La sentenza non si limita ad affermare la illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata nel caso specifico ma afferma principi di ordine generale per cui:
1. semplificare non significa accelerare i tempi di decisione;
2. nelle procedure ambientali la semplificazione non può limitare le modalità di rilascio del contributo di tutti gli enti partecipanti;
3. la semplificazione deve garantire prima di tutto l’efficienza e l’efficacia del procedimento prima ancora che la riduzione dei tempi per la sua conclusione;
4. le procedure ambientali come nel caso dell’AIA restano complesse anche se la revisione conferma almeno in partenza l’impianto esistente e possono portare comunque all’applicazione di tecniche di mitigazione nuove;
5. le procedure ambientali devono essere il più possibili uniformi a livello nazionale visto che la materia ambiente rientra nella legislazione esclusiva dello stato e le Regioni possono modificarla solo migliorando la tutela dell’ambiente non riducendola con ulteriori semplificazioni procedurali e/o organizzative.
Dopo quanto espresso da questa sentenza viene però da chiedersi ma questi principi valgono solo per le leggi regionali o anche per quelle nazionali come le recenti leggi di semplificazione del Governo Draghi (QUI) e prima del Governo Conte 2 (QUI).
Comunque analizziamo la sentenza di seguito...
CONTENUTO DELLA NORMA REGIONALE OGGETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La norma regionale impugnata fa riferimento alla ipotesi di riesame dell’AIA determinato dalla pubblicazione di una Decisione della Commissione UE che aggiorna le c.d. BAT (acronimo inglese di Migliori Tecnologie Disponibile) per la gestione ambientale dell’impianto assoggettato ad AIA. Si ricorda che detta revisione può avvenire, su richiesta della autorità competente al rilascio dell’AIA,anche
quando le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali,
che consentono una notevole riduzione delle emissioni.
La norma regionale contestata prevede che nelle suddette ipotesi la Conferenza dei Servizi (da convocarsi per lo svolgimento della procedura di rilascio dell’AIA secondo il comma 4 articolo 29-quater DLgs152/2006): “è indetta, di norma, in forma semplificata e in modalità asincrona, secondo la disciplina di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - QUI), preferibilmente, ove possibile, mediante le modalità telematiche messe a disposizione dalla Giunta regionale”. Questa possibilità di semplificazione è esclusa quando la revisione dell’AIA comporti una modifica sostanziale dell’impianto tale da rendere necessario anche l’avvio di una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA ordinaria.
COME FUNZIONA
LA CONFERENZA DEI SERVIZI SEMPLIFICATA
L’articolo 14-bis della legge 241/1990
disciplina una modalità di conduzione della conferenza dei servizi che prevede
l’invio della documentazione solo in via telematica e la tenuta delle riunioni
sempre su piattaforma web.
Si ricorda che la conferenza semplificata ha
tempistica ridotte:
a). entro 5 giorni dal deposito della domanda deve
essere convocata
b). 15 giorni (termine perentorio) entro i quali
le amministrazioni partecipanti possono chiedere integrazioni, ma chi convoca
può stabilire anche un termine inferiore
c). termine non superiore a 45 giorni o a 90 (per
chi ha competenze su tutela ambiente e salute pubblica) per le amministrazioni
che devono rilasciare propria determinazione all’interno della conferenza
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Natura dell’AIA rispetto alla Valutazione
di Impatto Ambientale (VIA)
La sentenza intanto ribadisce la differenza
tra AIA e VIA dove la prima definisce il modello di gestione dell’impianto rispetto
al sito mentre la seconda definisce la compatibilità dell’impianto in quanto
tale con il sito. Afferma la sentenza in proposito: “Mentre la valutazione
d'impatto ambientale (VIA) attiene a profili strutturali e localizzativi,
l'autorizzazione in parola incide, così, propriamente su aspetti di gestione
dell'impianto, tentando di ridurre le conseguenze negative dell'attività delle
installazioni e impiegando a tale fine le migliori tecniche disponibili nel settore
industriale di riferimento (BAT). Queste ultime costituiscono, dunque, un
fondamentale criterio di riferimento per fissare le condizioni
dell'autorizzazione; sono definite come «la più efficiente e avanzata fase di
sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio», e rappresentano la base
dei valori limite di emissione e delle altre prescrizioni contenute
nell'autorizzazione (art. 5, comma 1, lettera l-ter, cod. ambiente).”
