificazione delle fonti e
dei mercati, l'uso circolare delle risorse, il sostegno all'incremento della
produzione dell'Unione di tecnologie strategiche e la creazione, il
rafforzamento e la salvaguardia delle catene del valore e delle infrastrutture
critiche dell'Unione, anche contro tutti i tipi di minacce, comprese le minacce
informatiche o ibride, come il sabotaggio o la disinformazione;
C) fungere da piattaforma integrata per fornire un
supporto finanziario (privato e pubblico) mirato alle imprese in tutte le fasi
di sviluppo, comprese quelle impegnate attivamente nella produzione,
nell'industria e nell'immissione sul mercato;
D) promuovere l'integrazione dei mercati dei capitali
dell'Unione in linea con l'obiettivo di realizzare l'Unione del risparmio e
degli investimenti;
E) Sviluppo e rafforzamento delle infrastrutture
transfrontaliere e critiche dell'Unione, essenziali per la competitività,
l'indipendenza strategica e la resilienza dell'Unione: per l'energia, i
trasporti, compresi i trasporti militari, il digitale, la sicurezza, la difesa,
lo spazio, l'acqua e le infrastrutture sociali, nonché i relativi dati e
servizi;
F) garantire una transizione equa verso un'economia
sostenibile, decarbonizzata e digitale che sia equa e di supporto ai lavoratori
e alle comunità, contribuendo alla tutela della biodiversità e della salute
umana.
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROPOSTA PER IL SOSTEGNO ALLA
BASE TECNOLOGICA E INDUSTRIALE EUROPEA DELLA DIFESA (EDTIB)
(a) promuovere la prontezza industriale della difesa
dell'Unione e degli Stati membri attraverso il rafforzamento della
competitività a lungo termine, della reattività e della resilienza dell'EDTIB,
compreso il sostegno alle start-up, alle scale-up e alle PMI, e la promozione
di un ecosistema industriale della difesa innovativo dell'UE;
(b) ricerca e sviluppo collaborativi di prodotti e
tecnologie per la difesa, comprese le tecnologie dirompenti per la difesa;
(c) cooperazione lungo tutto il ciclo di vita delle
attrezzature per la difesa, in particolare negli appalti per la difesa e per lo
sviluppo di progetti europei di difesa di interesse comune;
(d) adeguamento dell'EDTIB ai cambiamenti strutturali,
compresa la sua capacità di garantire la disponibilità e la fornitura
tempestiva di prodotti per la difesa.
MILITARIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE: OBIETTIVI DELLA
PROPOSTA PER UNA DIFESA CIVILE DAI RISCHI ESTERNI O INTERNI
(a) Sicurezza e resilienza delle infrastrutture critiche
e a duplice uso, delle entità critiche, delle tecnologie, comprese le
infrastrutture energetiche critiche;
(b) Soluzioni per il controllo di merci e persone alle
frontiere;
(c) Protezione delle frontiere, sicurezza marittima e
sicurezza doganale;
(d) Capacità di preparazione, prevenzione e risposta
civile contro le minacce alla sicurezza;
(e) Prevenzione e lotta alla criminalità, in particolare
al terrorismo, all'estremismo violento, alla criminalità organizzata e alla
criminalità informatica;
(f) Rafforzamento delle capacità degli utenti finali del
settore della sicurezza civile, compresi gli operatori della sicurezza.
BUDGET DEL FONDO DELLA PROPOSTA
Il budget indicativo per l'attuazione del Fondo europeo
di sviluppo (FEC) per il periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2034
ammonta a 234.300.000.000 di euro a prezzi correnti. Di questi viene proposta
la seguente ripartizione:
A. 11.000.000.000 di euro per attività che contribuiscono
agli obiettivi generali di cui all'articolo 3;
B. EUR 26. 210 000 000 per la transizione alla
decarbonizzazione industriale;
C. EUR 20. 393 000 000 per gli investimenti in bioeconomia,
agricoltura, biotecnologie e salute pubblica;
D. EUR 51. 493 000 000 per la promozione della
digitalizzazione;
E. EUR 125. 204 000 000 per lo sviluppo della industria
della difesa UE ed in particolare utilizzando quindi questi fondi per adeguare
la base tecnologica e industriale europea della difesa (EDTIB) particolare al
fine di garantire la disponibilità e la fornitura tempestiva dei prodotti per
la difesa.
Nel bilancio dell'Unione possono essere inseriti stanziamenti oltre il 2034 per coprire le spese necessarie per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, per consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché le spese relative ad attività e servizi operativi critici.
