Il Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 QUI
(di seguito DLGS) ha approvato la disciplina sulla semplificazione dei
controlli sulle attività economiche intese come qualsiasi attività che consiste
nella produzione e nell'offerta di beni e servizi sul mercato.
Il DLgs costituisce attuazione alla legge delega n° 118/2022
articolo 27 che analizzato in un post del mio blog (QUI).
Il DLGS sia applica alla attività di controllo di tutte le
diverse articolazioni della Pubblica Amministrazione ai sensi della definizione
di questa ex comma 2 articolo 1 DLgs 165/2001 (QUI),
quindi riguarda anche gli enti e amministrazioni di controllo ambientale e salute
pubblica.
Prima di analizzare puntualmente il nuovo DLgs riporto in
sintesi le finalità e gli aspetti più significativi e critici anche se, come
vedremo nel resto del post, la ratio di questa nuova normativa viene da lontano
con provvedimenti che da tempo perseguono l’obiettivo quello di depotenziare il
sistema dei controlli pubblici a favore della autocertificazione e
concertazione con i privati. Non casualmente infatti non si prevedono nuovi
finanziamenti per gli enti pubblici con funzioni di vigilanza. Con questo DLgs
possiamo dire che il suddetto obiettivo ora venga sistematizzato!
SINTESI DEGLI ASPETTI CRITICI DEL DLGS 103/2024
Scopo principale del nuovo DLgs è “snellire” il più possibile
i controlli ambientali definiti “superflui” sulla base di una analisi che ogni amministrazione deve
effettuare entro il 30 giugno 2025. Questa analisi finisce al Governo che sentite
le associazioni imprenditoriali per definire (in base una analisi costi
benefici sic!) i controlli da eliminare.
La programmazione dei controlli si baserà sulle norme
tecniche UNI con certificazioni finale di enti accreditati nei cui organismi
sono presenti le associazioni imprenditoriali. Se sulla base delle norme UNI risulta
un rischio basso si riducono il numero e i tempi di controllo.
No a ispezioni diverse contemporaneamente sulla stessa
azienda e/o impianto.
Principi del contraddittorio a fondamento dei controlli e
prevviso alle aziende.
Introdotta procedura di sanatoria degli illeciti
amministrativi anche quelli ambientali.
Irresponsabilità del titolare per errore di fatto senza
colpa senza tener conto dei principi della giurisprudenza in materia.
Trasformazione dell’interpello ambientale in un procedimento aperto su rischiesta delle associazioni imprenditoriali, che ha la finalità di interpretare una norma sui controlli ambientali controversa. Insomma le norme vengono interpretate in contraddittorio con le associazioni degli imprenditori.
Formazione del personale degli di controllo pubblici finanziata
dalle associazioni di impresa.
ESCLUSIONI DEI CONTROLLI DALLA APPLICAZIONE DEL DLGS
103/2024
a) controlli in materia fiscale,
b) gli accertamenti e gli
accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia di cui
al decreto legislativo 6 giugno 2011,
n. 159,
c) i controlli di polizia economico finanziaria,
d) i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa
nazionale, ivi inclusi i controlli di cui alla Legge 9 luglio 1990, n. 185
(controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di
armamento-QUI)
e al Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 (QUI).
CENSIMENTO DI SOVRAPPOSIZIONI E DUPLICAZIONI DI CONTROLLI
(articolo 2)
Al fine di garantire una piena conoscenza degli obblighi ai
quali i soggetti controllati sono tenuti e di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore (2 agosto 2024) del DLGS la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di seguito
Dipartimento, elabora uno schema standardizzato per l'effettuazione del
censimento dei controlli.
Entro centocinquanta giorni dalla data di adozione dello
schema standardizzato, le amministrazioni pubblicano nei propri siti
istituzionali il censimento dei controlli che ad esse fanno capo previsti dalle disposizioni
vigenti.