Finalità dell’AIA: autorizzazione
dinamica quindi rivedibile nel tempo
L’AIA come è noto può essere rivista non solo
per la evoluzione delle BAT ma anche perché dopo il suo rilascio sono emersi
nuovi elementi di rischio ambientale e sanitario prodotti dall’impianto in
esercizio (vedi in particolare il comma 7 articolo 29quater del DLgs 152/2006
sul ruolo del Sindaco come Autorità Sanitaria nel richiedere la revisione dell’AIA).
Afferma sul punto la Corte
Costituzionale: “Questa Corte ha da tempo riconosciuto l'AIA come «un provvedimento per
sua natura "dinamico", in quanto contiene un programma di riduzione
delle emissioni, che deve essere periodicamente riesaminato [...], al fine di
recepire gli aggiornamenti delle tecnologie cui sia pervenuta la ricerca
scientifica e tecnologica nel settore». Al suo interno, infatti, «devono
trovare simultanea applicazione i princìpi di prevenzione, precauzione,
correzione alla fonte, informazione e partecipazione, che caratterizzano
l'intero sistema normativo ambientale». Il procedimento che culmina nel rilascio
dell'AIA - prosegue questa Corte - «rappresenta lo strumento attraverso il
quale si perviene, nella previsione del legislatore, all'individuazione del
punto di equilibrio in ordine all'accettabilità e alla gestione dei rischi, che
derivano dall'attività oggetto dell'autorizzazione» (sentenza n. 85 del 2013). Ciò
posto, è naturale che, al fine di coniugare efficacemente la tutela ambientale
e la sostenibilità dell'attività, sia decisiva la verifica dell'efficacia delle
prescrizioni e il periodico riscontro sull'utilizzo delle migliori tecniche
disponibili. 3.3.- Occorre notare come proprio l'esigenza dell'adeguamento
costante delle attività autorizzate al progresso scientifico e tecnologico si
traduca, sul piano giuridico, nella previsione del necessario riesame delle
condizioni stabilite in sede di rilascio del provvedimento «entro quattro anni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle
decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale
di un'installazione» (art. 29-octies, comma 3, lettera a, cod. ambiente).”
AIA rientra nella materia ambiente di competenza della legislazione esclusiva dello Stato
La Corte richiama le sentenze precedenti con le quali si è affermato che l’AIA rientra nella materia ambiente quindi nella legislazione esclusiva dello Stato ex articolo 117 comma 2 lettera s) della Costituzione:
n. 178 del 2019 QUI,
n. 246 del 2018 QUI,
n. 141 del 2014 QUI,
n. 289 del 2019 QUI.
Secondo la Corte
Costituzionale: “dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno
2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza
di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124),
il sistema normativo prevede due tipologie di conferenza: quella semplificata o
asincrona, di cui all'art. 14-bis della legge n. 241 del 1990, e quella
simultanea o sincrona, di cui all'art. 14-ter della stessa legge. La conferenza
semplificata si svolge con la trasmissione, in via telematica, tra le
amministrazioni partecipanti, delle istanze, comunicazioni, atti di assenso ed
altro, non richiedendo la presenza contestuale dei soggetti coinvolti. Tale
tipologia costituisce il modo di svolgersi ordinario della conferenza di
servizi, sia di quella istruttoria, sia di quella decisoria, salvo quanto
previsto dall'art. 14, comma 1, ultimo periodo, e dall'art. 14-bis, commi 6 e 7,
della legge n. 241 del 1990, e salvo che la legge preveda, per specifiche
decisioni, direttamente la convocazione della conferenza in forma sincrona.
Quest'ultima si caratterizza per il fatto che l'espressione delle posizioni,
dell'assenso o del dissenso, e la discussione fra i
partecipanti avviene contestualmente, in un'apposita riunione, ove possibile
anche in via telematica. La conferenza simultanea richiede, dunque, un
confronto più approfondito e l'esame incrociato dei contenuti dei provvedimenti.”
Come è disciplinata la conferenza dei
servizi nella procedura di AIA
La Corte nella sentenza in esame ricorda che occorre
ricordare che nella disciplina nazionale della procedura di AIA è prevista la
convocazione della conferenza dei servizi. Il comma 5 articolo 29 quater del
DLgs 152/2006 prevede che questa conferenza sia quella disciplinata dagli articoli
14 e 14-ter della legge 241/1990. Quindi si fa riferimento alla disciplina
ordinaria della conferenza dei servizi in modalità sincrona e in forma
simultanea nel senso che la riunione deve essere fatta in presenza dei
partecipanti (a prescindere che siano in presenza o a distanza) e non con un
mero invio di documenti in modo quindi non simultaneo.
