Ieri sera in Consiglio
Comunale a Spezia è stata presentata una mozione da parte di un consigliere PD
con la quale si chiedeva sostanzialmente (al di dei soliti giri di parole
politichesi) il commissariamento del dipartimento spezzino dell’Arpal. Una
mozione demagogica volta solo a rimuovere le responsabilità di chi ha governato
Enti Locali e Regione in tutti questi anni.
Non sono mai stato uno
strenuo difensore del modo di lavorare dell’Arpal. Perfino nella mia breve
esperienza di Assessore all’Ambiente nel Comune di Spezia, ho duramente
criticato il modo di lavorare di questo ente fino a
paventare la possibilità che in casi specifici si potesse arrivare a sostituire
Arpal con istituti universitari o Arpa di altre Regioni per i monitoraggi ambientali, come dimostra l'articolo del Secolo XIX del 13 ottobre 1999 di sotto riprodotto.
E anche negli anni più
recenti più volte ho avuto modo di contestare duramente Arpal. Ma in queste
contestazioni la mia stella polare è sempre stata: far funzionare i controlli
pubblici ambientali in modo efficiente e soprattutto indipendente non certo
usare i limiti e gli errori di questo ente strategico per la tutela dell’ambiente
per regolare conti politici.
Sui limiti, gli errori, la
carenza di terzietà dell’Arpal spezzina mi sono spesso scontrato, in questi
anni, con i rappresentanti di questo ente senza avere mai, non dico un appoggio,
ma almeno un intervento problematico da parte dei vari amministratori pubblici
sia spezzini che in Regione Liguria. Sia sufficiente ricordare: la vicenda della bonifica
dell’area ex IP e più recentemente quella della messa in sicurezza della discarica
Sistemi Ambientali sulle colline di Pitelli, le dichiarazioni improvvide sui
fumi della centrale Enel, la bonifica del golfo di Spezia e i relativi
dragaggi, ma anche i controlli inadeguati su singoli impianti inquinanti come
quelli di Cerri di Follo e di Saliceti a Vezzano Ligure. Per un approfondimento
di tutte queste critiche vedi QUI.
COSA NON DEVE FARE LA POLITICA SU ARPAL
Ovviamente questo non vuol
dire che se ci sono responsabilità personali da parte dei dirigenti di Arpal
queste non debbano essere rilevate. Ma nel caso specifico della mozione in
consiglio comunale è chiara la logica strumentale che la sottende e aggiungo
giustizialista.
Strumentale perché proviene da un partito che per anni non ha mai
criticato errori e modalità di controllo discutibili da parte di Arpal. Infatti
nella mozione questi aspetti sono totalmente rimossi!
Giustizialista perché la richiesta di commissariamento parte dalla
vicenda dei dragaggi sulla quale è in corso una inchiesta della magistratura.
Quindi in una fase come questa è in quel contesto che si devono eventualmente
prendere provvedimenti interdittivi verso i
singoli responsabili, anche di ARPAL,
se ovviamente ne esistono i presupposti legali che devono essere decisi dalla
Autorità Giudiziaria competente.
COSA DEVE FARE LA POLITICA RISPETTO AL RUOLO
DELL’ARPAL
Quello che dovrebbe fare
invece la politica è interrogarsi su come
sia possibile che i controlli ambientali nel nostro territorio, ma non
solo a dire la verità, abbiano ormai un tasso di fiducia così basso da parte
dei cittadini. E dopo avere analizzato le cause di questa sfiducia proporre una
profonda riforma di questo Ente così
strategico nella tutela dell’ambiente e quindi della salute dei cittadini
spezzini, resto della provincia compreso.
L’occasione persa
del Disegno di Legge regionale
Recentemente il Consiglio
Regionale della Liguria ha discusso un disegno di legge di iniziativa della
Giunta Regionale di riforma dell’Arpal (vedi QUI) attraverso la modifica della vigente legge quadro regionale 20/2006 (vedi QUI nel testo precedente). Un disegno che però si è limitato a
riordinare solo il ruolo dell’Arpal in rapporto al sistema della Protezione
Civile. Questione assolutamente importante ma come dire si poteva fare molto di
più e sono stati respinti sistematicamente tutti gli emendamenti[Nota 1]
presenti dai consiglieri regionali 5Stelle che cercavano di realizzare questo “di
più”. Il tutto anche alla luce della recentissima legge n. 132 del 28/6/2016: Istituzione del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Vediamo come….