Sulle risorse aggiuntive stanziabili per gli obiettivi
descritti, si veda articolo 5 della Proposta.
CAPITOLO VII DELLA PROPOSTA: SOSTEGNO ALLA RESILIENZA E
ALLA SICUREZZA, ALLA DIFESA, ALL'INDUSTRIA E ALLO SPAZIO
CAPITOLO VII Sezione 1: SUPPORT FOR RESILIENT RAW MATERIALS VALUE CHAIN POLICIES: VEDI ARTICOLO 42 DELLA PROPOSTA
Attività specifiche a sostegno di politiche per una catena del valore delle materie prime critiche resilienti attuato in particolare attraverso le seguenti attività:
(a) sostenere il rafforzamento della capacità dell'Unione in materia di esplorazione, estrazione, trasformazione, recupero, riutilizzo e riciclo delle materie prime critiche;
(b) acquistare materie prime critiche, in linea con le
esigenze di sicurezza economica e con gli obiettivi di transizione verde e
digitale, al fine di ridurre il rischio di interruzioni di approvvigionamento
per le imprese dell'Unione, compresa la costituzione e la gestione di scorte di
materie prime critiche in coordinamento con gli Stati membri e l'industria;
(c) fornire sostegno finanziario a progetti strategici ai
sensi della Legge sulle materie prime critiche;
(ca) azioni di sostegno per lo sviluppo, l'attuazione, il
monitoraggio e l'applicazione degli atti giuridici e delle politiche pertinenti
dell'Unione, compreso il rafforzamento delle capacità dei punti di contatto
nazionali.
CAPITOLO
VII SEZIONE 2: SUPPORT FOR DEFENCE INDUSTRY POLICY
Le attività indicate dalla sezione devono essere
perseguite ponendo l'accento sulla coerenza con gli orientamenti strategici del
Consiglio europeo, gli obiettivi della Bussola strategica per la sicurezza e la
difesa, l'agenda sulla prontezza della difesa e le priorità in materia di
capacità individuate nel contesto della PESC, compreso il Piano di sviluppo
delle capacità (CDP) e le opportunità di collaborazione individuate nel
contesto della Revisione annuale coordinata sulla difesa (CARD). Il Fondo
europeo di sviluppo (FEC) tiene debitamente conto della cooperazione degli
Stati membri nell'ambito della Cooperazione strutturata permanente (PESCO),
delle iniziative e dei progetti dell'Agenzia europea per la difesa (EDA),
nonché delle attività pertinenti svolte dalla NATO, come il processo di
pianificazione della difesa della NATO.
Progetti europei di difesa di interesse comune della
Proposta
L’articolo 45 della Proposta descrive i progetti europei di difesa di interesse comune (EDPCI). Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare atti di esecuzione che aggiornano o individuano i PDI, deliberando a maggioranza qualificata. Il Consiglio può modificare la proposta della Commissione deliberando a maggioranza qualificata.
Gli Stati membri si coordineranno per preparare proposte
di progetto per possibili iniziative di sviluppo economico e ambientale in modo
inclusivo, con il supporto dell'Agenzia europea dell'ambiente (EDA) ove
necessario.
Un EDPCI deve soddisfare tutti i seguenti criteri:
a) il progetto rafforza significativamente la
competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'EDTIB, in
particolare contribuendo alla creazione di nuove o all'ampliamento di quelle
esistenti cooperazione transfrontaliera, anche con PMI e imprese di medie
dimensioni, creando effetti positivi a cascata sul mercato interno,
contribuendo significativamente all'integrazione del mercato e alla riduzione
della sua frammentazione, migliorando l'interoperabilità e l'intercambiabilità
dei prodotti per la difesa e puntando a ridurre le dipendenze strategiche,
anche attraverso la diversificazione delle forniture e l'ampliamento delle
capacità;
b) Il progetto coinvolge almeno quattro Stati membri e a
tutti gli Stati membri e ai paesi associati viene offerta una reale opportunità
di partecipare all'EDPCI;
c) Il progetto contribuisce allo sviluppo delle capacità
militari degli Stati membri, fondamentali per gli interessi di sicurezza e
difesa dell'Unione e coerenti con gli obiettivi della Bussola strategica per la
sicurezza e la difesa, con le priorità in materia di capacità di difesa
comunemente concordate dagli Stati membri nell'ambito della PESC, in
particolare nel contesto del CDP, e con le opportunità di collaborazione
individuate nel contesto del CARD; tiene conto della cooperazione degli Stati
membri nell'ambito delle iniziative e dei progetti della PESCO e dell'EDA;
d) tiene conto delle attività pertinenti svolte dalla
NATO, come il processo di pianificazione della difesa della NATO, laddove tali
attività siano al servizio degli interessi di sicurezza e difesa dell'Unione; i
benefici del progetto si estendono a una parte più ampia dell'Unione;
e) i progetti sono particolarmente significativi per
dimensioni o portata, o mirano a mitigare un livello considerevole di rischio
tecnologico o finanziario, o entrambi;
f) i potenziali benefici complessivi del progetto
superano i suoi costi, anche a lungo termine.