La Corte, quindi, afferma: “Il legislatore statale ha, dunque, stabilito, in
ragione della complessità di tali procedure, che la conferenza di servizi per
il rilascio - e il riesame con valore di rinnovo (art. 29-octies, comma 10,
cod. ambiente) - dell'AIA si debba svolgere in forma simultanea e in modalità
sincrona. Non a caso, ha effettuato la stessa scelta in relazione alla
procedura di VIA (vedi comma 4 articolo 14 legge 241/1990 ndr). Del
resto, tale scelta appare giustificata dalla circostanza che a queste procedure
di verifica ambientale partecipano amministrazioni portatrici di interessi
sensibili (anzitutto, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della salute
umana).”
È chiaro quindi per la
Corte Costituzionale il contrasto della norma regionale con la sopra citata
normativa nazionale.
Le ragioni semplificatorie avanzate dalla Regione per difendere la norma impugnata, dimostrano una riduzione della tutela ambientale in materia di disciplina della procedura di AIA
La Regione ha cercato di
dimostrare che la norma impugnata ha la finalità di semplificare procedimenti meno
complessi in quanto riguarda casi in cui la revisione AIA non comporta
modifiche tali da richiedere l’avvio di una procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA o di VIA ordinaria.
Secondo la Corte le
Regioni possono disciplinare procedure autorizzatorie ambientali solo se
introducono una maggiore tutela ambientale a quanto previsto dalla legislazione
statale.
La Corte in particolare
afferma criteri chiarissimi, nella sentenza in esame, per dimostrare che le
modifiche procedurali della norma regionale sono incostituzionali:
1. Intanto principio generale è secondo la sentenza: “È
bene precisare che, quando si tratta delle procedure di tutela ambientale, il
valore della semplificazione s'invera nella definizione di modelli
organizzativi fondati sull'efficiente collaborazione e sul coordinamento delle
competenze, non certo sulla mera velocizzazione delle tempistiche.” Aggiunge
la Corte:
2. Gli
studi e le decisioni che precedono l'adozione dell'AIA sono tutt'altro che poco
complessi. Meritevoli di approfondita valutazione sono, allo stesso modo, gli
aggiornamenti tecnici che le amministrazioni competenti sono chiamate a
effettuare in sede di riesame, nel tentativo di conformare le prescrizioni
dell'autorizzazione all'avanzamento tecnologico. Così, il perseguimento degli
obiettivi di celerità e speditezza del procedimento, che si traduca
nell'assenza del confronto contestuale tra i partecipanti alla conferenza, non
apporta elementi di miglioramento dei livelli di tutela del valore ambientale.
3. Non
rileva, quale fattore dirimente, la circostanza che, secondo la disposizione
impugnata, per il riesame dell'AIA, si convochi una conferenza di servizi
semplificata solo ove non occorra ampliare l'impianto o effettuarne modifiche
sostanziali che implichino l'attivazione della verifica di assoggettabilità a
VIA o della procedura di VIA: il fatto che l'installazione permanga
strutturalmente invariata non rende, evidentemente, meno accurato l'esame che
riguarda la possibilità di applicare nuove tecniche disponibili che
riducano le emissioni inquinanti.
4. la
conferenza semplificata asincrona non simultanea deve essere considerata l’eccezione
valida quando non sono necessarie istruttorie complesse, cosa che difficilmente
può accadere per impianti soggetti ad AIA (vedi sopra punto 3). Invece la norma
regionale impugnata fa diventare eccezione la conferenza sincrona e simultanea.
5. su procedura di AIA, VIA, VAS la ratio delle recenti
riforme del DLgs 152/2006 (testo unico ambientale) è quella per cui si è
voluto: “ricercare un tendenziale allineamento dei diversi schemi e modelli
procedimentali (sentenza n. 93 del 2019 QUI e n. 53 del 2021 QUI),
affinché essi risultassero uniformi sul territorio nazionale, e si potesse
assicurare i medesimi adeguati livelli di tutela del bene ambientale”.
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