RICOGNIZIONE DEI CONTROLLI DEGLI ULTIMI 3 ANNI (articolo 2)
Le amministrazioni effettuano, altresì, entro il 30 giugno
2025, una ricognizione dei controlli operati nell'ultimo triennio e dei
relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti
controllati. Il rapporto sullo stato dei controlli, con evidenza percentuale
dei casi in cui il controllo si è concluso con la constatazione di
irregolarità, é trasmesso al Dipartimento ai fini della verifica della
necessità di mantenimento o mutamento dei controlli.
N.B. la ricognizione può essere utile in generale ma far
dipendere il mantenimento dei controlli solo dalla verifica delle irregolarità
degli ultimi 3 anni appare alquanto superficiale. Mantenere i controlli o meno
dovrebbe basarsi prima di tutto sugli interessi tutelati dai controlli tanto
più di quelli di rango costituzionale come ambiente e salute pubblica.
VALUTAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI DUPLICAIZONI E RICOGNIZIONE DEI CONTROLLI (articolo 2)
All'esito dell'attività di analisi, valutazione e verifica di cui sopra il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le associazioni di categoria interessate, elabora, entro il 30 ottobre 2025, un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del made in Italy, con eventuale segnalazione dei procedimenti di controllo che, anche alla luce di una valutazione costi benefici, possono essere eliminati, sospesi per un determinato intervallo temporale, programmati con cadenza periodica, con esclusione di controlli a campione, ovvero rafforzati. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette il predetto documento al Parlamento.
N.B. la segnalazione dei controlli da eliminare basata sulla
analisi costi benefici appare dizione generica che lascia una discrezionalità
eccessiva al Governo.
PUBBLICAZIONI OBBLIGHI DI CONTROLLO NELLA SEZIONE
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEI SITI DELLE P.A.
Viene modificato Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (QUI)
introducendovi un nuovo articolo 23-bis che prevede: “1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano nel proprio
sito istituzionale nella
sottosezione «Controlli sulle attività economiche» della sezione
«Amministrazione trasparente» l'elenco degli obblighi e degli adempimenti
oggetto delle attività di controllo che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di
attività economiche per ottemperare alle disposizioni normative, secondo uno schema standardizzato
elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
indicando altresì quelli eliminati. 2. L'elenco di cui al comma precedente é
aggiornato almeno a cadenza triennale”.
N.B. Sarebbe stato meglio rendere obbligatoria la
pubblicazione dei verbali e dei campionamenti effettuati visto che ad oggi sono
moltissime le PA soprattutto in campo ambientale che fanno resistenze a rendere
pubblici i risultati dei controlli effettuati. Invece si chiede di pubblicare
gli obblighi già previsti dalla legge e quelli eliminati a conferma che
l’obiettivo della norma è quello di ridurre i controlli non quello di renderli
più trasparenti ed efficienti.
PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SECONDO CERTIFICAZIONE DI RISCHIO
BASSO (articolo 3)
In sostanza questo articolo prevede che per stabilire il
numero e i tempi di controllo è istituito un sistema di identificazione e
gestione del rischio su base volontaria per ambiti omogenei compreso quello
della protezione ambientale e della salute pubblica.
Per definire il livello del rischio basso verranno emanate
norme UNI con relativo report certificativo da produrre. Ovviamente e
principalmente i parametri su cui dovranno basarsi dette norme UNI sono quelle
se le imprese cono certificate secondo norme di accreditamento della UE ex
Regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008 (QUI).
Inoltre, occorrerà considerare l'esito dei
controlli subiti nei precedenti tre anni di attività e le dimensioni
della attività economica.
Il Report certificativo é rilasciato da organismi di
certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso
l'Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto (ACCREDIA-QUI) e
firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell'Associazione
di cooperazione europea per l'accreditamento (EA).
Dopo il rilascio del Report certificativo l'organismo di certificazione sottopone il soggetto controllato ad audit periodici per verificare il mantenimento della conformità alla norma di riferimento. Se perdono le condizioni del basso rischio il report certificativo è revocato
N.B. sembra chiara la logica quella di trasformare i
controlli da una logica venatoria di cacciare gli inquinatori (per rimanere al
campo ambientale e della salute pubblica) ad una logica di autocertificazione,
peraltro nelle mani dell’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) in cui
sono rappresentate anche le imprese.