Deroghe a norma ambientali per progetti EDPCI
(articolo 45 della Proposta).
La pianificazione, la costruzione e l'esercizio di
impianti di produzione connessi a un EDPCI possono essere considerati motivi
imperativi di interesse pubblico prevalente ai sensi:
1. dell'articolo 6, paragrafo 4 (QUI),
e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) (QUI),
della direttiva 92/43/CEE (tutela biodiversità);
2. dell'articolo 4, paragrafo 7 (QUI),
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (tutela delle acque);
3. nell'interesse della difesa ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 3 (QUI),
del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio REACH sostanze pericolose;
4. nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica
ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) (QUI),
della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (conservazione uccelli selvatici), a
condizione che siano soddisfatte le altre condizioni previste da tali
disposizioni.
Ricerca e sviluppo, innovazione e superiorità tecnologica nel settore della difesa (articoli 46 e 47 della Proposta)
Si vede qui la volontà di promuovere una militarizzazione
dello sviluppo delle tecnologie. Ad esempio:
1. azioni di sviluppo collaborativo per prodotti e tecnologie di difesa nuovi o aggiornati, compresa la prototipazione, la sperimentazione, la qualificazione o la certificazione di sistemi e lo sviluppo di tecnologie o risorse che aumentino l'efficienza lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie di difesa;
2. azioni di spin-in per adattare tecnologie civili alla
difesa.
CAPITOLO VII DELLA PROPOSTA: SISTEMI SPAZIALI E
ATTUAZIONE DELLA POLITICA SPAZIALE
Le attività finanziate ai sensi della presente Sezione
contribuiscono all'obiettivo generale della ‘Resilienza e sicurezza, industria
della difesa e spazio.
Si fa riferimento (vedi articolo 58 della Proposta) tra
gli altri anche:
a) Posizionamento, navigazione e temporizzazione (PNT),
costituiti da Galileo e dal sottocomponente Servizio europeo di sovrapposizione
per la navigazione geostazionaria (EGNOS);
b) Osservazione della Terra (EO: QUI),
costituita da Copernicus e dal sottocomponente Servizio governativo di
osservazione della Terra (EOGS);
Come conferma l’articolo 60 della Proposta, Copernicus è
un sistema di osservazione della Terra civile, operativo, autonomo e gestito
dagli utenti, sotto controllo civile, che si basa sulle capacità nazionali ed
europee esistenti, su un'infrastruttura spaziale dedicata e servizi operativi.
Secondo l’articolo 60 della Proposta i servizi di
Copernicus comprendono anche servizi di sicurezza a supporto della sorveglianza
all'interno dell'Unione e alle sue frontiere esterne, della sorveglianza
marittima e dell'azione esterna dell'Unione, compresa la politica estera e di
sicurezza comune. In relazione di questi servizi la Commissione può adottare
atti delegati per integrare la politica di Copernicus in materia di dati e
informazioni per quanto riguarda le limitazioni di sicurezza, nonché le specifiche,
le condizioni e le procedure per l'accesso e l'utilizzo dei dati e delle
informazioni di Copernicus. Si ricorda che gli atti delegati della Commissione
dell'Unione Europea sono atti non legislativi che consentono alla Commissione
di adottare norme dettagliate per l'applicazione uniforme di atti
giuridicamente vincolanti dell'Unione.
Secondo il paragrafo 7 articolo 61 della Proposta, l'EOGS sarà un sistema di osservazione della
Terra operativo, autonomo, guidato dagli utenti e a duplice uso, sotto
controllo civile e governativo, che fornirà una maggiore consapevolezza della
situazione a sostegno delle politiche dell'Unione e degli Stati membri nei
settori della sicurezza e della difesa. L'EOGS sarà sviluppato con un approccio
graduale e incrementale basato sulle esigenze di alto livello degli utenti
civili e militari, come definite nelle Esigenze di alto livello degli utenti
civili militari per l'EOGS. L'EOGS potrà inoltre fornire dati complementari ai
Servizi Copernicus, in particolare per la protezione civile e la sicurezza.