QUESTIONI DA AFFRONTARE NELLA RIFORMA
DELL’ARPAL
La terzietà delle
istruttorie che portano ai processi decisionali in particolare quelli
strategici (VIA, VAS, AIA)
Terzietà rispetto al
livello politico amministrativo che decide la conclusione del procedimento
La distinzione tra
funzioni di autorizzazione e controllo
L’inserimento degli
aspetti di prevenzione sanitaria nei processi decisionali fin dalla fase della
predisposizione dei dati su cui si fondano progetti e piani/programmi.
Le funzioni di Polizia Giudiziaria delle ARPA
Si veda il via libera del Governo alla legge regionale Toscana
n.12/2013, con la quale sono state definite le modalità di riconoscimento di
tale ruolo per il personale di controllo dell’Agenzia. Il Consiglio dei
Ministri, nella sua riunione del 24 maggio,ha deciso di non esprimere rilievi
nei confronti della legge regionale Toscana n.12/2013 che ha aggiunto all’art.35
“Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza”
della legge 30/2009 che disciplina il funzionamento dell’Agenzia, il seguente
comma: “1 bis. Nell’organizzazione dei
compiti di cui al comma 1, il direttore generale, con atto di natura
ricognitiva, individua il personale che, nell’ambito delle attività di
ispezione e vigilanza di cui all’articolo 7 , dalle quali consegue l’accertamento
di illeciti ambientali, svolge funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria ai
sensi della normativa statale vigente.”
Con questo provvedimento
legislativo la Regione Toscana aveva inteso chiarire taluni pareri
strumentalizzati, da alcune strutture regionali, che avevano messo in
discussione la possibilità per l’Agenzia di riconoscere il ruolo di ufficiali
di polizia giudiziaria al proprio personale che svolge attività di controllo
ambientale sul territorio. La decisione del Governo ha quindi sancito questa
possibilità, dando quindi un importante contributo al rafforzamento del ruolo
dell’Agenzia nell’assicurare il rispetto delle normative ambientali
Linee di
riorganizzazione delle Arpa
La riorganizzazione dell’Arpal
deve rispondere a queste esigenze che nascono da le seguenti necessità:
1. Svolgere istruttorie efficaci per produrre decisioni
meno contestabili nel merito
2. Garantire trasparenza e indipendenza nella
elaborazione dei dati, analisi che portano alle decisioni. Le Agenzie dovranno inoltre diventare il luogo degli
“Osservatori”: dovranno essere in grado di rappresentare i luoghi della
conoscenza, ma anche i punti di incontro e confronto delle strategie
settoriali, base per l'elaborazione delle politiche settoriali, luoghi di
confronto con i portatori di interesse.
3. Migliorare il sistema dei controlli pubblici
rendendolo indipendente dal livello sia istruttorio che decisionale
4. Introdurre la prevenzione sanitaria come elemento
costitutivo realizzando un reale coordinamento tra strutture Arpal e strutture
prevenzione asl.
5. avere reale autonomia finanziaria programmabile sulla
lunga scadenza e non sulla base di programmi annuali decisi dal livello
politico regionale.
Fondamento giuridico
istituzionale di quanto sopra indicato: nella evoluzione della normativa
ambientale di ultima generazione: VIA, VAS, AIA
- superamento dell’approccio settoriale nella
tutela ambientale ;
- passare all’approccio preventivo ed integrato
per tutelare l’ambiente nel suo complesso ;
- passare dalle autorizzazioni di settore ad un
sistema di autorizzazione distinte per categorie di attività e di sostanze emesse ;
- introduzione di un legame tra i valori di
emissione ex legge la specificità del sito interessato in termine di
prescrizioni specifiche derivanti dai dati sul territorio oltre che dal sistema
integrato dei controlli
Quindi: Arpal, proprio per le sue caratteristiche di
ente autonomo ed interno alla rete del Sistema nazionale per la protezione
dell’ambiente come disciplinato dalla legge 132/2016, può costituire il soggetto tecnico
scientifico a supporto dell’integrazione e unificazione delle autorizzazioni e
procedure in sede politico amministrativa.