In sostanza la programmazione dei controlli (numero,
intensità, qualità) finisce in una sorta di megaconcertazione con il mondo
delle imprese.
Riguardo al parametro della dimensione economica per produrre
le suddette norme UNI che valutino il rischio basso della attività controllata
appare talmente generico da non avere alcun valore.
Anche riguardo a chi produce il Report certificativo qui non
si vuole contestare le competenze dei professionisti di Accredia che gestiscono
i report di certificazione ma la composizione dei promotori di Accredia tra cui
tutte le organizzazioni imprenditoriali a conferma della logica di
trasformazione dei controlli pubblici nella mega concertazione di cui ho già
scritto sopra.
Anche la revoca del report certificativo e quindi il rientro
in una programmazione dei controlli più rigida è comunque lasciato ai parametri
che definiscono il basso rischio definiti dalle norme UNI suddette e audit
vari.
In sintesi, la programmazione dei controlli pubblici non è
più nelle mani di Arpa ASL Ispra ma sulla base del sistema concertativo sopra
delineato. A conferma si veda il comma 3 articolo 5 del DLgs dove si afferma:
“le amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con
intervalli temporali correlati alla gravità del rischio”, peccato che la
gravità del rischio o meno come abbiamo visto viene misurata attraverso
l’asettica procedura delle norme UNI.
Infatti, si afferma al comma 4 articolo 5 del DLGS “Nei confronti dei
soggetti in possesso del Report di basso rischio di cui all'articolo 3, le
amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una
volta l'anno”!
FASCICOLO INFORMATICO DI IMPRESA E OBBLIGHI DI CONSULTAZIONE
DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA I CONTROLLI (articolo 4)
Le amministrazioni preposte ai controlli prima di avviare le
attività di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il
fascicolo informatico di impresa gestito dalle CCIAA (vedi articolo 2 comma 2
lettera b) legge 29 dicembre 1993, n. 580-QUI).
Nel fascicolo l’Amministrazione preposta ai controlli
inserisce i verbali di controllo.
Al fine di garantire elevati standard di affidabilità
sistemica é previsto il potenziamento delle infrastrutture in uso alle
amministrazioni coinvolte nell'attività di controllo. La Piattaforma digitale
nazionale dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del Decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (QUI),
é sviluppata anche al fine di consentire agli operatori di acquisire
certificati relativi a propri fatti, stati e qualità. L'interoperabilità del sistema è assicurata
attraverso i servizi resi dalla medesima PDND.
Le amministrazioni non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso.
N.B. Il significato di questa disposizione lo troviamo all’articolo 5 del DLGS dove si afferma che occorre minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato. I controlli da strumento di vigilanza per verificare violazioni di legge ma anche comportamenti che possono produrre rischi per l’ambiente e la salute pubblica a prescindere dalla violazione di leggi e regolamenti, diventano uno strumento per creare meno difficoltà possibili a chi svolge l’attività economica.
LE LIMITAZIONI PREVENTIVE DEI CONTROLLI (articolo 6)
Meno controlli possibili
Non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse
sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le
amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione
congiunta.
Quando, all'esito del controllo, l'amministrazione procedente accerta la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, il soggetto controllato é esonerato dai medesimi controlli nei successivi dieci mesi, salvi i casi di richieste dalla autorità giudiziaria, e nel rispetto delle disposizioni di attuazione del diritto dell'Unione europea.
Il periodo di esonero dai controlli è menzionato nel
fascicolo informatico d'impresa.
Principio del contraddittorio.
Le amministrazioni improntano la propria attività al rispetto
del principio del contraddittorio e adottano i provvedimenti di propria
competenza, ivi incluse eventuali sanzioni, in modo proporzionale al livello di
rischio (basso o alto come abbiamo visto), al pregiudizio arrecato, alle
dimensioni del soggetto controllato e all'attività economica svolta.
