sabato 5 settembre 2026

Il Governo italiano vuole militarizzare la competitività del sistema Italia e le Valutazioni Ambientali

Il Governo italiano ha presentato un disegno di legge (QUI) di riforma del Codice dell’Ordinamento Militare (Dlgs 66/2010 QUI) di seguito Codice e del Codice dell’Ambiente (Dlgs 152/2006 QUI). Il disegno di legge si fonda sul principio di estendere la difesa alla sicurezza nazionale e quindi anche agli impianti classificabili di interesse strategico nazionale e assegnando compiti anomali alla Difesa come quello del sostegno alla competitività del sistema Italia con le solite deroghe alle norme ambientali.

Vediamo di seguito una sintesi delle conseguenze del disegno di legge per poi analizzarlo più specificamente nelle parti più critiche

 

IL DISEGNO DI LEGGE DELEGA AL MINISTERO DELLA DIFESA E ANCOR DI PIÙ ALLE GERARCHIE MILITARI:

1. il contrasto con le minacce ibride confondendo risposte ad attacchi militari con problematiche di competitività e influenza economica, non a caso assegna alla Difesa “il sostegno alla competitività della nazione” sic!

2. la valutazione di impatto ambientale (VIA) di progetti ed opere e la Valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi, che riguardano progetti non solo di difesa nazionale ma anche per la sicurezza nazionale con possibilità di inserire, per decreto Ministero Difesa, tra questi ulteriori progetti in particolare quelli dual use come impianti energetici, infrastrutture portuali, impianti industriali strategici come quelli per la estrazione e trattamento delle materie prime critiche.

 

Il tutto ampliando indirizzi UE e confermando indirizzi nazionali precedenti su quella che ho definito la militarizzazione della transizione ecologica come ho spiegato in questo post QUI dello scorso agosto c.a.

 

 

Analizziamo ora le parti più critiche del disegno di legge...

 

 

 

NUOVE COMPETENZE DEL MINISTERO DIFESA

Viene modificato l’articolo 15 del Codice dell’Ordinamento Militare relativo alle competenze del Ministero della Difesa. In particolare, si prevede che il Ministero debba promuovere e sostenere iniziative dirette relativamente allo sviluppo e alla valorizzazione della cultura della difesa e, in particolare, del ruolo che le Forze armate svolgono a sostegno della competitività della nazione.

 

 

 

CENTRO INTERFORZE DI ADDESTRAMENTO PER IL COMBATTIMENTO E PER IL CONTRASTO ALLA MINACCIA IBRIDA

Viene introdotto, nel Codice, l’articolo 30-bis che prevede la istituzione del Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida.

Secondo la Commissione UE (QUI) la minaccia ibrida può configurarsi nell’uso di vari mezzi: la manipolazione delle informazioni, gli attacchi informatici, l'influenza o la coercizione economica, manovre politiche occulte, la diplomazia coercitiva oppure minacce di ricorrere alla forza militare.

Il nuovo Centro italiano è sotto il controllo completo delle forze armate; infatti, è retto da un generale di divisione o gradi corrispondenti delle Forze armate, è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa.

Non solo ma il Centro, con il supporto delle componenti operative e dei Centri specialistici e di addestramento, interforze e di Forza armata, svolge le seguenti funzioni: a) coerentemente con le attribuzioni del Comando operativo di vertice interforze (alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa ex articolo 29 del Codice), definisce, implementa e dirige attività esercitative, estese anche ai livelli interministeriali e inter-agenzia interessati, su scenari complessi orientati anche al contrasto congiunto alla minaccia ibrida, all’integrazione multi-dominio, alla sperimentazione e alla validazione di nuovi concetti operativi, all’ottimizzazione di processi decisionali nonché al supporto e allo sviluppo della dottrina di impiego dello strumento militare; b) valorizza le esperienze acquisite anche nell’ambito delle missioni internazionali di cui alla legge 21 luglio 2016, n. 145; c) in coordinamento con le articolazioni interessate, monitora e analizza modalità, tipologie di minaccia ibrida e relativi mezzi di contrasto e contribuisce allo sviluppo della dottrina per gli aspetti militari».

 

La caratteristica mista delle minacce ibride come sopra esposte richiederebbe un maggior ruolo degli enti e istituzioni civili. D’altronde la stessa UE nella sua COMUNICAZIONE (QUI) CONGIUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul “Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride” ha confermato questa esigenza. 

La risposta dell'Unione europea, nel 2016 già richiedeva agli stati membri di istituire un centro di eccellenza per la "lotta contro le minacce ibride". In particolare, la Comunicazione al punto 3.3 affermava. “Un tale centro potrebbe concentrarsi sullo studio delle modalità di attuazione delle minacce ibride, e potrebbe favorire l'elaborazione di nuovi concetti e tecnologie nel settore privato e nell'industria per aiutare gli Stati membri nel rafforzamento della resilienza. Questo lavoro di ricerca potrebbe contribuire ad allineare le politiche, le dottrine e i concetti europei e nazionali, e a garantire che i processi decisionali tengano conto delle complessità e ambiguità legate alle minacce ibride. Il centro dovrebbe elaborare programmi per far progredire la ricerca ed esercizi per trovare soluzioni pratiche ai problemi esistenti posti dalle minacce ibride. La forza di un centro di questo tipo si baserebbe sulle competenze sviluppate dalle persone che vi partecipano, di varie nazionalità e settori, civili e militari, privati ed accademici.