La legge 132/2016: sintesi delle principali norme di riferimento
per la riforma dell’ARPAL
Articolo 2 –Definizioni
a) «Sistema nazionale»: l'insieme
composto dall'ISPRA,istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133, e dalle agenzie istituite in attuazione dell'articolo 03 del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n.496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, quale rete che attua i
livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), nel
rispetto della presente legge e delle
leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia;
Articolo 2 –Definizioni
d) «impatti»: gli effetti
sull'ecosistema determinati dall'alterazione delle qualità ambientali, in
particolare con riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei
riguardanti la salute e l'ambiente;
Art. 3 - Funzioni del
Sistema nazionale
i) attività istruttoria
per il rilascio di autorizzazioni e per
l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di
altri enti previste dalla normativa vigente;
Art. 7 - Agenzie per la
protezione dell'ambiente
4. Le agenzie possono
svolgere attività istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle
individuate ai sensi degli articoli
9 e 10, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione
vigente, a condizione
che non interferiscano con
il pieno raggiungimento dei
LEPTA.
5. Le
agenzie possono svolgere
altresì attività ulteriori rispetto a quelle di cui al comma
4, in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche
disposizioni normative ovvero
di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con
decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, a condizione che non interferiscano con il
pieno raggiungimento dei LEPTA.
La nuova legge
regionale delle Emilia Romagna: l’ARPA diventa Agenzia Prevenzione e
unificazione istruttorie dei processi decisionali a rilevanza ambientale
È compito delle Arpa
formulare i pareri tecnici in materia di compatibilità ambientale, pareri che
possono essere adottati o rigettati (in toto o in parte) dall’autorità
competente nella valutazione del procedimento alla luce anche delle scelte
politiche locali. Questo aspetto è particolarmente rilevante nei processi di
Valutazione integrata ambientale e di Valutazione ambientale strategica (VIA e VAS) dove la scelta implica
valutazioni di impianti, piani o progetti di particolare rilevanza e impatti su
porzioni di territorio e popolazione più o meno vaste. Questi procedimenti sono
stati avocati a sè dalla Regione e l’Agenzia svolgerà solo l’attività
istruttoria, come avviene tuttora, senza adottare il provvedimento finale.
Completamente diversa è la
situazione per le autorizzazioni
ambientali che riguardano l’AIA, l’AUA e le autorizzazioni settoriali, per
le quali non sussiste la necessità di una valutazione politica, ma si rimanda
all’applicazione della normativa, di linee guida, circolari e indirizzi, con la
prerogativa di uniformare i procedimenti all’interno della regione. Altro
aspetto importante è il fatto che l’attività di controllo è orientata
prevalentemente alla verifica del rispetto delle prescrizioni riportate
nell’autorizzazione; vi è pertanto una completa sovrapposizione di identità con
l’attività svolta oggigiorno, quando l’autorizzazione corrisponde al parere
ambientale rilasciato dall’Agenzia.
Per completare questa
analisi sul possibile conflitto di funzioni è opportuno ricordare che questa
sovrapposizione di ruoli è già presente nella legge di recepimento della
direttiva IED (DLgs 46/2014), che individua le Province quali autorità
competenti in materia di rilascio delle autorizzazioni e le stesse Province
sono autorità preposte ai controlli, potendosi avvalere per quest’ultima
attività del ruolo delle Arpa
Riunificare in una sola,
rinnovata Agenzia le funzioni di autorizzazione e di controllo significa
razionalizzare i procedimenti istruttori, rendere più snelle le oggi faticose
conferenze dei servizi, facilitare al massimo il rilascio dei pareri tecnici e
la loro raccolta, e le successive fasi di monitoraggio e di controllo - quanto
sopra dovrebbe consentire maggiore facilità nell’ottenere l’altro “must” della
pubblica amministrazione: il rispetto dei tempi di rilascio dei provvedimenti
autorizzativi o di diniego - rendere maggiormente omogenei ed equi, nell’ambito
regionale, i provvedimenti che fino a oggi, inevitabilmente, hanno risentito
delle interpretazioni normative (vista la predetta caratteristica della
legislazione italiana) delle nove diverse Province e anche tra i 340 Comuni
emilianoromagnoli - affrontare con maggiore flessibilità “punte”
particolarmente elevate di lavoro sul piano autorizzativo, anche implementando
sinergie tra diversi territori provinciali già nell’ottica delle future Aree
vaste - dedicare alle tradizionali e nuove modalità di controllo (oggi in piena
evoluzione causa l’entrata in vigore dallo scorso 29 maggio 2015 della legge
68/2015) una nuova attenzione e una diversa organizzazione per raggiungere
livelli maggiori di efficacia
[Nota 1] EMENDAMENTI AL
DDL RIFORMA ARPAL
RESPINTI DALLA
MAGGIORANZA IN REGIONE LIGURIA
EMENDAMENTO N.1:
Modifiche all’articolo 15 del ddl
La lettera e) di cui al
comma 1 dell’articolo 15 del ddl è sostituita dalle seguenti lettere:
“e) svolgimento istruttorie tecniche relative alle procedure di
Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica,
Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione Unica Ambientale, nonché ad
altre procedure e attività della Regione e di altri enti pubblici individuate
con provvedimento della Giunta Regionale”
“f) attività di supporto alle attività statali e regionali
nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la
descrizione e la quantificazione del danno
ambientale mediante la redazione di
consulenze tecniche di
parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;”
Note all’Emendamento
Queste modifiche sono giustificate dalla
nuova legge n. 132 del 28/6/2016 Istituzione del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale.