Preavviso dei controlli
In attuazione del principio di trasparenza, salvo che
ricorrano richieste della autorità giudiziaria o motivi di urgenza del
controllo o esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi imprevisti o senza preavviso, l'amministrazione fornisce in
formato elettronico, almeno dieci giorni prima del previsto accesso presso i
locali dell'attività economica, l'elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva.
N.B. Insomma, l’attività di controllo secondo la filosofia
del DLGS deve produrre meno fastidi possibili e si fonda sul principio per cui
occorre stabilire un rapporto paritario tra controllore e controllato. Il tutto
con buona pace sul principio di diritto comunitario ma anche costituzionale di
prevenzione e limitazione del rischio ambientale e alla salute pubblica.
SANATORIA ILLECITI AMMINISTRATIVI (articolo 6)
Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per
le quali é prevista l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a
cinquemila euro, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per
la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili,
diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle
prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo
entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione
dell'atto di diffida.
In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento
sanzionatorio si estingue limitatamente alle
inosservanze sanate.
La procedura sanatoria suddetta non si applica nel caso
violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la
sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
N.B. Così come è scritta la norma, la procedura di
estinzione dell’illecito amministrativo sembra applicarsi anche agli illeciti
ambientali anche quelli, ad esempio per violazioni delle prescrizioni (comma 2
Art. 29-quaterdecies DLgs 152/2006) dell’AIA e mancate comunicazioni di
modifiche non sostanziali (comma 6 Art. 29-quaterdecies DLgs 152/2006) altri
casi simili.
IRRESPONSABILITÀ PER ERRORE DI FATTO SENZA COLPA (ARTICOLO
6)
Il comma 5 articolo 6 del DLGS prevede che in ogni caso il
soggetto controllato non é responsabile
quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato
da colpa.
N.B. La norma non è altro che una riproduzione di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 689/1981: “Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa” Occorre però considerare i paletti che la giurisprudenza ha posto alla applicazione di questa norma e quindi anche a quella nuova introdotta nel DLGS. Si veda ad esempio Cass. n. 6018/2019: in tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell’autore dell’infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza.
DIFFORMITÀ INTERPRETATIVE DELLA NORMATIVA SUI CONTROLLI
DECISA SULLA BASE DI PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI (articolo 7)
Quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla
corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di
carattere generale, di massima o di particolare importanza ovvero gravi e ripetute difformità
applicative nell'ambito del territorio nazionale, relative a obblighi e
adempimenti che sono oggetto dei controlli, le associazioni nazionali di
categoria di cui all'articolo 4 della
legge 11 novembre 2011, n.180 (le associazioni di categoria rappresentate in
almeno 5 CCIAA-QUI),
possono interpellare l'amministrazione centrale o la regione competente,
prospettando una soluzione motivata.
N.B. L’Interpello in materia ambientale esiste già (ex art.
3 septies del D.lgs. 152/2006). Peccato però che i comuni cittadini (ad esempio
singoli comitati associazioni, enti pubblici) devono limitarsi a domandare
chiarimenti ma non possono proporre soluzioni tanto meno in una materia
delicata come quella dei controlli ambientali. Invece le associazioni
imprenditoriali hanno questo privilegio alla faccia del nuovo articolo 41 della
Costituzione. Articolo 41 che al secondo comma prevede che la legge ordinaria
determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ma
anche ambientali. L’articolo 41 da quindi sostanza applicativa (da eseguirsi
appunto con la legge ordinaria ma anche dalla amministrazione attiva) al nuovo
dettato dell’articolo 9 della Costituzione (come modificato sempre dalla legge
1/2022) elevando al rango costituzionale princìpi già previsti dalle 12 norme
ordinarie e affiancando altresì la salute all’ambiente per la stretta
correlazione tra i due aspetti.
Inoltre, sempre l’articolo 7 del DLGS afferma in caso di
mancato riscontro all'interpello entro termini ragionevoli e comunque entro il
termine previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 2 (QUI)
della legge 7 agosto 1990, n. 241, le associazioni imprenditoriali di categoria
possono segnalare tale circostanza al Dipartimento che provvede nell'ambito
delle proprie competenze.
