Lo
scorso 3 novembre è stato pubblicato in Gazzetta il nuovo regolamento (Decreto n. 200 del 29/9/2016 per il testo
vedi QUI) che disciplina le modalità con le quali il pubblico interessato deve
essere coinvolto nelle fasi di elaborazione del Piano di Emergenza Esterno (di
seguito PEE) per le industrie e attività soggette alla normativa Seveso III. Si
tratta della normativa sulla prevenzione, gestione dei rischi di incidenti
rilevanti che possano coinvolgere ampie fasce di popolazione.
La
Liguria come è noto è interessata da molti impianti Seveso: alla Spezia per
esempio il Rigassificatore di Panigaglia e la Centrale Enel. A Genova e Comuni
limitrofi sono molte le industrie Seveso e una di queste ha avuto recentemente
un importante incidente stiamo parlando della Iplom deposito e raffineria e stesso
discorso per Savona.
Un
discorso specifico è da fare per i porti di interesse nazionale come quelli di
Genova, Spezia e Savona per i quali nonostante le modifiche normative recenti
si può ancora pensare ad un Piano di Emergenza Portuale come ho spiegato QUI.
COME VIENE APPROVATO IL PEE
Il Prefetto, d'intesa con
le regioni e con gli enti locali interessati, sentito il CTR e previa
consultazione della popolazione, predispone il piano di emergenza
esterna allo stabilimento e ne coordina l'attuazione.
QUALI FINALITÀ HA IL PEE
a) controllare e
circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i
danni per la salute umana, l’ambiente e i beni;
b) mettere in atto le
misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze
degli incidenti rilevanti;
c) informare
adeguatamente la popolazione e i servizi o le autorità locali competenti;
d) provvedere al
ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
Per gli indirizzi sui
contenuti del PEE secondo il DLgs 105/2015 vedi QUI.
Il nuovo DLgs 105/2015 (attuazione terza versione Direttiva Seveso della UE) ha introdotto novità rilevanti sui contenuti dei PEE.
In particolare le novità più rilevanti sono tre:
1. il riferimento alla tutela della salute per i cittadini interessati dall'impianto soggetto alla normativa Seveso
2. alla voce misure di intervento da adottare all’esterno del sito, interessato dalla attività o stabilimento, si aggiunge: “comprese le reazioni agli scenari di incidenti rilevanti indicati nel rapporto di sicurezza ed esaminando i possibili effetti domino fra cui quelli che hanno un impatto sull'ambiente;
1. il riferimento alla tutela della salute per i cittadini interessati dall'impianto soggetto alla normativa Seveso
2. alla voce misure di intervento da adottare all’esterno del sito, interessato dalla attività o stabilimento, si aggiunge: “comprese le reazioni agli scenari di incidenti rilevanti indicati nel rapporto di sicurezza ed esaminando i possibili effetti domino fra cui quelli che hanno un impatto sull'ambiente;
3. le informazioni
specifiche relative all'incidente e al comportamento da adottare devono
essere fornite non solo al pubblico ma anche agli stabilimenti o siti adiacenti
che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva
FINALITÀ DEL DECRETO
Il
Decreto attua una norma del Decreto Legislativo 105/2015 che ha recepito in
Italia la direttiva Seveso III (direttiva 2012/18/UE)
In
particolare la norma è il comma 1 articolo 21 che prevede appunto che prima di
predisporre il Piano di Emergenza Esterna (di seguito PEE) il Prefetto consulti
la popolazione.
PROVVEDIMENTO IN
VIGORE DAL 18/11/2016
Quindi
applicabile ai procedimenti di approvazione - aggiornamento – revisione dei PEE
in corso anche se iniziati prima di questa data. Ad esempio Iplom di Genova, Centrale Enel di Spezia (vedi QUI) e Rigassificatore di Panigaglia, ma sono solo appunto degli esempi di impianto che seguo direttamente.
CONSULTAZIONE AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PEE
La
consultazione riguarda anche l’aggiornamento e la revisione dei PEE esistenti
come nel caso Iplom a Genova ma anche della Centrale Enel di Spezia e stesso
discorso per il Rigassificatore di Panigaglia il cui PEE è scaduto da 4 anni.
Quindi le regole del nuovo decreto si applicano anche in questi casi e non solo
nel caso di nuovo PEE.
L’aggiornamento
è obbligatorio ogni 3 anni.
La
revisione dipende dai cambiamenti
avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove
conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.