Nella stessa direzione si vedano le conclusioni del Consiglio dei ministri UE del 21 maggio 2024 (QUI)  e quello del giugno 2022 (QUI) e più recentemente del marzo 2026 (QUI).

 

 

 

NUOVA DISCIPLINA DELLA VIA PER LE OPERE DI DIFESA NAZIONALE

Il disegno di leggo modifica ulteriormente (vedi in precedenza la legge 105/2025 esaminata QUI) il comma 10 articolo 6 del DLgs 152/2006. La nuova versione prevede che: “Per i progetti o le parti di progetto aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il Ministro della difesa, dopo una valutazione caso per caso, può disporre, con decreto, l’esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della presente parte, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare il suddetto obiettivo”. Rispetto alla modifica precedente del 2025 viene del tutto eliminato il ruolo del Ministero dell’Ambiente e dei Beni Culturali dalla decisione di esclusione della VIA che rimane solo di competenza del Ministero della Difesa.

La modifica va letta con l’ultima versione dell’articolo 233  del Codice  che estende l’obiettivo della difesa nazionale con quello della sicurezza nazionale ad un elenco di opere, tra le quali rientrano non solo gli arsenali militari di Spezia e Taranto ma anche opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa e sicurezza nazionale. Non solo ma l’articolo 4 del Dpr 236/2012 (QUI) al comma 2 prevede che “Ove sia necessario realizzare singole infrastrutture non comprese nelle categorie di cui all'art. 231, comma 4(alloggi di servizio), e all'art. 233 del codice dell'ordinamento militare (opere di difesa e per la sicurezza nazionale), la natura di opere destinate alla difesa nazionale delle stesse è dichiarata con decreto del Ministro della difesa su proposta motivata dello Stato maggiore della difesa." In questo modo si fornisce un potere discrezionale al Ministero della Difesa di estendere le opere classificabili di difesa nazionale. Questa norma vista ora con la modifica apportata da ultimo e sopra descritta può permettere di estendere notevolmente le opere di difesa e di sicurezza nazionale non sottoponibili a VIA secondo il Ministero della Difesa e senza che Ambiente e Beni Culturali possano intervenire a differenza del passato.

 


 

NUOVA COMMISSIONE TECNICA PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI PER LE ESIGENZE DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA ENERGETICA NAZIONALE – VIA E VAS

Viene introdotto nel DLgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente) un nuovo articolo 8-quater che istituisce una apposita Commissione che segue le procedure di VIA e VAS per le opere necessarie per la difesa e la sicurezza nazionale. La Commissione è disciplinata dall’articolo 356-bis del Codice anche questo introdotto dal disegno di legge in esame. La Commissione è istituita presso il Ministero della Difesa.

La Commissione tecnica assicura il supporto tecnico-scientifico all’autorità competente per lo svolgimento dei procedimenti:

a) di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) per i progetti o le parti di progetto aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, sia che si tratti delle infrastrutture rientranti nelle categorie di cui all’articolo 233, comma 1 (opere di difesa e sicurezza nazionale),  che delle singole infrastrutture di cui all'articolo 4, comma 2 (opere dichiarate di difesa e sicurezza nazionale), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236;

b) di VIA per i progetti o le parti di progetto relativi all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) sui beni del demanio militare e sui beni demaniali e patrimoniali a qualunque titolo nella disponibilità del Ministero della difesa, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste.

c) i progetti o parti di progetto relativi all’installazione di impianti FER che risultino conformi a piani o programmi già sottoposti a VAS con esito positivo, ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei quali siano state valutate le alternative localizzative e gli impatti cumulativi degli interventi previsti su aree nella disponibilità del Ministero della difesa.

 

Composizione organizzazione e nomina della Commissione tecnica del Ministero della Difesa

La Commissione tecnica è composta da venti componenti, inclusi il presidente e il segretario, di cui:

a) sei appartenenti al Ministero della difesa e, di questi, quattro scelti tra gli appartenenti alle Forze armate, inclusa l’Arma dei carabinieri, con competenze tecniche in materia ambientale o di tutela del territorio;

b) due nell’ambito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della cultura;

c) i restanti componenti sono scelti fra professori ordinari di università, ricercatori e tecnologi del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), o altri enti di ricerca statali.

 

I componenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, e restano in carica tre anni, rinnovabili una sola volta consecutivamente.

 

Con Decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione tecnica

 

Le disposizioni sopra descritte della Commissione tecnica della Difesa si applicano ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA), di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione ambientale strategica (VAS) per i quali la presentazione dell’istanza sia presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto dell’organizzazione della Commissione.

 

 

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