N.B. siamo di fronte ad un'altra norma di favore per le
imprese. Infatti, il riferimento all’articolo della legge 241/1990 riguarda la
mancata conclusione dei procedimenti, ma l’interpello di cui tratta questo
articolo 7 del DLGS è una semplice richiesta di chiarimento non una istanza per
avviare un procedimento che deve concludersi con il rilascio o meno di una
autorizzazione, nulla osta e comunque un atto amministrativo. Questo conferma
la mia interpretazione precedente che è quella di dare una valenza formale
all’interpello delle associazioni imprenditoriali che in realtà una istanza non
è e non potrebbe esserla. Infatti, la norma che disciplina l’interpello
ambientale ex articolo 3-septies DLgs 152/2006 afferma solo la necessità di una
risposta entro 90 giorni termine meramente ordinatorio non certo perentorio.
Ben altra cosa della citazione dell’articolo 2 della legge 241/1990 dove la
mancata conclusione del procedimento comporta responsabilità del dirigente,
esercizio di potere sostitutivo
N.B. Poi cercando di mettere una pezza a questo ennesimo regalo al mondo delle imprese l’articolo 7 del DLGS aggiunge che “Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha già fornito risposta a richieste corrispondenti a quella presentata mediante atti pubblicati nella sottosezione «Controlli sulle imprese» della sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale”. Comunque intanto, come già affermato in precedenza, lo strumento concertativo di far interpretare la legge a parti private viene introdotto poi sulla obiettiva incertezze i margini interpretativi restano molto ampi come risulta dalla lettera della legge.
FORMAZIONE PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI (articolo 8)
Il Dipartimento della funzione pubblica d'intesa con il
Ministero delle imprese e del made in Italy, sentite le amministrazioni
competenti, definisce un piano di formazione specifica del personale, da
erogare, nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, attraverso la Scuola nazionale dell'amministrazione e
Formez PA, con particolare riferimento alle competenze in materia di
digitalizzazione degli strumenti di programmazione e svolgimento dei controlli,
di cooperazione con gli operatori economici, di coordinamento tra le
amministrazioni e di criteri e metodi standardizzati per effettuare il
censimento degli obblighi e degli adempimenti (come già analizzato in
precedenza).
La Formazione suddetta può essere organizzata anche con
Convenzioni tra le Amministrazioni preposte ai controlli con le università, le
camere di commercio e le associazioni di categoria.
N.B. considerato che l’articolo 13 del DLGS prevede che
“Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica” possiamo affermare senza fare facile
dietrologia che anche sulla formazione di un personale che è pubblico le
associazioni imprenditoriali avranno un ruolo fondamentale nell’indirizzare i
contenuti della formazione.
MIE CONCLUSIONI: IL NUOVO DLGS FA DIVENTARE SISTEMA UNA LOGICA
GIÀ PRESENTE NELLA PRECEDENTE NORMATIVA IN MATERIA DI CONTROLLI AMBIENTALI E
NON SOLO
Intanto per chi vuol far credere che quanto sopra sia parto
del solo attuale governo si legga quanto era contenuto nell’articolo 14 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5(QUI).
Quella norma affermava molti dei principi che ora vengono attuati con il DLGS
ma l’intenzione del legislatore era chiara già nel 2012.