Quindi la revisione può essere necessario anche prima degli ordinari tre anni
previsti per l’aggiornamento.
COSA VUOL DIRE
CONSULTARE LA POPOLAZIONE PRIMA DELLA PREISPOSIZIONE DEL PEE
Prima
della predisposizione vuol dire che quando consulta i cittadini deve
predisporre un documento semplificato e non definitivo in modo che i cittadini
possano realmente incidere sul futuro contenuto del Piano.
CHI SONO I CITTADINI
DA CONSULTARE
Le
persone fisiche o giuridiche, singole e associate, nonché gli enti,le
organizzazioni o i gruppi che siano portatori di un interesse concreto e
qualificante alle azioni derivanti dal piano di emergenza esterna. In sostanza
e come minimo tutti i residenti nell’area di possibile impatto dell’impianto
oggetto del Piano di Emergenza Esterno. Nel caso IPLOM sicuramente tutto il
quartiere del Fegino. Nel caso del Rigassificatore sicuramente i residenti del
Comune di Portovenere ma considerata la presenza del porto probabilmente anche
altre zone del golfo.
COME CONSULTARE LA POPOLAZIONE
Il Comune ha la
possibilità di concordare con il Prefetto le modalità di consultazione della
popolazione attraverso i seguenti mezzi:
1. assemblee pubbliche,
2. sondaggi,
3. questionari
4. altre modalità idonee, compreso l'utilizzo di mezzi
informatici e telematici.
INFORMAZIONI CHE OBBLIGATORIAMENTE IL
PREFETTO DEVE RENDERE DISPONIBILI ALLA POPOLAZIONE
Per accessibilità si
intende prima di tutto la pubblicazione sul sito della Prefettura ma con
l’accordo iniziale tra Prefettura e Comune (vedi sopra) si possono definire
anche ulteriori modalità di comunicazione.
Le informazioni da rendere
accessibili alla popolazione sono le seguenti
a) la descrizione e le caratteristiche dell'area
interessata dalla pianificazione o dalla
sperimentazione: in questo caso occorre descrivere lo stato dell’area adiacente
all’impianto oggetto del PEE e quindi dei rischi di incidenti. In sostanza
descrivere eventuali effetti domino con alti impianti Seveso anche
relativamente distanti, ma anche informazioni ad altre attività e/o stabilimenti, non soggetti alla Seveso,
presenti nella zona interessata dal PEE e potenzialmente interferenti con
eventuali incidenti.
b)
la natura dei rischi: cioè la probabilità che un determinato evento si verifichi in un
dato periodo o in circostanze specifiche (lettera q) comma 1 articolo 3 DLgs
105/2015)
c)
le azioni possibili o previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti
e delle conseguenze di un incidente;
d)
le autorità pubbliche coinvolte, coinvolgendo quindi anche ASL ad esempio per
gli aspetti più strettamente sanitari legati al rischio di incidenti. Questo è
particolarmente interessante dopo il caso dello sversamento di petrolio alla Iplom
di Genova. Perché se ci fosse stato un protocollo predefinito su cosa doveva
fare la popolazione ma anche il sistema di prevenzione dell’ASL probabilmente
il quadro di comportamenti preventivi, analisi e diagnosi sarebbe stato chiaro
fin dall’inizio e trasparente verso i cittadini e non rimesso alla totale
improvvisazione come è avvenuto nei giorni immediatamente successivi
all’incidente;
e)
le fasi e il relativo cronoprogramma della
pianificazione o della
sperimentazione;
f)
le azioni previste dal piano di emergenza esterna concernenti il sistema degli
allarmi in emergenza e le
relative misure di autoprotezione
da adottare (questo ultimo si lega a quanto scritto sopra alla lettera d).
OCCORRE UN ARCO DI TEMPO RAGIONEVOLE PER
PERMETTERE ALLA POPOLAZIONE DI CONOSCERE LE INFORMAZIONI SUL PEE IN SEDE DI
APPROVAZIONE-AGGIORNAMENTO-REVISIONE
Le informazioni sopra
descritte sono messe a disposizione della popolazione per un periodo di tempo
non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni prima
dell'inizio della consultazione. Durante tale periodo la popolazione può
presentare al Prefetto, in forma scritta anche mediante strumenti di
comunicazione elettronica e telematica, osservazioni, proposte o richieste
relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali si tiene
conto ai fini della consultazione stessa.
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