Secondo il paragrafo 8a articolo 60 della Proposta, la
decisione sullo sviluppo e l'esercizio di nuove missioni di osservazione della
Terra e delle relative infrastrutture è adottata dal Consiglio a maggioranza
qualificata, su proposta della Commissione.
Limiti ai poteri di controlli dei dati da parte delle
Agenzie UE provenienti, del Sistema europeo di controllo delle informazioni
(SEG).
COMITATI A SUPPORTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE UE PER
ATTUARE LA PROPOSTA
La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato
è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (QUI)
e può riunirsi nelle seguenti configurazioni:
- Comitato generale del Fondo europeo di transizione (FEC: QUI), per la supervisione strategica dell'attuazione del FEC, per le questioni relative agli obiettivi generali o a più di uno degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento esaminati all’inizio del presente commento;
- Comitato per la transizione pulita (QUI),
per le questioni relative agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3,
paragrafo 2, lettera a) della Proposta;
- Comitato per la salute, le biotecnologie, l'agricoltura
e la bioeconomia, per le questioni relative agli obiettivi specifici di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) della Proposta;
- Comitato per il digitale, per le questioni relative
agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) della
Proposta;
- Comitato per l'industria della difesa per questioni
riguardanti gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera
d), punto 2 della Proposta, che può riunirsi in diverse sottoconfigurazioni
allineate alle attività di cui all'articolo 44, paragrafo 1 della Proposta che
così prevede:
“Il sostegno alla
politica dell'industria della difesa sarà attuato, in particolare, attraverso
le seguenti attività:
a) Sostenere la
realizzazione dei progetti europei di difesa di interesse comune, come indicato
all'articolo 45;
b) Sostenere la ricerca
e lo sviluppo nel settore della difesa, l'innovazione e la superiorità
tecnologica, come indicato all'articolo 46;
c) Sostenere la
reattività, l'espansione industriale e la resilienza dell'industria della
difesa, come indicato all'articolo 47;
(ca) Sostenere i
fattori abilitanti relativi al mercato dell'Unione per le attrezzature di
difesa, come indicato all'articolo 47 bis;
(d) Sostenere la
cooperazione in materia di approvvigionamento, manutenzione e disponibilità
comuni della difesa, come indicato all'articolo 48;
(e) Sostenere il
trasporto militare, come indicato all'articolo 49;
(ea) Sostenere attività
innovative e scalabili per tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti per la
difesa, come indicato all'articolo 49”
- Comitato per la resilienza per questioni riguardanti
gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto 1) della Proposta che prevede:
“Per il sostegno al
tema "Resilienza e sicurezza, industria della difesa e spazio", gli
obiettivi specifici sono:
(1) Per il sostegno
alle catene del valore resilienti delle materie prime critiche, gli obiettivi
specifici sono:
(a) rafforzare
l'autonomia strategica dell'Europa, la sicurezza economica e la resilienza
dell'industria dell'Unione, attraverso:
(b) il rafforzamento
delle diverse fasi della catena di approvvigionamento delle materie prime
critiche, compresa la capacità dell'Unione di esplorazione, estrazione,
trasformazione, recupero, riutilizzo e riciclo delle materie prime critiche;
(c) la diversificazione
delle fonti e dei mercati di approvvigionamento;
(2) il miglioramento
della disponibilità tempestiva di tali prodotti, anche attraverso la riduzione
dei tempi di consegna, la prenotazione di slot di produzione o lo stoccaggio di
prodotti, prodotti intermedi o materie prime critiche.”
- Comitato per lo spazio;
- Comitato per l'industria della sicurezza civile per
questioni relative agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2,
lettera d), punto 4) della Proposta, che prevede:
“Per sostenere il
settore della sicurezza civile, gli obiettivi specifici sono di rafforzare la
competitività e la reattività del settore europeo della sicurezza civile, nei
seguenti ambiti:
(a) Sicurezza e
resilienza delle infrastrutture critiche e a duplice uso, delle entità
critiche, delle tecnologie, comprese le infrastrutture energetiche critiche;
(b) Soluzioni per il
controllo di merci e persone alle frontiere;
(ba) Protezione delle
frontiere, sicurezza marittima e sicurezza doganale;
(c) Capacità di
preparazione, prevenzione e risposta civile contro le minacce alla sicurezza;
(d) Prevenzione e lotta
alla criminalità, in particolare al terrorismo, all'estremismo violento, alla
criminalità organizzata e alla criminalità informatica;
(e) Rafforzamento delle
capacità degli utenti finali del settore della sicurezza civile, compresi gli
operatori della sicurezza.”
- Comitato per la sicurezza per la protezione delle
informazioni classificate dell'UE e per gli aspetti di sicurezza.
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