Ma al di là di questo aspetto storico (il suddetto articolo
14 è stato abrogato dal DLGS) la filosofia del DLGS ora esaminato viene da
lontano come ho già avuto modo di scrivere in questo post di 10 anni fa (QUI),
ma più recentemente si veda:
1. legge 120/2020 che ha trasformato le
prescrizioni vincolanti del provvedimento di VIA nelle più generiche linee
guida
2. legge 108/2021 che ha trasformato la Verifica
di Assoggettabilità a VIA in una concertazione tra Autorità Competente alla VIA
e il proponente il progetto al fine di ottenere la esclusione della
applicazione della VIA ordinaria
3. per rimanere in Liguria si veda la recente
riforma dell’Arpal che non ha minimamente affrontato il tema del
potenziamento e della autonomia (dalla politica) dei controlli pubblici
ambientali e per la prevenzione nella tutela della salute pubblica (QUI)
In realtà senza scendere alla logica privatistica dei
controlli ambientali affermata sia dalle norme precedenti sopra citate e ora l’attuale
DLGS, un modello di concertazione sana tra controllo pubblici emerge nella
normativa sulla disciplina dell’AIA sia dal dlgs 372/1999 poi ribadita dal DLgs
152/2006 (titolo III-bis) ma anche dalle
normativa sulle Valutazioni Ambientali (VIA e VAS lette in modo integrato.
Mi limito a riportare alcuni esempi
Per l’AIA la possibilità di imporre BAT (migliori tecnologie
disponibili) e valori di emissioni non previste dalle norme vigenti, la
possibilità di tenere conto di specificità geografiche ed ambientali prima di
imporre limiti di emissioni e BAT più o meno stringenti, ancora lo strumento
della norma di qualità ambientale che lega il rilascio dell’AIA alla
specificità del sito in cui è o verrà collocato l’impianto, la possibilità di
ridurre i controlli annuali nel caso di eco-certificazione Emas dell’impianto.
Si tratta di norme che lasciano un margine di
contraddittorio anche alle imprese per ottenere condizioni di autorizzazione
meno impegnative, però a differenza del DLGS esaminato la gestione delle
istruttorie resta pienamente in mano alle autorità pubbliche preposte non a
enti più o meno indipendenti (UNI, Accredia) e con ruoli rilevanti delle
associazioni imprenditoriali. Si veda quanto affermato al comma 6 (NOTA 1)
articolo 29-sexies del DLgs 152/2006 nonché il comma 2 (NOTA 2) articolo
29-decies del DLgs 152/2006.
Invece un modello di sistema dei controlli ambientali che
passasse dalla funzione venatoria del controllo alla funzione conoscitiva e
preventiva del controllo ambientale poteva essere realizzato da anni con una
lettura integrata delle seguenti norme ambientali:
1. Predisposizione della fase di monitoraggio della
valutazione ambientale strategica.
2. Controllo periodico del rispetto della AIA nel quadro del
piano di autocontrollo del gestore anche in caso di registrazione EMAS
(articolo 2 lettera c) Raccomandazione 2001/331- QUI) . Visite in
sito ex Raccommandazione 2001/331/CE.
3. Piano di monitoraggio integrato Impianti IPPC ( già
previsto dal vecchio articolo 10 DLgs 372/1999 ora abrogato). Piani di
ispezioni ambientali ex Raccomandazione 2001/331/CE e documenti BREF e IMPEL (del 1999
sulle ispezioni ambientali). Programma di monitoraggio per tenere sotto
controllo l’insieme degli impianti IPPC e/o impianti soggetti ad autorizzazione
ambientale anche al fine di definire informazioni ulteriori azioni normative e
amministrative:
3.1. Pianificazione controlli per ecosistemi o sistemi
ambientali integrati
3.2. Bilanci Ambientali di area
3.3. Reporting di stato dell’ambiente
L’obiettivo è quello di realizzare procedure integrate
(tramite guide tecniche e istruzioni operative) in cui:
1. il gestore, che introduce sistemi di gestione
certificati/registrati, semplifica l’iter documentale tecnico amministrativo da
depositare;
2. dall’altro l’Ente Locale razionalizza l’iter
autorizzativo (autorizzazione integrata);
3. l’Agenzia per l’Ambiente si esprime tramite una
valutazione preliminare integrata intesa come pianificazione dei controlli.
[NOTA 1] L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli
opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in
conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e
basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la
frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa
procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità
competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per
verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale
integrata nonché, quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di
detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli
di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo
disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per
gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
[NOTA 2] 2. A far data dall'invio della comunicazione di cui
al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni
interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3,
i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione
integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite
nell'autorizzazione stessa.
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