Secondo questa legge per Sistema nazionale si intende l’Ispra e le Arpa
(vedi lettera a) comma 1 articolo 2)
La competenza di cui alla nuova lettera e) introdotta dall’emendamento è
coerente con quanto previsto dalla lettera i) articolo 3 della legge 132 del
28/6/2016
La competenza di cui alla nuova lettera f) introdotta dall’emendamento è
coerente con la lettera d) comma 1 articolo 3 della legge 132 del 28/6/2016
EMENDAMENTO N. 2:
Modifiche all’articolo 19 del ddl
Al comma 3 articolo 11
della legge regionale 20/2006 come sostituito dall’articolo 19 del ddl si
aggiungono le seguenti lettere:
l) supporto nei percorsi
partecipativi previsti per le procedure di VIA, VAS, AIA in relazione alla
qualità delle informazioni trattate all’interno dei procedimenti interessati da
detti percorsi;
m) la
predisposizione di dati ambientali, sanitari ed epidemiologici, anche
attraverso la creazione di un Osservatorio e di banche dati permanenti in
coordinamento con il sistema della prevenzione delle Asl, nonché di valutazioni tecniche ai fini
dell'esercizio della attività di programmazione da parte della Giunta regionale.”
EMENDAMENTO N. 3: Nuovo articolo 19bis al ddl
Dopo l’articolo 19 del ddl
si aggiunge il seguente articolo:
“ Articolo 19-bis.
1.La lettera b) comma 2 articolo 12 della legge
regionale 20/2006 è abrogata dall’entrata in vigore della presente legge”
EMENDAMENTO N. 4: Modifiche all’articolo 15 del ddl
La lettera e) di cui al
comma 1 articolo 15 del ddl è sostituita dalle seguenti
“e) le funzioni in materia di rilascio delle Autorizzazioni Integrate
Ambientali ai sensi del titolo III-bis del DLgs 152/2006, della Autorizzazione
unica ambientale ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 18/1999, sono
esercitate dalla Regione attraverso la Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale”
“f) svolgimento istruttorie tecniche relative alle procedure di Valutazione
di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica”
EMENDAMENTO N. 5: Nuovo articolo 19-tris del ddl
All’allegato A della legge
regionale 20/2006 sono apportate le seguente modifiche:
Il punto 1 diventa 1bis.
Il nuovo punto 1 è così
costituito:
“1. Autorizzazioni:
a)
Autorizzazione integrate ambientali
b)
Autorizzazione unica ambientale “
Il punto 3 è così
sostituito:
“Svolgimento istruttorie tecniche relative alle procedure di Valutazione
di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica”
EMENDAMENTO N. 6: Modifiche all’articolo 19 del ddl
Al comma 1 del nuovo
articolo 11 della legge regionale 20/2006 come sostituito dall’articolo 19
della ddl sono aggiunti alla fine i
seguenti due periodi:
“le funzioni di cui alle lettere e) ed f) comma 2 articolo 4 sono
esercitate dalla struttura tematica Autorizzazioni. Il personale dell’Agenzia che svolge funzioni di vigilanza e controllo
con qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria appartiene a una
sezione separata 0
EMENDAMENTO N. 7: nuovo articolo 30-bis al ddl
Dopo l’articolo 30 è
inserito il seguente articolo:
“ Articolo 30-bis. 1. Il
trasferimento delle funzioni di cui alle lettere e) ed f) comma 2 articolo 4 così come introdotte
dall’articolo 15 della presente legge entrerà in vigore dopo apposito
provvedimento della Giunta Regionale per la individuazione del personale e
delle risorse finanziarie necessarie e nel rispetto della valorizzazione delle
competenze e il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel nuovo
contesto organizzativo.”
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